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	<title>Angelo Pisani &#187; BANCHE</title>
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		<title>CARO ASSICURAZIONI / PISANI IN AUDIZIONE ALLA CAMERA</title>
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		<pubDate>Wed, 15 May 2024 09:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Avvocato Angelo Pisani (Noiconsumatori) in audizione alla Camera: “subito il premio minimo nazionale RC Auto, basta discriminazioni e libertà di circolazione&#8221;  15 MAGGIO 2024 &#8211; La proposta di un premio minimo nazionale per l’RC Auto sposa anche l’annosa battaglia di legalità e civiltà di Noiconsumatori che da sempre denuncia le speculazioni del sistema assicurativo finanziario sui diritti degli automobilisti e riceve il consenso del presidente, l&#8217;avvocato Angelo Pisani, che esprimerà infatti il suo sostegno alla proposta di legge C 695, presentata dall’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, durante la sua audizione alla Camera dei Deputati prevista per giovedì 16 maggio ore 13 (visibile sul canale Sky 524, sul canale Tivusat 90 e in diretta streaming sul sito ufficiale della Camera). «La proposta avanzata da Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) &#8211; spiega Pisani &#8211; almeno mira a modificare l’articolo 133 del codice delle assicurazioni private e punta ad  applicare un premio minimo nazionale per l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli, in assenza di sinistri negli ultimi dieci anni». «E&#8217; un primo passo contro la dittatura e i diktat delle assicurazioni, che non tutelano le persone oneste ma, con aumenti indiscriminati, fanno solo ingrassare i professionisti delle truffe, che diventano un alibi per odiosi ed ingiustificabili aumenti e costi delle polizze RCA». Nel suo intervento dinanzi alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, l’avvocato Pisani partirà dal caos e speculazioni perpetrate negli ultimi 30 anni e indicherà i piccoli passi avanti fatti con la legge Bersani, che ha garantito qualche tutela ai cittadini e consentito alle famiglie italiane piccoli risparmi sui costi assicurativi, dettati sempre dai poteri forti, che gestiscono e dirigono la linea politica. Seguirà poi la denuncia sulla mancanza di ulteriori riforme significative  e necessarie negli ultimi anni, con l&#8217;avviso che è ormai giunto il momento di una riforma globale del sistema RCA, nel rispetto dei principi costituzionali,  attraverso una coesione istituzionale tra Parlamento, associazioni dei consumatori, istituti di vigilanza, ponendo fine alle imposizioni e agli arricchimenti indebiti dei bilanci delle compagnie assicurative. «Sono convinto che l’iniziativa dell’Onorevole Borrelli possa rappresentare almeno l’inizio di un nuovo percorso, volto a garantire,  come dovrebbe essere logico e giusto,  a tutti i cittadini italiani  (almeno quelli virtuosi, che non possono e non devono pagare per le truffe di altri), una tariffazione agevolata in assenza di sinistri», sostiene l’avvocato Angelo Pisani. Attualmente, nonostante l’assenza di incidenti, i cittadini devono affrontare aumenti sistematici dei costi assicurativi e molti non possono circolare, né godersi un veicolo, per il caro polizze e l’obbligo della RCA, che ormai molti non possono più permettersi, costretti come sono a circolare  con veicoli vecchi, da poter sacrificare in caso di controlli, e addebitando i costi dei sinistri sulla collettività. Pisani  evidenzierà alla commissione parlamentare che la frequenza media dei sinistri è di circa tre  ogni 100 veicoli assicurati, il che significa che, statisticamente, un assicurato causa un sinistro ogni 22 anni. Nel 2023, circa il 90% delle polizze stipulate a livello nazionale appartengono alla classe di rischio più bassa. «Tuttavia, l’impatto finanziario di una normativa come quella proposta riguarderebbe quasi la totalità degli assicurati. La riduzione dei premi potrebbe far rispettare i principi costituzionali e indurre le compagnie di assicurazione a combattere costi e truffe, senza addebitarli sui virtuosi, in uno alle solite tasse a favore dello Stato». Inoltre, il legale ricorda che esiste un chiaro conflitto di interessi perché l’industria assicurativa, grazie agli incrementi dei premi, devolve enormi somme  alle casse dello Stato, con ulteriori tasse nascoste in danno dei cittadini, che sono sempre gli unici a pagare il conto  (oneri fiscali e contributi sanitari),  supportando e sopportando  sia i bilanci delle assicurazioni che i conti pubblici. Ecco perché, indipendentemente dalla maggioranza politica, il Governo «finisce per non avere mai un reale interesse a calmierare i prezzi nel settore RC Auto». L’avvocato Pisani propone le altre misure, che esistono, e per ridurre i costi assicurativi, come l’inasprimento delle pene per truffe e false testimonianze o incidenti simulati, cancellazione  delle norme relative alla residenza del veicolo e l’azione contro i soggetti che non intendono assicurarsi, causando danni allo Stato e alla collettività. «Siamo tutti favorevoli a questa prima, necessaria proposta di legge, poiché realizzerebbe un rispetto dei diritti dei cittadini e della costituzione, con  un concreto beneficio economico  per i cittadini italiani assicurati e virtuosi», conclude l’avvocato Pisani.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/caro-assicurazioni-pisani-in-audizione-alla-camera/">CARO ASSICURAZIONI / PISANI IN AUDIZIONE ALLA CAMERA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.27.34.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4816" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.27.34.png" alt="" width="478" height="287" /></a></p>
<p align="center"><strong>Avvocato Angelo Pisani (Noiconsumatori) in audizione alla Camera: “subito il premio minimo nazionale RC Auto, basta discriminazioni e libertà di circolazione&#8221; </strong></p>
<p>15 MAGGIO 2024 &#8211; La proposta di un premio minimo nazionale per l’RC Auto sposa anche l’annosa battaglia di legalità e civiltà di <strong>Noiconsumatori</strong> che da sempre denuncia le speculazioni del sistema assicurativo finanziario sui diritti degli automobilisti e riceve il consenso del presidente, l&#8217;avvocato <strong>Angelo Pisani,</strong> che esprimerà infatti il suo sostegno alla proposta di legge C 695, presentata dall’Onorevole <strong>Francesco Emilio Borrelli</strong>, durante la sua audizione alla Camera dei Deputati prevista per giovedì 16 maggio ore 13 (visibile sul canale Sky 524, sul canale Tivusat 90 e in diretta streaming sul sito ufficiale della Camera).</p>
<p>«La proposta avanzata da Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) &#8211; spiega Pisani &#8211; almeno mira a modificare l’articolo 133 del codice delle assicurazioni private e punta ad  applicare un premio minimo nazionale per l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli, in assenza di sinistri negli ultimi dieci anni». «E&#8217; un primo passo contro la dittatura e i diktat delle assicurazioni, che non tutelano le persone oneste ma, con aumenti indiscriminati, fanno solo ingrassare i professionisti delle truffe, che diventano un alibi per odiosi ed ingiustificabili aumenti e costi delle polizze RCA».</p>
<p>Nel suo intervento dinanzi alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, l’avvocato Pisani partirà dal caos e speculazioni perpetrate negli ultimi 30 anni e indicherà i piccoli passi avanti fatti con la legge Bersani, che ha garantito qualche tutela ai cittadini e consentito alle famiglie italiane piccoli risparmi sui costi assicurativi, dettati sempre dai poteri forti, che gestiscono e dirigono la linea politica. Seguirà poi la denuncia sulla mancanza di ulteriori riforme significative  e necessarie negli ultimi anni, con l&#8217;avviso che è ormai giunto il momento di una riforma globale del sistema RCA, nel rispetto dei principi costituzionali,  attraverso una coesione istituzionale tra Parlamento, associazioni dei consumatori, istituti di vigilanza, ponendo fine alle imposizioni e agli arricchimenti indebiti dei bilanci delle compagnie assicurative.</p>
<p>«Sono convinto che l’iniziativa dell’Onorevole Borrelli possa rappresentare almeno l’inizio di un nuovo percorso, volto a garantire,  come dovrebbe essere logico e giusto,  a tutti i cittadini italiani  (almeno quelli virtuosi, che non possono e non devono pagare per le truffe di altri), una tariffazione agevolata in assenza di sinistri», sostiene l’avvocato Angelo Pisani.</p>
<p>Attualmente, nonostante l’assenza di incidenti, i cittadini devono affrontare aumenti sistematici dei costi assicurativi e molti non possono circolare, né godersi un veicolo, per il caro polizze e l’obbligo della RCA, che ormai molti non possono più permettersi, costretti come sono a circolare  con veicoli vecchi, da poter sacrificare in caso di controlli, e addebitando i costi dei sinistri sulla collettività.</p>
<p>Pisani  evidenzierà alla commissione parlamentare che la frequenza media dei sinistri è di circa tre  ogni 100 veicoli assicurati, il che significa che, statisticamente, un assicurato causa un sinistro ogni 22 anni. Nel 2023, circa il 90% delle polizze stipulate a livello nazionale appartengono alla classe di rischio più bassa. «Tuttavia, l’impatto finanziario di una normativa come quella proposta riguarderebbe quasi la totalità degli assicurati. La riduzione dei premi potrebbe far rispettare i principi costituzionali e indurre le compagnie di assicurazione a combattere costi e truffe, senza addebitarli sui virtuosi, in uno alle solite tasse a favore dello Stato».</p>
<p>Inoltre, il legale ricorda che esiste un chiaro conflitto di interessi perché l’industria assicurativa, grazie agli incrementi dei premi, devolve enormi somme  alle casse dello Stato, con ulteriori tasse nascoste in danno dei cittadini, che sono sempre gli unici a pagare il conto  (oneri fiscali e contributi sanitari),  supportando e sopportando  sia i bilanci delle assicurazioni che i conti pubblici.<br />
Ecco perché, indipendentemente dalla maggioranza politica, il Governo «finisce per non avere mai un reale interesse a calmierare i prezzi nel settore RC Auto».</p>
<p>L’avvocato Pisani propone le altre misure, che esistono, e per ridurre i costi assicurativi, come l’inasprimento delle pene per truffe e false testimonianze o incidenti simulati, cancellazione  delle norme relative alla residenza del veicolo e l’azione contro i soggetti che non intendono assicurarsi, causando danni allo Stato e alla collettività.</p>
