<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Pisani &#187; CASA</title>
	<atom:link href="https://angelopisani.it/categoria/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelopisani.it</link>
	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 06:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>NO RUSPE &#8211; PISANI: STAMANE FERMATI ABBATTIMENTI A POLLENA &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://angelopisani.it/no-ruspe-pisani-stamane-fermati-abbattimenti-a-pollena-video/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/no-ruspe-pisani-stamane-fermati-abbattimenti-a-pollena-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[NORME E TRIBUTI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimenti]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[fermate le ruspe]]></category>
		<category><![CDATA[Pollena]]></category>
		<category><![CDATA[ruspe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;appello lanciato ieri alle istituzioni e alla Procura per fermare gli abbattimenti di case rispettando l&#8217;annuncio del condono fatto dal Governo Meloni, stamane l&#8217;avvocato Angelo Pisani è riuscito a bloccare le prime demolizioni nel Comune di Pollena. «Le demolizioni programmate &#8211; tuona Pisani &#8211; non tengono conto del condono edilizio annunciato per la Campania dal Governo Meloni per le condizioni di grande fragilità di un territorio martoriato dai terremoti, tanto in zona flegrea quanto nell&#8217;area vesuviana, su cui ricade Pollena».   «Ad aggravare la situazione &#8211; incalza Pisani &#8211; c&#8217;è il fatto che questi abitanti attendono ancora il SISMA BONUS previsto dalla legge, ciò significa che in caso di abbattimento al danno si aggiungerà la duplice beffa: di non rientrare nel condono legittimo e di non ricevere il sisma bonus. Due violazioni di legge gravissime». Intanto, per stamattina, le ruspe sono state fermate. Nei video gli incontri di Pisani a Pollena questa mattina per fermare le ruspe. https://youtu.be/msBYocvpM-w</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/no-ruspe-pisani-stamane-fermati-abbattimenti-a-pollena-video/">NO RUSPE &#8211; PISANI: STAMANE FERMATI ABBATTIMENTI A POLLENA &#8211; VIDEO</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">Dopo l&#8217;appello lanciato ieri alle istituzioni e alla Procura per fermare gli abbattimenti di case rispettando l&#8217;annuncio del condono fatto dal Governo Meloni, stamane l&#8217;avvocato </span><strong>Angelo Pisani</strong><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large"> è riuscito a bloccare le prime demolizioni nel Comune di Pollena.</span></p>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">«Le demolizioni programmate &#8211; tuona Pisani &#8211; non tengono conto del condono edilizio annunciato per la Campania dal Governo Meloni per le condizioni di grande fragilità di un territorio martoriato dai terremoti, tanto in zona flegrea quanto nell&#8217;area vesuviana, su cui ricade Pollena».  </span></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/PHOTO-Pollena-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5360" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/PHOTO-Pollena-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>«Ad aggravare la situazione &#8211; incalza Pisani &#8211; c&#8217;è il fatto che questi abitanti attendono ancora il <strong>SISMA BONUS</strong> previsto dalla legge, ciò significa che in caso di abbattimento al danno si aggiungerà la duplice beffa: di non rientrare nel condono legittimo e di non ricevere il sisma bonus. Due violazioni di legge gravissime».</span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">Intanto, per stamattina, le ruspe sono state fermate.</span></div>
<div><span style="font-family: georgia, serif;font-size: large">Nei video gli incontri di Pisani a Pollena questa mattina per fermare le ruspe.</span></div>
<div>https://youtu.be/msBYocvpM-w</div>
<div></div>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/no-ruspe-pisani-stamane-fermati-abbattimenti-a-pollena-video/">NO RUSPE &#8211; PISANI: STAMANE FERMATI ABBATTIMENTI A POLLENA &#8211; VIDEO</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/no-ruspe-pisani-stamane-fermati-abbattimenti-a-pollena-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISANI: FERMATE GLI ABBATTIMENTI, O IO MI METTERO’ DAVANTI ALLE RUSPE!</title>
		<link>https://angelopisani.it/pisani-fermate-gli-abbattimenti-o-io-mi-mettero-davanti-alle-ruspe/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/pisani-fermate-gli-abbattimenti-o-io-mi-mettero-davanti-alle-ruspe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 07:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO DI FAMIGLIA]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[NORME E TRIBUTI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[demolizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Meloni]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Gratteri]]></category>
		<category><![CDATA[presidente Sergio Mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[Procura Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[ruspe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Angelo Pisani si appella a Mattarella e Gratteri affinché siano fermate immediatamente le ruspe. Non si può demolire oggi ciò che il Governo Meloni annuncia di voler condonare domani! &#160; «Siamo al paradosso più totale — dichiara l’avv. Angelo Pisani — mentre la Presidente Meloni prevede e prospetta un condono edilizio anche per la Campania accogliendo il mio appello contro le ruspe e di beneficio del sisma bonus per tutti, stranamente sul territorio continuano demolizioni brutali ed abbattimenti disumani che distruggono case, famiglie e intere comunità.  È un’ingiustizia, una brutta pagina per le istituzioni, che mortificano i diritti umani discriminando i cittadini, come se la legge non fosse uguale per tutti. Siamo di fronte ad una follia giuridica e sociale: lo Stato da un lato promette di sanare, dall’altro devasta. Una contraddizione che grida vendetta.» &#160; Pisani annuncia quindi un appello formale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al procuratore Nicola Gratteri, chiedendo l’immediata sospensione degli abbattimenti: «Chiedo alle massime istituzioni di intervenire per evitare un’ingiustizia irreparabile. Finché il Governo parla di condono, qualsiasi demolizione è un danno irreversibile e un abuso contro cittadini già provati.» &#160; L’avvocato denuncia un clima di «accanimento burocratico e giudiziario» e chiede di «fermare il mercato delle ruspe» contro famiglie che vivono spesso in abitazioni realizzate per necessità e per abbandono da parte dello Stato. «Lo Stato non può comportarsi come un Leviatano schizofrenico: oggi promette perdono, domani manda le ruspe e dopodomani si riapre per legge un condono vergognosamente negato solo ai cittadini napoletani e della Campania. È una violenza burocratica che colpisce i più deboli e offende il principio di legalità». &#160; Pisani invita quindi ad introdurre una moratoria immediata «Serve una pausa, una riflessione, un atto di giustizia. Fermiamo le ruspe finché non sarà chiaro cosa vuole fare il Governo. Non si può esigere obbedienza cieca a regole che domani potrebbero essere riscritte». &#160; «È il momento del coraggio istituzionale — conclude Pisani — e chiedo a Mattarella e Gratteri di ascoltare il grido di chi sta per perdere tutto. Prima si salva la vita delle persone, poi si pensa ai cavilli, la premier Meloni torni a Napoli ed impegni tutto il governo a tutelare i cittadini campani».   Anche perché «usando come pretesti piccoli abusi, non si concedono nemmeno i sisma bonus, dimenticando i pericoli del terremoto che tanti napoletani vivono da anni e che impongono ristrutturazioni». &#160; IL VIDEO https://youtu.be/6IHFbi5kQH4</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-fermate-gli-abbattimenti-o-io-mi-mettero-davanti-alle-ruspe/">PISANI: FERMATE GLI ABBATTIMENTI, O IO MI METTERO’ DAVANTI ALLE RUSPE!</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Angelo Pisani si appella a Mattarella e Gratteri affinché siano fermate immediatamente le ruspe.</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Non si può demolire oggi ciò che il Governo Meloni annuncia di voler condonare domani!</strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/ruspa.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5345" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/ruspa-300x149.png" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>«Siamo al paradosso più totale — dichiara l’avv. Angelo Pisani — mentre la Presidente Meloni prevede e prospetta un condono edilizio anche per la Campania accogliendo il mio appello contro le ruspe e di beneficio del sisma bonus per tutti, stranamente sul territorio continuano demolizioni brutali ed abbattimenti disumani che distruggono case, famiglie e intere comunità. </strong></p>
