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	<title>Angelo Pisani &#187; equitalia</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Maradona – Dopo le vittorie in commissione tributaria ora arriva l’attacco per presunta diffamazione di Equitalia</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Perché continua la persecuzione del fisco italiano a Diego Armando Maradona, spintasi al punto da colpire anche l’avvocato del campione, “reo” di esercitare il diritto di difesa e di aver già dimostrato che il Pibe non è mai stato un evasore? Se lo chiedono tanti lettori dopo aver appreso oggi dai quotidiani che sia il campione, sia il suo difensore Angelo Pisani risultano indagati dalla Procura di Cassino, con avviso di conclusione indagini, per presunta diffamazione di Equitalia.   Eppure, come sanno i dirigenti di Equitalia, il 16 marzo 2015, dopo le precedenti sentenze tributarie e quella penale di archiviazione del 1994, anche il giudice relatore della Commissione Tributaria di Napoli Fausto Izzo ha emesso una sentenza con cui nel merito riconosce l’estraneità di Maradona agli addebiti del fisco, annullando i 34 milioni di interessi e more della cartella ed inoltre abilitandolo, in caso di altre azioni esecutive in suo danno, alla facoltà di chiedere il risarcimento danni. Tanto che l’11 ottobre prossimo dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania si terrà la prima udienza dell’appello promosso da Equitalia contro quel provvedimento, tuttora esecutivo, senza che alcuna istituzione abbia finora sentito il dovere di chiarire questa palese ingiustizia. Nessuna diffamazione, dunque, a meno che non si voglia sottrarre al cittadino-contribuente il diritto di difendersi da una persecuzione, anche mediatica,  durata vent’anni e per un tempo altrettanto lungo, come si vede ancora oggi, enfatizzata dai media mondiali. Con gravissimi danni, anche d’immagine, per chi la subisce.     «Con la sentenza del giudice Izzo &#8211; osserva l’avvocato Angelo Pisani &#8211; ci auguravamo che almeno il tritacarne mediatico fosse terminato e che l’Italia, dove tutti sanno che sostanzialmente Maradona è innocente, potesse evitare l’ennesima brutta figura sotto i riflettori internazionali. Questo provvedimento punitivo richiesto da Equitalia alla Procura di Cassino va esattamente nella direzione opposta». «Difenderemo l’innocenza e l’onore del campione – conclude Pisani – e ovviamente anche la nostra, in tutte le sedi, compresa quella di Cassino, nel caso in cui fosse ritenuto necessario processare un contribuente e il suo avvocato per essersi difesi da aggressioni del fisco che sono state considerate ingiuste non solo dinanzi alla Commissione Tributaria, ma precedentemente anche in sede penale. Siamo fiduciosi comunque che ciò non debba accadere».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-dopo-le-vittorie-in-commissione-tributaria-ora-arriva-lattacco-per-presunta-diffamazione-di-equitalia/">Maradona – Dopo le vittorie in commissione tributaria ora arriva l’attacco per presunta diffamazione di Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perché continua la persecuzione del fisco italiano a Diego Armando Maradona, spintasi al punto da colpire anche l’avvocato del campione, “reo” di esercitare il diritto di difesa e di aver già dimostrato che il Pibe non è mai stato un evasore? Se lo chiedono tanti lettori dopo aver appreso oggi dai quotidiani che sia il campione, sia il suo difensore Angelo Pisani risultano indagati dalla Procura di Cassino, con avviso di conclusione indagini, per presunta diffamazione di Equitalia.</strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong>Eppure, come sanno i dirigenti di Equitalia, il 16 marzo 2015, dopo le precedenti sentenze tributarie e quella penale di archiviazione del 1994, anche il giudice relatore della Commissione Tributaria di Napoli Fausto Izzo ha emesso una sentenza con cui nel merito riconosce l’estraneità di Maradona agli addebiti del fisco, annullando i 34 milioni di interessi e more della cartella ed inoltre abilitandolo, in caso di altre azioni esecutive in suo danno, alla facoltà di chiedere il risarcimento danni. Tanto che l’11 ottobre prossimo dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania si terrà la prima udienza dell’appello promosso da Equitalia contro quel provvedimento, tuttora esecutivo, senza che alcuna istituzione abbia finora sentito il dovere di chiarire questa palese ingiustizia.</strong></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-Maradona1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4409" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-Maradona1.png" alt="" width="749" height="345" /></a></p>
<p><strong>Nessuna diffamazione, dunque, a meno che non si voglia sottrarre al cittadino-contribuente il diritto di difendersi da una persecuzione, anche mediatica,  durata vent’anni e per un tempo altrettanto lungo, come si vede ancora oggi, enfatizzata dai media mondiali. Con gravissimi danni, anche d’immagine, per chi la subisce.  </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong>«Con la sentenza del giudice Izzo &#8211; osserva l’avvocato Angelo Pisani &#8211; ci auguravamo che almeno il tritacarne mediatico fosse terminato e che l’Italia, dove tutti sanno che sostanzialmente Maradona è innocente, potesse evitare l’ennesima brutta figura sotto i riflettori internazionali. Questo provvedimento punitivo richiesto da Equitalia alla Procura di Cassino va esattamente nella direzione opposta».</strong></p>
<p><strong>«Difenderemo l’innocenza e l’onore del campione – conclude Pisani – e ovviamente anche la nostra, in tutte le sedi, compresa quella di Cassino, nel caso in cui fosse ritenuto necessario processare un contribuente e il suo avvocato per essersi difesi da aggressioni del fisco che sono state considerate ingiuste non solo dinanzi alla Commissione Tributaria, ma precedentemente anche in sede penale. Siamo fiduciosi comunque che ciò non debba accadere».</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-dopo-le-vittorie-in-commissione-tributaria-ora-arriva-lattacco-per-presunta-diffamazione-di-equitalia/">Maradona – Dopo le vittorie in commissione tributaria ora arriva l’attacco per presunta diffamazione di Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La paurosa stretta del fisco, incubo dei contribuenti, con i solleciti di fine luglio</title>
		<link>https://angelopisani.it/la-paurosa-stretta-del-fisco-incubo-dei-contribuenti-con-i-solleciti-di-fine-luglio/</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Oltre ogni limite: &#8220;gentile avvocato tanti suoi colleghi hanno già pagato, lei è nella ristretta minoranza che non ha ancora provveduto&#8221;. Inizia così l&#8217;ultimo abuso di Equitalia, incubo dei contribuenti italiani. Paurosa stretta di Equitalia sui contribuenti. Come ogni anno a poche ore dalle ferie di agosto (per i pochi italiani che potranno permettersele), la cara Equitalia, utilizzando dati e pec detenuti per altri motivi, sta inviando pesanti notifiche, con minacce di azioni esecutive immediate, anche per cartelle di poco valore e prescritte, utilizzando per giunta modalità non previste dal regolamento e mettendo in atto, in sostanza, vere e proprie forme di intimidazione. Non troverebbero infatti altra spiegazione &#8211; secondo quanto denuncia l&#8217;avvocato Angelo Pisani, fondatore di www.noiconsumatori.it &#8211; le ingiunzioni di pagamento inviate in questi giorni da Equitalia anche a numerosi professionisti con preavviso di imminenti azioni esecutive, dal pignoramento sul conto corrente fino al fermo amministrativo dell’auto, per presunti debiti di valore inferiore ai limiti di legge. Ma non basta, perché, nonostante si tratti di multe automobilistiche, peraltro con notifiche scadute e quindi non più esigibili, le ingiunzioni arrivano a decine sulle pec di studio dei professionisti, arrecando così grave danno anche all’immagine professionale dei medesimi. E’ il caso &#8211; per fare un solo esempio sui tanti pervenuti sul tavolo di  noiconsumatori.it Movimento Anti Equitalia &#8211; di un professionista partenopeo che, per presunti debiti da circa duemila euro, si è visto raggiungere sulla pec di studio da un avviso nel quale Equitalia non solo preannuncia a stretto giro le azioni esecutive, ma addirittura prova a mettere alla berlina lo stesso, comunicandogli che i suoi colleghi avrebbero “già pagato”… «Capisco che il governo si trovi in evidenti difficoltà economiche &#8211; sbotta il presidente di www.noiconsumatori.it, avvocato Angelo Pisani – ma questo non autorizza certo il fisco ad adottare procedure scorrette nei confronti dei contribuenti. Come sempre – rincara la dose Pisani – mentre la grossa evasione continua a prosperare nei paradisi fiscali, per non parlare dei capitali mafiosi su cui si regge buona parte dell’economia bancaria, si continua a perseguire il cittadino, l’artigiano, il piccolo professionista, colpendo famiglie, imprese, quell’apparato produttivo sul quale si regge l’occupazione nel nostro Paese». «Ricordo ai signori di Equitalia – osserva duro Pisani – che non è corretto inviare sulla Pec di un professionista avvisi che riguardano multe automobilistiche e non già tasse relative alla sua attività professionale. Oltre a ciò – aggiunge – contestiamo duramente l’effetto intimidatorio che si è voluto imprimere a questo genere di missive via mail, perché, come ben sanno gli addetti di Equitalia, per importi di simile consistenza non è possibile effettuare azioni esecutive, né è giusto minacciare odiosi pignoramenti  o fermi amministrativi». «Eleviamo perciò una vibrata protesta – è la drastica conclusione – per quanto sta accadendo, mentre annunciamo il ricorso in tutte le sedi opportune, con segnalazione al Ministero delle Finanze di comportamenti a danno degli italiani che non esitiamo a definire vessatori, e che certamente non giovano a quel rapporto di fiducia tra i cittadini e il fisco che tanto si era inteso sbandierare anche negli ultimi mesi».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-paurosa-stretta-del-fisco-incubo-dei-contribuenti-con-i-solleciti-di-fine-luglio/">La paurosa stretta del fisco, incubo dei contribuenti, con i solleciti di fine luglio</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre ogni limite: &#8220;gentile avvocato tanti suoi colleghi hanno già pagato, lei è nella ristretta minoranza che non ha ancora provveduto&#8221;. Inizia così l&#8217;ultimo abuso di Equitalia, incubo dei contribuenti italiani.</p>
<p>Paurosa stretta di Equitalia sui contribuenti. Come ogni anno a poche ore dalle ferie di agosto (per i pochi italiani che potranno permettersele), la cara Equitalia, utilizzando dati e pec detenuti per altri motivi, sta inviando pesanti notifiche, con minacce di azioni esecutive immediate, anche per cartelle di poco valore e prescritte, utilizzando per giunta modalità non previste dal regolamento e mettendo in atto, in sostanza, vere e proprie forme di intimidazione.</p>