<p>«Siamo tutti favorevoli a questa prima, necessaria proposta di legge, poiché realizzerebbe un rispetto dei diritti dei cittadini e della costituzione, con  un concreto beneficio economico  per i cittadini italiani assicurati e virtuosi», conclude l’avvocato Pisani.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/caro-assicurazioni-pisani-in-audizione-alla-camera/">CARO ASSICURAZIONI / PISANI IN AUDIZIONE ALLA CAMERA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>BANCA INTESA &#8211; PARTE LA CLASS ACTION</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Parte la class action contro i disservizi e disagi creati a milioni di clienti Banca Intesa, oggi trasferiti in una controllata telematica e rimasti nel caos, senza assistenza &#160; 21 OTTOBRE 2023 -«Ogni utente è prima di tutto una persona, non un numero. Occorre molto rispetto, delle persone e della legge», dichiara in una nota sui social l’avvocato Angelo Pisani dopo aver ascoltato i malcapitati correntisti di Banca Intesa. Milioni di Clienti sono stati catapultati con un click da Banca Intesa San Paolo alla sua controllata  Isybank. Ed è scoppiato il caos, con disagi e proteste, mentre  l’operazione estiva finisce in tribunale per chiedere il conto di quanto accaduto e tutelare i diritti dei correntisti,  trattati come meri numeri in spregio alla legge. «Danni e disagi &#8211; spiega l&#8217;avvocato Angelo Pisani &#8211; sono stati provocati a milioni di clienti, soprattutto giovani, con il  passaggio telematico dalla tradizionale Banca Intesa alla telematica Isybank , persona giuridica, in ogni caso distinta dalla controllante ISP. E ciò è avvenuto senza dare una sicura, chiara e completa informazione né le dovute cautele in campo finanziario». Le vittime dell’operazione bancaria dell’estate ora corrono ai ripari. Per tutelarsi si stanno organizzando in un comitato finalizzato a lanciare la loro class action e a chiedere, oltre al ripristino e alla corretta gestione dei loro dati personali e finanziari, oltre che della privacy, anche il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti per file agli sportelli, criptico cambio dei rapporti bancari e disinformazione. Intanto continua l’andirivieni e il finimondo per ottenere spiegazioni,  con stress anche degli stessi impiegati della banca, che non sanno cosa rispondere al coro delle lamentele. «Riteniamo &#8211; rilevano l’avv. Angelo Pisani,  presidente dell’associazione NOI Consumatori scesa in campo a tutela dei danneggiati, e l’avv. Massimiliano Varriale, responsabile dello Sportello tutela finanziaria &#8211; che una comunicazione così importante come un cambio di banca doveva essere fatta per vie formali, con le dovute spiegazioni e con raccolta di consenso». «In ogni caso &#8211; aggiungono &#8211; Isybank è un&#8217;altra banca, un soggetto diverso rispetto a Banca Intesa San Paolo, sebbene controllata al 100% da quest’ultima, che si assume la responsabilità di quanto sta accadendo e dovrebbe risolvere i disservizi a danno dei clienti, tutti ancora nel caos».  &#160; In tanti denunciano la violazione di tutti i diritti dei correntisti, «dall’assenza del consenso per la cessione del contratto effettuata, alla mancata informazione, alla totale assenza di buona fede nell’esecuzione del contratto bancario da parte di ISP, dal disagio e danni arrecati ai correntisti». Per questo, rincarano la dose i due avvocati, «solo un giudice potrà accertare le responsabilità e stabilire chi avrà diritto a vedere annullati gli effetti di questo cambio unilaterale, nonchè un risarcimento per danni personali e anche patrimoniali, che vanno in ogni caso dimostrati». Per giunta Isybank, pur dello stesso gruppo, presenta notevoli differenze da Intesa Sanpaolo. «Da un lato &#8211; dettagliano i legali &#8211; perché soggetto giuridico diverso, con altro management, differenti garanzie societarie, modalità di erogazione dei servizi, etc. Dall’altro lato – cosa direttamente percepibile da ogni correntista -perché questa banca non ha le filiali fisiche e, come se non bastasse, non ha neppure l&#8217;home banking su Internet, cioè il sito istituzionale ove poter effettuare tutte le operazioni». In pratica, se volete operare dovete per forza usare la loro app. E chi non ha un cellulare “moderno”, oppure poca dimestichezza con le “app”, viene abbandonato a se stesso. Incredibile ma vero. Intesa San Paolo ha fatto tutto in automatico: sono stati trasferiti anche gli accrediti dello stipendio, gli addebiti delle bollette. Una sorta di comunicazione di massa  ai clienti - e ci mancherebbe altro &#8211; è stata fatta, ma una comunicazione così importante è arrivata a cose fatte, senza che i clienti potessero rendersi conto di quanto deciso unilateralmente dalla banca». &#160; «Anche se formalmente tutto appare ineccepibile &#8211; commenta l&#8217;avvocato Pisani &#8211; da una di quelle banche che si riempiono la bocca di rispetto del cliente, che si fregiano di avere grande attenzione per il “customer care”, sarebbe stata necessaria maggiore attenzione e delicatezza, come dimostrano le migliaia di reclami che stiamo ricevendo in questi giorni». La questione, peraltro, è già finita al vaglio del Governo. Intanto, prima della class action, i legali di NOI Consumatori attiveranno la mediazione obbligatoria a tutela dei clienti sballottati nella nuova banca. &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/banca-intesa-parte-la-class-action/">BANCA INTESA &#8211; PARTE LA CLASS ACTION</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.26.35.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4813" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.26.35.png" alt="" width="458" height="306" /></a></p>
<p align="center"><strong>Parte la class action contro i disservizi e disagi creati a milioni di clienti Banca Intesa, </strong><strong>oggi trasferiti in una controllata telematica e rimasti nel caos, senza assistenza</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>21 OTTOBRE 2023 -«Ogni utente è prima di tutto una persona, non un numero. Occorre molto rispetto, delle persone e della legge», dichiara in una nota sui social l’avvocato Angelo Pisani dopo aver ascoltato i malcapitati correntisti di Banca Intesa.</strong></p>
<p>Milioni di Clienti sono stati catapultati con un click da <em>Banca Intesa San Paolo</em> alla sua controllata  <em>Isybank</em>. Ed è scoppiato il caos, con disagi e proteste, mentre  l’operazione estiva finisce in tribunale per chiedere il conto di quanto accaduto e tutelare i diritti dei correntisti,  trattati come meri numeri in spregio alla legge.<br />
«Danni e disagi &#8211; spiega l&#8217;avvocato Angelo Pisani &#8211; sono stati provocati a milioni di clienti, soprattutto giovani, con il  passaggio telematico dalla tradizionale Banca Intesa alla telematica Isybank , persona giuridica, in ogni caso distinta dalla controllante ISP. E ciò è avvenuto senza dare una sicura, chiara e completa informazione né le dovute cautele in campo finanziario».<br />
Le vittime dell’operazione bancaria dell’estate ora corrono ai ripari. Per tutelarsi si stanno organizzando in un comitato finalizzato a lanciare la loro class action e a chiedere, oltre al ripristino e alla corretta gestione dei loro dati personali e finanziari, oltre che della privacy, anche il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti per file agli sportelli, criptico cambio dei rapporti bancari e disinformazione. Intanto continua l’andirivieni e il finimondo per ottenere spiegazioni,  con stress anche degli stessi impiegati della banca, che non sanno cosa rispondere al coro delle lamentele.</p>
<p><strong>«Riteniamo &#8211; rilevano l’avv. Angelo Pisani,  presidente dell’associazione NOI Consumatori scesa in campo a tutela dei danneggiati, e l’avv. Massimiliano Varriale, responsabile dello Sportello tutela finanziaria &#8211; che una comunicazione così importante come un cambio di banca doveva essere fatta per vie formali, con le dovute spiegazioni e con raccolta di consenso». «In ogni caso &#8211; aggiungono &#8211; Isybank è un&#8217;altra banca, un soggetto diverso rispetto a Banca Intesa San Paolo, sebbene controllata al 100% da quest’ultima, che si assume la responsabilità di quanto sta accadendo e dovrebbe risolvere i disservizi a danno dei clienti, tutti ancora nel caos». </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In tanti denunciano la violazione di tutti i diritti dei correntisti, «dall’assenza del consenso per la cessione del contratto effettuata, alla mancata informazione, alla totale assenza di buona fede nell’esecuzione del contratto bancario da parte di ISP, dal disagio e danni arrecati ai correntisti».</p>
<p>Per questo, rincarano la dose i due avvocati, «solo un giudice potrà accertare le responsabilità e stabilire chi avrà diritto a vedere annullati gli effetti di questo cambio unilaterale, nonchè un risarcimento per danni personali e anche patrimoniali, che vanno in ogni caso dimostrati».<br />
Per giunta Isybank, pur dello stesso gruppo, presenta notevoli differenze da Intesa Sanpaolo. «Da un lato &#8211; dettagliano i legali &#8211; perché soggetto giuridico diverso, con altro management, differenti garanzie societarie, modalità di erogazione dei servizi, etc. Dall’altro lato – cosa direttamente percepibile da ogni correntista -perché questa banca non ha le filiali fisiche e, come se non bastasse, non ha neppure l&#8217;home banking su Internet, cioè il sito istituzionale ove poter effettuare tutte le operazioni». In pratica, se volete operare dovete per forza usare la loro app.<br />
E chi non ha un cellulare “moderno”, oppure poca dimestichezza con le “app”, viene abbandonato a se stesso.</p>
<p>Incredibile ma vero. Intesa San Paolo ha fatto tutto in automatico: sono stati trasferiti anche gli accrediti dello stipendio, gli addebiti delle bollette. Una sorta di comunicazione di massa  ai clienti - e ci mancherebbe altro &#8211; è stata fatta, ma una comunicazione così importante è arrivata a cose fatte, senza che i clienti potessero rendersi conto di quanto deciso unilateralmente dalla banca».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Anche se formalmente tutto appare ineccepibile &#8211; commenta l&#8217;avvocato Pisani &#8211; da una di quelle banche che si riempiono la bocca di rispetto del cliente, che si fregiano di avere grande attenzione per il “customer care”, sarebbe stata necessaria maggiore attenzione e delicatezza, come dimostrano le migliaia di reclami che stiamo ricevendo in questi giorni».</p>
<p>La questione, peraltro, è già finita al vaglio del Governo. Intanto, prima della class action, i legali di NOI Consumatori attiveranno la mediazione obbligatoria a tutela dei clienti sballottati nella nuova banca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/banca-intesa-parte-la-class-action/">BANCA INTESA &#8211; PARTE LA CLASS ACTION</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>BOLLETTE PAZZE &#8211; NOICONSUMATORI E&#8217; IN CAMPO</title>