<p><strong>È un’ingiustizia, una brutta pagina per le istituzioni, che mortificano i diritti umani discriminando i cittadini, come se la legge non fosse uguale per tutti. Siamo di fronte ad una follia giuridica e sociale: lo Stato da un lato promette di sanare, dall’altro devasta. Una contraddizione che grida vendetta.»</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pisani annuncia quindi un appello formale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al procuratore Nicola Gratteri, chiedendo l’immediata sospensione degli abbattimenti:</strong></p>
<p><strong>«Chiedo alle massime istituzioni di intervenire per evitare un’ingiustizia irreparabile. Finché il Governo parla di condono, qualsiasi demolizione è un danno irreversibile e un abuso contro cittadini già provati.»</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L<strong>’avvocato denuncia un clima di «accanimento burocratico e giudiziario» e chiede di «fermare il mercato delle ruspe» contro famiglie che vivono spesso in abitazioni realizzate per necessità e per abbandono da parte dello Stato.</strong></p>
<p><strong>«Lo Stato non può comportarsi come un Leviatano schizofrenico: oggi promette perdono, domani manda le ruspe e dopodomani si riapre per legge un condono vergognosamente negato solo ai cittadini napoletani e della Campania. È una violenza burocratica che colpisce i più deboli e offende il principio di legalità».</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><strong>Pisani invita quindi ad introdurre una moratoria immediata</strong></p>
<p><strong>«Serve una pausa, una riflessione, un atto di giustizia. Fermiamo le ruspe finché non sarà chiaro cosa vuole fare il Governo. Non si può esigere obbedienza cieca a regole che domani potrebbero essere riscritte».</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>«È il momento del coraggio istituzionale — conclude Pisani — e chiedo a Mattarella e Gratteri di ascoltare il grido di chi sta per perdere tutto. Prima si salva la vita delle persone, poi si pensa ai cavilli, la premier Meloni torni a Napoli ed impegni tutto il governo a tutelare i cittadini campani».</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Anche perché «usando come pretesti piccoli abusi, non si concedono nemmeno i sisma bonus, dimenticando i pericoli del terremoto che tanti napoletani vivono da anni e che impongono ristrutturazioni».</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL VIDEO</strong></p>
<p><strong><a href="https://youtu.be/6IHFbi5kQH4">https://youtu.be/6IHFbi5kQH4</a></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-fermate-gli-abbattimenti-o-io-mi-mettero-davanti-alle-ruspe/">PISANI: FERMATE GLI ABBATTIMENTI, O IO MI METTERO’ DAVANTI ALLE RUSPE!</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/pisani-fermate-gli-abbattimenti-o-io-mi-mettero-davanti-alle-ruspe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</title>
		<link>https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[BANCHE]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[tassi usura]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito due principi importanti a favore dei consumatori: innanzitutto i mutui con tassi usurai possono essere interamente annullati; inoltre, il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora  e/o qualsiasi tipo di spesa, sommate al tasso degli interessi, superano la soglia dei tassi ufficiali (fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996), il mutuo è nullo. Con tale chiarimento la Suprema Corte ha così ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora. Di conseguenza il consumatore non dovrà pagare gli interessi perché nulli e quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del mutuo e questo sarà motivo per bloccare qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/">Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito due principi importanti a favore dei consumatori: innanzitutto i mutui con tassi usurai possono essere interamente annullati; inoltre, il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora  e/o qualsiasi tipo di spesa, sommate al tasso degli interessi, superano la soglia dei tassi ufficiali (fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996), il mutuo è nullo.</p>
<p>Con tale chiarimento la Suprema Corte ha così ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora.</p>
<p>Di conseguenza il consumatore non dovrà pagare gli interessi perché nulli e quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del mutuo e questo sarà motivo per bloccare qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/">Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendio in un edificio comunale a Napoli nord. Pisani: &#8220;Si è sfiorata la tragedia&#8221;</title>
		<link>https://angelopisani.it/incendio-in-un-edificio-comunale-a-napoli-nord-pisani-si-e-sfiorata-la-tragedia/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/incendio-in-un-edificio-comunale-a-napoli-nord-pisani-si-e-sfiorata-la-tragedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[chiaiano]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[MUNICIPALITA']]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[SCAMPIA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[Chiaiano]]></category>
		<category><![CDATA[de Magistris]]></category>
		<category><![CDATA[edificio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalità]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[VIII Municipalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stanotte un miracolo ha salvato centinaia di persone dal fuoco e fumi velenosi tra Chiaiano e Scampia dove i cittadini vivono in condizioni scandalose e pericolosissime. Si è sfiorata la tragedia solo per miracolo, denuncia inorridito il presidente della municipalità Pisani, stanco di chiedere aiuti e dignità per la gente del luogo. Un palazzo ha preso fuoco, ed un altro un altro versa in condizioni precarie e di inabitabilità, provocando caos, panico e alcuni feriti a causa di un corto circuito dovuto ad infiltrazioni d&#8217;acqua non eliminate dalla Napoli Servizi e Comune di Napoli nonostante le reiterate denunce e reclami della municipalità. Sulla circostanza che riguarda un edificio comunale, è intervenuto il presidente dell&#8217;VIII Municipalità Angelo Pisani che ha subito allertato Vigili del Fuoco e protezione civile e scritto al Comune centrale per dare assistenza a centinaia di persone tra cui anziani e bambini rimasti senza casa a causa anche del Black out elettrico .