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	<title>Angelo Pisani &#187; 2014</title>
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		<title>Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete. Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”. “Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-interviene-sul-dibattito-tra-cruciani-e-maradona/">Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete.</p>
<p>Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”.</p>
<p>“Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-interviene-sul-dibattito-tra-cruciani-e-maradona/">Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>&#8220;Gomorra 2&#8243; un film/affare che già ha diffusi tanti cattivi esempi ora sfrutta contro ogni valore e diritto la notorietà e nome di Maradona</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;avvocato Pisani: «Lesa l&#8217;immagine di Napoli e del suo campione: un danno per lo sport e la maglia azzurra». &#8220;Una trovata pregiudizievole ed una offesa senza precedenti, ma soprattutto un altro attacco alla città di Napoli. Dopo i rifiuti, l&#8217;acqua contaminata e il razzismo folle addirittura un criminale di Gomorra 2 soprannominato Maradona&#8221;. Pisani denuncia il vile attacco alla maglia azzurra e chiede lo stop della pellicola con danni milionari per lo sfruttamento e l&#8217;usurpazione del nome di un soggetto vivente e il danno alla notorietà ed immagine. &#8220;Non si finisce mai di scandalizzarsi di fronte al denaro e ai propri interessi si passa anche sulla vita della gente e sui valori ed affetto dei cittadini. Alcuni ragazzi scandalizzati mi hanno raccontato un notizia assurda alla quale quasi stentavo a credere ma mi sono reso conto che purtroppo era vera e che si vuole danneggiare non solo Maradona ma tutto quello che lui rappresenta nel mondo per la città di Napoli&#8221;. &#8220;Addirittura la seconda serie di Gomorra, quella che purtroppo mira a parlare ancora e solo male di Napoli e della sua gioventù senza dire che a Scampia ha vinto la legalità ma evidenziando solo crimini, violenza ed illegalità e trasmettendo esempi sbagliati e negativi, alza il tiro e mira a colpire &#8216;ad arte&#8217; uno dei miti di Napoli più conosciuti al Mondo e immagine di successo per la città che si vuole mortificare. Nel cast di Gomorra, ho notato che tra i protagonisti ce n’è uno che ha un soprannome che nessuno nel rispetto dei valori sportivi e sociali di una città come Napoli avrebbe potuto immaginare: Diego Armando Maradona. Un killer, un criminale, un personaggio assolutamente negativo che deve essere solo condannato e cancellato per un futuro migliore e per il bene della legalità e del buon di vivere civile, sfrutta, nel film, il nome e immagine di Maradona senza autorizzazione, consenso e diritti d&#8217;immagine. Questo è un gravissimo danno al nome, all’immagine e notorietà del grande campione del Secolo che sarebbe proiettato in tutti i paesi del Mondo con un’etichetta criminale e delinquenziale. Non lo consentiremo a nessuno, chiederemo giustizia ed il blocco della produzione per noi diffamatoria e pregiudizievole ed alla società che ha realizzato le immagini e riprese di non diffondere, per nessun motivo, la pellicola onde non danneggiare l’immagine di Maradona e di Napoli. Chiederemo, inoltre, i danni per l’utilizzo arbitrario e illegittimo e lo sfruttamento senza diritti del nome di Maradona come soprannome di un criminale. Se i produttori e gli artisti vogliono un soprannome per i killer, utilizzassero il loro nome per interpretare e pubblicizzare i protagonisti criminali del film, loro non saranno mai Maradona che per gli sportivi è sempre e solo un piacere ed un mito positivo. Un&#8217;usurpazione d&#8217;immagine e attacco alla notorietà per meriti sportivi troppo grave per cui Diego chiede 10miliomi di euro di danni da devolvere poi in beneficenza per legalità e sport su esempi positivi.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/gomorra-2-un-filmaffare-che-gia-ha-diffusi-tanti-cattivi-esempi-ora-sfrutta-contro-ogni-valore-e-diritto-la-notorieta-e-nome-di-maradona/">&#8220;Gomorra 2&#8243; un film/affare che già ha diffusi tanti cattivi esempi ora sfrutta contro ogni valore e diritto la notorietà e nome di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avvocato Pisani: «Lesa l&#8217;immagine di Napoli e del suo campione: un danno per lo sport e la maglia azzurra».</p>
<p>&#8220;Una trovata pregiudizievole ed una offesa senza precedenti, ma soprattutto un altro attacco alla città di Napoli. Dopo i rifiuti, l&#8217;acqua contaminata e il razzismo folle addirittura un criminale di Gomorra 2 soprannominato Maradona&#8221;. Pisani denuncia il vile attacco alla maglia azzurra e chiede lo stop della pellicola con danni milionari per lo sfruttamento e l&#8217;usurpazione del nome di un soggetto vivente e il danno alla notorietà ed immagine.</p>
<p>&#8220;Non si finisce mai di scandalizzarsi di fronte al denaro e ai propri interessi si passa anche sulla vita della gente e sui valori ed affetto dei cittadini. Alcuni ragazzi scandalizzati mi hanno raccontato un notizia assurda alla quale quasi stentavo a credere ma mi sono reso conto che purtroppo era vera e che si vuole danneggiare non solo Maradona ma tutto quello che lui rappresenta nel mondo per la città di Napoli&#8221;.</p>
<p>&#8220;Addirittura la seconda serie di Gomorra, quella che purtroppo mira a parlare ancora e solo male di Napoli e della sua gioventù senza dire che a Scampia ha vinto la legalità ma evidenziando solo crimini, violenza ed illegalità e trasmettendo esempi sbagliati e negativi, alza il tiro e mira a colpire &#8216;ad arte&#8217; uno dei miti di Napoli più conosciuti al Mondo e immagine di successo per la città che si vuole mortificare. Nel cast di Gomorra, ho notato che tra i protagonisti ce n’è uno che ha un soprannome che nessuno nel rispetto dei valori sportivi e sociali di una città come Napoli avrebbe potuto immaginare: Diego Armando Maradona.<br />
Un killer, un criminale, un personaggio assolutamente negativo che deve essere solo condannato e cancellato per un futuro migliore e per il bene della legalità e del buon di vivere civile, sfrutta, nel film, il nome e immagine di Maradona senza autorizzazione, consenso e diritti d&#8217;immagine. Questo è un gravissimo danno al nome, all’immagine e notorietà del grande campione del Secolo che sarebbe proiettato in tutti i paesi del Mondo con un’etichetta criminale e delinquenziale. Non lo consentiremo a nessuno, chiederemo giustizia ed il blocco della produzione per noi diffamatoria e pregiudizievole ed alla società che ha realizzato le immagini e riprese di non diffondere, per nessun motivo, la pellicola onde non danneggiare l’immagine di Maradona e di Napoli. Chiederemo, inoltre, i danni per l’utilizzo arbitrario e illegittimo e lo sfruttamento senza diritti del nome di Maradona come soprannome di un criminale. Se i produttori e gli artisti vogliono un soprannome per i killer, utilizzassero il loro nome per interpretare e pubblicizzare i protagonisti criminali del film, loro non saranno mai Maradona che per gli sportivi è sempre e solo un piacere ed un mito positivo. Un&#8217;usurpazione d&#8217;immagine e attacco alla notorietà per meriti sportivi troppo grave per cui Diego chiede 10miliomi di euro di danni da devolvere poi in beneficenza per legalità e sport su esempi positivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/gomorra-2-un-filmaffare-che-gia-ha-diffusi-tanti-cattivi-esempi-ora-sfrutta-contro-ogni-valore-e-diritto-la-notorieta-e-nome-di-maradona/">&#8220;Gomorra 2&#8243; un film/affare che già ha diffusi tanti cattivi esempi ora sfrutta contro ogni valore e diritto la notorietà e nome di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</title>