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		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>NEGOZIAZIONE CONTRO BOLLETTE PAZZE &#8211; LA PROPOSTA DI NOI CONSUMATORI Contro &#8220;bollette pazze&#8221; e rincari alle stelle, arriva da Napoli una protesta legale in risposta al grido d&#8217;aiuto di famiglie e imprese. Presentate già in tribunale le prime richieste di negoziazione. &#160; 1 OTTOBRE 2022 &#8211; «Impossibile subire simili rincari di prestazioni essenziali, pagheremo in tribunale solo ciò che è possibile. Chiederemo, per ogni bolletta pazza, la giusta negoziazione innanzi ad un giudice, che valuterà se sarà giusto o meno subire un salasso per sopravvivere». A parlare è il presidente di Noi Consumatori, avvocato Angelo Pisani, il quale lancia un&#8217;iniziativa di assistenza e solidarietà in favore degli utenti che si vedranno recapitare bollette alle stelle per i consumi di gas ed elettricità, «mentre la politica continua solo a chiacchierare». «Gli aumentati ed elevati costi delle bollette  non consentono più di assicurare all&#8217;imprenditore, al lavoratore e alla sua famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa, occorrono quindi provvedimenti di giustizia per cause di forza maggiore. L&#8217;istanza, prima di sospensione, poi di negoziazione, con la conseguente riduzione del pagamento delle bollette pari ad almeno al 40%, è conseguente alla grave crisi economica che sta divampando». «Pagheremo solo in Tribunale!», è insomma la parola d&#8217;ordine di Noi Consumatori. «Pretendiamo trasparenza e giustizia per ogni bolletta pazza, attraverso una giusta negoziazione innanzi ad un giudice che valuterà se è giusto o non giusto subire un tale salasso, se sussistono cause di forza maggiore rispetto alla evidente impossibilità dei cittadini di procurarsi i beni di prima necessità per sopravvivere. Al giudice spetterà di concedere una sospensione dei pagamenti, sconti e rateizzi, determinando in tal modo  i giusti importi da pagare», aggiunge il leader di Noi Consumatori. «Non si tratta &#8211; continua &#8211; di una rivolta degli utenti-consumatori, ma di una vera e propria causa di necessità, che costringe imprenditori e famiglie a non poter sopportare costi così vertiginosi di servizi indispensabili, vitali, quali quelli resi dalle società che forniscono luce e gas. Gli intestatari di una o più utenze hanno tutto il diritto di invocare l&#8217;applicazione dei principi di correttezza, di buona fede e di solidarietà sociale previsti dalla legge, senza dover soccombere e rimanere al buio». Di certo, il timore che si prospettava da mesi sta diventando una tragica realtà: tra ottobre e novembre si rischia anche per il gas un altro “raddoppio delle bollette” e per l’energia elettrica un aumento vertiginoso dei costi, con chiusura di centinaia di imprese ed una deflagrante crisi sociale. «Il perché di tutto ciò &#8211; spiega ancora Pisani &#8211; è facile da spiegare: il prezzo medio unico nazionale è arrivato a 300 euro a megawatt/ora, per una spesa annua che presumibilmente aumenterà quasi del 200% in 2 anni, con un costo annuo per ogni famiglia pari a 3.454,5 euro. Parliamo di un costo annuo incalcolabile, fonte di imminente rischio soprattutto per aziende ed imprese, che saranno costrette a chiudere licenziando personale e generando una grave crisi economica nel Paese». La maxi crisi è sotto agli occhi di tutti: in Italia le famiglie e soprattutto le aziende/imprese si sono trovate, e si troveranno, a fare i conti con bollette cosiddette che addirittura continueranno a salire, con continui aumenti in tutti i settori. Questa situazione disastrosa porterà ad un&#8217;impennata nel numero dei nuovi poveri e al fallimento di migliaia di aziende. Una realtà allarmante, dunque, quella che emerge dai dati IRCAF (Istituto ricerche consumo ambiente e formazione): guardando alla tendenza dei costi e facendo un confronto con lo stato attuale della situazione e quella dell’anno scorso, l&#8217;istituto delinea questo drammatico futuro economico. Su questo fronte, l&#8217;avvocato Angelo Pisani rincara la dose: «Chiediamo ai magistrati non solo la negoziazione assistita per gli utenti, ma anche di di far luce e giustizia sulle responsabilità di tale situazione». Ma in che modo è possibile aderire all&#8217;iniziativa? «Ogni consumatore/utente ed imprenditore, che vorrà aderire e partecipare alla class action di negoziazione bollette innanzi al tribunale &#8211; spiegano alla sede di Noi Consumatori - dovrà personalmente presentare un reclamo ed una richiesta specifica di trasparenza in termini di costi rispetto alle bollette pazze ricevute, accompagnata dalla necessaria istanza tesa ad evitare distacchi e sospensioni. Tali istanze, redatte sotto la dorma della diffida, saranno inviate alle rispettive società di fornitura di gas e/o luce. In particolare, nella predetta diffida l’utente consumatore comunica formalmente di essere costretto a poter pagare solamente il 40% dell’importo della fattura in quanto impossibilitato a sostenere l’importo maggiorato delle bollette delle utenze. Ciò perché i costi delle bollette dovranno necessariamente essere compatibili con la sopravvivenza economica delle aziende e delle famiglie». L&#8217;escalation dei prezzi non è solo un fattore di crisi sociale, bensì anche una manifesta violazione delle regole costituzionali. Difatti ,«gli aumentati costi delle bollette di energia e gas &#8211; spiega ancora l&#8217;avvocato Pisani &#8211; non consentono più di assicurare all&#8217;imprenditore, al lavoratore e alla famiglia, un’esistenza libera e dignitosa, come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione. L&#8217;invocata istanza di sospensione e negoziazione, con la conseguente riduzione del pagamento delle bollette al 40%, è un provvedimento determinato dalla grave crisi economica che sta divampando. Del resto, da molto tempo la giurisprudenza, nell’ambito di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sui contratti a prestazioni corrispettive, prevede e riconosce l’esistenza di un “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi, secondo il dettato dell&#8217;articolo della 2 Costituzione». «Vi è infine &#8211; conclude Pisani &#8211; l’articolo 1256 del Codice Civile, rubricato come “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea ad adempiere l’obbligazione”, secondo il quale se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore, quest&#8217;ultimo, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/bollette-pazze-noiconsumatori-e-in-campo/">BOLLETTE PAZZE &#8211; NOICONSUMATORI E&#8217; IN CAMPO</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/noiconsumatori1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4822" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/noiconsumatori1.png" alt="" width="295" height="230" /></a></p>
<p align="center"><strong>NEGOZIAZIONE CONTRO BOLLETTE PAZZE &#8211; LA PROPOSTA DI NOI CONSUMATORI</strong></p>
<p><strong><em>Contro &#8220;bollette pazze&#8221; e rincari alle stelle, arriva da Napoli una protesta legale in risposta al grido d&#8217;aiuto di famiglie e imprese. Presentate già in tribunale le prime richieste di negoziazione.</em></strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1 OTTOBRE 2022 &#8211; «Impossibile subire simili rincari di prestazioni essenziali, pagheremo in tribunale solo ciò che è possibile. Chiederemo, per ogni bolletta pazza, la giusta negoziazione innanzi ad un giudice, che valuterà se sarà giusto o meno subire un salasso per sopravvivere». A parlare è il presidente di <strong><em>Noi Consumatori</em></strong>, avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, il quale lancia un&#8217;iniziativa di assistenza e solidarietà in favore degli utenti che si vedranno recapitare bollette alle stelle per i consumi di gas ed elettricità, «mentre la politica continua solo a chiacchierare». «Gli aumentati ed elevati costi delle bollette  non consentono più di assicurare all&#8217;imprenditore, al lavoratore e alla sua famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa, occorrono quindi provvedimenti di giustizia per cause di forza maggiore. L&#8217;istanza, prima di sospensione, poi di negoziazione, con la conseguente riduzione del pagamento delle bollette pari ad almeno al 40%, è conseguente alla grave crisi economica che sta divampando».</p>
<p>«Pagheremo solo in Tribunale!», è insomma la parola d&#8217;ordine di <strong><em>Noi Consumatori</em></strong>. «Pretendiamo trasparenza e giustizia per ogni bolletta pazza, attraverso una giusta negoziazione innanzi ad un giudice che valuterà se è giusto o non giusto subire un tale salasso, se sussistono cause di forza maggiore rispetto alla evidente impossibilità dei cittadini di procurarsi i beni di prima necessità per sopravvivere. Al giudice spetterà di concedere una sospensione dei pagamenti, sconti e rateizzi, determinando in tal modo  i giusti importi da pagare», aggiunge il leader di Noi Consumatori.</p>
<p>«Non si tratta &#8211; continua &#8211; di una rivolta degli utenti-consumatori, ma di una vera e propria causa di necessità, che costringe imprenditori e famiglie a non poter sopportare costi così vertiginosi di servizi indispensabili, vitali, quali quelli resi dalle società che forniscono luce e gas. Gli intestatari di una o più utenze hanno tutto il diritto di invocare l&#8217;applicazione dei principi di correttezza, di buona fede e di solidarietà sociale previsti dalla legge, senza dover soccombere e rimanere al buio».</p>
<p>Di certo, il timore che si prospettava da mesi sta diventando una tragica realtà: tra ottobre e novembre si rischia anche per il gas un altro “raddoppio delle bollette” e per l’energia elettrica un aumento vertiginoso dei costi, con chiusura di centinaia di imprese ed una deflagrante crisi sociale.</p>
<p>«Il perché di tutto ciò &#8211; spiega ancora Pisani &#8211; è facile da spiegare: il prezzo medio unico nazionale è arrivato a 300 euro a megawatt/ora, per una spesa annua che presumibilmente aumenterà quasi del 200% in 2 anni, con un costo annuo per ogni famiglia pari a 3.454,5 euro. Parliamo di un costo annuo incalcolabile, fonte di imminente rischio soprattutto per aziende ed imprese, che saranno costrette a chiudere licenziando personale e generando una grave crisi economica nel Paese».</p>
<p>La maxi crisi è sotto agli occhi di tutti: in Italia le famiglie e soprattutto le aziende/imprese si sono trovate, e si troveranno, a fare i conti con bollette cosiddette che addirittura continueranno a salire, con continui aumenti in tutti i settori.<br />
Questa situazione disastrosa porterà ad un&#8217;impennata nel numero dei nuovi poveri e al fallimento di migliaia di aziende.<br />
Una realtà allarmante, dunque, quella che emerge dai dati <em>IRCAF (Istituto ricerche consumo ambiente e formazione)</em>: guardando alla tendenza dei costi e facendo un confronto con lo stato attuale della situazione e quella dell’anno scorso, l&#8217;istituto delinea questo drammatico futuro economico.</p>
<p>Su questo fronte, l&#8217;avvocato Angelo Pisani rincara la dose: «Chiediamo ai magistrati non solo la negoziazione assistita per gli utenti, ma anche di di far luce e giustizia sulle responsabilità di tale situazione».</p>
<p>Ma in che modo è possibile aderire all&#8217;iniziativa?</p>
<p>«Ogni consumatore/utente ed imprenditore, che vorrà aderire e partecipare alla class action di negoziazione bollette innanzi al tribunale &#8211; spiegano alla sede di <strong><em>Noi Consumatori</em></strong> - dovrà personalmente presentare un reclamo ed una richiesta specifica di trasparenza in termini di costi rispetto alle bollette pazze ricevute, accompagnata dalla necessaria istanza tesa ad evitare distacchi e sospensioni. Tali istanze, redatte sotto la dorma della diffida, saranno inviate alle rispettive società di fornitura di gas e/o luce. In particolare, nella predetta diffida l’utente consumatore comunica formalmente di essere costretto a poter pagare solamente il 40% dell’importo della fattura in quanto impossibilitato a sostenere l’importo maggiorato delle bollette delle utenze. Ciò perché i costi delle bollette dovranno necessariamente essere compatibili con la sopravvivenza economica delle aziende e delle famiglie».</p>