&#8221;Sto segnalando da tempo queste situazioni di pericolo e degrado degli immobili di proprietà del comune di Napoli, quindi di competenza pubblica e del sindaco in primis, ma nonostante le mie continue missive anche in procura e all&#8217;assessorato competente, il degrado e l&#8217;abbandono istituzionale diventa sempre più grave . Pisani ha poi continuato: &#8220;Quello che è successo stamane a Napoli nord è la conseguenza diretta dell&#8217;indifferenza alle necessità della municipalità, delle periferie cittadine abbandonate dall&#8217;amministrazione de Magistris perché non vi è al momento una convenienza politica e riflettori d&#8217;interesse . Pensate che gli stessi pericoli che oggi hanno colpito un condominio, corrono anche le Scuole sul territorio. Ma ovviamente senza fondi e personale tecnico per gli interventi urgenti, per la mia municipalità è impossibile gestire una situazione già al collasso&#8221;. Il presidente Pisani ha poi concluso: &#8220;Mi auguro che chi di dovere si adoperi affinché le 21 famiglie e altre 25 che abitano nella scala a fianco, che vivono in questo stabile colpito dall&#8217;incendio possano avere tutelati i loro diritti e che Palazzo San Giacomo si degni di verificare la stabilità di tanti edifici nei quali le infiltrazioni sono delle costanti soprattutto d&#8217;inverno&#8221;.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incendio-in-un-edificio-comunale-a-napoli-nord-pisani-si-e-sfiorata-la-tragedia/">Incendio in un edificio comunale a Napoli nord. Pisani: &#8220;Si è sfiorata la tragedia&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stanotte un miracolo ha salvato centinaia di persone dal fuoco e fumi velenosi tra Chiaiano e Scampia dove i cittadini vivono in condizioni scandalose e pericolosissime. Si è sfiorata la tragedia solo per miracolo, denuncia inorridito il presidente della municipalità Pisani, stanco di chiedere aiuti e dignità per la gente del luogo.</p>
<p>Un palazzo ha preso fuoco, ed un altro un altro versa in condizioni precarie e di inabitabilità, provocando caos, panico e alcuni feriti a causa di un corto circuito dovuto ad infiltrazioni d&#8217;acqua non eliminate dalla Napoli Servizi e Comune di Napoli nonostante le reiterate denunce e reclami della municipalità.</p>
<p>Sulla circostanza che riguarda un edificio comunale, è intervenuto il presidente dell&#8217;VIII Municipalità Angelo Pisani che ha subito allertato Vigili del Fuoco e protezione civile e scritto al Comune centrale per dare assistenza a centinaia di persone tra cui anziani e bambini rimasti senza casa a causa anche del Black out elettrico .&#8221;Sto segnalando da tempo queste situazioni di pericolo e degrado degli immobili di proprietà del comune di Napoli, quindi di competenza pubblica e del sindaco in primis, ma nonostante le mie continue missive anche in procura e all&#8217;assessorato competente, il degrado e l&#8217;abbandono istituzionale diventa sempre più grave .</p>
<p>Pisani ha poi continuato: &#8220;Quello che è successo stamane a Napoli nord è la conseguenza diretta dell&#8217;indifferenza alle necessità della municipalità, delle periferie cittadine abbandonate dall&#8217;amministrazione de Magistris perché non vi è al momento una convenienza politica e riflettori d&#8217;interesse . Pensate che gli stessi pericoli che oggi hanno colpito un condominio, corrono anche le Scuole sul territorio. Ma ovviamente senza fondi e personale tecnico per gli interventi urgenti, per la mia municipalità è impossibile gestire una situazione già al collasso&#8221;. Il presidente Pisani ha poi concluso: &#8220;Mi auguro che chi di dovere si adoperi affinché le 21 famiglie e altre 25 che abitano nella scala a fianco, che vivono in questo stabile colpito dall&#8217;incendio possano avere tutelati i loro diritti e che Palazzo San Giacomo si degni di verificare la stabilità di tanti edifici nei quali le infiltrazioni sono delle costanti soprattutto d&#8217;inverno&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incendio-in-un-edificio-comunale-a-napoli-nord-pisani-si-e-sfiorata-la-tragedia/">Incendio in un edificio comunale a Napoli nord. Pisani: &#8220;Si è sfiorata la tragedia&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/incendio-in-un-edificio-comunale-a-napoli-nord-pisani-si-e-sfiorata-la-tragedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimi catastali, accolti 80 ricorsi. Rimborsate le spese processuali</title>
		<link>https://angelopisani.it/estimi-catastali-accolti-80-ricorsi-rimborsate-le-spese-processuali/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/estimi-catastali-accolti-80-ricorsi-rimborsate-le-spese-processuali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 15:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[estimi catastali]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[NOI Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[NOI Consumatori Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[<p>LECCE &#8211; Accolti ottanta ricorsi contro l&#8217;aggiornamento degli estimi catastali. I contribuenti leccesi hanno vinto su tutta la linea contro l&#8217;Agenzia del territorio, vedendosi riconosciuto dalla Commissione tributaria provinciale anche il rimborso delle spese di giudizio. Lo annuncia l&#8217;associazione NOI Consumatori di Lecce che, con i suoi legali, ha assistito i ricorrenti. Per il nuovo coordinatore regionale del sodalizio, Diego Esposito, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, si tratta di un &#8220;segnale ben preciso sul fatto che avessimo ragione a sostenere l&#8217;illegittimità di quel provvedimento&#8221;. Dal CORRIERE DEL MEZZOGIORNO di martedì 12 novembre 2013</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/estimi-catastali-accolti-80-ricorsi-rimborsate-le-spese-processuali/">Estimi catastali, accolti 80 ricorsi. Rimborsate le spese processuali</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LECCE &#8211; Accolti ottanta ricorsi contro l&#8217;aggiornamento degli estimi catastali. I contribuenti leccesi hanno vinto su tutta la linea contro l&#8217;Agenzia del territorio, vedendosi riconosciuto dalla Commissione tributaria provinciale anche il rimborso delle spese di giudizio.</p>
<p>Lo annuncia l&#8217;associazione NOI Consumatori di Lecce che, con i suoi legali, ha assistito i ricorrenti. Per il nuovo coordinatore regionale del sodalizio, Diego Esposito, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, si tratta di un &#8220;segnale ben preciso sul fatto che avessimo ragione a sostenere l&#8217;illegittimità di quel provvedimento&#8221;.</p>
<p><em>Dal CORRIERE DEL MEZZOGIORNO di martedì 12 novembre 2013</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/estimi-catastali-accolti-80-ricorsi-rimborsate-le-spese-processuali/">Estimi catastali, accolti 80 ricorsi. Rimborsate le spese processuali</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/estimi-catastali-accolti-80-ricorsi-rimborsate-le-spese-processuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOI Consumatori Lecce: Accolti tutti i ricorsi contro l’aggiornamento degli estimi catastali di Lecce</title>
		<link>https://angelopisani.it/ricorsi-aggiornamento-estimi-catastali-lecce/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/ricorsi-aggiornamento-estimi-catastali-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[estimi catastali]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[NOI Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[NOI Consumatori Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Noi Consumatori Lecce esprime grande soddisfazione per i risultati dei ricorsi dei cittadini contro gli aggiornamenti degli estimi catastali effettuati dall’Agenzia del Territorio: &#8220;Gli 80 ricorsi che abbiamo presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – spiega il nuovo coordinatore regionale di Noi Consumatori, il dottor Diego Esposito, nominato al vertice regionale dell’associazione a tutela dei consumatori a ottobre scorso – hanno tutti quanti ricevuto sentenza di accoglimento, decretando l’annullamento degli avvisi di accertamento inoltrati ai leccesi dall’Agenzia del Territorio lo scorso anno: un segnale ben preciso sul fatto che avessimo ragione a sostenerne l’illegittimità. Inoltre, – prosegue Esposito – la Terza sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha anche riconosciuto il rimborso delle spese di giudizio per i ricorsi su cui ha sentenziato, un gesto di grande equità nei confronti degli incolpevoli cittadini, che sono stati