		<link>https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>&#8220;La cosiddetta mini sanatoria Equitalia delle cartelle esattoriali pagabili senza interessi venuta fuori dal cilindro della legge di stabilità, scatena la delusione dei contribuenti ed è considerabile un classico bluff del tassificio italiano. Solo pochi aderiranno e non ci sarà  nessun vantaggio per  popolazione in crisi&#8221;, dichiara l&#8217;avv. Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori.it. Continua l’avvocato Angelo Pisani: “un&#8217;altra presa in giro colossale della politica dei poteri forti questa specie di norma sulla rottamazione dei ruoli Equitalia, solo una trovata mediatica di politici senza percezione della crisi e senza scrupoli  per tener buoni i cittadini che però non sono fessi. Infatti nello specifico &#8211; sottolinea Pisani &#8211; non serve a nessuno che il termine ed il versamento di quanto dovuto vengano fissati al 28 febbraio 2014 e tutto in un’unica soluzione”. Pisani poi spiega: ”La decisione della commissione bilancio di Montecitorio, durante le votazioni degli emendamenti presentati alla legge di stabilità, sembra una norma varata da marziani ignari dei sistemi di riscossione Equitalia ed incapaci di conoscere i problemi di milioni di cittadini e imprese rispetto ai gravosi ed ingiustificati addebiti creati negli ultimi 15 anni dal tassificio e sistema di riscossione di stato&#8221;. &#8220;Come è possibile pretendere che milioni di cittadini e aziende in crisi e senza liquidità possano pagare i ruoli arretrati, se pur senza interessi, in 50 giorni ed in unica soluzione? Purtroppo il &#8220;sistema informatico Equitalia era ed è una delle maggiori cause della crisi di questo nostro Paese mortificando e bloccando i contribuenti bel circuito economico”. Pisani ha poi concluso: “Un Parlamento che legifera questa versione della mini sanatoria spacciandola per aiuto ai contribuenti dimostra di essere composto da gente che non vuole vedere e capire i problemi del Paese reale, senza percezione della realtà e di ciò che e&#8217; stato fatto, provocando solo totale indignazione di fronte a questi provvedimenti che gridano aiuto e giustizia con una mobilitazione forte delle imprese per un fisco che non uccida altra gente e i lavoratori come gli imprenditori”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/">Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La cosiddetta mini sanatoria Equitalia delle cartelle esattoriali pagabili senza interessi venuta fuori dal cilindro della legge di stabilità, scatena la delusione dei contribuenti ed è considerabile un classico bluff del tassificio italiano. Solo pochi aderiranno e non ci sarà  nessun vantaggio per  popolazione in crisi&#8221;, dichiara l&#8217;avv. Angelo Pisani, presidente di <a href="http://noiconsumatori.it/">NoiConsumatori.it</a>.</p>
<p>Continua l’avvocato Angelo Pisani: “un&#8217;altra presa in giro colossale della politica dei poteri forti questa specie di norma sulla rottamazione dei ruoli Equitalia, solo una trovata mediatica di politici senza percezione della crisi e senza scrupoli  per tener buoni i cittadini che però non sono fessi. Infatti nello specifico &#8211; sottolinea Pisani &#8211; non serve a nessuno che il termine ed il versamento di quanto dovuto vengano fissati al 28 febbraio 2014 e tutto in un’unica soluzione”.</p>
<p>Pisani poi spiega: ”La decisione della commissione bilancio di Montecitorio, durante le votazioni degli emendamenti presentati alla legge di stabilità, sembra una norma varata da marziani ignari dei sistemi di riscossione Equitalia ed incapaci di conoscere i problemi di milioni di cittadini e imprese rispetto ai gravosi ed ingiustificati addebiti creati negli ultimi 15 anni dal tassificio e sistema di riscossione di stato&#8221;.</p>
<p>&#8220;Come è possibile pretendere che milioni di cittadini e aziende in crisi e senza liquidità possano pagare i ruoli arretrati, se pur senza interessi, in 50 giorni ed in unica soluzione? Purtroppo il &#8220;sistema informatico Equitalia era ed è una delle maggiori cause della crisi di questo nostro Paese mortificando e bloccando i contribuenti bel circuito economico”. Pisani ha poi concluso: “Un Parlamento che legifera questa versione della mini sanatoria spacciandola per aiuto ai contribuenti dimostra di essere composto da gente che non vuole vedere e capire i problemi del Paese reale, senza percezione della realtà e di ciò che e&#8217; stato fatto, provocando solo totale indignazione di fronte a questi provvedimenti che gridano aiuto e giustizia con una mobilitazione forte delle imprese per un fisco che non uccida altra gente e i lavoratori come gli imprenditori”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/">Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Il trust nella dottrina civilistica, nella giurisprudenza e nel diritto tributario</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il trust costituisce una fattispecie di indubbio interesse scientifico, tanto da destare &#8211; soprattutto negli anni più recenti &#8211; l’attenzione sia della dottrina che della giurisprudenza. L’istituto si presenta dal carattere “multiforme”, dalle molteplici sfaccettature: non è certo un caso che esso goda di una propria disciplina giuridica sia nel campo del diritto civile che in quello del diritto tributario. Da ultimo, interessanti spunti di dibattito sono stati offerti dalla recente sentenza n. 12647/11 del 23 Ottobre 2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione 35, in merito alla tassazione di un trust a carattere familiare. Il caso trattato dai giudici partenopei si presenta di indubbio pregio scientifico, grazie alla particolare tipologia di trust che ivi viene in rilievo e, soprattutto, alla soluzione data al caso concreto. Tanto premesso, per compiutamente analizzare il provvedimento in commento conviene prendere le mosse dalle caratteristiche generali dell’istituto, per poi passare ad analizzare l’applicazione di esso nel diritto tributario. Per leggere l&#8217;articolo completo del dott. Luca Stanziola, cliccate sul seguente link: articolo-trust.pdf</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/il-trust-nella-dottrina-civilistica-nella-giurisprudenza-e-nel-diritto-tributario/">Il trust nella dottrina civilistica, nella giurisprudenza e nel diritto tributario</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
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<p>Il trust costituisce una fattispecie di indubbio interesse scientifico, tanto da destare &#8211; soprattutto negli anni più recenti &#8211; l’attenzione sia della dottrina che della giurisprudenza.</p>
<p>L’istituto si presenta dal carattere “multiforme”, dalle molteplici sfaccettature: non è certo un caso che esso goda di una propria disciplina giuridica sia nel campo del diritto civile che in quello del diritto tributario.<br />
Da ultimo, interessanti spunti di dibattito sono stati offerti dalla recente sentenza n. 12647/11 del 23 Ottobre 2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione 35, in merito alla tassazione di un trust a carattere familiare. Il caso trattato dai giudici partenopei si presenta di indubbio pregio scientifico, grazie alla particolare tipologia di trust che ivi viene in rilievo e, soprattutto, alla soluzione data al caso concreto.</p>
<p>Tanto premesso, per compiutamente analizzare il provvedimento in commento conviene prendere le mosse dalle caratteristiche generali dell’istituto, per poi passare ad analizzare l’applicazione di esso nel diritto tributario.</p>
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<p>Per leggere l&#8217;articolo completo del dott. Luca Stanziola, cliccate sul seguente link: <a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Articolo-Trust-STANZIOLA.pdf" target="_blank">articolo-trust.pdf</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/il-trust-nella-dottrina-civilistica-nella-giurisprudenza-e-nel-diritto-tributario/">Il trust nella dottrina civilistica, nella giurisprudenza e nel diritto tributario</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il presente approfondimento si propone quale obiettivo quello di riproporre ed analizzare la complessa vicenda della notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale che ruota intorno alla corretta interpretazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che continua ad essere oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale fra gli operatori del settore tributario. In particolare, allo scopo di inquadrarne correttamente la problematica, viene tracciato l’excursus storico della relativa normativa e viene fornito un esaustivo monitoraggio degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di Cassazione formatisi al riguardo. Si conclude il presente lavoro esortando gli “addetti ai lavori” a sollevare l’incostituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per i motivi che di seguito si svilupperanno. Procediamo con ordine. Come noto, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, “Notificazione della cartella di pagamento”, attraverso la quale il Legislatore ha stabilito che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella, inoltre, può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge, e, quando non è notificata a mezzo raccomandata e la notificazione avviene mediante consegna nella mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Infine, si afferma che nei casi di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., le modalità di tale forma di notifica seguono la disciplina di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, con la precisazione che la notifica, in questo caso si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune. Ricordiamo che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha subito rilevanti mutazioni ratione temporis e ha avuto la seguente formulazione giuridica: a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999: “la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”; b) dal 1° luglio 1999 sino all’8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”; c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001:0000 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Come emerge dalle evidenze in corsivo e da un’attenta lettura delle modifiche di cui sopra la disposizione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha avuto il seguente sviluppo normativo: nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”. Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Pertanto, dall’interpretazione storica, letterale e logica della norma sopra citata, si rileva che la soppressione (operata dopo la modifica del 1999) dell’inciso “da parte dell’esattore” significa che il legislatore ha voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono indicati i [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-notifica-diretta-per-posta-da-parte-di-equitalia-dubbi-di-costituzionalita-dellart-26-del-d-p-r-n-6021973/">La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presente approfondimento si propone quale obiettivo quello di riproporre ed analizzare la complessa vicenda della notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale che ruota intorno alla corretta interpretazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che continua ad essere oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale fra gli operatori del settore tributario.<br />
In particolare, allo scopo di inquadrarne correttamente la problematica, viene tracciato l’excursus storico della relativa normativa e viene fornito un esaustivo monitoraggio degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di Cassazione formatisi al riguardo. Si conclude il presente lavoro esortando gli “addetti ai lavori” a sollevare l’incostituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per i motivi che di seguito si svilupperanno.<br />
Procediamo con ordine.<br />
Come noto, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, “Notificazione della cartella di pagamento”, attraverso la quale il Legislatore ha stabilito che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella, inoltre, può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge, e, quando non è notificata a mezzo raccomandata e la notificazione avviene mediante consegna nella mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Infine, si afferma che nei casi di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., le modalità di tale forma di notifica seguono la disciplina di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, con la precisazione che la notifica, in questo caso si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune.<br />
Ricordiamo che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha subito rilevanti mutazioni ratione temporis e ha avuto la seguente formulazione giuridica:<br />
a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:<br />
“la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;<br />
b) dal 1° luglio 1999 sino all’8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:<br />
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;<br />
c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001:0000<br />
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.<br />
Come emerge dalle evidenze in corsivo e da un’attenta lettura delle modifiche di cui sopra la disposizione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha avuto il seguente sviluppo normativo: nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.<br />
Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”.<br />
Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.<br />
Pertanto, dall’interpretazione storica, letterale e logica della norma sopra citata, si rileva che la soppressione (operata dopo la modifica del 1999) dell’inciso “da parte dell’esattore” significa che il legislatore ha voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.<br />
L’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa. Il primo periodo si limita ad individuare &#8211; con un’elencazione tassativa &#8211; i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e solo costoro) possono eseguirla.<br />
Tanto precisato, la conclusione cui si giunge è l’inesistenza (e non, quindi, la semplice nullità, suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio del ricorrente) della cartella di pagamento notificata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata senza l’intermediazione dei soggetti abilitati.<br />
Tanto viene recepito dalla giurisprudenza tributaria di merito secondo la quale &#8211; appunto &#8211; la notifica della cartella di pagamento effettuata da soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza dell’atto di notificazione.<br />
Per citare le sentenze più recenti, in tal senso, si sono espresse la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. 4ª, con la sentenza n. 18 dell’11 febbraio 2013 e la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. 2ª, con la sentenza n. 36 del 21 febbraio 2013.<br />
Le pronunce di tali Commissioni si innestano in una corrente di pensiero già fatta propria in precedenza sia dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (cfr. Comm. Trib. Prov. di Campobasso, n. 219 del 21 dicembre 2012 e Comm. Trib. Prov. di Campobasso, n. 133 dell’11 giugno 2012) sia da altri giudici di merito (cfr. Comm. Trib. Prov. di Vicenza, sez. 7ª, n. 37 del 23 aprile 2012; Comm. Trib. Prov. di Lecce, sez. 5ª, n. 533 del 29 dicembre 2010; Comm. Trib. Prov di Pescara, sez. 4ª, n. 743 del 3 novembre 2010; Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. 9ª, n. 264 del 19 luglio 2010; Comm. Trib. Prov. di Lecce, sez. 5ª, n. 909 del 16 novembre 2009; Comm. Trib. Prov. di Genova, sez. 12ª, n. 125 del 12 giugno 2008; Comm. Trib. Reg. di Catanzaro, Staccata di Reggio Calabria, sez. 6ª, n. 157 del 31 dicembre 2012; Comm. Trib. Reg. di Milano, sez. 45ª , n. 80 del 25 giugno 2012; Comm. Trib. Reg. della Lombardia, sez. 5ª, n. 141 del 17 dicembre 2009).<br />
Dalla lettura delle sopra citate sentenze emerge che :<br />
il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio;<br />
non è possibile una lettura disgiunta del primo e del secondo capoverso dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973;<br />
di conseguenza non vi è dubbio sul fatto che il secondo periodo della disposizione di cui all’art. 26 D.P.R.602/1973 non sia altro che la prosecuzione del primo, nel senso che la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati;<br />
tale interpretazione è dipesa anche dalla lettura del testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 precedente alla novella introdotta dal D. Lgs. n. 46/1999 in quanto, nella precedente stesura, il Legislatore affermava che la notifica poteva essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, della raccomandata con avviso di ricevimento. La soppressione della parola esattore legittima l’interpretazione che, attualmente, tale facoltà sia concessa unicamente ai soggetti abilitati;<br />
l’art. 14 della Legge n. 890 del 1992 laddove afferma la possibilità di eseguire la notifica degli atti ivi indicati “anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, riserva chiaramente tale previsione a quegli uffici che esercitano potestà impositiva, con evidente esclusione, pertanto, degli Agenti della riscossione che sono preposti alla sola fase della riscossione;<br />
solo i soggetti tassativamente previsti dall’art. 26 cit. possono interporsi fra chi richiede la notifica ed il soggetto notificato;<br />