<p><strong>Non troverebbero infatti altra spiegazione &#8211; secondo quanto denuncia l&#8217;avvocato Angelo Pisani, fondatore di www.noiconsumatori.it &#8211; le ingiunzioni di pagamento inviate in questi giorni da Equitalia anche a numerosi professionisti con preavviso di imminenti azioni esecutive, dal pignoramento sul conto corrente fino al fermo amministrativo dell’auto, per presunti debiti di valore inferiore ai limiti di legge. Ma non basta, perché, nonostante si tratti di multe automobilistiche, peraltro con notifiche scadute e quindi non più esigibili, le ingiunzioni arrivano a decine sulle pec di studio dei professionisti, arrecando così grave danno anche all’immagine professionale dei medesimi.</strong></p>
<p>E’ il caso &#8211; per fare un solo esempio sui tanti pervenuti sul tavolo di  <a href="http://www.noiconsumatori.it/">noiconsumatori.it</a> Movimento Anti Equitalia &#8211; di un professionista partenopeo che, per presunti debiti da circa duemila euro, si è visto raggiungere sulla pec di studio da un avviso nel quale Equitalia non solo preannuncia a stretto giro le azioni esecutive, ma addirittura prova a mettere alla berlina lo stesso, comunicandogli che i suoi colleghi avrebbero “già pagato”…</p>
<p>«Capisco che il governo si trovi in evidenti difficoltà economiche &#8211; sbotta il presidente di <a href="http://www.noiconsumatori.it/">www.noiconsumatori.it</a>, avvocato Angelo Pisani – ma questo non autorizza certo il fisco ad adottare procedure scorrette nei confronti dei contribuenti. Come sempre – rincara la dose Pisani – mentre la grossa evasione continua a prosperare nei paradisi fiscali, per non parlare dei capitali mafiosi su cui si regge buona parte dell’economia bancaria, si continua a perseguire il cittadino, l’artigiano, il piccolo professionista, colpendo famiglie, imprese, quell’apparato produttivo sul quale si regge l’occupazione nel nostro Paese». «Ricordo ai signori di Equitalia – osserva duro Pisani – che non è corretto inviare sulla Pec di un professionista avvisi che riguardano multe automobilistiche e non già tasse relative alla sua attività professionale. Oltre a ciò – aggiunge – contestiamo duramente l’effetto intimidatorio che si è voluto imprimere a questo genere di missive via mail, perché, come ben sanno gli addetti di Equitalia, per importi di simile consistenza non è possibile effettuare azioni esecutive, né è giusto minacciare odiosi pignoramenti  o fermi amministrativi».</p>
<p>«Eleviamo perciò una vibrata protesta – è la drastica conclusione – per quanto sta accadendo, mentre annunciamo il ricorso in tutte le sedi opportune, con segnalazione al Ministero delle Finanze di comportamenti a danno degli italiani che non esitiamo a definire vessatori, e che certamente non giovano a quel rapporto di fiducia tra i cittadini e il fisco che tanto si era inteso sbandierare anche negli ultimi mesi».</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/tasse-pesanti1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4340" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/tasse-pesanti1.png" alt="" width="602" height="400" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-paurosa-stretta-del-fisco-incubo-dei-contribuenti-con-i-solleciti-di-fine-luglio/">La paurosa stretta del fisco, incubo dei contribuenti, con i solleciti di fine luglio</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</title>
		<link>https://angelopisani.it/incompetenza-territoriale-cosi-stamane-il-tribunale-di-roma-sulla-causa-per-presunta-diffamazione-intentata-da-equitalia-contro-maradona/</link>
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		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Incompetenza territoriale. Salvo il Giudice naturale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona e addirittura il suo avvocato Angelo Pisani per un articolo del lontano giugno 2012. Il Tribunale di Roma non è competente sul piano territoriale a giudicare sulla causa per presunta diffamazione intentata nel lontano 2012 da Equitalia contro Diego Armando Maradona e il suo avvocato Angelo Pisani. La querela è relativa ad un articolo pubblicato da un periodico mensile nel quale il Pibe chiedeva un fisco realmente giusto e dal volto umano, prima di tutto con gli italiani. «Diego ed io non abbiamo mai offeso né diffamato nessuno &#8211; aggiunge il legale &#8211;  ma solo chiarito la verità che presto sarà conosciuta in tutto il mondo attraverso il libro su questo errore/orrore della riscossione. Noi siamo orgogliosi di difendere un innocente dal più grande ed ingiusto errore ai danni di un contribuente innocente e  continueremo a farlo, senza alcuna paura». «Finalmente – commenta l’avvocato Sergio Pisani, che con il fratello Angelo difende il campione del mondo  – stamane è stato messo a segno un primo passo verso la Giustizia: il Tribunale di Roma accoglie la richieste di incompetenza territoriale formulata da noi difensori ed ordina un nuovo processo al Tribunale di Cassino». Nel provvedimento letto in udienza stamattina il giudice &#8220;anticipa&#8221; anche una possibile causa di &#8220;estinzione&#8221; del processo per una sorta di rinuncia tacita all&#8217;azione da parte di Equitalia che &#8211; paradossalmente &#8211; ha deciso di denunciare solo il difensore di Diego Armando Maradona, l’avvocato Angelo Pisani, per alcune presunte dichiarazioni rilasciate dal campione sportivo sulla sua vicenda, e non anche il giornalista ed il direttore del giornale. Tutto da rifare, quindi con nuove indagini che saranno specificamente sollecitate per fare emergere l&#8217;unica verità possibile.   Nella foto in alto, gli avvocati durante l&#8217;udienza a  Roma. Qui accanto Diego Armando Maradona con Sergio Pisani. &#160; &#160; &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incompetenza-territoriale-cosi-stamane-il-tribunale-di-roma-sulla-causa-per-presunta-diffamazione-intentata-da-equitalia-contro-maradona/">Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incompetenza territoriale. Salvo il Giudice naturale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona e addirittura il suo avvocato Angelo Pisani per un articolo del lontano giugno 2012.</strong></p>
<p>Il Tribunale di Roma non è competente sul piano territoriale a giudicare sulla causa per presunta diffamazione intentata nel lontano 2012 da Equitalia contro <strong>Diego Armando Maradona</strong> e il suo avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>. La querela è relativa ad un articolo pubblicato da un periodico mensile nel quale il Pibe chiedeva un fisco realmente giusto e dal volto umano, prima di tutto con gli italiani.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/gli-avvocati-in-aula-stamane1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4304" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/gli-avvocati-in-aula-stamane1-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a>«Diego ed io non abbiamo mai offeso né diffamato nessuno &#8211; aggiunge il legale &#8211;  ma solo chiarito la verità che presto sarà conosciuta in tutto il mondo attraverso il libro su questo errore/orrore della riscossione. Noi siamo orgogliosi di difendere un innocente dal più grande ed ingiusto errore ai danni di un contribuente innocente e  continueremo a farlo, senza alcuna paura».</p>
<p>«Finalmente – commenta l’avvocato <strong>Sergio Pisani</strong>, che con il fratello Angelo difende il campione del mondo  – stamane è stato messo a segno un primo passo verso la Giustizia: il Tribunale di Roma accoglie la richieste di incompetenza territoriale formulata da noi difensori ed ordina un nuovo processo al Tribunale di Cassino».</p>
<p>Nel provvedimento letto in udienza stamattina il giudice &#8220;anticipa&#8221; anche una possibile causa di &#8220;estinzione&#8221; del processo per una sorta di rinuncia tacita all&#8217;azione da parte di Equitalia che &#8211; paradossalmente &#8211; ha deciso di denunciare solo il difensore di Diego Armando Maradona, l’avvocato Angelo Pisani, per alcune presunte dichiarazioni rilasciate dal campione sportivo sulla sua vicenda, e non anche il giornalista ed il direttore del giornale.</p>
<p>Tutto da rifare, quindi con nuove indagini che saranno specificamente sollecitate per fare emergere l&#8217;unica verità possibile.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sergio-Pisani-con-Maradona.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4305" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sergio-Pisani-con-Maradona.png" alt="" width="596" height="759" /></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Nella foto in alto, gli avvocati durante l&#8217;udienza a  Roma. </em></p>
<p><em>Qui accanto Diego Armando Maradona con Sergio Pisani.</em></p>
<p align="right">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incompetenza-territoriale-cosi-stamane-il-tribunale-di-roma-sulla-causa-per-presunta-diffamazione-intentata-da-equitalia-contro-maradona/">Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</title>
		<link>https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Movimento Anti-Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Quando manca la prova certa della notifica le cartelle Equitalia sono nulle, anche se trascorsi i 5 anni – Così la Cassazione l’8 aprile scorso. Il commento di NOICONSUMATORI.IT «La Suprema Corte ancora una volta fa giustizia per il contribuente e dichiara nullo un atto esecutivo che Equitalia intendeva eseguire sulla base di una notifica “spacciata” come valida, ma in realtà, come hanno stabilito gli alti magistrati, nulla». E’ soddisfatto l’avvocato Angelo Pisani, presidente di NOICONSUMATORI.IT, in seguito al deposito avvenuto pochi giorni fa della sentenza emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Cassazione presieduta dal giudice Domenico Chindemi (consigliere relatore Giacomo Maria Stalla). La Corte ha stabilito infatti che non spetta al contribuente, bensì a Equitalia, dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento. E il solo mezzo per dimostrarne l&#8217;avvenuta consegna è che il fisco esibisca in udienza la relazione di notifica, oppure l&#8217;originale della cartolina di ritorno della raccomandata a/r. Non valgono come prove, diversamente da quanto avevano sostenuto gli esattori, la stampa dell&#8217;estratto di ruolo, perché “priva di alcun valore certificatorio”, né tanto meno la schermata online della posta che ritraccia l&#8217;iter della raccomandata. In sostanza la Cassazione, con la sentenza n. 6887 dell&#8217;8 aprile 2016, stabilisce che provare in causa la regolarità della notifica di una cartella esattoriale spetta sempre ad Equitalia, anche se sono trascorsi più di cinque anni. Va ricordato che la legge impone agli agenti di riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella che certifica l&#8217;avvenuta notificazione o l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, per poterli esibirli su richiesta del contribuente o dell&#8217;amministrazione (che ne può prendere visione solo entro tale periodo). Se però si interpreta questa norma alla lettera, passati i cinque anni Equitalia perde le tracce di tale documentazione. Ma nel caso in cui il processo, come spesso avviene, superi la durata dei 5 anni e il contribuente sollevi l&#8217;eccezione di omessa notifica della cartella, l&#8217;esattore potrà trovarsi nella condizione di non riuscire a dimostrare il contrario e il debitore vincerà la causa. «Un principio sacrosanto – conclude l’avvocato Pisani – che abbiamo già più volte ribadito e sostenuto in giudizio e che oggi viene definitivamente sancito dalla Corte Suprema». &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/">EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quando manca la prova certa della notifica le cartelle Equitalia sono nulle, anche se trascorsi i 5 anni – Così la Cassazione l’8 aprile scorso. </strong></p>