costretti a ricorrere di tasca propria contro un provvedimento di per sé illegittimo&#8221;. Noi Consumatori, associazione nata a tutela del consumatore e con sedi in tutta Italia, si occupa anche di tutela del diritto alla salute, dell’ambiente e del territorio, di trasporti inefficienti e vittime della strada, di rimborsi per aumenti ingiustificati dei premi assicurativi, mobbing sul lavoro, ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Noi Consumatori Lecce è in via 95° Reggimento Fanteria n. 54/b ed è aperta al pubblico ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ricorsi-aggiornamento-estimi-catastali-lecce/">NOI Consumatori Lecce: Accolti tutti i ricorsi contro l’aggiornamento degli estimi catastali di Lecce</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noi Consumatori Lecce esprime grande soddisfazione per i risultati dei ricorsi dei cittadini contro gli aggiornamenti degli estimi catastali effettuati dall’Agenzia del Territorio: &#8220;Gli 80 ricorsi che abbiamo presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – spiega il nuovo coordinatore regionale di Noi Consumatori, il dottor Diego Esposito, nominato al vertice regionale dell’associazione a tutela dei consumatori a ottobre scorso – hanno tutti quanti ricevuto sentenza di accoglimento, decretando l’annullamento degli avvisi di accertamento inoltrati ai leccesi dall’Agenzia del Territorio lo scorso anno: un segnale ben preciso sul fatto che avessimo ragione a sostenerne l’illegittimità. Inoltre, – prosegue Esposito – la Terza sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha anche riconosciuto il rimborso delle spese di giudizio per i ricorsi su cui ha sentenziato, un gesto di grande equità nei confronti degli incolpevoli cittadini, che sono stati costretti a ricorrere di tasca propria contro un provvedimento di per sé illegittimo&#8221;.</p>
<p>Noi Consumatori, associazione nata a tutela del consumatore e con sedi in tutta Italia, si occupa anche di tutela del diritto alla salute, dell’ambiente e del territorio, di trasporti inefficienti e vittime della strada, di rimborsi per aumenti ingiustificati dei premi assicurativi, mobbing sul lavoro, ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.</p>
<p>Noi Consumatori Lecce è in via 95° Reggimento Fanteria n. 54/b ed è aperta al pubblico ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ricorsi-aggiornamento-estimi-catastali-lecce/">NOI Consumatori Lecce: Accolti tutti i ricorsi contro l’aggiornamento degli estimi catastali di Lecce</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/ricorsi-aggiornamento-estimi-catastali-lecce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto del Fare: nuove disposizioni &#8211; favorevoli ai contribuenti &#8211; per la riscossione mediante ruolo</title>
		<link>https://angelopisani.it/decreto-del-fare-nuove-disposizioni-favorevoli-ai-contribuenti-per-la-riscossione-mediante-ruolo/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/decreto-del-fare-nuove-disposizioni-favorevoli-ai-contribuenti-per-la-riscossione-mediante-ruolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCHE]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NORME E TRIBUTI]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[beni pignorati]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[decreto del fare]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fermi amministrativi]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[nuove disposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modiche in legge 9 agosto 2013, n. 98, reca un ampio novero di interventi, che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; essi mirano altresì a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti. Le novità in materia di riscossione  In ambito fiscale, tra le diverse misure introdotte, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 del D.L. 69/2013, modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. L’articolo 52, comma 1, modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell&#8217;impegno assunto dal Governo. In particolare rispetto all’atto di indirizzo parlamentare sono state attuate le seguenti indicazioni: a) è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevedeva che la dilazione potesse essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario; la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto. &#160; b) è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario; c) viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l&#8217;agente della riscossione può procedere all&#8217;espropriazione immobiliare se l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro); d) i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall&#8217;articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria; e) si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l&#8217;adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre . Sono inoltre previste le seguenti misure: la vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni; sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato. Non sono stati recepiti i criteri relativi alla riduzione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento e della limitazione del principio del solve et repete previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall&#8217;amministrazione. Novità in materia di fermo amministrativo Nel corso della conversione in legge è stata inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito. E’ stato introdotto, inoltre, il nuovo comma 3-bis all’articolo 52, che prevede che il Governo riferisca alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia. La relazione del Governo, in particolare, deve dar conto degli effetti derivanti: 1) dall&#8217;introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l&#8217;espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; 2) dall&#8217;innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; 3) dall&#8217;ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti. &#160; La rateazione La lettera a), del comma 1, dell’articolo 52, prevede l’estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: ·       l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario; ·       la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto. La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive). In tal caso il comma 3, dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l&#8217;intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato”. Si evidenzia che Equitalia, con una nota interna del 1° luglio 2013, ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/decreto-del-fare-nuove-disposizioni-favorevoli-ai-contribuenti-per-la-riscossione-mediante-ruolo/">Decreto del Fare: nuove disposizioni &#8211; favorevoli ai contribuenti &#8211; per la riscossione mediante ruolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modiche in legge 9 agosto 2013, n. 98, reca un ampio novero di interventi, che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; essi mirano altresì a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.</p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p><strong><em>Le novità in materia di riscossione</em></strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>In ambito fiscale, tra le diverse misure introdotte, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 del D.L. 69/2013, modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.</p>
<p>L’articolo 52, comma 1, modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.</p>
<p>La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell&#8217;impegno assunto dal Governo. In particolare rispetto all’atto di indirizzo parlamentare sono state attuate le seguenti indicazioni:</p>
<p>a) è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevedeva che la dilazione potesse essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:</p>
<ul>
<li>l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;</li>
<li>la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>b) è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;</p>