di conseguenza in caso di notifica eseguita direttamente dall’Agente della Riscossione, per qualsivoglia atto che rientri nella sua competenza (cartella di pagamento, iscrizioni di ipoteche, avvisi di pagamento, fermi amministrativi, sequestri, ecc.), la notifica dovrà essere ritenuta del tutto inesistente, ovvero non sanabile, poiché la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. (a volerla ritenere applicabile agli atti diversi da quelli processuali) potrebbe eventualmente riferirsi ad una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato dalla legge;<br />
le decisioni della Suprema Corte fino ad oggi non hanno mai direttamente affrontato e risolto la questione della legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta degli atti di sua competenza dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 46/1999 che, come ampiamente detto, ha eliminato dall’art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, dopo le parole “mediante invio”, l’inciso da parte dell’esattore.<br />
Venendo adesso alla posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al tema de quo, ad avviso di chi scrive, i giudici di legittimità sino ad oggi non hanno ancora risolto e superato con chiarezza la questione.<br />
In realtà, è utile sottolineare e ribadire che la Suprema Corte di Cassazione non ha ancora specificatamente affrontato l’eccezione dell’inesistenza della notifica per posta diretta perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge, in quanto non si è pronunciata sulla stesura attuale della legge. Pertanto, i dubbi sulla corretta interpretazione della norma in esame rimangono immutati.<br />
E ciò lo si può facilmente dedurre da un’attenta analisi delle sentenze che di seguito si riportano:<br />
la Sentenza n. 14327 del 19 giugno 2009 ha affermato che:<br />
“In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del D.P.R. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”.<br />
Dall’esame della motivazione di detta sentenza emerge che essa è stata emessa in relazione ad un caso in cui era ancora vigente la vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 che prevedeva espressamente la notifica a mezzo posta della cartella direttamente ad opera dell’esattore, previsione eliminata con provvedimento di legge nell’anno 1999. Pertanto la citata sentenza non può risolvere il contrasto, insorto nella giurisprudenza di merito sulla validità o meno, ai sensi dell’articolo 26 nel testo vigente, della notificazione con la suddetta modalità, in tale norma prevista, quando effettuata &#8220;direttamente&#8221; dall’Agente della Riscossione;<br />
l’ Ordinanza n. 15948 del 6 luglio 2010 specifica che:<br />
“Non ha rilievo la mancata redazione della relata, in quanto non prevista dalla legge per siffatta modalità di notifica della cartella, come implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973”.<br />
In tale ordinanza, pur essendo stato posto alla Corte il quesito in ordine alla validità della notifica diretta ad opera dell’Agente della Riscossione, si fa riferimento solamente all’inesistenza della relata di notifica precisando che per il caso di notifica col mezzo della posta non è richiesta la relata di notifica poiché la prova dell’avvenuta notifica è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata.<br />
Pertanto, l’ordinanza della Suprema Corte richiamata dalla resistente Equitalia, se si presta a risolvere il tema della necessità o meno della relata di notifica in caso di notificazione di cartella di pagamento mediante utilizzazione del mezzo postale nulla dice in ordine al problema &#8211; diverso ed anzi logicamente antecedente &#8211; relativo alla ritualità della notifica effettuata con tale mezzo direttamente dal Concessionario della Riscossione;<br />
la Sentenza n. 2288 del 31 gennaio 2011 afferma che:<br />
“Laddove la cartella di pagamento sia notifica a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione”.<br />
Anche questa sentenza, riferita tra l’altro ad una cartella relativa ad IRPEF 1995/1997, ha fatto riferimento alla legislazione ante riforma del 1999 e non risolve il quesito della possibilità di notifica diretta da parte dall’Agente della Riscossione, ma quello della mancanza di relata che è sostituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta;<br />
la Sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011 afferma che:<br />
“L’art. 26 D.P.R. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale. .. ), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.<br />
Tale affermazione sarebbe puntuale qualora fosse riferibile al testo dell’articolo 26, comma 1, così come rimasto in vigore fino al 30 giugno 1999 (“La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, …”).<br />
Anche in tale sentenza, pertanto, la Corte non affronta realmente i termini nei quali si pone la vexata quaestio (e tantomeno risolve il relativo contrasto giurisprudenziale in atto tra i giudici tributari) sul se il concessionario sia, o meno, legittimato ad eseguire, dopo il 30 giugno 1999.<br />
Pertanto anche la sentenza n. 11708 /2011 non risolve affatto la questione di diritto interessata dall’eccezione di inesistenza della notifica;<br />
la Sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che:<br />
“La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.<br />
Tale sentenza, limitandosi a riportare quasi testualmente le affermazioni contenute nella precedente sentenza n. 11708 /2011, non affronta la questione che in questa sede interessa;<br />
la Sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 afferma che:<br />
“La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.<br />
Come si può facilmente notare anche tala sentenza riporta quanto statuito nella precedente sentenza n. 11708/2011 continuando ad applicare la vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e a non risolvere affatto la questione di diritto interessata dall’eccezione di inesistenza della notifica, lasciando così diverse zone d’ombra;<br />
infine la Sentenza n. 8321 del 4 aprile 2013 afferma che:<br />
“La notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall’art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per anni cinque l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui lo stesso costituisce l’unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale”.<br />
Anche quest’ultima sentenza non risolve la questione relativa alla legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta ma quella della mancanza di relata che è sostituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta.<br />
Orbene, premesso tutto quanto sopra esposto su questo argomento e tenuto conto che è in atto un contrasto giurisprudenziale e che si attende ancora una definitiva e chiara pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, allora delle due l’una:<br />
a) o si accetta la tesi difensiva sino a questo momento da noi esposta, anche alla luce dello Statuto del Contribuente, approvato con la legge n. 212 del 27 luglio 2000, che richiede l’effettiva conoscibilità dell’atto;<br />
b) oppure si rimette la questione all’esame della Corte Costituzionale (che &#8211; si sottolinea &#8211; può essere sollevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio) sulla base dei seguenti rilievi:<br />
1) la cartella di pagamento, pur non provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, deve essere equiparata a tutti gli effetti all’atto amministrativo, di cui possiede sia il requisito soggettivo (sostanziale provenienza dalla Pubblica Amministrazione), sia quello oggettivo (l’attitudine anche solo materiale a produrre degli effetti), sia quello formale (la perfezione, cioè il compimento dell’intero procedimento della sua formazione). La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria. la cartella deve contenere alcuni elementi essenziali a pena di nullità, quali, ad esempio, gli elementi identificativi del debito tributario, come anche il responsabile del procedimento, l’ente creditore e la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione. È importante che la cartella contenga il termine entro il quale il soggetto deve adempiere, come anche il termine entro il quale lo stesso debitore può proporre ricorso per evitare che la stessa diventi definitiva e, quindi, titolo per l’esecuzione forzata. Inoltre, si rileva che la cartella esattoriale, al pari di ogni altro atto amministrativo, necessita di motivazione, così come espressamente e tassativamente previsto dall’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 secondo il quale “ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato” e deve quindi “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Tale principio è stato espressamente recepito dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, secondo cui “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. La suddetta norma, ovviamente, trova piena applicazione anche con riferimento agli atti propri dei concessionari, in quanto l’art. 17 della legge n. 212 del 2000 espressamente prevede che “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.<br />