<p>L&#8217;escalation dei prezzi non è solo un fattore di crisi sociale, bensì anche una manifesta violazione delle regole costituzionali. Difatti ,«gli aumentati costi delle bollette di energia e gas &#8211; spiega ancora l&#8217;avvocato Pisani &#8211; non consentono più di assicurare all&#8217;imprenditore, al lavoratore e alla famiglia, un’esistenza libera e dignitosa, come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione. L&#8217;invocata istanza di sospensione e negoziazione, con la conseguente riduzione del pagamento delle bollette al 40%, è un provvedimento determinato dalla grave crisi economica che sta divampando. Del resto, da molto tempo la giurisprudenza, nell’ambito di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sui contratti a prestazioni corrispettive, prevede e riconosce l’esistenza di un “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi, secondo il dettato dell&#8217;articolo della 2 Costituzione».</p>
<p>«Vi è infine &#8211; conclude Pisani &#8211; l’articolo 1256 del Codice Civile, rubricato come “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea ad adempiere l’obbligazione”, secondo il quale se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore, quest&#8217;ultimo, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento».</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/bollette-pazze-noiconsumatori-e-in-campo/">BOLLETTE PAZZE &#8211; NOICONSUMATORI E&#8217; IN CAMPO</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>A Napoli 150 lavoratori senza stipendio a Natale per un illegittimo &#8220;sequestro&#8221; Unicredit</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASSICURAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[BANCHE]]></category>
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		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160; Pisani: Dramma sociale e follia senza freni, i poteri forti giocano sulle parole e tante famiglie non hanno potuto festeggiare il Natale per illegittimo “sequestro” di somme sul conto di un imprenditore da parte di UniCredit. &#160; 27 DICEMBRE 2019 &#8211; «Se la banca non mi sbloccherà il conto corrente, così come legittimamente e chiaramente disposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate, non so più cosa fare e sarò costretto a rivolgermi agli usurai pur di pagare i miei dipendenti&#8230;!». Si dice pronto a tutto, l&#8217;imprenditore napoletano G. Esposito, titolare della &#8220;Ac Distribuzione srl&#8221;, che da oltre un mese risulta  ostaggio di Unicredit. La banca, a causa di un pignoramento presso terzi del fisco poi risolto con una rateizzazione (tra  le procedure salva-suicidi) gli tiene ancora bloccati 150mila euro, malgrado abbia avviato la procedura per sanare le sue pendenze con l&#8217;Erario. &#160; Una ingiustificabile lettera di UniCredit chiude dunque la porta in faccia al suo cliente   e quindi ai suoi operai e fornitori. E tutto questo perché, a dire della banca, dalla comunicazione di ex Equitalia non si comprenderebbe che il contribuente è stato liberato dal pignoramento fiscale. Il conto corrente resta dunque bloccato, perché dal fisco non intendono dover dare altre spiegazioni ad UniCredit, con il rischio di non permettere neanche il pagamento del rateizzo, visto che le somme sono ancora indebitamente nella “cassaforte” della banca. &#160; Una storia dal sapore amaro che non solo coinvolge l&#8217;imprenditore, ma anche i suoi dipendenti, i fornitori  e le loro famiglie, tutti rimasti senza paga. &#160; Una decisione difficile, lasciare l’Italia, così come l’appello agli usurai: iniziative  che Esposito però è determinato a prendere pur di non far fallire così l&#8217;azienda. Il pignoramento presso terzi subìto per un piccolo debito col Fisco, subito rateizzato, si è trasformato in un dramma. &#160; «L&#8217;imprenditore vuole a tutti i costi pagare i suoi operai e i fornitori lasciati in bianco nelle feste di Natale», dichiara l&#8217;avvocato Angelo Pisani, incaricato di adire le vie legali. Sono 25 i dipendenti, tutti napoletani che, come i fornitori, attendono di essere pagati. «Siamo pronti a presentare denuncia per la grave violazione dei diritti del contribuente, ostaggio della burocrazia, e illegittima condotta della banca  che, anziché restituire i soldi al correntista, gioca sull’interpretazione di parole in burocratese e se ne frega della vita e diritti della gente», conclude l&#8217;avvocato Pisani, auspicando anche un intervento delle autorità competenti per evitare i soliti abusi». &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/a-napoli-150-lavoratori-senza-stipendio-a-natale-per-un-illegittimo-sequestro-unicredit/">A Napoli 150 lavoratori senza stipendio a Natale per un illegittimo &#8220;sequestro&#8221; Unicredit</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
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<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.26.52.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4810" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.26.52.png" alt="" width="437" height="270" /></a></p>
<p><strong>Pisani: Dramma sociale e follia senza freni, i poteri forti giocano sulle parole e tante famiglie non hanno potuto festeggiare il Natale per illegittimo “sequestro” di somme sul conto di un imprenditore da parte di UniCredit.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>27 DICEMBRE 2019 &#8211; «Se la banca non mi sbloccherà il conto corrente, così come legittimamente e chiaramente disposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate, non so più cosa fare e sarò costretto a rivolgermi agli usurai pur di pagare i miei dipendenti&#8230;!». Si dice pronto a tutto, l&#8217;imprenditore napoletano G. Esposito, titolare della &#8220;Ac Distribuzione srl&#8221;, che da oltre un mese risulta  ostaggio di Unicredit. La banca, a causa di un pignoramento presso terzi del fisco <span style="text-decoration: underline">poi risolto con una rateizzazione</span> (tra  le procedure salva-suicidi) gli tiene ancora bloccati 150mila euro, malgrado abbia avviato la procedura per sanare le sue pendenze con l&#8217;Erario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una ingiustificabile lettera di UniCredit chiude dunque la porta in faccia al suo cliente   e quindi ai suoi operai e fornitori. E tutto questo perché, a dire della banca, dalla comunicazione di ex Equitalia non si comprenderebbe che il contribuente è stato liberato dal pignoramento fiscale. Il conto corrente resta dunque bloccato, perché dal fisco non intendono dover dare altre spiegazioni ad UniCredit, con il rischio di non permettere neanche il pagamento del rateizzo, visto che le somme sono ancora indebitamente nella “cassaforte” della banca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una storia dal sapore amaro che non solo coinvolge l&#8217;imprenditore, ma anche i suoi dipendenti, i fornitori  e le loro famiglie, tutti rimasti senza paga.</p>
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<p>Una decisione difficile, lasciare l’Italia, così come l’appello agli usurai: iniziative  che Esposito però è determinato a prendere pur di non far fallire così l&#8217;azienda. Il pignoramento presso terzi subìto per un piccolo debito col Fisco, subito rateizzato, si è trasformato in un dramma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«L&#8217;imprenditore vuole a tutti i costi pagare i suoi operai e i fornitori lasciati in bianco nelle feste di Natale», dichiara l&#8217;avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, incaricato di adire le vie legali. Sono 25 i dipendenti, tutti napoletani che, come i fornitori, attendono di essere pagati.</p>
<p><strong>«Siamo pronti a presentare denuncia per la grave violazione dei diritti del contribuente, ostaggio della burocrazia, e illegittima condotta della banca  che, anziché restituire i soldi al correntista, gioca sull’interpretazione di parole in burocratese e se ne frega della vita e diritti della gente»</strong>, conclude l&#8217;avvocato Pisani, auspicando anche un intervento delle autorità competenti per evitare i soliti abusi».</p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/a-napoli-150-lavoratori-senza-stipendio-a-natale-per-un-illegittimo-sequestro-unicredit/">A Napoli 150 lavoratori senza stipendio a Natale per un illegittimo &#8220;sequestro&#8221; Unicredit</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Legge 3/2012 “salvasuicidi” e procedure sul sovraindebitamento</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>22 NOVEMBRE 2019 &#8211; Venerdì 29 novembre a Napoli per tutto il giorno cittadini  informati ed assistiti  senza versare un euro e con la possibilità di partecipare ad incontri/confronti sull’applicazione della  nuova legge 3/2012 detta “salvasuicidi” e procedure sul sovraindebitamento. &#160; Pisani: venerdì 29 novembre daremo assistenza e informazioni gratuite a tanta gente che non sa più a chi chiedere giustizia &#160; Arriva il Black Friday dei servizi di assistenza e difesa dei diritti violati da banche, tasse e soprusi. «L’iniziativa &#8211; spiega il promotore, avvocato Angelo Pisani -  nasce per dare una speranza  a tanta gente che non sa più a chi chiedere giustizia e vuole evitare di essere spellata viva da tasse e soprusi. Ma la nostra intende essere anche una provocazione contro una politica cieca e sorda ai diritti reali della gente,  una protesta per l’inidoneo sistema di gratuito patrocinio, che lascia indifesi miglia di cittadini. Quindi, il 26 novembre per tutto il giorno offriremo assistenza e consulenza professionale free alle vittime innocenti e a chi chiede informazioni per potersi difendere soprattutto da debiti e ingiunzioni fiscali, in questa crisi nera». &#160; L&#8217;idea, che parte dal Movimento NOICOMSUMATORI, sarà attuata in tutte le sedi e da tutti i professionisti affiliati, ogni giorno impegnati a difendere i cittadini in particolare da banche e tasse, nonostante i disservizi e dinieghi di giustizia, perché possano continuare a credere nei valori e a battersi per i diritti. «Il mondo &#8211; spiega ancora l’avvocato Pisani, fondatore di Noiconsumatori &#8211; non può essere ostaggio di consumismo sfrenato e globalizzazione, anche i valori e le idee, così come le speranze, devono avere l’input e la diffusione per coinvolgere quante più persone è possibile». &#160; Per l&#8217;intera giornata di venerdì 29 novembre la consulenza e l’assistenza professionale di avvocati e commercialisti sarà efficace e gratuita, per rispondere ai quesiti dei cittadini vittime di banche e fisco, ma anche di società telefoniche e di recupero credito, così come di ingiustizie e violenze che rendono la vita impossibile. &#160; Il Black Friday, l&#8217;appuntamento di matrice americana che trasforma una giornata (in questo caso venerdì 29 novembre) in una occasione di sconti, incontra stavolta il mondo dei diritti e della giustizia. E nasce così l&#8217;idea del Black Friday del diritto di difesa assistito, lanciato dall’associazione Noiconsumatori per fare luce sulla giustizia negata. Un efficace “marketing del diritto di difesa”, quello messo in campo da Noiconsumatori per  il 29 novembre a Napoli, data che già si annuncia come la pietra miliare di una riscossa pacifica dei cittadini, destinata a coinvolgere e salvare l’intero Paese. &#160; Sarà una giornata intera per parlare di diritti e conoscere le procedure per vivere meglio, evitando violazioni ed ingiustizie. &#160; Numerosi i professionisti, avvocati e commercialisti, che hanno già aderito, garantendo la propria partecipazione ed attivismo nell’iniziativa. L&#8217;elenco dei recapiti per il Black Friday a Napoli sarà reso noto a breve. Ma fin da subito ci si può rivolgere allo Studio Legale Pisani nelle due sedi di piazza Vanvitelli 15 e via Caracciolo 15, prenotandosi alla mail ufficiopisani@gmail.com o inviando un whatsapp al 333.7176353.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/legge-32012-salvasuicidi-e-procedure-sul-sovraindebitamento/">Legge 3/2012 “salvasuicidi” e procedure sul sovraindebitamento</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.26.09.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4807" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-11.26.09.png" alt="" width="445" height="247" /></a></p>