<p><strong>Il commento di </strong><a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI.IT</strong></a><strong></strong></p>
<p>«La Suprema Corte ancora una volta fa giustizia per il contribuente e dichiara nullo un atto esecutivo che Equitalia intendeva eseguire sulla base di una notifica “spacciata” come valida, ma in realtà, come hanno stabilito gli alti magistrati, nulla». E’ soddisfatto l’avvocato Angelo Pisani, presidente di <a href="http://www.noiconsumatori.org">NOICONSUMATORI.IT</a>, in seguito al deposito avvenuto pochi giorni fa della sentenza emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Cassazione presieduta dal giudice Domenico Chindemi (consigliere relatore Giacomo Maria Stalla).</p>
<p>La Corte ha stabilito infatti che non spetta al contribuente, bensì a Equitalia, dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento. E il solo mezzo per dimostrarne l&#8217;avvenuta consegna è che il fisco esibisca in udienza la relazione di notifica, oppure l&#8217;originale della cartolina di ritorno della raccomandata a/r. Non valgono come prove, diversamente da quanto avevano sostenuto gli esattori, la stampa dell&#8217;estratto di ruolo, perché “priva di alcun valore certificatorio”, né tanto meno la schermata online della posta che ritraccia l&#8217;iter della raccomandata.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-16.03.46.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3820" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-16.03.46-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a>In sostanza la Cassazione, con la sentenza n. 6887 dell&#8217;8 aprile 2016, stabilisce che provare in causa la regolarità della notifica di una cartella esattoriale spetta sempre ad Equitalia, <span style="text-decoration: underline">anche se sono trascorsi più di cinque anni</span>.</p>
<p>Va ricordato che la legge impone agli agenti di riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella che certifica l&#8217;avvenuta notificazione o l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, per poterli esibirli su richiesta del contribuente o dell&#8217;amministrazione (che ne può prendere visione solo entro tale periodo). Se però si interpreta questa norma alla lettera, passati i cinque anni Equitalia perde le tracce di tale documentazione.</p>
<p>Ma nel caso in cui il processo, come spesso avviene, superi la durata dei 5 anni e il contribuente sollevi l&#8217;eccezione di omessa notifica della cartella, l&#8217;esattore potrà trovarsi nella condizione di non riuscire a dimostrare il contrario e il debitore vincerà la causa.</p>
<p>«Un principio sacrosanto – conclude l’avvocato Pisani – che abbiamo già più volte ribadito e sostenuto in giudizio e che oggi viene definitivamente sancito dalla Corte Suprema».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/doc.1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3821" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/doc.1.png" alt="" width="607" height="824" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/">EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>EQUITALIA SOCCOMBE IN CASSAZIONE</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
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		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Equitalia soccombe in Cassazione, la Suprema Corte accoglie le giuste ragioni di un contribuente difeso da Pisani. Il legale: volevano negare il naturale diritto di difesa, ma glielo abbiamo impedito. Pisani contro Equitalia che soccombe in Cassazione. «Con l&#8217;ultima sentenza della Suprema Corte ancora una volta garantiamo giustizia e assicuriamo difesa: solo dalla notifica di un atto integrale si ha piena conoscenza legale e decorrono i termini per l&#8217;impugnazione di un provvedimento». E’ il primo commento a caldo dell’avvocato Angelo Pisani sulla sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che, con provvedimento depositato in queste ore, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente di Roma, assistito da Pisani, e rigettato l’opposizione presentata da Equitalia contro il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale già favorevole allo stesso contribuente. Con un provvedimento destinato ad entrare nelle pagine della Giurisprudenza, la Corte  presieduta dal giudice Marcello Iacobellis ha stabilito in sostanza che nessun rilievo può avere l&#8217;intervento di un precedente rateizzo o altro documento per la piena conoscenza dell&#8217;atto al contribuente, perché tale piena conoscenza si verifica solo con e dalla data di notifica dell&#8217;atto originario, che non può essere sostituito, nemmeno dall&#8217;estratto ruolo. «Ancora una volta – spiega l’avvocato Pisani – Equitalia aveva cercato di far valere documenti non idonei a stabilire la conoscenza dell’atto, così negando sostanzialmente al cittadino perfino il diritto di difesa. Ma la Cassazione ha accolto le giuste ragioni del contribuente, cui d’ora in poi non basterà recapitare notifiche dal contenuto vago o parziale per pretendere somme di cui non si conoscono nemmeno le motivazioni».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/">EQUITALIA SOCCOMBE IN CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Equitalia soccombe in Cassazione, la Suprema Corte accoglie le giuste ragioni di un contribuente difeso da Pisani. </strong></p>
<p><strong>Il legale: volevano negare il naturale diritto di difesa, ma glielo abbiamo impedito. </strong></p>
<p>Pisani contro Equitalia che soccombe in Cassazione. «Con l&#8217;ultima sentenza della Suprema Corte ancora una volta garantiamo giustizia e assicuriamo difesa: solo dalla notifica di un atto integrale si ha piena conoscenza legale e decorrono i termini per l&#8217;impugnazione di un provvedimento». E’ il primo commento a caldo dell’avvocato Angelo Pisani sulla sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che, con provvedimento depositato in queste ore, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente di Roma, assistito da Pisani, e rigettato l’opposizione presentata da Equitalia contro il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale già favorevole allo stesso contribuente.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3792" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09.png" alt="" width="259" height="258" /></a>Con un provvedimento destinato ad entrare nelle pagine della Giurisprudenza, la Corte  presieduta dal giudice Marcello Iacobellis ha stabilito in sostanza che nessun rilievo può avere l&#8217;intervento di un precedente rateizzo o altro documento per la piena conoscenza dell&#8217;atto al contribuente, perché tale piena conoscenza si verifica solo con e dalla data di notifica dell&#8217;atto originario, che non può essere sostituito, nemmeno dall&#8217;estratto ruolo.</p>
<p>«Ancora una volta – spiega l’avvocato Pisani – Equitalia aveva cercato di far valere documenti non idonei a stabilire la conoscenza dell’atto, così negando sostanzialmente al cittadino perfino il diritto di difesa. Ma la Cassazione ha accolto le giuste ragioni del contribuente, cui d’ora in poi non basterà recapitare notifiche dal contenuto vago o parziale per pretendere somme di cui non si conoscono nemmeno le motivazioni».</p>
<p><a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-19-38-16/' title='Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.16-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16" title="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-08-55-27/' title='Schermata 2016-04-14 alle 08.55.27'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-08.55.27-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.27" title="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.27" /></a><br />
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<a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-08-55-49/' title='Schermata 2016-04-14 alle 08.55.49'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-08.55.49-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.49" title="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.49" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-08-55-56/' title='Schermata 2016-04-14 alle 08.55.56'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-08.55.56-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.56" title="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.56" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-19-38-09/' title='Schermata 2016-04-14 alle 19.38.09'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.09" title="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.09" /></a></p>
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		<title>Maradona, nuova vittoria contro il fisco. Confermata la sospensione dei pignoramenti</title>
		<link>https://angelopisani.it/maradona-nuova-vittoria-contro-il-fisco-confermata-la-sospensione-dei-pignoramenti/</link>