Tutto ciò trova conforto nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità (si veda ex multis sentenza C.T.R. Puglia n. 77/7/06, sentenza Cass. n. 28318 del 21/12/2005, sentenza Cass. n. 26330 del 16/12/2009);<br />
2) di conseguenza, la cartella di pagamento è da parificare a tutti gli effetti ad un avviso di accertamento, tanto è vero che tale parificazione esiste quando la cartella costituisce primo e unico atto o come iscrizione a ruolo (art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973; art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973; art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972) oppure quando non è preceduta da alcun atto presupposto;<br />
3) alla luce di quanto esposto ai punti 1) e 2) non si comprende il motivo per il quale l’accertamento e gli altri atti debbano essere notificati con cartolina verde e la cartella di pagamento con cartolina bianca, secondo regole meno garantiste per il contribuente;<br />
4) pertanto, alla luce di tutte queste premesse, ci si domanda se la norma di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 possa far emergere dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 3 (disparità di trattamento) della Costituzione; viene, infatti, ad introdursi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento e, cioè, la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento avviene irragionevolmente secondo due diversi procedimenti notificatori.<br />
Per concludere può forse interessare ai lettori un’ulteriore riflessione: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non equipara le modalità di notifica della cartella con quelle dell’accertamento per i casi di irreperibilità relativa.<br />
Più specificatamente, con tale pronuncia, è stata eliminata la differenza disciplinare ancora esistente tra la notifica a destinatari “relativamente” irreperibili degli avvisi di accertamento ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e la notifica agli stessi soggetti delle cartelle di pagamento ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, riportando l’una e l’altra allo stesso parametro regolamentare generalmente previsto dall’art. 140 c.p.c.<br />
La Consulta contribuisce, quindi, a “riscrivere” la norma in una prospettiva più garantista per il contribuente in diretta attuazione del principio di conoscenza effettiva degli atti tutelato dall’art. 6 dello Statuto del Contribuente.<br />
Orbene, stante la parificazione realizzata dalla Corte costituzionale tra notifica della cartella di pagamento e notifica dell’avviso di accertamento, qualora vengano ad essere effettuate a soggetti “relativamente” irreperibili, ex art. 3 Cost., in ragione della carenza di ogni ragionevole giustificazione di una differenza disciplinare a fronte di una medesima situazione, non si capisce perché possa ammettersi una disparità di trattamento &#8211; non giustificata da alcuna ragionevole ratio con violazione dell’evocato art. 3 Cost. &#8211; con riferimento alla modalità di notifica fra gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.<br />
Pertanto, si invitano i professionisti del settore tributario a predisporre i ricorsi avverso le cartelle di pagamento notificate direttamente per posta da parte di Equitalia (e solo in questi casi) chiedendo alla competente Commissione Tributaria:<br />
1) l’inesistenza della notifica per posta per mancato rispetto della procedura di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973;<br />
2) qualora la Commissione Tributaria non accolga l’eccezione di cui al punto 1), far presente in subordine che non vi può essere una disparità di trattamento relativamente alla notifica tra gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali e, quindi, sollevare la questione di incostituzionalità così come esposto nel presente articolo.<br />
Parimenti ci auspichiamo che anche i giudici tributari, d’ufficio, rimettano la questione alla Corte Costituzionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://legali.com/spip.php?article1781" target="_blank">legali.com</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-notifica-diretta-per-posta-da-parte-di-equitalia-dubbi-di-costituzionalita-dellart-26-del-d-p-r-n-6021973/">La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Napoli, Noi Consumatori su scandalo Rc Auto: eliminare subito violazioni in danno dei cittadini campani e trovare soluzioni costituzionali</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 12:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Presidente Avv. Angelo Pisani: &#8220;assurdità e gravità della situazione causa anche della crisi socio economica richiede altri interventi seri&#8221;.   &#8220;Nel 2014 il tartassamento e caro Rc auto a Napoli continua ad esser una violazione ingiustificata in danno dei cittadini indifesi dalle “estorsioni” dei poteri forti ed una vergogna legalizzata utile ad arricchire solo banche ed assicurazioni aggravando sempre di più la crisi economica e causando il fallimento e chiusura di tutto l’indotto del mondo dell’auto e moto con perdite di migliaia di posti di lavoro. Si tratta &#8211; denuncia l’Avv. Angelo Pisani, Presidente di Noi Consumatori &#8211; di una vera e propria tragedia sociale con discriminazioni  e mortificazioni gravissime in danno dei cittadini e soprattutto offensive dei fondamentali principi istituzionali da sempre oramai traditi dalla nostra malapolitica che pare altro non avere che interessi nei bilanci di banche ed assicurazioni, ossia i poteri forti a cui danno risposte anziché pensare a salvare dal fallimento la collettività&#8221;. &#8220;È ora che le assicurazioni, gli organi di controllo e la politica la smettano di prenderci in giro e di tartassarci perché non c’è più nulla da spremere&#8221; dichiara Pisani, commentando l&#8217;indagine dell&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che, anche per il 2014, vede il capoluogo partenopeo ai vertici per l&#8217;assicurazione auto più cara di Italia nonostante l’assurdità ed infondatezza del solito alibi delle compagnie e dei costi voluti solo dalla malapolitica. &#8220;I napoletani continuano ad esser violentati e sfruttati da parte delle assicurazioni che denunciano addirittura chi cerca di pagare meno assicurandosi per forza maggiore in altre città d’Italia ma non rispettano nessun principio neanche costituzionale &#8211; sottolinea l&#8217;esponente di Noiconsumatori.it &#8211; estorsioni legalizzate per poter circolare regolarmente e vessazioni ingiustificabili anche rispetto agli abitanti delle regioni del nord in violazione oltre che di ogni regola sociale e di concorrenza economica anche del principio di uguaglianza tra cittadini costituzionalmente sancito&#8221;. &#8220;Purtroppo inutile portare la questione innanzi ai magistrati italiani che di fronte a questi scandali sembrano impotenti a difendere la collettività e tanti onesti e vessati cittadini, bisogna sperare solo nella rivoluzione civile o nell’intervento della Corte Europea &#8211; prosegue Pisani &#8211; affinché si impongano soluzioni alla malapolitica italiana, di cui nessuno più si fida ed ha stima, per  porre fine all&#8217;aumento ingiustificato delle tariffe Rc Auto che colpisce la gente onesta del sud orami esasperata e sull’orlo del fallimento&#8221;. È doveroso da parte delle istituzioni, che gli italiani dovranno riformare ad ogni costo, trovare subito soluzioni volte a ripristinare la parità di trattamento tra automobilisti italiani, a premiare i meritevoli e a punire  i &#8216;furbi&#8217; e i poteri forti  a causa dei quali la stragrande maggioranza dei napoletani perbene viene penalizzata  mentre pochi si arricchiscono&#8221;.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/napoli-noi-consumatori-su-scandalo-rc-auto-eliminare-subito-violazioni-in-danno-dei-cittadini-campani-e-trovare-soluzioni-costituzionali/">Napoli, Noi Consumatori su scandalo Rc Auto: eliminare subito violazioni in danno dei cittadini campani e trovare soluzioni costituzionali</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Presidente Avv. Angelo Pisani: &#8220;assurdità e gravità della situazione causa anche della crisi socio economica richiede altri interventi seri&#8221;.  </address>
