<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Pisani &#187; copertura assicurativa</title>
	<atom:link href="https://angelopisani.it/tag/copertura-assicurativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelopisani.it</link>
	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 15:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.</title>
		<link>https://angelopisani.it/cassazione-chi-subisce-un-danno-da-un-veicolo-fantasma-o-non-assicurato-ha-comunque-diritto-al-ristoro-integrale-dei-danni/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/cassazione-chi-subisce-un-danno-da-un-veicolo-fantasma-o-non-assicurato-ha-comunque-diritto-al-ristoro-integrale-dei-danni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NORME E TRIBUTI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[RISARCIMENTO DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA STRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA TRASPORTI]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[copertura assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.   Avv. Angelo Pisani: “Chi viene travolto da un’auto senza assicurazione non può essere lasciato solo e va risarcito anche se subisce solo danni materiali. La tutela del cittadino onesto viene prima di tutto” &#160; L’Avv. Angelo Pisani, fondatore del dell’associazione Potere ai Diritti, rende nota la possibilità di poter difendere anche ogni automobilista vittima di un incidente stradale causato da un veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguenti danni materiali all’autovettura e gravi disagi personali ed economici per il danneggiato. &#160; Nel caso di scuola in esame, già risolto dalla Corte di Cassazione a favore del danneggiato, il mezzo responsabile del sinistro circolava illegalmente senza alcuna polizza RCA valida, in violazione delle più elementari norme di sicurezza e responsabilità civile. Nonostante ciò, evidenzia l’Avv. Pisani, come ormai previsto dalla giurisprudenza vigente in sintonia con le direttive europee, la vittima non può e non deve restare priva di tutela. &#160; «Per troppo tempo – dichiara l’Avv. Angelo Pisani – cittadini onesti, che pagano regolarmente premi assicurativi sempre più elevati, sono stati costretti a subire anche la beffa di non ottenere il risarcimento a causa dell’irresponsabilità altrui. Oggi, invece, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio di civiltà giuridica: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni». &#160; L’Avv. Pisani invita i danneggiati ad  avanzare sempre formale richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa competente, richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13863 del 13 maggio 2026, nonché la normativa europea di tutela delle vittime della strada prevista dalla direttiva 2009/103/CE. &#160; «La Cassazione – prosegue Pisani – ha chiarito che l’irregolarità amministrativa del veicolo responsabile non può ricadere sulle spalle della vittima innocente. Il diritto alla riparazione del danno è prevalente e deve essere garantito in modo concreto ed effettivo. Chi paga la propria assicurazione ha diritto a sentirsi protetto». &#160; Contestualmente, il legale invita a presentare iniziative giudiziarie e denunce nei confronti del conducente e proprietario del veicolo sprovvisto di assicurazione, per tutte le violazioni di legge contestabili, comprese quelle relative alla circolazione abusiva del mezzo, con richiesta di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e di ogni ulteriore responsabilità civile e patrimoniale. &#160; Secondo quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza, infatti, la mancanza di copertura assicurativa comporta pesanti conseguenze per il trasgressore, tra cui sanzioni amministrative, fermo del veicolo e responsabilità integrale per i danni causati. &#160; L’Avv. Pisani sottolinea inoltre come il sistema normativo italiano ed europeo imponga una tutela ampia e concreta delle vittime della strada, includendo: &#160; •⁠  ⁠il proprietario del mezzo danneggiato; •⁠  ⁠il conducente del veicolo coinvolto, anche se non proprietario; •⁠  ⁠gli eventuali trasportati presenti nell’abitacolo al momento dell’impatto. &#160; «Tutti devono comprendere – conclude Pisani – che la sicurezza stradale non è un optional e che chi decide di circolare senza assicurazione mette in pericolo la vita e il patrimonio altrui. Ma allo stesso tempo nessun cittadino perbene deve più sentirsi abbandonato o senza tutela a causa dei comportamenti illegali di altri. La giustizia deve proteggere chi rispetta le regole».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-chi-subisce-un-danno-da-un-veicolo-fantasma-o-non-assicurato-ha-comunque-diritto-al-ristoro-integrale-dei-danni/">Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff">Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato </span></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff">ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.  </span></strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Screenshot-2026-05-16-alle-17.33.10.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5850" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Screenshot-2026-05-16-alle-17.33.10-300x171.png" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p><strong>Avv. Angelo Pisani: “Chi viene travolto da un’auto senza assicurazione non può essere lasciato solo e va risarcito anche se subisce solo danni materiali. </strong><strong>La tutela del cittadino onesto viene prima di tutto”</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Avv. <strong>Angelo Pisani</strong>, fondatore del dell’associazione <strong><em>Potere ai Diritti</em></strong>, rende nota la possibilità di poter difendere anche ogni automobilista vittima di un incidente stradale causato da un veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguenti danni materiali all’autovettura e gravi disagi personali ed economici per il danneggiato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso di scuola in esame, già risolto dalla Corte di Cassazione a favore del danneggiato, il mezzo responsabile del sinistro circolava illegalmente senza alcuna polizza RCA valida, in violazione delle più elementari norme di sicurezza e responsabilità civile. Nonostante ciò, evidenzia l’Avv. Pisani, come ormai previsto dalla giurisprudenza vigente in sintonia con le direttive europee, la vittima non può e non deve restare priva di tutela.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Per troppo tempo – dichiara l’Avv. Angelo Pisani – cittadini onesti, che pagano regolarmente premi assicurativi sempre più elevati, sono stati costretti a subire anche la beffa di non ottenere il risarcimento a causa dell’irresponsabilità altrui. Oggi, invece, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio di civiltà giuridica: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Avv. Pisani invita i danneggiati ad  avanzare sempre formale richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa competente, richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13863 del 13 maggio 2026, nonché la normativa europea di tutela delle vittime della strada prevista dalla direttiva 2009/103/CE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«La Cassazione – prosegue Pisani – ha chiarito che l’irregolarità amministrativa del veicolo responsabile non può ricadere sulle spalle della vittima innocente. Il diritto alla riparazione del danno è prevalente e deve essere garantito in modo concreto ed effettivo. Chi paga la propria assicurazione ha diritto a sentirsi protetto».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contestualmente, il legale invita a presentare iniziative giudiziarie e denunce nei confronti del conducente e proprietario del veicolo sprovvisto di assicurazione, per tutte le violazioni di legge contestabili, comprese quelle relative alla circolazione abusiva del mezzo, con richiesta di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e di ogni ulteriore responsabilità civile e patrimoniale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Secondo quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza, infatti, la mancanza di copertura assicurativa comporta pesanti conseguenze per il trasgressore, tra cui sanzioni amministrative, fermo del veicolo e responsabilità integrale per i danni causati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Avv. Pisani sottolinea inoltre come il sistema normativo italiano ed europeo imponga una tutela ampia e concreta delle vittime della strada, includendo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>•⁠  ⁠il proprietario del mezzo danneggiato;</p>
<p>•⁠  ⁠il conducente del veicolo coinvolto, anche se non proprietario;</p>
<p>•⁠  ⁠gli eventuali trasportati presenti nell’abitacolo al momento dell’impatto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Tutti devono comprendere – conclude Pisani – che la sicurezza stradale non è un optional e che chi decide di circolare senza assicurazione mette in pericolo la vita e il patrimonio altrui. Ma allo stesso tempo nessun cittadino perbene deve più sentirsi abbandonato o senza tutela a causa dei comportamenti illegali di altri. La giustizia deve proteggere chi rispetta le regole».</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-chi-subisce-un-danno-da-un-veicolo-fantasma-o-non-assicurato-ha-comunque-diritto-al-ristoro-integrale-dei-danni/">Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/cassazione-chi-subisce-un-danno-da-un-veicolo-fantasma-o-non-assicurato-ha-comunque-diritto-al-ristoro-integrale-dei-danni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