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		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 07:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo pisani]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Maradona, nuova vittoria contro il fisco. La Tributaria conferma la sospensione dei pignoramenti. Pisani: “lo Stato italiano eviti l’ennesima brutta figura e disponga l’annullamento degli atti in autotutela”.   Nuovo provvedimento dei giudici a favore di Maradona. La soddisfazione di Pisani che riferisce a Diego: “la verità sta vincendo sul campo della giustizia e la gente sta ormai capendo che non sei mai stato un evasore fiscale, ma una vittima“. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Anche il Collegio dei Giudici della Dodicesima Sezione della Commissione Tributaria di Napoli, dopo la sentenza favorevole del TAR e la prima sospensiva del pignoramento Equitalia, dà ragione a Maradona e sospende le pretese di pagamento dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, bloccando ulteriori attacchi al campione del mondo, che per tanto tempo era stato inseguito da ingiusti agguati del fisco.  L&#8217;ultimo ricorso dei difensori del Pibe De Oro presentato dai suoi avvocati Angelo Pisani, Angelo Scala, Massimiliano Toriello e Enrico Carlomagno, è stato infatti ritenuto legittimo e fondato ieri anche dai Giudici Tributari della 12&#8243; sezione (Presidente Luigi Caputo, relatore Fausto Izzo e giudice Paolo Scognamillo). La Corte, dopo la sentenza del TAR che aveva condannato Equitalia ad esibire la cartella esattoriale, mai vista e mai notificata al Pibe de Oro, e dopo la precedente sospensione del pignoramento presso terzi in danno di Diego, con l’ordinanza notificata ieri ha ordinato la sospensione anche di ogni azione di riscossione e pretesa di pagamento del Fisco, ormai lievitata alla stratosferica somma di circa 40 milioni a carico del contribuente più famoso del mondo, fino alla decisione nel merito della questione, liberando nel frattempo Maradona da ogni incubo esattoriale. Impegnati nell’opera di liberare Maradona da Equitalia e chiarire il giallo con il fisco, gli avvocati di Maradona fanno dunque segnare ancora un altro punto a favore del loro assistito, dopo la sentenza positiva del Tar, dopo la sospensiva del pignoramento, e dopo e la CTU disposta da altri giudici per valutare anche la denunciata duplicazione della pretesa del fisco, per un’imposta già pagata da Ferlaino. «Proprio ieri la giustizia tributaria, dopo che un mese fa era già stato sospeso il pignoramento milionario in danno di Maradona – annuncia l’avvocato Angelo Pisani &#8211; ha accolto anche il secondo ricorso cautelare da noi presentato ed ha sospeso (vedi provvedimento allegato, ndr)  ogni intimazione di pagamento milionaria e la procedura di riscossione esecutiva del fisco, con grande soddisfazione di Diego, impegnato per veder trionfare presto tutta la verità». Equitalia ingiustificatamente aveva sempre espresso pretestuoso  diniego  alle nuove e legittime richieste degli avvocati di Maradona di riesaminare e risolvere la complessa e distorta questione “mediatica”  in autotutela. Invece Equitalia è andata avanti addirittura nei pignoramenti e in pretese milionarie, pur dopo aver ricevuto, nel 2003,  il pagamento dell’indebita pretesa dalla società Calcio Napoli, il datore di lavoro di Maradona. Stesso atteggiamento da Agenzia delle Entrate. Ma ora anche i giudici tributari della 12° sezione, accogliendo le richieste difensive di Maradona e disponendo la sospensiva della riscossione milionaria sulla base delle nuove prove documentali e di una perizia contabile  giurata redatta da un pool di esperti commercialisti incaricati dall’avvocato Angelo Pisani (a dimostrazione che non solo nessuna violazione fiscale era mai esistita e che nulla era imputabile a Maradona, ma soprattutto che l’inesistente debito risulta già pagato dalla società Calcio Napoli, datore di lavoro del Pibe de oro a far data dal 2003), hanno sospeso l’ultima intimazione di pagamento da 40 milioni di euro del fisco, per verificare, a fronte delle difese dell’avvocato Pisani,  la legittimità, la natura e la conformità delle contestate e discutibili  pretese fiscali nei confronti del campione argentino. Va ricordato che Diego Armando Maradona a tutt’oggi non è mai stato condannato da nessun giudice per questa presunta violazione fiscale. Ad ottobre prossimo, dopo 25 anni, si pronuncerà la giustizia e tutti potranno conoscere l’unica verità. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Angelo Pisani, secondo il quale «ogni attività, soprattutto giudiziale, tesa alla trasparenza contro la cieca burocrazia ed all’accertamento della verità nascosta, che qualcuno  ancora non vuole  far emergere e non sa spiegare all’opinione pubblica, non potrà che confermare l’innocenza ed estraneità di Diego di fronte a qualsivoglia violazione fiscale  e la nostra posizione in difesa del campione argentino contro pretese fiscali che, nel caso di Maradona, si sono già dimostrate illegittime e incostituzionali dal 1992, come stabilito dai giudici italiani, che in realtà non hanno mai condannato il calciatore, inseguito e mortificato solo da Equitalia, anche mediaticamente ». Pisani esprime inoltre «grande stima e speranza nella nuova impostazione e nelle promesse del premier Matteo Renzi contro la micidiale burocrazia, anche quella che fino ad oggi ha bloccato il paese e perseguitato Maradona». «Adesso – aggiunge l’avvocato &#8211;  aspettiamo  le scuse, sperando nel nome della giustizia e della verità  di far ripartire il vero calcio, lo sport, la cultura, i valori e l’economia». Alla luce di tutta la vicenda e specialmente delle ultime battute in sede giudiziaria, gli avvocati di Diego formulano infine un estremo appello all’Amministrazione finanziaria affinché, preso atto della infondatezza originaria e sopravvenuta della pretesa azionata, annullino in autotutela gli avvisi di accertamento. «Lo Stato Italiano – conclude Pisani &#8211; ne uscirebbe rafforzato, nel rapporto con i cittadini, dimostrando come la prima rottamazione da cui partire è quella delle azioni esecutive prive di fondamento».      UN GIALLO CHE DURA DA VENT&#8217;ANNI Un giallo che sta per esser chiarito. Una persecuzione storica. Cominciata il 12 febbraio 2001 all’aeroporto di Roma con un autentico blitz dei finanzieri incaricati da Equitalia, che braccarono Maradona prim’ancora che scendesse dalla scaletta dell’aereo per mettere piede sul suolo italiano. Agguati andati avanti per vent’anni,  nonostante  l’inesistenza della ipotizzata violazione fiscale ed addirittura il pagamento del presunto debito fin dal 2003,  con i tristemente famosi pignoramenti dell’orecchino e dell’orologio, o la porta della camera d’albergo di Merano, in cui alloggiava il campione, violata dagli esattori italiani. Oggi sembra davvero tutto chiaro e il calvario finito. Sembrava impossibile, ma la forza dei documenti, i ricorsi dell’avvocato Pisani e la chiarezza della verità hanno posto fine a questa assurda caccia all’uomo dichiarata dal fisco  italiano, non dalla magistratura che non ha mai condannato Diego,  ad uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, trattato come un famigerato criminale, benché fosse l’uomo che ha fatto sognare intere generazioni di napoletani e tifosi, oltre a non aver mai commesso alcuna evasione fiscale, come hanno dimostrato i suoi avvocati. Al difensore di Diego, l’avvocato Angelo Pisani, è stato poi notificato il documento col quale Equitalia chiede [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-nuova-vittoria-contro-il-fisco-confermata-la-sospensione-dei-pignoramenti/">Maradona, nuova vittoria contro il fisco. Confermata la sospensione dei pignoramenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maradona, nuova vittoria contro il fisco. La Tributaria conferma la sospensione dei pignoramenti. Pisani: “lo Stato italiano eviti l’ennesima brutta figura e disponga l’annullamento degli atti in autotutela”.  </strong></p>
<p><strong> </strong><em>Nuovo provvedimento dei giudici a favore di Maradona. La soddisfazione di Pisani che riferisce a Diego: “la verità sta vincendo sul campo della giustizia e la gente sta ormai capendo che non sei mai stato un evasore fiscale, ma una vittima“.</em></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/11.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2591" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/11.png" alt="" width="540" height="366" /></a></p>
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<p>Anche il Collegio dei Giudici della Dodicesima Sezione della Commissione Tributaria di Napoli, dopo la sentenza favorevole del TAR e la prima sospensiva del pignoramento Equitalia, <strong>dà ragione a Maradona </strong>e sospende le pretese di pagamento dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, bloccando ulteriori attacchi al campione del mondo, che per tanto tempo era stato inseguito da ingiusti agguati del fisco.  L&#8217;ultimo ricorso dei difensori del Pibe De Oro presentato dai suoi avvocati Angelo Pisani, Angelo Scala, Massimiliano Toriello e Enrico Carlomagno, è stato infatti ritenuto legittimo e fondato ieri anche dai Giudici Tributari della 12&#8243; sezione (Presidente Luigi Caputo, relatore Fausto Izzo e giudice Paolo Scognamillo). La Corte, dopo la sentenza del TAR che aveva condannato Equitalia ad esibire la cartella esattoriale, mai vista e mai notificata al Pibe de Oro, e dopo la precedente sospensione del pignoramento presso terzi in danno di Diego,<strong> con l’ordinanza notificata ieri ha ordinato</strong> <strong>la sospensione anche di ogni azione di riscossione e pretesa di pagamento del Fisco,</strong> ormai lievitata alla stratosferica somma di circa 40 milioni a carico del contribuente più famoso del mondo, fino alla decisione nel merito della questione, liberando nel frattempo Maradona da ogni incubo esattoriale.</p>
<p>Impegnati nell’opera di liberare Maradona da Equitalia e chiarire il giallo con il fisco, gli avvocati di Maradona fanno dunque segnare ancora un altro punto a favore del loro assistito, dopo la sentenza positiva del Tar, dopo la sospensiva del pignoramento, e dopo e la CTU disposta da altri giudici per valutare anche la denunciata <strong>duplicazione della pretesa del fisco</strong>, per un’imposta già pagata da Ferlaino.</p>
<p>«Proprio ieri la giustizia tributaria, dopo che un mese fa era già stato sospeso il pignoramento milionario in danno di Maradona – annuncia l’avvocato Angelo Pisani &#8211; ha accolto anche il secondo ricorso cautelare da noi presentato ed ha sospeso (vedi provvedimento allegato, ndr)  ogni intimazione di pagamento milionaria e la procedura di riscossione esecutiva del fisco, con grande soddisfazione di Diego, impegnato per veder trionfare presto tutta la verità».</p>
<p>Equitalia ingiustificatamente aveva sempre espresso pretestuoso  diniego  alle nuove e legittime richieste degli avvocati di Maradona di riesaminare e risolvere la complessa e distorta questione “mediatica”  in autotutela. Invece Equitalia è andata avanti addirittura nei pignoramenti e in pretese milionarie, pur dopo aver ricevuto, nel 2003,  il pagamento dell’indebita pretesa dalla società Calcio Napoli, il datore di lavoro di Maradona. Stesso atteggiamento da Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Ma ora anche i giudici tributari della 12° sezione, accogliendo le richieste difensive di Maradona e disponendo la sospensiva della riscossione milionaria sulla base delle nuove prove documentali e di una perizia contabile  giurata redatta da un pool di esperti commercialisti incaricati dall’avvocato Angelo Pisani <strong>(a dimostrazione che non solo nessuna violazione fiscale era mai esistita e che nulla era imputabile a Maradona, ma soprattutto che l’inesistente debito risulta già pagato dalla società Calcio Napoli, datore di lavoro del Pibe de oro a far data dal 2003),</strong> hanno sospeso l’ultima intimazione di pagamento da 40 milioni di euro del fisco, per verificare, a fronte delle difese dell’avvocato Pisani,  la legittimità, la natura e la conformità delle contestate e discutibili  pretese fiscali nei confronti del campione argentino.</p>
<p>Va ricordato che Diego Armando Maradona a tutt’oggi non è mai stato condannato da nessun giudice per questa presunta violazione fiscale. Ad ottobre prossimo, dopo 25 anni, si pronuncerà la giustizia e tutti potranno conoscere l’unica verità.</p>