<p>&#8220;Nel 2014 il tartassamento e caro Rc auto a Napoli continua ad esser una violazione ingiustificata in danno dei cittadini indifesi dalle “estorsioni” dei poteri forti ed una vergogna legalizzata utile ad arricchire solo banche ed assicurazioni aggravando sempre di più la crisi economica e causando il fallimento e chiusura di tutto l’indotto del mondo dell’auto e moto con perdite di migliaia di posti di lavoro. Si tratta &#8211; denuncia l’Avv. Angelo Pisani, Presidente di Noi Consumatori &#8211; di una vera e propria tragedia sociale con discriminazioni  e mortificazioni gravissime in danno dei cittadini e soprattutto offensive dei fondamentali principi istituzionali da sempre oramai traditi dalla nostra malapolitica che pare altro non avere che interessi nei bilanci di banche ed assicurazioni, ossia i poteri forti a cui danno risposte anziché pensare a salvare dal fallimento la collettività&#8221;.</p>
<p>&#8220;È ora che le assicurazioni, gli organi di controllo e la politica la smettano di prenderci in giro e di tartassarci perché non c’è più nulla da spremere&#8221; dichiara Pisani, commentando l&#8217;indagine dell&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che, anche per il 2014, vede il capoluogo partenopeo ai vertici per l&#8217;assicurazione auto più cara di Italia nonostante l’assurdità ed infondatezza del solito alibi delle compagnie e dei costi voluti solo dalla malapolitica. &#8220;I napoletani continuano ad esser violentati e sfruttati da parte delle assicurazioni che denunciano addirittura chi cerca di pagare meno assicurandosi per forza maggiore in altre città d’Italia ma non rispettano nessun principio neanche costituzionale &#8211; sottolinea l&#8217;esponente di Noiconsumatori.it &#8211; estorsioni legalizzate per poter circolare regolarmente e vessazioni ingiustificabili anche rispetto agli abitanti delle regioni del nord in violazione oltre che di ogni regola sociale e di concorrenza economica anche del principio di uguaglianza tra cittadini costituzionalmente sancito&#8221;.</p>
<p>&#8220;Purtroppo inutile portare la questione innanzi ai magistrati italiani che di fronte a questi scandali sembrano impotenti a difendere la collettività e tanti onesti e vessati cittadini, bisogna sperare solo nella rivoluzione civile o nell’intervento della Corte Europea &#8211; prosegue Pisani &#8211; affinché si impongano soluzioni alla malapolitica italiana, di cui nessuno più si fida ed ha stima, per  porre fine all&#8217;aumento ingiustificato delle tariffe Rc Auto che colpisce la gente onesta del sud orami esasperata e sull’orlo del fallimento&#8221;. È doveroso da parte delle istituzioni, che gli italiani dovranno riformare ad ogni costo, trovare subito soluzioni volte a ripristinare la parità di trattamento tra automobilisti italiani, a premiare i meritevoli e a punire  i &#8216;furbi&#8217; e i poteri forti  a causa dei quali la stragrande maggioranza dei napoletani perbene viene penalizzata  mentre pochi si arricchiscono&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/napoli-noi-consumatori-su-scandalo-rc-auto-eliminare-subito-violazioni-in-danno-dei-cittadini-campani-e-trovare-soluzioni-costituzionali/">Napoli, Noi Consumatori su scandalo Rc Auto: eliminare subito violazioni in danno dei cittadini campani e trovare soluzioni costituzionali</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;estratto di ruolo della cartella è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>È quanto confermato in sede di appello dalla CTR Campania con la recente sentenza n. 167/46/2013 nella causa proposta dall&#8217;Avv. Angelo Pisani per contestare in giudizio l&#8217;inesistenza di presunte cartelle esattoriali vantate da Equitalia Sud S.p.A. Con la suindicata, esemplare sentenza i Giudici campani espressamente dispongono: &#8220;&#8230;dall&#8217;esame della documentazione depositata dall&#8217;appellante Equitalia, per le cartelle di pagamento poste a base dell&#8217;opposta iscrizione ipotecaria, risulta esibita documentazione ed estratti di ruolo non comprovanti l&#8217;esistenza, nonché l&#8217;avvenuta regolare notifica,delle cartelle avendo prodotto in giudizio semplici relate incomplete e parziali, carenti dei requisiti essenziali previsto dall&#8217;art. 149 c.p.c., primo fra tutti lo stesso nominativo del contribuente,del mittente e del numero di pagine, non permettendo così di stabilire nemmeno l&#8217;effettivo destinatario dell&#8217;atto e, ancor più, quale fosse stato l&#8217;atto notificato, non potendosi una tale circostanza ricavarsi dall&#8217;indicato codice a barre che ben potrebbe corrispondere ad un plico e non al nominativo di un contribuente. Gli estratti di ruolo allegati alla produzione di Equitalia sono pertanto inidonei a costituire un valido supporto probatorio documentale ed inefficaci a dimostrare l&#8217;avvenuta regolare notifica delle cartelle come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l&#8217;estratto di ruolo della cartella di pagamento è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia &#8211; Cass. N. 16920/2012&#8243;.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lestratto-di-ruolo-della-cartella-e-insufficiente-a-provare-in-giudizio-un-credito-dellequitalia/">L&#8217;estratto di ruolo della cartella è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È quanto confermato in sede di appello dalla CTR Campania con la recente sentenza n. 167/46/2013 nella causa proposta dall&#8217;Avv. Angelo Pisani per contestare in giudizio l&#8217;inesistenza di presunte cartelle esattoriali vantate da Equitalia Sud S.p.A. Con la suindicata, esemplare sentenza i Giudici campani espressamente dispongono: &#8220;&#8230;dall&#8217;esame della documentazione depositata dall&#8217;appellante Equitalia, per le cartelle di pagamento poste a base dell&#8217;opposta iscrizione ipotecaria, risulta esibita documentazione ed estratti di ruolo non comprovanti l&#8217;esistenza, nonché l&#8217;avvenuta regolare notifica,delle cartelle avendo prodotto in giudizio semplici relate incomplete e parziali, carenti dei requisiti essenziali previsto dall&#8217;art. 149 c.p.c., primo fra tutti lo stesso nominativo del contribuente,del mittente e del numero di pagine, non permettendo così di stabilire nemmeno l&#8217;effettivo destinatario dell&#8217;atto e, ancor più, quale fosse stato l&#8217;atto notificato, non potendosi una tale circostanza ricavarsi dall&#8217;indicato codice a barre che ben potrebbe corrispondere ad un plico e non al nominativo di un contribuente. Gli estratti di ruolo allegati alla produzione di Equitalia sono pertanto inidonei a costituire un valido supporto probatorio documentale ed inefficaci a dimostrare l&#8217;avvenuta regolare notifica delle cartelle come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l&#8217;estratto di ruolo della cartella di pagamento è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia &#8211; Cass. N. 16920/2012&#8243;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lestratto-di-ruolo-della-cartella-e-insufficiente-a-provare-in-giudizio-un-credito-dellequitalia/">L&#8217;estratto di ruolo della cartella è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Pisani: class action su Terra dei Fuochi</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Anche il presidente della Repubblica inizia a parlare di misure compensative per le vittime ma questo è un obbligo/dovere delle istituzioni. Oltre alle  varie istanze di  politici a Strasburgo, sul tavolo delle competenti Procure della Repubblica arriva anche la richiesta di punizione di tutti i rappresentati delle Istituzioni responsabili per gravi omissioni del disastro della cd. Terra dei Fuochi, che presto registrerà la sottoscrizione di migliaia di persone legittimate a chieder giustizia. L’Associazione Noiconsumatotri.it tramite gli avvocati Sergio Pisani ed Angelo Pisani, chiede che i rappresentanti delle istituzioni si assumano ora tutte le responsabilità come previste dall’art. 40 del c.p. (“non impedire un evento, che si ha l&#8217;obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) e provvedano oltre che alla immediata e vera bonifica dei luoghi avvelenati anche al risarcimento di tutti i danni e pregiudizi provocati per omissione alle popolazioni della cd Terra dei Fuochi, dove si registrano vittime e feriti ogni giorno. Ora occorre risarcire le vittime ed evitare speculazioni e truffe sulle bonifiche tenendo gli occhi aperti e pretendendo giustizia