<p><strong>22 NOVEMBRE 2019 &#8211; Venerdì 29 novembre a Napoli per tutto il giorno cittadini  informati ed assistiti  senza versare un euro e con la possibilità di partecipare ad incontri/confronti sull’applicazione della  nuova legge 3/2012 detta “salvasuicidi” e procedure sul sovraindebitamento.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pisani: venerdì 29 novembre daremo assistenza e informazioni gratuite a tanta gente che non sa più a chi chiedere giustizia</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arriva il Black Friday dei servizi di assistenza e difesa dei diritti violati da banche, tasse e soprusi. «L’iniziativa &#8211; spiega il promotore, avvocato <strong>Angelo Pisani </strong>-  nasce per dare una speranza  a tanta gente che non sa più a chi chiedere giustizia e vuole evitare di essere spellata viva da tasse e soprusi. Ma la nostra intende essere anche una provocazione contro una politica cieca e sorda ai diritti reali della gente,  una protesta per l’inidoneo sistema di gratuito patrocinio, che lascia indifesi miglia di cittadini. Quindi, il 26 novembre per tutto il giorno offriremo <strong>assistenza e consulenza professionale free</strong> alle vittime innocenti e a chi chiede informazioni per potersi difendere soprattutto da debiti e ingiunzioni fiscali, in questa crisi nera».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;idea, che parte dal Movimento <a href="https://www.facebook.com/NoiConsumatori-477353852404054/" target="_blank">NOICOMSUMATORI</a>, sarà attuata in tutte le sedi e da tutti i professionisti affiliati, ogni giorno impegnati a difendere i cittadini in particolare da banche e tasse, nonostante i disservizi e dinieghi di giustizia, perché possano continuare a credere nei valori e a battersi per i diritti.</p>
<p>«Il mondo &#8211; spiega ancora l’avvocato Pisani, fondatore di Noiconsumatori &#8211; non può essere ostaggio di consumismo sfrenato e globalizzazione, anche i valori e le idee, così come le speranze, devono avere l’input e la diffusione per coinvolgere quante più persone è possibile».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per l&#8217;intera giornata di venerdì 29 novembre la consulenza e l’assistenza professionale di avvocati e commercialisti sarà efficace e gratuita, per rispondere ai quesiti dei cittadini vittime di banche e fisco, ma anche di società telefoniche e di recupero credito, così come di ingiustizie e violenze che rendono la vita impossibile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Black Friday, l&#8217;appuntamento di matrice americana che trasforma una giornata (in questo caso venerdì 29 novembre) in una occasione di sconti, incontra stavolta il mondo dei diritti e della giustizia. E nasce così l&#8217;idea del Black Friday del diritto di difesa assistito, lanciato dall’associazione Noiconsumatori per fare luce sulla giustizia negata.</p>
<p>Un efficace “marketing del diritto di difesa”, quello messo in campo da Noiconsumatori per  il 29 novembre a Napoli, data che già si annuncia come la pietra miliare di una riscossa pacifica dei cittadini, destinata a coinvolgere e salvare l’intero Paese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sarà una giornata intera per parlare di diritti e conoscere le procedure per vivere meglio, evitando violazioni ed ingiustizie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Numerosi i professionisti, avvocati e commercialisti, che hanno già aderito, garantendo la propria partecipazione ed attivismo nell’iniziativa.</p>
<p>L&#8217;elenco dei recapiti per il Black Friday a Napoli sarà reso noto a breve. Ma <strong>fin da subito ci si può rivolgere allo Studio Legale Pisani nelle due sedi di piazza Vanvitelli 15 e via Caracciolo 15, prenotandosi alla mail </strong><a href="mailto:ufficiopisani@gmail.com" target="_blank"><strong>ufficiopisani@gmail.com</strong></a><strong> o inviando un </strong><a href="https://www.google.com/search?client=safari&amp;rls=en&amp;sxsrf=ACYBGNTKW32rfbpIfKMIRtFf8piaxAuReg:1574420750647&amp;q=whatsapp&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj6ysas1v3lAhWM5KQKHXgGBcoQBSgAegQIEhAq" target="_blank"><strong>whatsapp</strong></a><strong> al 333.7176353.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/legge-32012-salvasuicidi-e-procedure-sul-sovraindebitamento/">Legge 3/2012 “salvasuicidi” e procedure sul sovraindebitamento</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito due principi importanti a favore dei consumatori: innanzitutto i mutui con tassi usurai possono essere interamente annullati; inoltre, il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora  e/o qualsiasi tipo di spesa, sommate al tasso degli interessi, superano la soglia dei tassi ufficiali (fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996), il mutuo è nullo. Con tale chiarimento la Suprema Corte ha così ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora. Di conseguenza il consumatore non dovrà pagare gli interessi perché nulli e quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del mutuo e questo sarà motivo per bloccare qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/">Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito due principi importanti a favore dei consumatori: innanzitutto i mutui con tassi usurai possono essere interamente annullati; inoltre, il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora  e/o qualsiasi tipo di spesa, sommate al tasso degli interessi, superano la soglia dei tassi ufficiali (fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996), il mutuo è nullo.</p>
<p>Con tale chiarimento la Suprema Corte ha così ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora.</p>
<p>Di conseguenza il consumatore non dovrà pagare gli interessi perché nulli e quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del mutuo e questo sarà motivo per bloccare qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/">Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Un solo interesse: NOI Cittadini</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 22:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Network-noi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1908" title="Network NOI Consumatori" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Network-noi2.jpg" alt="" width="1240" height="874" /></a></p>
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		<title>Decreto del Fare: nuove disposizioni &#8211; favorevoli ai contribuenti &#8211; per la riscossione mediante ruolo</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modiche in legge 9 agosto 2013, n. 98, reca un ampio novero di interventi, che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; essi mirano altresì a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti. Le novità in materia di riscossione  In ambito fiscale, tra le diverse misure introdotte, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 del D.L. 69/2013, modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. L’articolo 52, comma 1, modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell&#8217;impegno assunto dal Governo. In particolare rispetto all’atto di indirizzo parlamentare sono state attuate le seguenti indicazioni: a) è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevedeva che la dilazione potesse essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario; la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto. &#160; b) è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario; c) viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l&#8217;agente della riscossione può procedere all&#8217;espropriazione immobiliare se l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro); d) i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall&#8217;articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria; e) si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l&#8217;adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre . Sono inoltre previste le seguenti misure: la vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni; sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato. Non sono stati recepiti i criteri relativi alla riduzione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento e della limitazione del principio del solve et repete previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall&#8217;amministrazione. Novità in materia di fermo amministrativo Nel corso della conversione in legge è stata inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito. E’ stato introdotto, inoltre, il nuovo comma 3-bis all’articolo 52, che prevede che il Governo riferisca alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia. La relazione del Governo, in particolare, deve dar conto degli effetti derivanti: 1) dall&#8217;introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l&#8217;espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; 2) dall&#8217;innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; 3) dall&#8217;ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti. &#160; La rateazione La lettera a), del comma 1, dell’articolo 52, prevede l’estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: ·       l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario; ·       la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto. La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive). In tal caso il comma 3, dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l&#8217;intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato”. Si evidenzia che Equitalia, con una nota interna del 1° luglio 2013, ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/decreto-del-fare-nuove-disposizioni-favorevoli-ai-contribuenti-per-la-riscossione-mediante-ruolo/">Decreto del Fare: nuove disposizioni &#8211; favorevoli ai contribuenti &#8211; per la riscossione mediante ruolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modiche in legge 9 agosto 2013, n. 98, reca un ampio novero di interventi, che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; essi mirano altresì a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.</p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p><strong><em>Le novità in materia di riscossione</em></strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>In ambito fiscale, tra le diverse misure introdotte, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 del D.L. 69/2013, modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.</p>
