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	<title>Angelo Pisani &#187; Corte di Giustizia Europea</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Mutui, clausole vessatorie e class action – L’Europa fa giustizia</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
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		<category><![CDATA[Corte di Giustizia Europea]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il diritto di tutela del singolo cittadino vale sempre, anche quando sulla stessa materia è in corso una class action e le leggi nazionali prevedono la sospensione dell’azione individuale in attesa che si definisca quella collettiva. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Corte di Giustizia Europea, così dando ragione ad un cliente di una banca spagnola che aveva avviato un’azione legale contro la sua banca per la cosiddetta “clausola del tasso minimo” inserita nel contratto. Poco prima la stessa azione era stata avviata da un’associazione di consumatori contro 72 istituti bancari e il giudice nazionale aveva sospeso il procedimento del singolo cittadino in attesa che si  definisse la class action. Ma la Corte Europea non ci sta a dà ragione alla richiesta di proseguire l’azione individuale. L’esercizio effettivo dei diritti soggettivi riconosciuti dalle Direttive Europee – spiega la Corte &#8211; non può essere messo in discussione sulla base di considerazioni legate all’organizzazione giudiziaria di uno Stato», perché in tal caso la tutela del singolo consumatore risulterebbe attenuata, in contrasto con le direttive UE. Il principio vale naturalmente anche in Italia: in sostanza non è necessario attendere la conclusione di una parallela class action per avviare un’azione di tutela individuale sulla stessa materia. E ciò perché il diritto comunitario prevale sulle leggi nazionali. Perché il ricorso del singolo e quello collettivo hanno obiettivi ed effetti giuridici diversi. Ricordiamo infine che la “clausola di tasso minimo”, inserita anche da noi da numerosi istituti di credito nei contratti di mutuo – ed al centro di questa pronuncia  degli eurogiudici – va considerata abusiva perché prevede che tale tasso sia dovuto sempre, indipendentemente dalla fluttuazione dei tassi del mercato. E questo procura un inevitabile danno all’utente bancario, quasi sempre ignaro di aver firmato tale clausola. Noiconsumatori.it mette in guardia allora dal sottoscrivere simili clausole ma rassicura tutti: dopo la pronuncia dei giorni scorsi (sentenza depositata il 14 aprile 2016), per chi avesse già sottoscritto è possibile comunque avviare – e vincere – un’azione individuale di tutela. &#160; &#160; &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/mutui-clausole-vessatorie-e-class-action-leuropa-fa-giustizia/">Mutui, clausole vessatorie e class action – L’Europa fa giustizia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il diritto di tutela del singolo cittadino vale sempre, anche quando sulla stessa materia è in corso una class action e le leggi nazionali prevedono la sospensione dell’azione individuale in attesa che si definisca quella collettiva. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Corte di Giustizia Europea, così dando ragione ad un cliente di una banca spagnola che aveva avviato un’azione legale contro la sua banca per la cosiddetta “clausola del tasso minimo” inserita nel contratto. Poco prima la stessa azione era stata avviata da un’associazione di consumatori contro 72 istituti bancari e il giudice nazionale aveva sospeso il procedimento del singolo cittadino in attesa che si  definisse la class action. Ma la Corte Europea non ci sta a dà ragione alla richiesta di proseguire l’azione individuale. L’esercizio effettivo dei diritti soggettivi riconosciuti dalle Direttive Europee – spiega la Corte &#8211; non può essere messo in discussione sulla base di considerazioni legate all’organizzazione giudiziaria di uno Stato», perché in tal caso la tutela del singolo consumatore risulterebbe attenuata, in contrasto con le direttive UE.</p>
<p>Il principio vale naturalmente anche in Italia: in sostanza non è necessario attendere la conclusione di una parallela class action per avviare un’azione di tutela individuale sulla stessa materia. E ciò perché il diritto comunitario prevale sulle leggi nazionali. Perché il ricorso del singolo e quello collettivo hanno obiettivi ed effetti giuridici diversi.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-15-alle-09.56.28.png"><img class="alignleft  wp-image-3803" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-15-alle-09.56.28.png" alt="" width="232" height="182" /></a>Ricordiamo infine che la “clausola di tasso minimo”, inserita anche da noi da numerosi istituti di credito nei contratti di mutuo – ed al centro di questa pronuncia  degli eurogiudici – va considerata abusiva perché prevede che tale tasso sia dovuto sempre, indipendentemente dalla fluttuazione dei tassi del mercato. E questo procura un inevitabile danno all’utente bancario, quasi sempre ignaro di aver firmato tale clausola.</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>Noiconsumatori.it</strong> </span>mette in guardia allora dal sottoscrivere simili clausole ma rassicura tutti: dopo la pronuncia dei giorni scorsi (sentenza depositata il 14 aprile 2016), per chi avesse già sottoscritto è possibile comunque avviare – e vincere – un’azione individuale di tutela.</p>
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<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-15-alle-09.57.10.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3804" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-15-alle-09.57.10-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/mutui-clausole-vessatorie-e-class-action-leuropa-fa-giustizia/">Mutui, clausole vessatorie e class action – L’Europa fa giustizia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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