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	<title>Angelo Pisani &#187; avvisi di accertamento nulli</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Accesso non autorizzato presso la casa della convivente rende illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che ne derivano</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberi per un'Italia Equa</dc:creator>
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		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Altre buone notizie per i contribuenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4498 del 2013, ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento elevati in conseguenza di un accesso della Guardia di Finanza in un’abitazione privata, perché i documenti, posti alla base degli avvisi di accertamento, erano stati trovati e presi dall’abitazione della convivente del contribuente sottoposto a controllo e non presso l’abitazione del contribuente stesso il cui accesso invece era stato autorizzato da parte del Pubblico Ministero. Il caso. Il Pubblico Ministero aveva autorizzato l’accesso all’abitazione del contribuente sottoposto a controlli da parte della Guardia di Finanza e nulla aveva disposto in merito all’abitazione della convivente. Il fatto che il contribuente risiedesse abitualmente dalla convivente non può giustificare o addirittura rendere legittimo l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso un’abitazione privata che non sia stato preventivamente autorizzato. L’autorizzazione rilasciata dalla Procura è tassativa e non si estende ad altri luoghi dove il contribuente effettivamente poi risieda, e ciò a prescindere dal fatto che sia lo stesso contribuente a dichiarare di risiedere stabilmente presso l’abitazione della convivente. Il domicilio è costituzionalmente riconosciuto inviolabile mentre l’atto pubblico di accesso ai luoghi è particolarmente invasivo e quindi, a fronte di questo inviolabile diritto riconosciuto dalla costituzione, è essenziale una preventiva autorizzazione da parte del P.M.. Si legge nella sentenza: “In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guarda di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, a essa demandati), l’autorizzazione all’accesso data dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’articolo 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché, in base a essa, non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l’abitazione debba essere individuata in via di fatto» La conseguenza di un accesso in luogo non autorizzato è la illegittimità della pretesa del Fisco conseguente all’esito dei controlli. Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/accesso-non-autorizzato-presso-la-casa-della-convivente-rende-illegittimi-tutti-gli-avvisi-di-accertamento-che-ne-derivano/">Accesso non autorizzato presso la casa della convivente rende illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che ne derivano</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altre buone notizie per i contribuenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4498 del 2013, ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento elevati in conseguenza di un accesso della Guardia di Finanza in un’abitazione privata, perché i documenti, posti alla base degli avvisi di accertamento, erano stati trovati e presi dall’abitazione della convivente del contribuente sottoposto a controllo e non presso l’abitazione del contribuente stesso il cui accesso invece era stato autorizzato da parte del Pubblico Ministero.</p>
<p>Il caso. Il Pubblico Ministero aveva autorizzato l’accesso all’abitazione del contribuente sottoposto a controlli da parte della Guardia di Finanza e nulla aveva disposto in merito all’abitazione della convivente. Il fatto che il contribuente risiedesse abitualmente dalla convivente non può giustificare o addirittura rendere legittimo l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso un’abitazione privata che non sia stato preventivamente autorizzato. L’autorizzazione rilasciata dalla Procura è tassativa e non si estende ad altri luoghi dove il contribuente effettivamente poi risieda, e ciò a prescindere dal fatto che sia lo stesso contribuente a dichiarare di risiedere stabilmente presso l’abitazione della convivente.</p>
<p>Il domicilio è costituzionalmente riconosciuto inviolabile mentre l’atto pubblico di accesso ai luoghi è particolarmente invasivo e quindi, a fronte di questo inviolabile diritto riconosciuto dalla costituzione, è essenziale una preventiva autorizzazione da parte del P.M..<br />
Si legge nella sentenza: “In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guarda di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, a essa demandati), l’autorizzazione all’accesso data dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’articolo 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché, in base a essa, non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l’abitazione debba essere individuata in via di fatto»<br />
La conseguenza di un accesso in luogo non autorizzato è la illegittimità della pretesa del Fisco conseguente all’esito dei controlli.</p>