<p>Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Angelo Pisani, secondo il quale «ogni attività, soprattutto giudiziale, tesa alla trasparenza contro la cieca burocrazia ed all’accertamento della verità nascosta, che qualcuno  ancora non vuole  far emergere e non sa spiegare all’opinione pubblica, non potrà che confermare l’innocenza ed estraneità di Diego di fronte a qualsivoglia violazione fiscale  e la nostra posizione in difesa del campione argentino contro pretese fiscali che, nel caso di Maradona, si sono già dimostrate illegittime e incostituzionali dal 1992, come stabilito dai giudici italiani, che in realtà non hanno mai condannato il calciatore, inseguito e mortificato solo da Equitalia, anche mediaticamente ».</p>
<p>Pisani esprime inoltre «grande stima e speranza nella nuova impostazione e nelle promesse del premier Matteo Renzi contro la micidiale burocrazia, anche quella che fino ad oggi ha bloccato il paese e perseguitato Maradona». «Adesso – aggiunge l’avvocato &#8211;  aspettiamo  le scuse, sperando nel nome della giustizia e della verità  di far ripartire il vero calcio, lo sport, la cultura, i valori e l’economia».</p>
<p><strong>Alla luce di tutta la vicenda e specialmente delle ultime battute in sede giudiziaria, gli avvocati di Diego formulano infine un estremo appello all’Amministrazione finanziaria affinché, preso atto della infondatezza originaria e sopravvenuta della pretesa azionata, annullino in autotutela gli avvisi di accertamento. «Lo Stato Italiano – conclude Pisani &#8211; ne uscirebbe rafforzato, nel rapporto con i cittadini, dimostrando come la prima rottamazione da cui partire è quella delle azioni esecutive prive di fondamento».</strong></p>
<p><strong>    </strong></p>
<p><strong>UN GIALLO CHE DURA DA VENT&#8217;ANNI<br />
</strong></p>
<p>Un giallo che sta per esser chiarito. Una persecuzione storica. Cominciata il 12 febbraio 2001 all’aeroporto di Roma con un autentico blitz dei finanzieri incaricati da Equitalia, che braccarono Maradona prim’ancora che scendesse dalla scaletta dell’aereo per mettere piede sul suolo italiano. Agguati andati avanti per vent’anni,  nonostante  l’inesistenza della ipotizzata violazione fiscale ed addirittura il pagamento del presunto debito fin dal 2003,  con i tristemente famosi pignoramenti dell’orecchino e dell’orologio, o la porta della camera d’albergo di Merano, in cui alloggiava il campione, violata dagli esattori italiani.</p>
<p>Oggi sembra davvero tutto chiaro e il calvario finito. Sembrava impossibile, ma la forza dei documenti, i ricorsi dell’avvocato Pisani e la chiarezza della verità hanno posto fine a questa assurda caccia all’uomo dichiarata dal fisco  italiano, non dalla magistratura che non ha mai condannato Diego,  ad uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, trattato come un famigerato criminale, benché fosse l’uomo che ha fatto sognare intere generazioni di napoletani e tifosi, oltre a non aver mai commesso alcuna evasione fiscale, come hanno dimostrato i suoi avvocati.</p>
<p>Al difensore di Diego, l’avvocato Angelo Pisani, è stato poi notificato il documento col quale Equitalia chiede ufficialmente all’ufficio riscossione forzata della società più temuta dai contribuenti di sospendere le esecuzioni ai danni del Pibe.</p>
<p><strong>«Dobbiamo essere grati – commenta soddisfatto Angelo Pisani – ad una magistratura tributaria coraggiosa, preparata ed attenta come quella partenopea, cui si deve questo risultato e lo stop ad una burocrazia cieca e sorda alla verità ed innocenza dei contribuenti».</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-nuova-vittoria-contro-il-fisco-confermata-la-sospensione-dei-pignoramenti/">Maradona, nuova vittoria contro il fisco. Confermata la sospensione dei pignoramenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>EQUITALIA / INTOSSICATA L’ESTATE DEI CONTRIBUENTI</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 08:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>STANGATA ESTIVA DI EQUITALIA &#8211; ONDATA DI FERMI ED INTIMAZIONI DI PAGAMENTO INTOSSICATA L’ESTATE DEI CONTRIBUENTI, LUNGHE CODE AGLI SPORTELLI E DIFFICOLTÀ DI DIFESA IN ESTATE &#160; &#160; Inaccettabile minacciare esecuzioni esattoriali e notificare, proprio a ridosso dell’estate, un’ondata di fermi amministrativi ed intimazioni di pagamento a milioni di contribuenti ritenuti morosi dal software di Equitalia, rendendo difficile anche l’esercizio del diritto di difesa e provocando stress nel mese più caldo dell’anno. Intervenga il Governo per assicurare un giusto pagamento dei tributi e metodi più umani, tutelando i diritti dei cittadini costretti a rinunciare anche alle vacanze, in un momento di così grave crisi economica e sociale. Il Presidente di NOI CONSUMATORI.IT – MOVIMENTO ANTI-EQUITALIA, avvocato Angelo Pisani, lancia un appello a Governo ed Parlamento per chiedere di intercedere presso Equitalia al fine di agevolare i cittadini minacciati di fermo amministrativo dei loro veicoli, proprio a ridosso delle vacanze estive, e costretti a code estenuanti nonostante il caldo afoso per poter venire a capo delle cartelle esattoriali intimate a loro carico. Spiega Pisani: «In questi giorni migliaia di cittadini affollano gli sportelli di Equitalia per capire la legittimità delle pretese fiscali e cercare di difendersi dall’incubo riscossione. Moltissimi contribuenti poi, soprattutto anziani, ci segnalano la lunga attesa e le difficoltà nel comprendere le richieste di pagamento, dopo aver fatto lunghe file e trascorso più di due ore in piedi, per la carenza di posti a sedere negli uffici di Equitalia». «Considerando la situazione di crisi ed il periodo estivo, che rende più difficile anche l’esercizio del diritto di difesa del cittadino &#8211; sottolinea Pisani – queste lunghissime code e lo stato di forte ansia dei contribuenti rappresentano segnali molto preoccupanti per il nostro Paese». «Ritengo – aggiunge l’avvocato Pisani rivolto a Governo e Parlamento – che sia corretto andare sempre e comunque incontro al cittadino, per questo vi chiedo di intercedere presso la direzione di Equitalia affinché si trovi un modo di organizzare il servizio senza penalizzare così pesantemente gli utenti, costretti per ore a lunghe code in piedi, senza un poter bere nemmeno un bicchiere d’acqua, magari prolungando anche i termini per l’esercizio del diritto di difesa oltre l’estate, o prevedendo più tolleranza, nonché un maggior numero di addetti per dare giuste risposte alle richieste dei cittadini, in un periodo di così forte afflusso». __ «Mi auguro – conclude il presidente di NOI CONSUMATORI.IT - che il Governo ed il Parlamento non vogliano rovinare anche l’estate dei contribuenti con il noto sistema di riscossione targato Equitalia, e che sapranno dare risposte ai tanti cittadini che, in un momento di già grande difficoltà economica, e proprio durante i mesi più caldi dell’anno, per giunta con i tribunali in sospensione feriale, devono sobbarcarsi anche disagi pesantissimi che si possono, se lo si vuole, almeno un minimo alleviare». &#160; LE REGOLE DA SEGUIRE IN CASO DI FERMO AMMINISTRATIVO Come previsto, scaduti i termini per il condono, e senza tenere in considerazione il periodo estivo, Equitalia torna all’attacco dei contribuenti. Da qualche giorno sta notificando infatti migliaia di fermi amministrativi e una autentica pioggia di richieste di pagamento. Si tratta prevalentemente di fermi amministrativi sui veicoli, fermi conseguenti a presunte cartelle non pagate, anche se già prescritte o mai notificate. In questi casi la prima regola è quella di verificare la legittimità della procedura esattoriale e delle pretese del concessionario, soprattutto quando si dubita di avere effettivamente ricevuto le cartelle o le multe, oppure quando risulta trascorso molto tempo ed il debito potrebbe essere già prescritto.   L’avvocato Angelo Pisani di Noiconsumatori.it consiglia ai contribuenti alcuni passaggi preliminari da seguire: 1 controllare se le notifiche delle cartelle sono regolari (si può fare richiesta ad Equitalia per il rilascio delle cosiddette “copie relate di notifica” relative alle cartelle) 1- controllare, in caso di cartelle per tributi o multe stradali, che gli accertamenti o i verbali siano stati regolarmente notificati (in questo caso si può fare richiesta di copia degli atti agli enti o ai Comuni che hanno elevato il verbale) 1- verificare, in caso di fermi amministrativi, pignoramenti o altre azioni esecutive, che Equitalia abbia agito entro un anno dalla notifica delle cartelle e, in caso contrario, verificare se sono stati notificati gli avvisi di mora 1- controllare il tempo trascorso dalla notifica della cartella (infatti, salvo alcuni casi, potrebbe essersi verificata la prescrizione dell’obbligo di pagamento per decorrenza dei termini) 1- esercitare il diritto di difesa e proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica delle intimazioni o delle procedure esattoriali di Equitalia. &#160; Scarica la Newsletter Noi Consumatori del 23 luglio 2014 Stop Equitalia!-Newsletter Noi Consumatori 23 luglio</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-intossicata-lestate-dei-contribuenti/">EQUITALIA / INTOSSICATA L’ESTATE DEI CONTRIBUENTI</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STANGATA ESTIVA DI EQUITALIA &#8211; ONDATA DI FERMI ED INTIMAZIONI DI PAGAMENTO </strong></p>
<p><strong>INTOSSICATA L’ESTATE DEI CONTRIBUENTI, LUNGHE CODE AGLI SPORTELLI E DIFFICOLTÀ DI DIFESA IN ESTATE<br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-intossicata-lestate-dei-contribuenti/equitalia-mont-veris/' title='equitalia mont veris'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/equitalia-mont-veris-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="equitalia mont veris" title="equitalia mont veris" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-intossicata-lestate-dei-contribuenti/incazzato/' title='incazzato'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/incazzato-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="incazzato" title="incazzato" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-intossicata-lestate-dei-contribuenti/newsletter-cop-2/' title='newsletter cop'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/newsletter-cop1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="newsletter cop" title="newsletter cop" /></a></p>
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<p><strong><em>Inaccettabile minacciare esecuzioni esattoriali e notificare, proprio a ridosso dell’estate, un’ondata di fermi amministrativi ed intimazioni di pagamento a milioni di contribuenti ritenuti morosi dal software di Equitalia, rendendo difficile anche l’esercizio del diritto di difesa e provocando stress nel mese più caldo dell’anno. Intervenga il Governo per assicurare un giusto pagamento dei tributi e metodi più umani, tutelando i diritti dei cittadini costretti a rinunciare anche alle vacanze, in un momento di così grave crisi economica e sociale.</em></strong></p>