<p>c) viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l&#8217;agente della riscossione può procedere all&#8217;espropriazione immobiliare se l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro);</p>
<p>d) i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall&#8217;articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria;</p>
<p>e) si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l&#8217;adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre .</p>
<p>Sono inoltre previste le seguenti misure:</p>
<ul>
<li>la vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni;</li>
<li>sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato.</li>
</ul>
<p>Non sono stati recepiti i criteri relativi alla riduzione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento e della limitazione del principio del solve et repete previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall&#8217;amministrazione.</p>
<p align="center"><em><strong><br />
</strong></em></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>Novità in materia di fermo amministrativo</strong></em></p>
<p>Nel corso della conversione in legge è stata inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito.</p>
<p>E’ stato introdotto, inoltre, il nuovo comma 3-bis all’articolo 52, che prevede che il Governo riferisca alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia. La relazione del Governo, in particolare, deve dar conto degli effetti derivanti:</p>
<p>1) dall&#8217;introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l&#8217;espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso;</p>
<p>2) dall&#8217;innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;</p>
<p>3) dall&#8217;ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>La rateazione</strong></em></p>
<p>La lettera a), del comma 1, dell’articolo 52, prevede l’estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:</p>
<p>·       l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;</p>
<p>·       la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.</p>
<p>La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive). In tal caso il comma 3, dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l&#8217;intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato”.</p>
<p>Si evidenzia che Equitalia, con una nota interna del 1° luglio 2013, ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche alle procedure in corso. In particolare, la nota afferma la decorrenza immediata della norma che estende da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, per la decadenza dal beneficio della rateazione. La nota di Equitalia, con riferimento ai contribuenti decaduti dal beneficio per il mancato pagamento di due rate, ipotizza una disciplina di favore per i debitori che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell’agevolazione introdotta. In attesa dei possibili chiarimenti, pertanto, nella nota si ritiene opportuno che le strutture preposte si astengano dall’attivare iniziative di riscossione nei confronti di coloro che risultino dovessero versare nella situazione anzidetta.</p>
<p>Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisca le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione inserito con la norma in commento.</p>
<p>La fattispecie prevista dalla norma in esame si aggiunge all’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevista dal comma 1, per il quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, e all’ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, per il quale il comma 1-bis, consente un ulteriore periodo di dilazione del pagamento fino a 72 mesi.</p>
<p>Va ricordato che il comma 1-ter (inserito dal D.L. n. 16/2012) consente un piano di rateazione con rate di importo crescente (l’importo minimo della rata è di 100 euro).</p>
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center"><strong><em>Vendita in proprio dei beni pignorati</em></strong></p>
<p>La lettera b) del comma 1, del citato articolo 52, modifica e integra con due nuovi commi l’articolo 52 del D.P.R. 602/1973, in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. Tale articolo è stato in precedenza modificato dal D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-terdecies) il quale ha consentito al contribuente sottoposto a esecuzione forzata , in luogo dell’agente della riscossione, di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione. L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.</p>
<p>La lettera b) al numero 1), per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita, aggiunge ai rimandi agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973, l’articolo 80, comma 2, il quale prevede per la vendita di un immobile la stima di un esperto nel caso in cui il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato .</p>
<p>La lettera b) al numero 2) introduce i commi 2-ter e 2-quater all’articolo 52 con i quali viene precisato che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, inoltre, che qualora ciò non abbia luogo e l&#8217;agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.</p>
<p>La lettera c), modificando il comma 1 dell’articolo 53, prolunga il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>Pignoramento dei beni strumentali: introdotti dei limiti</strong></em></p>
<p>La lettera d), modificando l’articolo 62 del D.P.R. n. 602/73, estende alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro i limiti alla pignorabilità dei beni strumentali già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali. Il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, e può essere effettuato solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore (nuovo comma 1).</p>
<p>Si prevede, inoltre, che nel caso di pignoramento dei beni strumentali il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode. La vendita all’asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni e non dopo i successivi sessanta giorni (comma 1-bis).</p>
<p>Il comma 3, dell’articolo 515, del codice di procedura civile, prevede che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Il secondo periodo del comma 3 prevede, inoltre, che il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p><strong><em>Novità in materia di pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni</em></strong></p>
<p>Con le lettere e) e f) sono adottate misure volte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento presso terzi, in particolar modo nel caso di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, al fine di evitare che vengano meno i limiti alla relativa pignorabilità.</p>
<p>La lettera e) modificando l&#8217;articolo 72-bis (pignoramento dei crediti verso terzi) eleva da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.</p>
<p>Ciò consentirebbe al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all&#8217;iniziativa di riscossione avviata di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l&#8217;accredito delle somme pignorate.</p>
<p>La lettera f), aggiunge il comma 2-ter all’articolo 72-ter del D.P.R. 602/1973, inserito dal D.L. n. 16 del 2012 al fine di graduare i limiti di pignorabilità degli stipendi (ovvero di altre indennità relative al rapporto di lavoro).</p>
<p>L’articolo 72-ter prevede la misura del quinto dello stipendio (prevista dall’articolo 545 del c.p.c.) come intaccabile dal pignoramento nel caso di salario avente un importo superiore a 5.000 euro.</p>
<p>Per gli importi fino a 2.500 euro si prevede il limite di pignorabilità da parte dell’agente della riscossione in misura pari a un decimo. Per gli importi tra 2.500 e 5.000 euro la misura è di un settimo.</p>
<p>Con il comma 2-ter in commento sono escluse dal pignoramento le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato.</p>
<p>Tale norma è volta ad ovviare al rischio del venir meno dei limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni, tenuto conto che il D.L. n. 201 del 2011 ha imposto l&#8217;accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000 sul conto corrente bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell&#8217;avente diritto</p>