<p>L’articolo 52, comma 1, modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.</p>
<p>La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell&#8217;impegno assunto dal Governo. In particolare rispetto all’atto di indirizzo parlamentare sono state attuate le seguenti indicazioni:</p>
<p>a) è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevedeva che la dilazione potesse essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:</p>
<ul>
<li>l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;</li>
<li>la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>b) è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;</p>
<p>c) viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l&#8217;agente della riscossione può procedere all&#8217;espropriazione immobiliare se l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro);</p>
<p>d) i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall&#8217;articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria;</p>
<p>e) si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l&#8217;adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre .</p>
<p>Sono inoltre previste le seguenti misure:</p>
<ul>
<li>la vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni;</li>
<li>sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato.</li>
</ul>
<p>Non sono stati recepiti i criteri relativi alla riduzione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento e della limitazione del principio del solve et repete previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall&#8217;amministrazione.</p>
<p align="center"><em><strong><br />
</strong></em></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>Novità in materia di fermo amministrativo</strong></em></p>
<p>Nel corso della conversione in legge è stata inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito.</p>
<p>E’ stato introdotto, inoltre, il nuovo comma 3-bis all’articolo 52, che prevede che il Governo riferisca alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia. La relazione del Governo, in particolare, deve dar conto degli effetti derivanti:</p>
<p>1) dall&#8217;introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l&#8217;espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso;</p>
<p>2) dall&#8217;innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;</p>
<p>3) dall&#8217;ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>La rateazione</strong></em></p>
<p>La lettera a), del comma 1, dell’articolo 52, prevede l’estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:</p>
<p>·       l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;</p>
<p>·       la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.</p>
<p>La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive). In tal caso il comma 3, dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l&#8217;intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato”.</p>
<p>Si evidenzia che Equitalia, con una nota interna del 1° luglio 2013, ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche alle procedure in corso. In particolare, la nota afferma la decorrenza immediata della norma che estende da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, per la decadenza dal beneficio della rateazione. La nota di Equitalia, con riferimento ai contribuenti decaduti dal beneficio per il mancato pagamento di due rate, ipotizza una disciplina di favore per i debitori che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell’agevolazione introdotta. In attesa dei possibili chiarimenti, pertanto, nella nota si ritiene opportuno che le strutture preposte si astengano dall’attivare iniziative di riscossione nei confronti di coloro che risultino dovessero versare nella situazione anzidetta.</p>
<p>Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisca le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione inserito con la norma in commento.</p>
<p>La fattispecie prevista dalla norma in esame si aggiunge all’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevista dal comma 1, per il quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, e all’ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, per il quale il comma 1-bis, consente un ulteriore periodo di dilazione del pagamento fino a 72 mesi.</p>
<p>Va ricordato che il comma 1-ter (inserito dal D.L. n. 16/2012) consente un piano di rateazione con rate di importo crescente (l’importo minimo della rata è di 100 euro).</p>
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center"><strong><em>Vendita in proprio dei beni pignorati</em></strong></p>
<p>La lettera b) del comma 1, del citato articolo 52, modifica e integra con due nuovi commi l’articolo 52 del D.P.R. 602/1973, in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. Tale articolo è stato in precedenza modificato dal D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-terdecies) il quale ha consentito al contribuente sottoposto a esecuzione forzata , in luogo dell’agente della riscossione, di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione. L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.</p>
<p>La lettera b) al numero 1), per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita, aggiunge ai rimandi agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973, l’articolo 80, comma 2, il quale prevede per la vendita di un immobile la stima di un esperto nel caso in cui il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato .</p>
<p>La lettera b) al numero 2) introduce i commi 2-ter e 2-quater all’articolo 52 con i quali viene precisato che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, inoltre, che qualora ciò non abbia luogo e l&#8217;agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.</p>
<p>La lettera c), modificando il comma 1 dell’articolo 53, prolunga il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>Pignoramento dei beni strumentali: introdotti dei limiti</strong></em></p>
<p>La lettera d), modificando l’articolo 62 del D.P.R. n. 602/73, estende alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro i limiti alla pignorabilità dei beni strumentali già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali. Il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, e può essere effettuato solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore (nuovo comma 1).</p>
<p>Si prevede, inoltre, che nel caso di pignoramento dei beni strumentali il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode. La vendita all’asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni e non dopo i successivi sessanta giorni (comma 1-bis).</p>
<p>Il comma 3, dell’articolo 515, del codice di procedura civile, prevede che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Il secondo periodo del comma 3 prevede, inoltre, che il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p><strong><em>Novità in materia di pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni</em></strong></p>
<p>Con le lettere e) e f) sono adottate misure volte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento presso terzi, in particolar modo nel caso di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, al fine di evitare che vengano meno i limiti alla relativa pignorabilità.</p>
<p>La lettera e) modificando l&#8217;articolo 72-bis (pignoramento dei crediti verso terzi) eleva da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.</p>
<p>Ciò consentirebbe al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all&#8217;iniziativa di riscossione avviata di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l&#8217;accredito delle somme pignorate.</p>
<p>La lettera f), aggiunge il comma 2-ter all’articolo 72-ter del D.P.R. 602/1973, inserito dal D.L. n. 16 del 2012 al fine di graduare i limiti di pignorabilità degli stipendi (ovvero di altre indennità relative al rapporto di lavoro).</p>
<p>L’articolo 72-ter prevede la misura del quinto dello stipendio (prevista dall’articolo 545 del c.p.c.) come intaccabile dal pignoramento nel caso di salario avente un importo superiore a 5.000 euro.</p>
<p>Per gli importi fino a 2.500 euro si prevede il limite di pignorabilità da parte dell’agente della riscossione in misura pari a un decimo. Per gli importi tra 2.500 e 5.000 euro la misura è di un settimo.</p>
<p>Con il comma 2-ter in commento sono escluse dal pignoramento le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato.</p>
<p>Tale norma è volta ad ovviare al rischio del venir meno dei limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni, tenuto conto che il D.L. n. 201 del 2011 ha imposto l&#8217;accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000 sul conto corrente bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell&#8217;avente diritto</p>
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>Nuovi limiti in materia di espropriazione immobiliare</strong></em></p>
<p>Le successive lettere g), h), i), l) e m) del citato articolo 52, intervengono in materia di espropriazione immobiliare. In primo luogo si prevede la impignorabilità dell’unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilità che l&#8217;agente possa avviare l&#8217;espropriazione forzata immobiliare. Nell&#8217;ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell&#8217;ordinamento processuale.</p>
<p>In particolare la lettera g) sostituisce il primo comma dell’articolo 72 (espropriazione immobiliare) del D.P.R. 602/1973, facendo salva, in primo luogo, la facoltà di intervento dell’agente della riscossione nella procedura di espropriazione iniziata da altri creditori.</p>
<p>Al riguardo si osserva che la norma fa riferimento all’articolo 563 del codice di procedura civile (Condizioni e tempo dell&#8217;intervento), nell’ambito dell’espropriazione immobiliare. Tuttavia tale articolo è stato abrogato dall&#8217;articolo 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35.</p>
<p>La norma in esame prevede che l’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, qualora esso costituisca la sua casa di abitazione dove risiede anagraficamente. Sono esclusi da questa previsione le case di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. n. 218 del 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e i fabbricati delle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p>
<p>Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l&#8217;agente della riscossione può procedere all&#8217;espropriazione immobiliare se l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di ventimila euro). Si prevede, inoltre, che in tal caso l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca (di cui all’articolo 77) e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.</p>