per questa tragedia che ha tanti responsabili noti e meno noti. La denuncia predisposta dai due legali è stata già sottoscritta da alcuni familiari di una giovane vittima e presto diventerà una class action civile e penale per la tutela dei diritti e salute dei cittadini. Avv. Angelo Pisani &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Modello esposto ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________ il_________residente in ___________________alla Via_________________________________, ESPONE Negli ultimi ventidue anni sono stati illecitamente smaltiti tra la provincia di Napoli e di Caserta, circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti di ogni specie. Circa 410.905 camion carichi di rifiuti hanno attraversato mezza Italia terminando il loro tragitto nelle campagne del napoletano e nelle discariche abusive del casertano ove hanno sversato di tutto: scorie derivanti dalla metallurgia termica dell&#8217;alluminio, polveri di abbattimento fumi, morchia di verniciatura, reflui liquidi contaminati da metalli pesanti, amianto, terre inquinate provenienti da attività di bonifica, rifiuti prodotti da società o impianti noti nel panorama nazionale. Solo la colpevole inerzia delle istituzioni, la disattenzione di chi doveva controllare ed una fitta rete di collusioni e omertà possono aver consentito tutto ciò e dunque anche tra gli uomini delle istituzioni, ad ogni livello, vanno oggi doverosamente individuate le responsabilità dell’avvelenamento di un intero popolo. Fanno chiara luce su tali tipi di responsabilità le dichiarazioni rilasciate da Massimo Scalia, il presidente della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sui rifiuti dal 1997 al 2001, il quale dispose la secretazione dell&#8217;audizione del pentito Schaivoneche nel lontano 1997 rivelò gli interramenti di rifiuti industriali provenienti dal Nord nelle campagne campane ad opera del clan dei Casalesi: “Informammo tutti, gli enti locali, la stampa, i ministri interessati”tra cui anche l&#8217;allora ministro dell&#8217;Interno Giorgio Napolitano “ed anche il Presidente del Consiglio”; “Andavano fatte le bonifiche lo Stato non è intervenuto ed i governi hanno enormi responsabilità” ed ancora “quando facevamo le audizioni c&#8217;erano anche assessori comunali, regionali e provinciali” ed erano a conoscenza della situazione. Inoltre è emerso ultimamente che Roberto Mancini, commissario della Criminalpol, aveva indagato sul meccanismo che ruota attorno al traffico di rifiuti tossici descrivendolo in modo dettagliato in un&#8217;informativa consegnata alla Dda di Napoli ma il suo rapporto è rimasto inspiegabilmente chiuso in un cassetto per 15 anni. Il funzionario oggi lotta contro un tumore che ha contratto per il lavoro svolto per conto della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sul ciclo dei rifiuti. &#8220;Se l&#8217;informativa fosse stata presa in considerazione nel 1996, ha dichiarato il Mancini, avremmo potuto limitare i danni. Non so perché sia stata sottovalutata.” Esso rappresenta un vero e proprio &#8221;saggio storico, un veromanuale sull&#8217;ecomafia&#8221;. Nelle sue oltre 200 pagine, che si chiede di asquisire agli atti dell’instaurando procedimento,ci sono i clan della camorra e ci sono i nomi delle aziende che partecipano a questo sistematico e mortale inquinamento di ettari e ettari di terreni coltivati. Tra queste, ci sono la Indesit dei Merloni e le Coop rosse. Ma c&#8217;è anche la Massoneria di Licio Gelli, la politica come referente per risolvere i problemi, ci sono le dichiarazioni di pentiti come Carmine Schiavone; ci sono le intercettazioni, ci sono i rapporti con la Pubblica amministrazione, ci sono i nomi dei funzionari delle Asl che facevano finta di controllare le discariche; ci sono i nomi di assessori, di politici, di funzionari della Provincia; ci sono infine i nomi delle società che organizzavano il trasporto e lo sversamento dei rifiuti, quelli dei gruppi criminali coinvolti e di tanti soggetti compiacenti. Uno spaccato del più grande crimine ambientale commesso in Italia nell&#8217;ultimo mezzo secolo. L&#8217;informativa, redatta da un investigatore, da un servitore dello Stato che lavorava per difendere la salute di tutti noi, quindi un documento basato su fatti veri e concreti, per anni è rimasta inspiegabilmente in un cassetto. Alla luce delle affermazioni di Massimo Scalia, il presidente della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sui rifiuti dal 1997 al 2001, stridono le dichiarazioni rilasciate recentemente a Napoli dal Presidente della Repubblica, che sebbene fosseda tempo ufficialmente informato quale allora Ministro degli Interni di tali gravissimi fatti, ha affermato: &#8221;Ho avuto modo di rendermi conto dei termini di una situazione assai complessa e seria. Non si tratta solo dei problemi da tempo all&#8217;ordine del giorno del ciclo di smaltimento dei rifiuti nella città di Napoli e nell&#8217;area campana. Occorre anche porre riparo ai guasti dimolti anni di prassi illegale - nella quale la camorra l&#8217;ha fatta da protagonista - di interramento di rifiuti tossici provenienti dal Nord e dalla stessa regione campana in una vasta zona del napoletano e del casertano&#8221;. &#8221;Le conseguenze del pauroso inquinamento dei terreni -prosegue il presidente della Repubblica- con rilevanti ricadute sulla salute e sull&#8217;ambiente esigono la realizzazione di un vasto programma di bonifiche”. Tali affermazioni stridono in modo intollerabile con la realtà dei fatti poiché da circa 20 anni le istituzioni, compreso lo stesso Napolitano!!!, sapevano tutto ma hanno colpevolmente deciso di non intervenire in aiuto delle ignare popolazioni. Oltre alle denunce orami pubbliche di vari pentiti, che hanno detto quello che altri hanno nascosto,  peraltro, già con il progetto Terra il ministero dell&#8217;Ambiente, come poi anche l’Arpac,  fotografò nei minimi particolari l&#8217;intero Mezzogiorno d&#8217;Italia e nel 2004 l&#8217;operazione fu  ripetuta nell&#8217;ambito del Pon Sicurezza utilizzando il sistemaMivis, che consentiva di radiografare il sottosuolo e le sue temperature con  interventi costati milioni di euro. La mappatura, insomma, c’era già da tempo e chi doveva intervenire, pur conoscendo bene cause ed effetti non lo ha fatto . Si doveva e poteva intervenire subito e invece sui veleni sono stati costruiti palazzi, strade, scuole [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-class-action-su-terra-dei-fuochi/">Pisani: class action su Terra dei Fuochi</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il presidente della Repubblica inizia a parlare di misure compensative per le vittime ma questo è un obbligo/dovere delle istituzioni.</p>
<p>Oltre alle  varie istanze di  politici a Strasburgo, sul tavolo delle competenti Procure della Repubblica arriva anche la richiesta di punizione di tutti i rappresentati delle Istituzioni responsabili per gravi omissioni del disastro della cd. Terra dei Fuochi, che presto registrerà la sottoscrizione di migliaia di persone legittimate a chieder giustizia.</p>
<p>L’Associazione <a href="http://noiconsumatotri.it/">Noiconsumatotri.it</a> tramite gli avvocati Sergio Pisani ed Angelo Pisani, chiede che i rappresentanti delle istituzioni si assumano ora tutte le responsabilità come previste dall’art. 40 del c.p. (“non impedire un evento, che si ha l&#8217;obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) e provvedano oltre che alla immediata e vera bonifica dei luoghi avvelenati anche al risarcimento di tutti i danni e pregiudizi provocati per omissione alle popolazioni della cd Terra dei Fuochi, dove si registrano vittime e feriti ogni giorno.</p>
<p>Ora occorre risarcire le vittime ed evitare speculazioni e truffe sulle bonifiche tenendo gli occhi aperti e pretendendo giustizia per questa tragedia che ha tanti responsabili noti e meno noti. La denuncia predisposta dai due legali è stata già sottoscritta da alcuni familiari di una giovane vittima e presto diventerà una class action civile e penale per la tutela dei diritti e salute dei cittadini.</p>
<p>Avv. Angelo Pisani</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Modello esposto</p>
<p>ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA</p>
<p>PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI</p>
<p>Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________ il_________residente in</p>
<p>___________________alla Via_________________________________,</p>
<p>ESPONE</p>