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center"><em><strong>Nuovi limiti in materia di espropriazione immobiliare</strong></em></p>
<p>Le successive lettere g), h), i), l) e m) del citato articolo 52, intervengono in materia di espropriazione immobiliare. In primo luogo si prevede la impignorabilità dell’unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilità che l&#8217;agente possa avviare l&#8217;espropriazione forzata immobiliare. Nell&#8217;ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell&#8217;ordinamento processuale.</p>
<p>In particolare la lettera g) sostituisce il primo comma dell’articolo 72 (espropriazione immobiliare) del D.P.R. 602/1973, facendo salva, in primo luogo, la facoltà di intervento dell’agente della riscossione nella procedura di espropriazione iniziata da altri creditori.</p>
<p>Al riguardo si osserva che la norma fa riferimento all’articolo 563 del codice di procedura civile (Condizioni e tempo dell&#8217;intervento), nell’ambito dell’espropriazione immobiliare. Tuttavia tale articolo è stato abrogato dall&#8217;articolo 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35.</p>
<p>La norma in esame prevede che l’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, qualora esso costituisca la sua casa di abitazione dove risiede anagraficamente. Sono esclusi da questa previsione le case di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. n. 218 del 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e i fabbricati delle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p>
<p>Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l&#8217;agente della riscossione può procedere all&#8217;espropriazione immobiliare se l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di ventimila euro). Si prevede, inoltre, che in tal caso l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca (di cui all’articolo 77) e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.</p>
<p>Si evidenzia che ai sensi del comma 1 dell’articolo 77 l’iscrizione dell’ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.</p>
<p>La lettera h), con una modifica dell’articolo 77, precisa che l’ipoteca può essere iscritta anche nei casi sopra descritti (unica casa di abitazione e per gli altri immobili per credito inferiore a centoventimila euro), purché l&#8217;importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</p>
<p>La finalità di garanzia dell’ipoteca immobiliare non è necessariamente preordinata all’esecuzione. Essa, infatti, mira ad impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l&#8217;agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori inizino l&#8217;espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all&#8217;esproprio promosso da altri e, nell&#8217;ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all&#8217;agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L&#8217;iscrizione comporta, inoltre, il diritto di sequela. Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l&#8217;iscrizione della cautela non è opponibile all&#8217;agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.</p>
<p>Le lettere i) e l) integrano le norme previste per la pubblicità degli incanti e per la stima del valore dell’immobile pignorato. In particolare si prevede che gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l&#8217;obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione (articolo 80, comma 1-bis).</p>
<p>Il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato, nomina un esperto per effettuare la stima. L’agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l&#8217;identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia (articolo 80, comma 2).</p>
<p>Nei casi in cui il giudice abbia disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria (articolo 80, comma 2-bis).</p>
<p>Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopradette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perda efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni (articolo 80, comma 2-bis). In tal caso, l&#8217;agente della riscossione ha l&#8217;onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede (articolo 78, comma 2-bis).</p>
<p>La lettera m), modifica il comma 1, dell’articolo 85 (Assegnazione dell&#8217;immobile allo Stato) prevedendo che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l’immobile invenduto venga devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto (in precedenza era previsto il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede).</p>
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center"><strong><em>Procedura di fermo di beni mobili registrati</em></strong></p>
<p>La lettera m-bis), introdotta nel corso della conversione in legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 86 (Fermo di beni mobili registrati).</p>
<p>La nuova formulazione provvede a dettagliare ulteriormente tale procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati:</p>
<ul>
<li>l’agente della riscossione, prima dell’esecuzione del fermo, non provvede automaticamente all’iscrizione nei registri mobiliari, ma avvia la procedura provvedendo a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri comunicazione preventiva, con la quale di avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari;</li>
<li>entro tale termine di 30 giorni tuttavia il debitore o i coobbligati possono dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione. In tal caso non si provvederà al fermo del mezzo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/decreto-del-fare-nuove-disposizioni-favorevoli-ai-contribuenti-per-la-riscossione-mediante-ruolo/">Decreto del Fare: nuove disposizioni &#8211; favorevoli ai contribuenti &#8211; per la riscossione mediante ruolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/decreto-del-fare-nuove-disposizioni-favorevoli-ai-contribuenti-per-la-riscossione-mediante-ruolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitti, IMU e Cedolare Secca: la nuova tassazione</title>
		<link>https://angelopisani.it/affitti-imu-e-cedolare-secca-la-nuova-tassazione/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/affitti-imu-e-cedolare-secca-la-nuova-tassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>
		<category><![CDATA[TASSE]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[contributi affitto]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Service Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Tares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Decreto IMU rivede la tassazione sugli immobili dati in affitto, introducendo agevolazioni per le famiglie che sono in difficoltà ed uno sconto per chi ricorre alla Cedolare Secca. Istituita con il Dlgs 23/2011, art. 3 per favorire l’emersione delle locazioni in nero, la Cedolare Secca è una tassazione agevolata per le case in affitto, che sostituisce Irpef e addizionali, imposta di registro e di bollo, sia sul contratto di locazione sia su proroghe e risoluzioni. L’articolo 4 prevede una riduzione dell’aliquota, dal 19 al 15%, nelle locazioni a canone concordato a partire dal periodo d’imposta 2013. Per gli affitti a canone libero resta al 21%. Così, considerando un affitto di 500 euro al mese, nel caso di canone libero la tassa (cedolare secca) a fine anno sarà di 1.260 euro, mentre su un canone concordato di 900 euro. Il comma 4 dell’art. 6 assegna risorse per le famiglie che hanno difficoltà con il pagamento del canone. Le famiglie con determinati requisiti possono ricevere contributi integrativi per pagare l’affitto grazie a un finanziamento di 30 milioni all’anno per il biennio 2013-14 a favore del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 431/1998. Novità per chi vive in affitto arriveranno anche dalla Service Tax, anche se il decreto non ne parla direttamente, affrontando solo l’argomento Tares 2013. Bisogna attendere la Legge di Stabilità, che sembra destinata a sostituire la Tares, tassa sui rifiuti, con una service Tax, che servirà a coprire sia il costo dello smaltimento rifiuti sia quello di altri servizi comunali. La parte relativa ai rifiuti continuerà ad essere pagata dall’inquilino, mentre i servizi indivisibili saranno divisi fra proprietario e inquilino. Fonte: www.pmi.it</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/affitti-imu-e-cedolare-secca-la-nuova-tassazione/">Affitti, IMU e Cedolare Secca: la nuova tassazione</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto IMU rivede la tassazione sugli immobili dati in affitto, introducendo agevolazioni per le famiglie che sono in difficoltà ed uno sconto per chi ricorre alla Cedolare Secca.</p>