<p>Si evidenzia che ai sensi del comma 1 dell’articolo 77 l’iscrizione dell’ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.</p>
<p>La lettera h), con una modifica dell’articolo 77, precisa che l’ipoteca può essere iscritta anche nei casi sopra descritti (unica casa di abitazione e per gli altri immobili per credito inferiore a centoventimila euro), purché l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</p>
<p>La finalità di garanzia dell’ipoteca immobiliare non è necessariamente preordinata all’esecuzione. Essa, infatti, mira ad impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l&#8217;agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori inizino l&#8217;espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all&#8217;esproprio promosso da altri e, nell&#8217;ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all&#8217;agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L&#8217;iscrizione comporta, inoltre, il diritto di sequela. Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l&#8217;iscrizione della cautela non è opponibile all&#8217;agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.</p>
<p>Le lettere i) e l) integrano le norme previste per la pubblicità degli incanti e per la stima del valore dell’immobile pignorato. In particolare si prevede che gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l&#8217;obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione (articolo 80, comma 1-bis).</p>
<p>Il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato, nomina un esperto per effettuare la stima. L’agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l&#8217;identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia (articolo 80, comma 2).</p>
<p>Nei casi in cui il giudice abbia disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria (articolo 80, comma 2-bis).</p>
<p>Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopradette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perda efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni (articolo 80, comma 2-bis). In tal caso, l&#8217;agente della riscossione ha l&#8217;onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede (articolo 78, comma 2-bis).</p>
<p>La lettera m), modifica il comma 1, dell’articolo 85 (Assegnazione dell&#8217;immobile allo Stato) prevedendo che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l’immobile invenduto venga devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto (in precedenza era previsto il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede).</p>
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center"><strong><em>Procedura di fermo di beni mobili registrati</em></strong></p>
<p>La lettera m-bis), introdotta nel corso della conversione in legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 86 (Fermo di beni mobili registrati).</p>
<p>La nuova formulazione provvede a dettagliare ulteriormente tale procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati:</p>
<ul>
<li>l’agente della riscossione, prima dell’esecuzione del fermo, non provvede automaticamente all’iscrizione nei registri mobiliari, ma avvia la procedura provvedendo a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri comunicazione preventiva, con la quale di avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari;</li>
<li>entro tale termine di 30 giorni tuttavia il debitore o i coobbligati possono dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione. In tal caso non si provvederà al fermo del mezzo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/decreto-del-fare-nuove-disposizioni-favorevoli-ai-contribuenti-per-la-riscossione-mediante-ruolo/">Decreto del Fare: nuove disposizioni &#8211; favorevoli ai contribuenti &#8211; per la riscossione mediante ruolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Raccolta firme per i controlli dentro Equitalia: &#8220;Basta schiacciare i più deboli&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 21:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;iniziativa è organizzata da Movimento AntiEquitalia-NoiConsumatori, Sos economia Italia e Vedove della crisi. Il simbolo è un pipistrello nero e lo slogan: &#8220;I vampiri uccidono, adesso basta&#8221;. &#160; Una raccolta firme per accendere i riflettori su Equitalia, per conoscere l’elenco delle consulenze e i criteri dei premi di produttività dei suoi dirigenti, a partire dal presidente Attilio Befera. È l’iniziativa di un gruppo di associazioni, tra cui Movimento AntiEquitalia-NoiConsumatori, Sos economia Italia e Vedove della crisi, che ieri a Bologna ha dato il via alla campagna contro la società incaricata della riscossione dei tributi, al motto di &#8220;Chi controlla il controllore?&#8221;. Una mobilitazione che parte dall’Emilia, ma che tocca anche altre città d’Italia, tra cui Padova, Milano, Torino, Napoli. &#8220;Chiediamo di conoscere quali sono i criteri dei premi produttivi di tutti i lavoratori e dirigenti di Equitalia, dal vertice in giù&#8221; ha spiegato Elisabetta Bianchi, presidente dell’associazione Vedove della crisi, che un anno fa a Bologna guidò il corteo delle donne i cui mariti si sono uccisi a causa della crisi e dei debiti con il fisco. &#8220;Vogliamo vedere le loro dichiarazioni dei redditi in base al redditometro, proprio come loro fanno con noi&#8221;. E non solo: &#8220;Vogliamo avere chiarimenti su ingiustificati balzelli, ma anche poter visionare l’elenco delle consulenze, degli incarichi, delle assunzioni e degli appalti che Equitalia e l’Agenzia delle Entrate hanno realizzato negli ultimi due anni&#8221;. Sul manifesto della campagna l’immagine di un pipistrello nero e la scritta: &#8220;I vampiri uccidono, adesso basta&#8221;, accompagnata dalle cifre degli stipendi del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, messe a confronto con quelle dei vertici dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. &#8220;Noi non siamo politici – spiega ancora Bianchi – siamo cittadini, non chiediamo voti e non andiamo a urlare nelle piazze o in Parlamento, ma vogliamo dire basta ad un sistema che si accanisce con un disegno vessatorio e che sembra essere basato sulla volontà di schiacciare i più deboli&#8221;. Le firme raccolte saranno inviate al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla Corte dei conti e alla presidente della Camera, Laura Boldrini, &#8220;alla quale chiederemo, se dovessero emergere delle anomalie, il blocco di tutte le cartelle esattoriali&#8221;, precisa Bianchi. Alla petizione ha aderito anche Tiziana Marrone, vedova di Giuseppe Campaniello, l’artigiano campano che a marzo 2012 si diede fuoco davanti alla Commissione tributaria di via Costa a Bologna, per le pendenze che aveva con il fisco. &#160; Fonte: www.ilfattoquotidiano.it</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/raccolta-firme-per-i-controlli-dentro-equitalia-basta-schiacciare-i-piu-deboli/">Raccolta firme per i controlli dentro Equitalia: &#8220;Basta schiacciare i più deboli&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Logo.jpg"><img class=" wp-image-1469 alignleft" title="Logo" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Logo.jpg" alt="" width="276" height="275" /></a>L&#8217;iniziativa è organizzata da Movimento AntiEquitalia-NoiConsumatori, Sos economia Italia e Vedove della crisi. Il simbolo è un pipistrello nero e lo slogan: &#8220;I vampiri uccidono, adesso basta&#8221;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una raccolta firme per accendere i riflettori su Equitalia, per conoscere l’elenco delle consulenze e i criteri dei premi di produttività dei suoi dirigenti, a partire dal presidente Attilio Befera. È l’iniziativa di un gruppo di associazioni, tra cui Movimento AntiEquitalia-NoiConsumatori, Sos economia Italia e Vedove della crisi, che ieri a Bologna ha dato il via alla campagna contro la società incaricata della riscossione dei tributi, al motto di &#8220;Chi controlla il controllore?&#8221;. Una mobilitazione che parte dall’Emilia, ma che tocca anche altre città d’Italia, tra cui Padova, Milano, Torino, Napoli.</p>
<p>&#8220;Chiediamo di conoscere quali sono i criteri dei premi produttivi di tutti i lavoratori e dirigenti di Equitalia, dal vertice in giù&#8221; ha spiegato Elisabetta Bianchi, presidente dell’associazione Vedove della crisi, che un anno fa a Bologna guidò il corteo delle donne i cui mariti si sono uccisi a causa della crisi e dei debiti con il fisco. &#8220;Vogliamo vedere le loro dichiarazioni dei redditi in base al redditometro, proprio come loro fanno con noi&#8221;. E non solo: &#8220;Vogliamo avere chiarimenti su ingiustificati balzelli, ma anche poter visionare l’elenco delle consulenze, degli incarichi, delle assunzioni e degli appalti che Equitalia e l’Agenzia delle Entrate hanno realizzato negli ultimi due anni&#8221;.</p>
<p>Sul manifesto della campagna l’immagine di un pipistrello nero e la scritta: &#8220;I vampiri uccidono, adesso basta&#8221;, accompagnata dalle cifre degli stipendi del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, messe a confronto con quelle dei vertici dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. &#8220;Noi non siamo politici – spiega ancora Bianchi – siamo cittadini, non chiediamo voti e non andiamo a urlare nelle piazze o in Parlamento, ma vogliamo dire basta ad un sistema che si accanisce con un disegno vessatorio e che sembra essere basato sulla volontà di schiacciare i più deboli&#8221;.</p>
<p>Le firme raccolte saranno inviate al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla Corte dei conti e alla presidente della Camera, Laura Boldrini, &#8220;alla quale chiederemo, se dovessero emergere delle anomalie, il blocco di tutte le cartelle esattoriali&#8221;, precisa Bianchi. Alla petizione ha aderito anche Tiziana Marrone, vedova di Giuseppe Campaniello, l’artigiano campano che a marzo 2012 si diede fuoco davanti alla Commissione tributaria di via Costa a Bologna, per le pendenze che aveva con il fisco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/09/raccolta-firme-per-controlli-dentro-equitalia-basta-schiacciare-piu-deboli/650999/">www.ilfattoquotidiano.it</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/raccolta-firme-per-i-controlli-dentro-equitalia-basta-schiacciare-i-piu-deboli/">Raccolta firme per i controlli dentro Equitalia: &#8220;Basta schiacciare i più deboli&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Trattamento illecito dei dati personali. Indebita segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d&#8217;Italia. Violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico Bancario. Danno non patrimoniale.</title>