<p>Il Presidente di <strong>NOI CONSUMATORI.IT – MOVIMENTO ANTI-EQUITALIA</strong>, avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, lancia un appello a Governo ed Parlamento per chiedere di intercedere presso Equitalia al fine di agevolare i cittadini minacciati di fermo amministrativo dei loro veicoli, proprio a ridosso delle vacanze estive, e costretti a code estenuanti nonostante il caldo afoso per poter venire a capo delle cartelle esattoriali intimate a loro carico.</p>
<p>Spiega Pisani: «In questi giorni migliaia di cittadini affollano gli sportelli di Equitalia per capire la legittimità delle pretese fiscali e cercare di difendersi dall’incubo riscossione. Moltissimi contribuenti poi, soprattutto anziani, ci segnalano la lunga attesa e le difficoltà nel comprendere le richieste di pagamento, dopo aver fatto lunghe file e trascorso più di due ore in piedi, per la carenza di posti a sedere negli uffici di Equitalia».</p>
<p>«Considerando la situazione di crisi ed il periodo estivo, che rende più difficile anche l’esercizio del diritto di difesa del cittadino &#8211; sottolinea Pisani – queste lunghissime code e lo stato di forte ansia dei contribuenti rappresentano segnali molto preoccupanti per il nostro Paese».</p>
<p>«Ritengo – aggiunge l’avvocato Pisani rivolto a Governo e Parlamento – che sia corretto andare sempre e comunque incontro al cittadino, per questo vi chiedo di intercedere presso la direzione di Equitalia affinché si trovi un modo di organizzare il servizio senza penalizzare così pesantemente gli utenti, costretti per ore a lunghe code in piedi, senza un poter bere nemmeno un bicchiere d’acqua, magari prolungando anche i termini per l’esercizio del diritto di difesa oltre l’estate, o prevedendo più tolleranza, nonché un maggior numero di addetti per dare giuste risposte alle richieste dei cittadini, in un periodo di così forte afflusso». __</p>
<p>«Mi auguro – conclude il presidente di <strong>NOI CONSUMATORI.IT </strong>- che il Governo ed il Parlamento non vogliano rovinare anche l’estate dei contribuenti con il noto sistema di riscossione targato Equitalia, e che sapranno dare risposte ai tanti cittadini che, in un momento di già grande difficoltà economica, e proprio durante i mesi più caldi dell’anno, per giunta con i tribunali in sospensione feriale, devono sobbarcarsi anche disagi pesantissimi che si possono, se lo si vuole, almeno un minimo alleviare».</p>
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<p><strong>LE REGOLE DA SEGUIRE IN CASO DI FERMO AMMINISTRATIVO<a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/incazzato.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2524" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/incazzato-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a><br />
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<p>Come previsto, scaduti i termini per il condono, e senza tenere in considerazione il periodo estivo, Equitalia torna</p>
<p>all’attacco dei contribuenti. Da qualche giorno sta notificando infatti migliaia di fermi amministrativi e una autentica pioggia di richieste di pagamento.</p>
<p>Si tratta prevalentemente di fermi amministrativi sui veicoli, fermi conseguenti a presunte cartelle non pagate, anche se già prescritte o mai notificate.</p>
<p>In questi casi la prima regola è quella di verificare la legittimità della procedura esattoriale e delle pretese del concessionario, soprattutto quando si dubita di avere effettivamente ricevuto le cartelle o le multe, oppure quando risulta trascorso molto tempo ed il debito potrebbe essere già prescritto.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>L’avvocato Angelo Pisani di </strong><strong>Noiconsumatori.it </strong><strong>consiglia ai contribuenti alcuni passaggi preliminari da seguire:</strong></p>
<p>1 <strong>controllare se le notifiche delle cartelle sono regolari (si può fare richiesta ad Equitalia per il rilascio delle cosiddette “copie relate di notifica” relative alle cartelle)</strong></p>
<p>1- <strong>controllare, in caso di cartelle per tributi o multe stradali, che gli accertamenti o i verbali siano stati regolarmente notificati (in questo caso si può fare richiesta di copia degli atti agli enti o ai Comuni che hanno elevato il verbale)</strong></p>
<p>1- <strong>verificare, in caso di fermi amministrativi, pignoramenti o altre azioni esecutive, che Equitalia abbia agito entro un anno dalla notifica delle cartelle e, in caso contrario, verificare se sono stati notificati gli avvisi di mora</strong></p>
<p>1- <strong>controllare il tempo trascorso dalla notifica della cartella (infatti, salvo alcuni casi, potrebbe essersi verificata la prescrizione dell’obbligo di pagamento per decorrenza dei termini)</strong></p>
<p>1- <strong>esercitare il diritto di difesa e proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica delle intimazioni o delle procedure esattoriali di Equitalia.</strong></p>
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<p>Scarica la Newsletter Noi Consumatori del 23 luglio 2014</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Stop-Equitalia-Newsletter-Noi-Consumatori-23-luglio.pdf">Stop Equitalia!-Newsletter Noi Consumatori 23 luglio</a></p>
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		<title>Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete. Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”. “Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-interviene-sul-dibattito-tra-cruciani-e-maradona/">Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete.</p>
<p>Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”.</p>
<p>“Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-interviene-sul-dibattito-tra-cruciani-e-maradona/">Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</title>
		<link>https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>&#8220;La cosiddetta mini sanatoria Equitalia delle cartelle esattoriali pagabili senza interessi venuta fuori dal cilindro della legge di stabilità, scatena la delusione dei contribuenti ed è considerabile un classico bluff del tassificio italiano. Solo pochi aderiranno e non ci sarà  nessun vantaggio per  popolazione in crisi&#8221;, dichiara l&#8217;avv. Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori.it. Continua l’avvocato Angelo Pisani: “un&#8217;altra presa in giro colossale della politica dei poteri forti questa specie di norma sulla rottamazione dei ruoli Equitalia, solo una trovata mediatica di politici senza percezione della crisi e senza scrupoli  per tener buoni i cittadini che però non sono fessi. Infatti nello specifico &#8211; sottolinea Pisani &#8211; non serve a nessuno che il termine ed il versamento di quanto dovuto vengano fissati al 28 febbraio 2014 e tutto in un’unica soluzione”. Pisani poi spiega: ”La decisione della commissione bilancio di Montecitorio, durante le votazioni degli emendamenti presentati alla legge di stabilità, sembra una norma varata da marziani ignari dei sistemi di riscossione Equitalia ed incapaci di conoscere i problemi di milioni di cittadini e imprese rispetto ai gravosi ed ingiustificati addebiti creati negli ultimi 15 anni dal tassificio e sistema di riscossione di stato&#8221;. &#8220;Come è possibile pretendere che milioni di cittadini e aziende in crisi e senza liquidità possano pagare i ruoli arretrati, se pur senza interessi, in 50 giorni ed in unica soluzione? Purtroppo il &#8220;sistema informatico Equitalia era ed è una delle maggiori cause della crisi di questo nostro Paese mortificando e bloccando i contribuenti bel circuito economico”. Pisani ha poi concluso: “Un Parlamento che legifera questa versione della mini sanatoria spacciandola per aiuto ai contribuenti dimostra di essere composto da gente che non vuole vedere e capire i problemi del Paese reale, senza percezione della realtà e di ciò che e&#8217; stato fatto, provocando solo totale indignazione di fronte a questi provvedimenti che gridano aiuto e giustizia con una mobilitazione forte delle imprese per un fisco che non uccida altra gente e i lavoratori come gli imprenditori”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/">Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La cosiddetta mini sanatoria Equitalia delle cartelle esattoriali pagabili senza interessi venuta fuori dal cilindro della legge di stabilità, scatena la delusione dei contribuenti ed è considerabile un classico bluff del tassificio italiano. Solo pochi aderiranno e non ci sarà  nessun vantaggio per  popolazione in crisi&#8221;, dichiara l&#8217;avv. Angelo Pisani, presidente di <a href="http://noiconsumatori.it/">NoiConsumatori.it</a>.</p>
<p>Continua l’avvocato Angelo Pisani: “un&#8217;altra presa in giro colossale della politica dei poteri forti questa specie di norma sulla rottamazione dei ruoli Equitalia, solo una trovata mediatica di politici senza percezione della crisi e senza scrupoli  per tener buoni i cittadini che però non sono fessi. Infatti nello specifico &#8211; sottolinea Pisani &#8211; non serve a nessuno che il termine ed il versamento di quanto dovuto vengano fissati al 28 febbraio 2014 e tutto in un’unica soluzione”.</p>
<p>Pisani poi spiega: ”La decisione della commissione bilancio di Montecitorio, durante le votazioni degli emendamenti presentati alla legge di stabilità, sembra una norma varata da marziani ignari dei sistemi di riscossione Equitalia ed incapaci di conoscere i problemi di milioni di cittadini e imprese rispetto ai gravosi ed ingiustificati addebiti creati negli ultimi 15 anni dal tassificio e sistema di riscossione di stato&#8221;.</p>