<p>Istituita con il Dlgs 23/2011, art. 3 per favorire l’emersione delle locazioni in nero, la Cedolare Secca è una tassazione agevolata per le case in affitto, che sostituisce Irpef e addizionali, imposta di registro e di bollo, sia sul contratto di locazione sia su proroghe e risoluzioni. L’articolo 4 prevede una riduzione dell’aliquota, dal 19 al 15%, nelle locazioni a canone concordato a partire dal periodo d’imposta 2013. Per gli affitti a canone libero resta al 21%. Così, considerando un affitto di 500 euro al mese, nel caso di canone libero la tassa (cedolare secca) a fine anno sarà di 1.260 euro, mentre su un canone concordato di 900 euro.</p>
<p>Il comma 4 dell’art. 6 assegna risorse per le famiglie che hanno difficoltà con il pagamento del canone. Le famiglie con determinati requisiti possono ricevere contributi integrativi per pagare l’affitto grazie a un finanziamento di 30 milioni all’anno per il biennio 2013-14 a favore del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 431/1998.</p>
<p>Novità per chi vive in affitto arriveranno anche dalla Service Tax, anche se il decreto non ne parla direttamente, affrontando solo l’argomento Tares 2013. Bisogna attendere la Legge di Stabilità, che sembra destinata a sostituire la Tares, tassa sui rifiuti, con una service Tax, che servirà a coprire sia il costo dello smaltimento rifiuti sia quello di altri servizi comunali. La parte relativa ai rifiuti continuerà ad essere pagata dall’inquilino, mentre i servizi indivisibili saranno divisi fra proprietario e inquilino.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.pmi.it/economia/mercati/news/68711/affitti-imu-e-cedolare-secca-in-vigore-la-nuova-tassazione.html" target="_blank">www.pmi.it</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/affitti-imu-e-cedolare-secca-la-nuova-tassazione/">Affitti, IMU e Cedolare Secca: la nuova tassazione</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/affitti-imu-e-cedolare-secca-la-nuova-tassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pignoramento prima casa, divieto esteso a quelli già in corso</title>
		<link>https://angelopisani.it/pignoramento-prima-casa-divieto-esteso-a-quelli-gia-in-corso/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/pignoramento-prima-casa-divieto-esteso-a-quelli-gia-in-corso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[rateizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sulle novità introdotte in favore dei contribuenti dal decreto legge n. 69 del 2013, il cosiddetto decreto &#8220;del fare&#8221;, è recentemente intervenuta Equitalia che, in una nota del 1° luglio ma resa nota solo nella serata di ieri, 2 luglio 2013, spiega da una parte il divieto di pignoramento sulla prima casa e dall’altra il nuovo piano rateazione Equitalia per pagare i debiti con il Fisco. &#160; Per ciò che riguarda il divieto di pignoramento dell’abitazione principale, lo stop riguarda, secondo Equitalia, anche le pertinenze, sempre che l’immobile abbia destinazione d’uso catastale abitativa. Riguardo all’abitazione principale, ai fini della previsione di impignorabilità occorre non solo che l’immobile sia l’unico bene, non di lusso del debitore, ma anche, secondo la nota Equitalia, che abbia una destinazione d’uso catastale abitativa. Non conta quindi l’utilizzo abitativo di fatto. Per i beni indispensabili all’impresa o alla professione, Equitalia conferma che l’espropriazione nei limiti del quinto del loro valore è possibile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l’esposizione debitoria. Ipoteca Equitalia sempre sull’abitazione principale da attuare sempre che il debito a ruolo superi i 20.000 euro. Ma la novità maggiore riguardante i pignoramenti immobiliari modificati dal decreto &#8220;del fare&#8221; e analizzati dalla nota Equitalia riguarda la disciplina transitoria, in particolare l’obbligo posto dalla società di riscossione alle società del gruppo di non proseguire le attività di recupero coattivo qualora siano rispettate le attuali condizioni di legge, anche in presenza di pignoramenti già eseguiti. In sostanza si prevede che i pignoramenti già in atto sono sospesi quando sussistono le condizioni previste dal decreto &#8220;del fare&#8221;, ossia l’espropriazione immobiliare riguardi l’unica abitazione principale posseduta, ovvero se il debito a ruolo non superi 120.000 euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca. La nota Equitalia si sofferma anche sul piano di rateazione delle cartelle esattoriali. Il decreto &#8220;del fare&#8221; ha previsto la  possibilità di richiedere dilazione dei debiti fiscali sino a 120 rate. In particolare si prevede la possibilità di chiedere o di prolungare una rateazione in corso sino ad un massimo di 120 rate mensili, al posto delle attuali 72. Si deve comunque provare di trovarsi in una situazione di difficoltà legata alla particolare congiuntura economica. La rateazione Equitalia più lunga entrerà in vigore al momento in cui sarà emanato l’apposito decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla conversione del decreto &#8220;del fare&#8221;. Si attende quindi il provvedimento ad hoc per applicare la novità sulla rateizzazione Equitalia alle dilazioni in corso. Parte da subito invece la novità sulla decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate complessive, invece che di due consecutive. &#160; Fonte: www.investireoggi.it</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pignoramento-prima-casa-divieto-esteso-a-quelli-gia-in-corso/">Pignoramento prima casa, divieto esteso a quelli già in corso</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulle novità introdotte in favore dei contribuenti dal decreto legge n. 69 del 2013, il cosiddetto decreto &#8220;del fare&#8221;, è recentemente intervenuta Equitalia che, in una nota del 1° luglio ma resa nota solo nella serata di ieri, 2 luglio 2013, spiega da una parte il divieto di pignoramento sulla prima casa e dall’altra il nuovo piano rateazione Equitalia per pagare i debiti con il Fisco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ciò che riguarda il divieto di pignoramento dell’abitazione principale, lo stop riguarda, secondo Equitalia, anche le pertinenze, sempre che l’immobile abbia destinazione d’uso catastale abitativa. Riguardo all’abitazione principale, ai fini della previsione di impignorabilità occorre non solo che l’immobile sia l’unico bene, non di lusso del debitore, ma anche, secondo la nota Equitalia, che abbia una destinazione d’uso catastale abitativa. Non conta quindi l’utilizzo abitativo di fatto.</p>
<p>Per i beni indispensabili all’impresa o alla professione, Equitalia conferma che l’espropriazione nei limiti del quinto del loro valore è possibile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l’esposizione debitoria. Ipoteca Equitalia sempre sull’abitazione principale da attuare sempre che il debito a ruolo superi i 20.000 euro.</p>