<p>Negli ultimi ventidue anni sono stati illecitamente smaltiti tra la provincia di Napoli e di Caserta, circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti di ogni specie. Circa 410.905 camion carichi di rifiuti hanno attraversato mezza Italia terminando il loro tragitto nelle campagne del napoletano e nelle discariche abusive del casertano ove hanno sversato di tutto: scorie derivanti dalla metallurgia termica dell&#8217;alluminio, polveri di abbattimento fumi, morchia di verniciatura, reflui liquidi contaminati da metalli pesanti, amianto, terre inquinate provenienti da attività di bonifica, rifiuti prodotti da società o impianti noti nel panorama nazionale.</p>
<p>Solo la colpevole inerzia delle istituzioni, la disattenzione di chi doveva controllare ed una fitta rete di collusioni e omertà possono aver consentito tutto ciò e dunque anche tra gli uomini delle istituzioni, ad ogni livello, vanno oggi doverosamente individuate le responsabilità dell’avvelenamento di un intero popolo.</p>
<p>Fanno chiara luce su tali tipi di responsabilità le dichiarazioni rilasciate da Massimo Scalia, il presidente della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sui rifiuti dal 1997 al 2001, il quale dispose la secretazione dell&#8217;audizione del pentito Schaivoneche nel lontano 1997 rivelò gli interramenti di rifiuti industriali provenienti dal Nord nelle campagne campane ad opera del clan dei Casalesi:</p>
<p>“Informammo tutti, gli enti locali, la stampa, i ministri interessati”tra cui anche l&#8217;allora ministro dell&#8217;Interno Giorgio Napolitano “ed anche il Presidente del Consiglio”; “Andavano fatte le bonifiche lo Stato non è intervenuto ed i governi hanno enormi responsabilità” ed ancora “quando facevamo le audizioni c&#8217;erano anche assessori comunali, regionali e provinciali” ed erano a conoscenza della situazione.</p>
<p>Inoltre è emerso ultimamente che Roberto Mancini, commissario della Criminalpol, aveva indagato sul meccanismo che ruota attorno al traffico di rifiuti tossici descrivendolo in modo dettagliato in un&#8217;informativa consegnata alla Dda di Napoli ma il suo rapporto è rimasto inspiegabilmente chiuso in un cassetto per 15 anni. Il funzionario oggi lotta contro un tumore che ha contratto per il lavoro svolto per conto della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sul ciclo dei rifiuti. &#8220;Se l&#8217;informativa fosse stata presa in considerazione nel 1996, ha dichiarato il Mancini, avremmo potuto limitare i danni. Non so perché sia stata sottovalutata.”</p>
<p>Esso rappresenta un vero e proprio &#8221;saggio storico, un veromanuale sull&#8217;ecomafia&#8221;. Nelle sue oltre 200 pagine, che si chiede di asquisire agli atti dell’instaurando procedimento,ci sono i clan della camorra e ci sono i nomi delle aziende che partecipano a questo sistematico e mortale inquinamento di ettari e ettari di terreni coltivati. Tra queste, ci sono la Indesit dei Merloni e le Coop rosse. Ma c&#8217;è anche la Massoneria di Licio Gelli, la politica come referente per risolvere i problemi, ci sono le dichiarazioni di pentiti come Carmine Schiavone; ci sono le intercettazioni, ci sono i rapporti con la Pubblica amministrazione, ci sono i nomi dei funzionari delle Asl che facevano finta di controllare le discariche; ci sono i nomi di assessori, di politici, di funzionari della Provincia; ci sono infine i nomi delle società che organizzavano il trasporto e lo sversamento dei rifiuti, quelli dei gruppi criminali coinvolti e di tanti soggetti compiacenti. Uno spaccato del più grande crimine ambientale commesso in Italia nell&#8217;ultimo mezzo secolo.</p>
<p>L&#8217;informativa, redatta da un investigatore, da un servitore dello Stato che lavorava per difendere la salute di tutti noi, quindi un documento basato su fatti veri e concreti, per anni è rimasta inspiegabilmente in un cassetto.</p>
<p>Alla luce delle affermazioni di Massimo Scalia, il presidente della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sui rifiuti dal 1997 al 2001, stridono le dichiarazioni rilasciate recentemente a Napoli dal Presidente della Repubblica, che sebbene fosseda tempo ufficialmente informato quale allora Ministro degli Interni di tali gravissimi fatti, ha affermato: &#8221;Ho avuto modo di rendermi conto dei termini di una situazione assai complessa e seria. Non si tratta solo dei problemi da tempo all&#8217;ordine del giorno del ciclo di smaltimento dei rifiuti nella città di Napoli e nell&#8217;area campana. Occorre anche porre riparo ai guasti dimolti anni di prassi illegale - nella quale la camorra l&#8217;ha fatta da protagonista - di interramento di rifiuti tossici provenienti dal Nord e dalla stessa regione campana in una vasta zona del napoletano e del casertano&#8221;. &#8221;Le conseguenze del pauroso inquinamento dei terreni -prosegue il presidente della Repubblica- con rilevanti ricadute sulla salute e sull&#8217;ambiente esigono la realizzazione di un vasto programma di bonifiche”.</p>
<p>Tali affermazioni stridono in modo intollerabile con la realtà dei fatti poiché da circa 20 anni le istituzioni, compreso lo stesso Napolitano!!!, sapevano tutto ma hanno colpevolmente deciso di non intervenire in aiuto delle ignare popolazioni. Oltre alle denunce orami pubbliche di vari pentiti, che hanno detto quello che altri hanno nascosto,  peraltro, già con il progetto Terra il ministero dell&#8217;Ambiente, come poi anche l’Arpac,  fotografò nei minimi particolari l&#8217;intero Mezzogiorno d&#8217;Italia e nel 2004 l&#8217;operazione fu  ripetuta nell&#8217;ambito del Pon Sicurezza utilizzando il sistemaMivis, che consentiva di radiografare il sottosuolo e le sue temperature con  interventi costati milioni di euro. La mappatura, insomma, c’era già da tempo e chi doveva intervenire, pur conoscendo bene cause ed effetti non lo ha fatto . Si doveva e poteva intervenire subito e invece sui veleni sono stati costruiti palazzi, strade, scuole e la morte di tanti cittadini e bambini. Sono 47 i comuni ufficialmente ‘contaminati’, tra cui Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano, Melito, Mugnano, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Antimo, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca. A questi si aggiungono i quartieri di Bagnoli e Cavalleggeri di Napoli, dove lo smantellamento dell’ex fabbrica Eternit si è trasformato in un enorme ammasso di amianto a pochi metri dalle case, e di Chiaiano per le cave e terreni avvelenati da rifiuti pericolosi come di Pianura, dove esiste una discarica molto contestata dalla popolazione. Da più di vent’anni anche a causa della colpevole inerzia delle istituzioni, due milioni di personesono state esposte e continueranno ad esserlo ad agenti tossici, mutageni, nocivi per la salute.<br />
Non perparticolari loro colpe, ma per il malaffare che agisce alla luce del sole, per uno Stato italiano che ha omesso di intervenire quando poteva evitare tutto questo.</p>
<p>MIGLIAIA SONO LE VITTIME GIÀ ACCERTATE TRA CUI MOLTISSIMI BAMBINI MORTI DI TUMORE  MORTI PRECOCI, ASSURDE CHE ESIGONO GIUSTIZIA.</p>
<p>Per i fatti su esposti, lo scrivente</p>
<p>CHIEDE</p>
<p>L’iscrizione urgente di tale notizia di reato affinché vengano identificati i responsabili anche tra i rappresentanti delle istituzioni, in particolare tutti coloro che pur essendo stati ufficialmente informati di quanto stava accadendo hanno omesso di intervenire adeguatamente  in modo tale da evitare pericoli per le popolazioni di tali luoghi.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 40 del codice penale, “non impedire un evento, che si ha l&#8217;obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto e tenuto conto di quanto dichiarato dal presidente della Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sui rifiuti dal 1997 al 2001, chiede di identificare al più presto tutti i responsabili di tali condotte omissive nei cui confronti sipropone istanza punitiva.</p>
<p>Dichiara di volere essere informato circa l’eventuale richiesta di archiviazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 408, comma 2 c.p.p.</p>
<p>Dichiara di voler ricevere, ex art. 360 c.p.p., l’avviso di fissazione di accertamenti tecnici eventualmente disposti, al fine di parteciparvi con il proprio difensore.</p>
<p>Dichiara, sin d’ora, di opporsi qualora il Pubblico Ministero ritenga di procedere nei confronti dei responsabili con decreto penale di condanna.</p>
<p>Napoli, lì                                     In fede</p>
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