<p>&#8220;Come è possibile pretendere che milioni di cittadini e aziende in crisi e senza liquidità possano pagare i ruoli arretrati, se pur senza interessi, in 50 giorni ed in unica soluzione? Purtroppo il &#8220;sistema informatico Equitalia era ed è una delle maggiori cause della crisi di questo nostro Paese mortificando e bloccando i contribuenti bel circuito economico”. Pisani ha poi concluso: “Un Parlamento che legifera questa versione della mini sanatoria spacciandola per aiuto ai contribuenti dimostra di essere composto da gente che non vuole vedere e capire i problemi del Paese reale, senza percezione della realtà e di ciò che e&#8217; stato fatto, provocando solo totale indignazione di fronte a questi provvedimenti che gridano aiuto e giustizia con una mobilitazione forte delle imprese per un fisco che non uccida altra gente e i lavoratori come gli imprenditori”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/">Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Il presente approfondimento si propone quale obiettivo quello di riproporre ed analizzare la complessa vicenda della notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale che ruota intorno alla corretta interpretazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che continua ad essere oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale fra gli operatori del settore tributario. In particolare, allo scopo di inquadrarne correttamente la problematica, viene tracciato l’excursus storico della relativa normativa e viene fornito un esaustivo monitoraggio degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di Cassazione formatisi al riguardo. Si conclude il presente lavoro esortando gli “addetti ai lavori” a sollevare l’incostituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per i motivi che di seguito si svilupperanno. Procediamo con ordine. Come noto, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, “Notificazione della cartella di pagamento”, attraverso la quale il Legislatore ha stabilito che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella, inoltre, può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge, e, quando non è notificata a mezzo raccomandata e la notificazione avviene mediante consegna nella mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Infine, si afferma che nei casi di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., le modalità di tale forma di notifica seguono la disciplina di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, con la precisazione che la notifica, in questo caso si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune. Ricordiamo che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha subito rilevanti mutazioni ratione temporis e ha avuto la seguente formulazione giuridica: a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999: “la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”; b) dal 1° luglio 1999 sino all’8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”; c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001:0000 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Come emerge dalle evidenze in corsivo e da un’attenta lettura delle modifiche di cui sopra la disposizione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha avuto il seguente sviluppo normativo: nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”. Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Pertanto, dall’interpretazione storica, letterale e logica della norma sopra citata, si rileva che la soppressione (operata dopo la modifica del 1999) dell’inciso “da parte dell’esattore” significa che il legislatore ha voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono indicati i [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-notifica-diretta-per-posta-da-parte-di-equitalia-dubbi-di-costituzionalita-dellart-26-del-d-p-r-n-6021973/">La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presente approfondimento si propone quale obiettivo quello di riproporre ed analizzare la complessa vicenda della notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale che ruota intorno alla corretta interpretazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che continua ad essere oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale fra gli operatori del settore tributario.<br />
In particolare, allo scopo di inquadrarne correttamente la problematica, viene tracciato l’excursus storico della relativa normativa e viene fornito un esaustivo monitoraggio degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di Cassazione formatisi al riguardo. Si conclude il presente lavoro esortando gli “addetti ai lavori” a sollevare l’incostituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per i motivi che di seguito si svilupperanno.<br />
Procediamo con ordine.<br />
Come noto, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, “Notificazione della cartella di pagamento”, attraverso la quale il Legislatore ha stabilito che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella, inoltre, può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge, e, quando non è notificata a mezzo raccomandata e la notificazione avviene mediante consegna nella mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Infine, si afferma che nei casi di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., le modalità di tale forma di notifica seguono la disciplina di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, con la precisazione che la notifica, in questo caso si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune.<br />
Ricordiamo che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha subito rilevanti mutazioni ratione temporis e ha avuto la seguente formulazione giuridica:<br />
a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:<br />
“la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;<br />
b) dal 1° luglio 1999 sino all’8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:<br />
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;<br />
c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001:0000<br />
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.<br />
Come emerge dalle evidenze in corsivo e da un’attenta lettura delle modifiche di cui sopra la disposizione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha avuto il seguente sviluppo normativo: nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.<br />
Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”.<br />
Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.<br />
Pertanto, dall’interpretazione storica, letterale e logica della norma sopra citata, si rileva che la soppressione (operata dopo la modifica del 1999) dell’inciso “da parte dell’esattore” significa che il legislatore ha voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.<br />
L’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa. Il primo periodo si limita ad individuare &#8211; con un’elencazione tassativa &#8211; i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e solo costoro) possono eseguirla.<br />
Tanto precisato, la conclusione cui si giunge è l’inesistenza (e non, quindi, la semplice nullità, suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio del ricorrente) della cartella di pagamento notificata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata senza l’intermediazione dei soggetti abilitati.<br />
Tanto viene recepito dalla giurisprudenza tributaria di merito secondo la quale &#8211; appunto &#8211; la notifica della cartella di pagamento effettuata da soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza dell’atto di notificazione.<br />
Per citare le sentenze più recenti, in tal senso, si sono espresse la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. 4ª, con la sentenza n. 18 dell’11 febbraio 2013 e la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. 2ª, con la sentenza n. 36 del 21 febbraio 2013.<br />
Le pronunce di tali Commissioni si innestano in una corrente di pensiero già fatta propria in precedenza sia dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (cfr. Comm. Trib. Prov. di Campobasso, n. 219 del 21 dicembre 2012 e Comm. Trib. Prov. di Campobasso, n. 133 dell’11 giugno 2012) sia da altri giudici di merito (cfr. Comm. Trib. Prov. di Vicenza, sez. 7ª, n. 37 del 23 aprile 2012; Comm. Trib. Prov. di Lecce, sez. 5ª, n. 533 del 29 dicembre 2010; Comm. Trib. Prov di Pescara, sez. 4ª, n. 743 del 3 novembre 2010; Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. 9ª, n. 264 del 19 luglio 2010; Comm. Trib. Prov. di Lecce, sez. 5ª, n. 909 del 16 novembre 2009; Comm. Trib. Prov. di Genova, sez. 12ª, n. 125 del 12 giugno 2008; Comm. Trib. Reg. di Catanzaro, Staccata di Reggio Calabria, sez. 6ª, n. 157 del 31 dicembre 2012; Comm. Trib. Reg. di Milano, sez. 45ª , n. 80 del 25 giugno 2012; Comm. Trib. Reg. della Lombardia, sez. 5ª, n. 141 del 17 dicembre 2009).<br />
Dalla lettura delle sopra citate sentenze emerge che :<br />
il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio;<br />
non è possibile una lettura disgiunta del primo e del secondo capoverso dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973;<br />
di conseguenza non vi è dubbio sul fatto che il secondo periodo della disposizione di cui all’art. 26 D.P.R.602/1973 non sia altro che la prosecuzione del primo, nel senso che la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati;<br />
tale interpretazione è dipesa anche dalla lettura del testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 precedente alla novella introdotta dal D. Lgs. n. 46/1999 in quanto, nella precedente stesura, il Legislatore affermava che la notifica poteva essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, della raccomandata con avviso di ricevimento. La soppressione della parola esattore legittima l’interpretazione che, attualmente, tale facoltà sia concessa unicamente ai soggetti abilitati;<br />
l’art. 14 della Legge n. 890 del 1992 laddove afferma la possibilità di eseguire la notifica degli atti ivi indicati “anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, riserva chiaramente tale previsione a quegli uffici che esercitano potestà impositiva, con evidente esclusione, pertanto, degli Agenti della riscossione che sono preposti alla sola fase della riscossione;<br />
solo i soggetti tassativamente previsti dall’art. 26 cit. possono interporsi fra chi richiede la notifica ed il soggetto notificato;<br />
di conseguenza in caso di notifica eseguita direttamente dall’Agente della Riscossione, per qualsivoglia atto che rientri nella sua competenza (cartella di pagamento, iscrizioni di ipoteche, avvisi di pagamento, fermi amministrativi, sequestri, ecc.), la notifica dovrà essere ritenuta del tutto inesistente, ovvero non sanabile, poiché la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. (a volerla ritenere applicabile agli atti diversi da quelli processuali) potrebbe eventualmente riferirsi ad una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato dalla legge;<br />
le decisioni della Suprema Corte fino ad oggi non hanno mai direttamente affrontato e risolto la questione della legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta degli atti di sua competenza dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 46/1999 che, come ampiamente detto, ha eliminato dall’art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, dopo le parole “mediante invio”, l’inciso da parte dell’esattore.<br />
Venendo adesso alla posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al tema de quo, ad avviso di chi scrive, i giudici di legittimità sino ad oggi non hanno ancora risolto e superato con chiarezza la questione.<br />
In realtà, è utile sottolineare e ribadire che la Suprema Corte di Cassazione non ha ancora specificatamente affrontato l’eccezione dell’inesistenza della notifica per posta diretta perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge, in quanto non si è pronunciata sulla stesura attuale della legge. Pertanto, i dubbi sulla corretta interpretazione della norma in esame rimangono immutati.<br />
E ciò lo si può facilmente dedurre da un’attenta analisi delle sentenze che di seguito si riportano:<br />
la Sentenza n. 14327 del 19 giugno 2009 ha affermato che:<br />
“In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del D.P.R. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”.<br />
Dall’esame della motivazione di detta sentenza emerge che essa è stata emessa in relazione ad un caso in cui era ancora vigente la vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 che prevedeva espressamente la notifica a mezzo posta della cartella direttamente ad opera dell’esattore, previsione eliminata con provvedimento di legge nell’anno 1999. Pertanto la citata sentenza non può risolvere il contrasto, insorto nella giurisprudenza di merito sulla validità o meno, ai sensi dell’articolo 26 nel testo vigente, della notificazione con la suddetta modalità, in tale norma prevista, quando effettuata &#8220;direttamente&#8221; dall’Agente della Riscossione;<br />