<p>Ma la novità maggiore riguardante i pignoramenti immobiliari modificati dal decreto &#8220;del fare&#8221; e analizzati dalla nota Equitalia riguarda la disciplina transitoria, in particolare l’obbligo posto dalla società di riscossione alle società del gruppo di non proseguire le attività di recupero coattivo qualora siano rispettate le attuali condizioni di legge, anche in presenza di pignoramenti già eseguiti. In sostanza si prevede che i pignoramenti già in atto sono sospesi quando sussistono le condizioni previste dal decreto &#8220;del fare&#8221;, ossia l’espropriazione immobiliare riguardi l’unica abitazione principale posseduta, ovvero se il debito a ruolo non superi 120.000 euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.</p>
<p>La nota Equitalia si sofferma anche sul piano di rateazione delle cartelle esattoriali. Il decreto &#8220;del fare&#8221; ha previsto la  possibilità di richiedere dilazione dei debiti fiscali sino a 120 rate. In particolare si prevede la possibilità di chiedere o di prolungare una rateazione in corso sino ad un massimo di 120 rate mensili, al posto delle attuali 72. Si deve comunque provare di trovarsi in una situazione di difficoltà legata alla particolare congiuntura economica.</p>
<p>La rateazione Equitalia più lunga entrerà in vigore al momento in cui sarà emanato l’apposito decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla conversione del decreto &#8220;del fare&#8221;. Si attende quindi il provvedimento ad hoc per applicare la novità sulla rateizzazione Equitalia alle dilazioni in corso. Parte da subito invece la novità sulla decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate complessive, invece che di due consecutive.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.investireoggi.it/fisco/pignoramento-prima-casa-divieto-esteso-a-quelli-gia-in-corso/" target="_blank">www.investireoggi.it</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pignoramento-prima-casa-divieto-esteso-a-quelli-gia-in-corso/">Pignoramento prima casa, divieto esteso a quelli già in corso</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/pignoramento-prima-casa-divieto-esteso-a-quelli-gia-in-corso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;allarme di NOI Consumatori: &#8220;Equitalia non si ferma davanti a nulla&#8221;</title>
		<link>https://angelopisani.it/lallarme-di-noi-consumatori-equitalia-non-si-ferma-davanti-a-nulla/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/lallarme-di-noi-consumatori-equitalia-non-si-ferma-davanti-a-nulla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[TASSE]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Anti-Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[NOI Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un altro suicidio targato Equitalia, ieri è toccato ad un uomo di 45 anni che lascia 2 figli e la moglie. Era una brava persona, senza precedenti, un grande lavoratore. Bisogna fare di tutto per fermare queste tragedie di stato e tra poco avanti abbiamo le tasse col rischio che la gente continuerà ad uccidersi. &#8220;Equitalia non si ferma davanti a nulla&#8221;, questo l&#8217;allarme di Noi Consumatori: &#8220;Continuano i pignoramenti e le persecuzioni Equitalia, anche con grave speculazione per tributi estinti e somma non dovute&#8221;. &#8220;Dopo tanti anni di battaglie e cause anche il governo si accorge della vergogna Equitalia a conferma delle mie accuse e di tanti suicidi, ma solo pubblicizzando un decreto doverosamente necessario. Sul Decreto anti Equitalia manteniamo una linea critica! Oltre a doversi subito prevedere un sistema giustizia e difesa per i contribuenti, almeno deve eliminarsi anche l&#8217;ipoteca sulla prima casa perché è un ostacolo ad un potenziale finanziamento e il più grande regalo agli usurai di turno&#8221; dichiara l&#8217;avv. Pisani. &#8220;Mentre il governo, confermando di fatto la assurdità del sistema di riscossione che ha impoverito i contribuenti, promette freni e aiuti di stato, chi pensava che Equitalia si fosse &#8216;ammorbidita&#8217; resterà deluso e proprio in questi giorni sta assistendo ad un altro attacco a suon di ingiunzioni, pignoramenti, fermi amministrativi e pretese assurde&#8221;. Tutto documentato dai dati, richieste di aiuto e report di Noi Consumatori, che tramite il suo presidente, l&#8217;Avv. Angelo Pisani, denuncia il fatto che, malgrado gli annunci, nulla è cambiato sul fronte dei pignoramenti e pretese sui conti. &#8220;Equitalia Spa &#8211; spiega Pisani- continua come un carro armato nei pignoramenti e le procedure non hanno subito alcuna sospensione anzi i contribuenti sono sempre più vittime indifese grazie ad un sistema giustizia inefficiente che protegge la riscossione privata di stato&#8221;. L&#8217;associazione denuncia, sull&#8217;argomento Equitalia, &#8220;sono palesi vuoti legislativi, o anche soltanto applicativi, che costringono oltre ad imprenditori quasi tutti prossimi al fallimento, anche pensionati e lavoratori ad imbracarsi in complessi contenziosi per far valere i propri diritti&#8221;. www.noiconsumatori.org</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lallarme-di-noi-consumatori-equitalia-non-si-ferma-davanti-a-nulla/">L&#8217;allarme di NOI Consumatori: &#8220;Equitalia non si ferma davanti a nulla&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Logo.jpg"><img class=" wp-image-1469 alignleft" title="Logo" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Logo-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Un altro suicidio targato Equitalia, ieri è toccato ad un uomo di 45 anni che lascia 2 figli e la moglie. Era una brava persona, senza precedenti, un grande lavoratore. Bisogna fare di tutto per fermare queste tragedie di stato e tra poco avanti abbiamo le tasse col rischio che la gente continuerà ad uccidersi.</p>
<p>&#8220;Equitalia non si ferma davanti a nulla&#8221;, questo l&#8217;allarme di Noi Consumatori: &#8220;Continuano i pignoramenti e le persecuzioni Equitalia, anche con grave speculazione per tributi estinti e somma non dovute&#8221;.<br />
&#8220;Dopo tanti anni di battaglie e cause anche il governo si accorge della vergogna Equitalia a conferma delle mie accuse e di tanti suicidi, ma solo pubblicizzando un decreto doverosamente necessario. Sul Decreto anti Equitalia manteniamo una linea critica! Oltre a doversi subito prevedere un sistema giustizia e difesa per i contribuenti, almeno deve eliminarsi anche l&#8217;ipoteca sulla prima casa perché è un ostacolo ad un potenziale finanziamento e il più grande regalo agli usurai di turno&#8221; dichiara l&#8217;avv. Pisani.<br />
&#8220;Mentre il governo, confermando di fatto la assurdità del sistema di riscossione che ha impoverito i contribuenti, promette freni e aiuti di stato, chi pensava che Equitalia si fosse &#8216;ammorbidita&#8217; resterà deluso e proprio in questi giorni sta assistendo ad un altro attacco a suon di ingiunzioni, pignoramenti, fermi amministrativi e pretese assurde&#8221;.<br />
Tutto documentato dai dati, richieste di aiuto e report di Noi Consumatori, che tramite il suo presidente, l&#8217;Avv. Angelo Pisani, denuncia il fatto che, malgrado gli annunci, nulla è cambiato sul fronte dei pignoramenti e pretese sui conti. &#8220;Equitalia Spa &#8211; spiega Pisani- continua come un carro armato nei pignoramenti e le procedure non hanno subito alcuna sospensione anzi i contribuenti sono sempre più vittime indifese grazie ad un sistema giustizia inefficiente che protegge la riscossione privata di stato&#8221;.<br />
L&#8217;associazione denuncia, sull&#8217;argomento Equitalia, &#8220;sono palesi vuoti legislativi, o anche soltanto applicativi, che costringono oltre ad imprenditori quasi tutti prossimi al fallimento, anche pensionati e lavoratori ad imbracarsi in complessi contenziosi per far valere i propri diritti&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.noiconsumatori.org" target="_blank">www.noiconsumatori.org</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lallarme-di-noi-consumatori-equitalia-non-si-ferma-davanti-a-nulla/">L&#8217;allarme di NOI Consumatori: &#8220;Equitalia non si ferma davanti a nulla&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/lallarme-di-noi-consumatori-equitalia-non-si-ferma-davanti-a-nulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