<p><em>Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/accesso-non-autorizzato-presso-la-casa-della-convivente-rende-illegittimi-tutti-gli-avvisi-di-accertamento-che-ne-derivano/">Accesso non autorizzato presso la casa della convivente rende illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che ne derivano</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Nullo l’accesso e gli avvisi di accertamento delle Agenzie delle Entrate se accedono senza autorizzazione in locali ad uso promiscuo</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberi per un'Italia Equa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
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		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Sono sempre più numerose le sentenze favorevoli al cittadino/contribuente. L’ultima arriva dalla Corte di Cassazione [1]  depositata il 20 febbraio 2013, che regolamenta l’accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei luoghi dove viene svolta l’attività lavorativa del contribuente. Ebbene si sa che l’Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di accedere sul luogo di lavoro, per i dovuti controlli fiscali, senza bisogno di chiedere alcun permesso. Ma la Cassazione in questa importante sentenza, ha stabilito che, nel caso in cui il luogo dove si svolge l’attività commerciale e/o professionale, ha parti comunicanti con l’abitazione del contribuente, ebbene in questo caso non potrà accedervi senza chiedere e ottenerne il permesso del Procuratore della Repubblica, perché detto locale va considerato ad uso promiscuo. Se l’Amministrazione Finanziaria invece procedesse all’accesso sul luogo del lavoro senza averne ottenuto la dovuta autorizzazione, tutti gli atti compiuti,  l’accesso ma anche  l’avviso di accertamento saranno invalidi, privi di qualunque effetto, in pratica saranno nulli. &#160; In pratica: Per accedere al luogo ove il contribuente svolge la propria attività lavorativa, se esso ha parti comunicanti con l’abitazione stessa del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria dovrà da adesso, farsi autorizzare, indicandone lo scopo dell’accesso, dal capo dell’ufficio da cui dipendono, nonché autorizzazione del Procuratore della Repubblica perché il locale è ad uso promiscuo. Pena la nullità di tutto il procedimento. [1] sentenza n. 4140/2013 &#160; Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)  </p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/nullo-laccesso-e-gli-avvisi-di-accertamento-delle-agenzie-delle-entrate-se-accedono-senza-autorizzazione-in-locali-ad-uso-promiscuo/">Nullo l’accesso e gli avvisi di accertamento delle Agenzie delle Entrate se accedono senza autorizzazione in locali ad uso promiscuo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Sono sempre più numerose le sentenze favorevoli al cittadino/contribuente.</span></p>
<p>L’ultima arriva dalla Corte di Cassazione [1]  depositata il 20 febbraio 2013, che regolamenta l’accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei luoghi dove viene svolta l’attività lavorativa del contribuente.</p>
<p>Ebbene si sa che l’Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di accedere sul luogo di lavoro, per i dovuti controlli fiscali, senza bisogno di chiedere alcun permesso.</p>
<p>Ma la Cassazione in questa importante sentenza, ha stabilito che, nel caso in cui il luogo dove si svolge l’attività commerciale e/o professionale, <strong>ha parti comunicanti </strong>con l’abitazione del contribuente, ebbene in questo caso <strong>non potrà accedervi</strong> senza chiedere e ottenerne il <strong>permesso del Procuratore della Repubblica</strong>, perché detto locale va considerato ad <strong>uso promiscuo</strong>.</p>
<p>Se l’Amministrazione Finanziaria invece procedesse all’accesso sul luogo del lavoro senza averne ottenuto la dovuta autorizzazione, tutti gli atti compiuti,  l’accesso ma anche  l’avviso di accertamento saranno invalidi, privi di qualunque effetto, in pratica saranno nulli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In pratica:</p>
<p>Per accedere al luogo ove il contribuente svolge la propria attività lavorativa, se esso ha parti comunicanti con l’abitazione stessa del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria dovrà da adesso, farsi autorizzare, indicandone lo scopo dell’accesso, dal capo dell’ufficio da cui dipendono, nonché autorizzazione del Procuratore della Repubblica perché il locale è ad uso promiscuo. Pena la nullità di tutto il procedimento.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">[1] sentenza n. 4140/2013</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Articolo a cura dell’</span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">avv. FLORIANA BALDINO</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> del foro di Trani (BT)</span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/nullo-laccesso-e-gli-avvisi-di-accertamento-delle-agenzie-delle-entrate-se-accedono-senza-autorizzazione-in-locali-ad-uso-promiscuo/">Nullo l’accesso e gli avvisi di accertamento delle Agenzie delle Entrate se accedono senza autorizzazione in locali ad uso promiscuo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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