l’ Ordinanza n. 15948 del 6 luglio 2010 specifica che:<br />
“Non ha rilievo la mancata redazione della relata, in quanto non prevista dalla legge per siffatta modalità di notifica della cartella, come implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973”.<br />
In tale ordinanza, pur essendo stato posto alla Corte il quesito in ordine alla validità della notifica diretta ad opera dell’Agente della Riscossione, si fa riferimento solamente all’inesistenza della relata di notifica precisando che per il caso di notifica col mezzo della posta non è richiesta la relata di notifica poiché la prova dell’avvenuta notifica è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata.<br />
Pertanto, l’ordinanza della Suprema Corte richiamata dalla resistente Equitalia, se si presta a risolvere il tema della necessità o meno della relata di notifica in caso di notificazione di cartella di pagamento mediante utilizzazione del mezzo postale nulla dice in ordine al problema &#8211; diverso ed anzi logicamente antecedente &#8211; relativo alla ritualità della notifica effettuata con tale mezzo direttamente dal Concessionario della Riscossione;<br />
la Sentenza n. 2288 del 31 gennaio 2011 afferma che:<br />
“Laddove la cartella di pagamento sia notifica a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione”.<br />
Anche questa sentenza, riferita tra l’altro ad una cartella relativa ad IRPEF 1995/1997, ha fatto riferimento alla legislazione ante riforma del 1999 e non risolve il quesito della possibilità di notifica diretta da parte dall’Agente della Riscossione, ma quello della mancanza di relata che è sostituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta;<br />
la Sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011 afferma che:<br />
“L’art. 26 D.P.R. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale. .. ), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.<br />
Tale affermazione sarebbe puntuale qualora fosse riferibile al testo dell’articolo 26, comma 1, così come rimasto in vigore fino al 30 giugno 1999 (“La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, …”).<br />
Anche in tale sentenza, pertanto, la Corte non affronta realmente i termini nei quali si pone la vexata quaestio (e tantomeno risolve il relativo contrasto giurisprudenziale in atto tra i giudici tributari) sul se il concessionario sia, o meno, legittimato ad eseguire, dopo il 30 giugno 1999.<br />
Pertanto anche la sentenza n. 11708 /2011 non risolve affatto la questione di diritto interessata dall’eccezione di inesistenza della notifica;<br />
la Sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che:<br />
“La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.<br />
Tale sentenza, limitandosi a riportare quasi testualmente le affermazioni contenute nella precedente sentenza n. 11708 /2011, non affronta la questione che in questa sede interessa;<br />
la Sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 afferma che:<br />
“La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.<br />
Come si può facilmente notare anche tala sentenza riporta quanto statuito nella precedente sentenza n. 11708/2011 continuando ad applicare la vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e a non risolvere affatto la questione di diritto interessata dall’eccezione di inesistenza della notifica, lasciando così diverse zone d’ombra;<br />
infine la Sentenza n. 8321 del 4 aprile 2013 afferma che:<br />
“La notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall’art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per anni cinque l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui lo stesso costituisce l’unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale”.<br />
Anche quest’ultima sentenza non risolve la questione relativa alla legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta ma quella della mancanza di relata che è sostituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta.<br />
Orbene, premesso tutto quanto sopra esposto su questo argomento e tenuto conto che è in atto un contrasto giurisprudenziale e che si attende ancora una definitiva e chiara pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, allora delle due l’una:<br />
a) o si accetta la tesi difensiva sino a questo momento da noi esposta, anche alla luce dello Statuto del Contribuente, approvato con la legge n. 212 del 27 luglio 2000, che richiede l’effettiva conoscibilità dell’atto;<br />
b) oppure si rimette la questione all’esame della Corte Costituzionale (che &#8211; si sottolinea &#8211; può essere sollevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio) sulla base dei seguenti rilievi:<br />
1) la cartella di pagamento, pur non provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, deve essere equiparata a tutti gli effetti all’atto amministrativo, di cui possiede sia il requisito soggettivo (sostanziale provenienza dalla Pubblica Amministrazione), sia quello oggettivo (l’attitudine anche solo materiale a produrre degli effetti), sia quello formale (la perfezione, cioè il compimento dell’intero procedimento della sua formazione). La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria. la cartella deve contenere alcuni elementi essenziali a pena di nullità, quali, ad esempio, gli elementi identificativi del debito tributario, come anche il responsabile del procedimento, l’ente creditore e la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione. È importante che la cartella contenga il termine entro il quale il soggetto deve adempiere, come anche il termine entro il quale lo stesso debitore può proporre ricorso per evitare che la stessa diventi definitiva e, quindi, titolo per l’esecuzione forzata. Inoltre, si rileva che la cartella esattoriale, al pari di ogni altro atto amministrativo, necessita di motivazione, così come espressamente e tassativamente previsto dall’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 secondo il quale “ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato” e deve quindi “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Tale principio è stato espressamente recepito dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, secondo cui “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. La suddetta norma, ovviamente, trova piena applicazione anche con riferimento agli atti propri dei concessionari, in quanto l’art. 17 della legge n. 212 del 2000 espressamente prevede che “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.<br />
Tutto ciò trova conforto nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità (si veda ex multis sentenza C.T.R. Puglia n. 77/7/06, sentenza Cass. n. 28318 del 21/12/2005, sentenza Cass. n. 26330 del 16/12/2009);<br />
2) di conseguenza, la cartella di pagamento è da parificare a tutti gli effetti ad un avviso di accertamento, tanto è vero che tale parificazione esiste quando la cartella costituisce primo e unico atto o come iscrizione a ruolo (art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973; art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973; art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972) oppure quando non è preceduta da alcun atto presupposto;<br />
3) alla luce di quanto esposto ai punti 1) e 2) non si comprende il motivo per il quale l’accertamento e gli altri atti debbano essere notificati con cartolina verde e la cartella di pagamento con cartolina bianca, secondo regole meno garantiste per il contribuente;<br />
4) pertanto, alla luce di tutte queste premesse, ci si domanda se la norma di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 possa far emergere dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 3 (disparità di trattamento) della Costituzione; viene, infatti, ad introdursi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento e, cioè, la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento avviene irragionevolmente secondo due diversi procedimenti notificatori.<br />
Per concludere può forse interessare ai lettori un’ulteriore riflessione: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non equipara le modalità di notifica della cartella con quelle dell’accertamento per i casi di irreperibilità relativa.<br />
Più specificatamente, con tale pronuncia, è stata eliminata la differenza disciplinare ancora esistente tra la notifica a destinatari “relativamente” irreperibili degli avvisi di accertamento ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e la notifica agli stessi soggetti delle cartelle di pagamento ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, riportando l’una e l’altra allo stesso parametro regolamentare generalmente previsto dall’art. 140 c.p.c.<br />
La Consulta contribuisce, quindi, a “riscrivere” la norma in una prospettiva più garantista per il contribuente in diretta attuazione del principio di conoscenza effettiva degli atti tutelato dall’art. 6 dello Statuto del Contribuente.<br />
Orbene, stante la parificazione realizzata dalla Corte costituzionale tra notifica della cartella di pagamento e notifica dell’avviso di accertamento, qualora vengano ad essere effettuate a soggetti “relativamente” irreperibili, ex art. 3 Cost., in ragione della carenza di ogni ragionevole giustificazione di una differenza disciplinare a fronte di una medesima situazione, non si capisce perché possa ammettersi una disparità di trattamento &#8211; non giustificata da alcuna ragionevole ratio con violazione dell’evocato art. 3 Cost. &#8211; con riferimento alla modalità di notifica fra gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.<br />
Pertanto, si invitano i professionisti del settore tributario a predisporre i ricorsi avverso le cartelle di pagamento notificate direttamente per posta da parte di Equitalia (e solo in questi casi) chiedendo alla competente Commissione Tributaria:<br />
1) l’inesistenza della notifica per posta per mancato rispetto della procedura di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973;<br />
2) qualora la Commissione Tributaria non accolga l’eccezione di cui al punto 1), far presente in subordine che non vi può essere una disparità di trattamento relativamente alla notifica tra gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali e, quindi, sollevare la questione di incostituzionalità così come esposto nel presente articolo.<br />
Parimenti ci auspichiamo che anche i giudici tributari, d’ufficio, rimettano la questione alla Corte Costituzionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://legali.com/spip.php?article1781" target="_blank">legali.com</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-notifica-diretta-per-posta-da-parte-di-equitalia-dubbi-di-costituzionalita-dellart-26-del-d-p-r-n-6021973/">La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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