		<link>https://angelopisani.it/trattamento-illecito-dei-dati-personali/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/trattamento-illecito-dei-dati-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 1256/2013, pubblicata in data 24/04/2013, il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, Giudice in composizione monocratica dott. Fabio Maffei, ha condannato un istituto di credito, per avere, con la propria condotta negligente, determinato l’indebita segnalazione dell’attore presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, configurando una responsabilità civile in relazione ai danni cagionati dal trattamento illecito dei dati personali. Il caso de quo inerisce ad un soggetto che, preso atto di quanto stava accadendo a sua insaputa, dapprima a mezzo procedura d’urgenza ex Art. 700 C.p.c., e poi con azione ordinaria, conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, la banca, perché danneggiato dall’impossibilità di accedere al credito, in virtù di alcune posizioni debitorie e di garanzia esistenti presso lo stesso istituto di credito presso il quale, di contro, non era né correntista, né investitore, e, tra l’altro, con sede e filiale in altra regione italiana. In effetti, l’attore risultava ingiustamente iscritto presso gli Archivi della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, risultando presso la banca suddetta una sua firma a garanzia, per un enigmatico importo erogato a terze persone, ad egli sconosciute. La scoperta avveniva nel periodo in cui l’attore si stava attivando, presso altro istituto di credito, per l’apertura di una pratica per rinegoziare un suo vecchio mutuo. Il Tribunale, nel motivare la decisione, richiamava la disciplina della Banca d’Italia, e in particolare, la normativa inerente il funzionamento della Centrale Rischi, istituita con delibera CICR del 16/05/1962, quale sistema informativo dell’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti, la utilizzano per la valutazione del merito creditizio e per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Dunque la Centrale Rischi è uno strumento che consente alle banche di misurare e valutare la capacità dei soggetti che richiedono l’accesso al credito di adempiere alle obbligazioni da assumere, ovvero la capacità dei propri clienti di assolvere alle obbligazioni assunte. Il Giudice richiamava le disposizioni normative. La materia è regolata dagli artt. 51, 53, 67, 107 del TUB, dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11/02/1991, nonché dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. Da tutto ciò consegue che la centralizzazione dei rischi assolve ad una doppia funzione: privatistica e pubblicistica. Da un lato favorisce un più efficace esercizio dell’attività creditizia, dall’altro attribuisce a realizzare la sana e prudente gestione da parti degli intermediari. È chiaro che i soggetti segnalati corrono il rischio di subìre pregiudizi, tra cui una seria difficoltà ad accedere al credito, nonché l’impossibilità di usufruire del sistema creditizio. Proprio la suscettibilità del servizio di centralizzazione dei rischi può ledere i diritti fondamentali della persona. Nella vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, è risultato che parte attorea fu iscritto presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, ad opera di un Istituto di credito di cui non era correntista, per una serie di rapporti inesistenti. L’istituto di credito, sin dalla fase cautelare, ammetteva l’errore, quindi si attivava per disporre la cancellazione. Per il Tribunale la condotta dell’Istituto di credito, che pur avvertito con precedenti denunce, aveva atteso l’instaurazione del giudizio, rappresentava un comportamento avventato e negligente, in violazione del trattamento dei dati personali. A parere del Tribunale, preso atto della condotta della banca, deve ravvisarsi la responsabilità per indebita segnalazione del nome dell’attore presso la suddetta Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, dovendosi, all’uopo, rammentare che nella gestione delle informazioni inviate alla Centrale Rischi, l’istituto di credito non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal Decreto Legislativo 196/2003, ed è, pertanto, configurabile una responsabilità civile della banca, in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, dall’omessa rettifica o cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata. Il Tribunale, pertanto, evidenziando che l’illecito, costituito dalla erronea segnalazione, rappresenta, per giurisprudenza, un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni, decideva per la condanna della convenuta per illegittima condotta, ed ai fini della quantificazione del danno – esaminati gli artt. 1223, 1227, 2043, 2050 e 2059 del codice civile, nonché gli artt. 40 e 41 del codice penale, ed ancora preso atto dei principi introdotti dalle note sentenze 8827 e 8828 della Corte di Cassazione, secondo cui il danno non patrimoniale contemplato dall’art. 2059 c.c. ricorre in ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione del valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi soggetti di valutazione economica senza che sia necessario che tale lesioni configuri reato – preso atto della durata della segnalazione, dell’ammontare del debito per il quale l’attore venne erroneamente segnalato, della posizione e qualifica lavorativa e del momento in cui avvenne la scoperta di detta illegittima iscrizione, condannava l’istituto di credito al risarcimento del danno, oltre interessi al tasso del 2% dal fatto al soddisfo e spese di lite e di CTU. (commento dell’Avv. Antonio Chicoli)</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/trattamento-illecito-dei-dati-personali/">Trattamento illecito dei dati personali. Indebita segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d&#8217;Italia. Violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico Bancario. Danno non patrimoniale.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>sentenza n. 1256/2013</strong>, <strong>pubblicata in data 24/04/2013</strong>, il <strong>Tribunale di Nola</strong>, II Sezione Civile, Giudice in composizione monocratica dott. Fabio Maffei, ha condannato un istituto di credito, per avere, con la propria condotta negligente, determinato l’indebita segnalazione dell’attore presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, configurando una responsabilità civile in relazione ai danni cagionati dal trattamento illecito dei dati personali.</p>
<p>Il caso <em>de quo</em> inerisce ad un soggetto che, preso atto di quanto stava accadendo a sua insaputa, dapprima a mezzo procedura d’urgenza ex Art. 700 C.p.c., e poi con azione ordinaria, conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, la banca, perché danneggiato dall’impossibilità di accedere al credito, in virtù di alcune posizioni debitorie e di garanzia esistenti presso lo stesso istituto di credito presso il quale, di contro, non era né correntista, né investitore, e, tra l’altro, con sede e filiale in altra regione italiana. In effetti, l’attore risultava ingiustamente iscritto presso gli Archivi della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, risultando presso la banca suddetta una sua firma a garanzia, per un enigmatico importo erogato a terze persone, ad egli sconosciute. La scoperta avveniva nel periodo in cui l’attore si stava attivando, presso altro istituto di credito, per l’apertura di una pratica per rinegoziare un suo vecchio mutuo.</p>
<p>Il Tribunale, nel motivare la decisione, richiamava la disciplina della Banca d’Italia, e in particolare, la normativa inerente il funzionamento della Centrale Rischi, istituita con delibera CICR del 16/05/1962, quale sistema informativo dell’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti, la utilizzano per la valutazione del merito creditizio e per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Dunque la Centrale Rischi è uno strumento che consente alle banche di misurare e valutare la capacità dei soggetti che richiedono l’accesso al credito di adempiere alle obbligazioni da assumere, ovvero la capacità dei propri clienti di assolvere alle obbligazioni assunte.</p>
<p>Il Giudice richiamava le disposizioni normative. La materia è regolata dagli artt. 51, 53, 67, 107 del TUB, dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11/02/1991, nonché dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>Da tutto ciò consegue che la centralizzazione dei rischi assolve ad una doppia funzione: privatistica e pubblicistica. Da un lato favorisce un più efficace esercizio dell’attività creditizia, dall’altro attribuisce a realizzare la sana e prudente gestione da parti degli intermediari.</p>
<p>È chiaro che i soggetti segnalati corrono il rischio di subìre pregiudizi, tra cui una seria difficoltà ad accedere al credito, nonché l’impossibilità di usufruire del sistema creditizio.</p>
<p>Proprio la suscettibilità del servizio di centralizzazione dei rischi può ledere i diritti fondamentali della persona.</p>
<p>Nella vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, è risultato che parte attorea fu iscritto presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, ad opera di un Istituto di credito di cui non era correntista, per una serie di rapporti inesistenti. L’istituto di credito, sin dalla fase cautelare, ammetteva l’errore, quindi si attivava per disporre la cancellazione.</p>
<p>Per il Tribunale la condotta dell’Istituto di credito, che pur avvertito con precedenti denunce, aveva atteso l’instaurazione del giudizio, rappresentava un comportamento avventato e negligente, in violazione del trattamento dei dati personali.</p>
<p>A parere del Tribunale, preso atto della condotta della banca, deve ravvisarsi la responsabilità per indebita segnalazione del nome dell’attore presso la suddetta Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, dovendosi, all’uopo, rammentare che nella gestione delle informazioni inviate alla Centrale Rischi, l’istituto di credito non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal Decreto Legislativo 196/2003, ed è, pertanto, configurabile una responsabilità civile della banca, in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, dall’omessa rettifica o cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata.</p>
<p>Il Tribunale, pertanto, evidenziando che l’illecito, costituito dalla erronea segnalazione, rappresenta, per giurisprudenza, un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni, decideva per la condanna della convenuta per illegittima condotta, ed ai fini della quantificazione del danno – esaminati gli artt. 1223, 1227, 2043, 2050 e 2059 del codice civile, nonché gli artt. 40 e 41 del codice penale, ed ancora preso atto dei principi introdotti dalle note sentenze 8827 e 8828 della Corte di Cassazione, secondo cui il danno non patrimoniale contemplato dall’art. 2059 c.c. ricorre in ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione del valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi soggetti di valutazione economica senza che sia necessario che tale lesioni configuri reato – preso atto della durata della segnalazione, dell’ammontare del debito per il quale l’attore venne erroneamente segnalato, della posizione e qualifica lavorativa e del momento in cui avvenne la scoperta di detta illegittima iscrizione, condannava l’istituto di credito al risarcimento del danno, oltre interessi al tasso del 2% dal fatto al soddisfo e spese di lite e di CTU.</p>
<p><strong><em>(commento dell’Avv. Antonio Chicoli)</em></strong></p>
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