<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Pisani &#187; facebook</title>
	<atom:link href="https://angelopisani.it/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelopisani.it</link>
	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Separazione: utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook</title>
		<link>https://angelopisani.it/separazione-utilizzabili-in-giudizio-le-prove-prelevate-da-facebook/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/separazione-utilizzabili-in-giudizio-le-prove-prelevate-da-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria Capua Vetere]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sulla questione della riservatezza dei dati pubblicati sui social network, si pronuncia il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Una coppia di coniugi separati avevano entrambi rinunciato alla richiesta di mantenimento nell’ambito della loro separazione consensuale, poiché autonomi economicamente. Ma dopo qualche tempo la donna perde il lavoro e ricorre al Tribunale chiedendo un assegno di mantenimento anche in considerazione di una grave patologia che aveva ridotto la sua capacità lavorativa. Ma il marito si difende affermando che l’ex moglie convive con un medico e che grazie a tale relazione riesce ad avere un tenore di vita anche superiore a quello goduto durante il matrimonio. Come prova produce alcune fotografie della donna prelevate da Facebook, in cui l&#8217;ex moglie è in compagnia del nuovo compagno. Secondo la giurisprudenza, il coniuge separato che intraprende una convivenza di fatto non perde automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento. Rileva a tal fine la prova che la convivenza ha determinato un miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto, miglioramento che deve essersi stabilizzato nel tempo anche se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità. Il miglioramento economico può derivare da un contributo al mantenimento dell’ex coniuge ad opera del convivente o, quantomeno, dal risparmio di spesa derivante dalla condivisione di queste (Cass. Civ. n. 1096/2010 e Cass. Civ. n. 23968/2010). La nuova convivenza, inoltre, rende irrilevante il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio sul quale era stato quantificato l’originario assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 3923/12 e Cass. Civ. n. 17195/11). La pronuncia dei Giudici di Santa Maria Capua Vetere è interessante per quanto attiene all’ammissibilità delle prove portate dal marito. Il provvedimento specifica che il social network “Facebook” consente agli iscritti di creare una propria pagina nella quale si possono inserire una serie d’informazioni di carattere personale e professionale, e si possono pubblicare foto, filmati e altri contenuti multimediali. Anche se l’accesso a questi contenuti è regolato attraverso le impostazioni sulla privacy scelte dall’utente, il Tribunale ha ritenuto che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che caratterizza invece quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica o di chat. Solo queste ultime sono assimilate a forme di corrispondenza privata, e pertanto ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, mentre quelle pubblicate sul proprio profilo personale, in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da terzi, anche se rientranti nella cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione. Dunque, nel momento in cui si pubblicano informazioni e fotogradie sul proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria. L’argomento è di stringente attualità e la sentenza è destinata a far discutere. Fonte: www.altalex.com</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/separazione-utilizzabili-in-giudizio-le-prove-prelevate-da-facebook/">Separazione: utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla questione della riservatezza dei dati pubblicati sui social network, si pronuncia il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.</p>
<p>Una coppia di coniugi separati avevano entrambi rinunciato alla richiesta di mantenimento nell’ambito della loro separazione consensuale, poiché autonomi economicamente. Ma dopo qualche tempo la donna perde il lavoro e ricorre al Tribunale chiedendo un assegno di mantenimento anche in considerazione di una grave patologia che aveva ridotto la sua capacità lavorativa.</p>
<p>Ma il marito si difende affermando che l’ex moglie convive con un medico e che grazie a tale relazione riesce ad avere un tenore di vita anche superiore a quello goduto durante il matrimonio. Come prova produce alcune fotografie della donna prelevate da Facebook, in cui l&#8217;ex moglie è in compagnia del nuovo compagno.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, il coniuge separato che intraprende una convivenza di fatto non perde automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento. Rileva a tal fine la prova che la convivenza ha determinato un miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto, miglioramento che deve essersi stabilizzato nel tempo anche se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità. Il miglioramento economico può derivare da un contributo al mantenimento dell’ex coniuge ad opera del convivente o, quantomeno, dal risparmio di spesa derivante dalla condivisione di queste (Cass. Civ. n. 1096/2010 e Cass. Civ. n. 23968/2010). La nuova convivenza, inoltre, rende irrilevante il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio sul quale era stato quantificato l’originario assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 3923/12 e Cass. Civ. n. 17195/11).</p>
<p>La pronuncia dei Giudici di Santa Maria Capua Vetere è interessante per quanto attiene all’ammissibilità delle prove portate dal marito. Il provvedimento specifica che il social network “Facebook” consente agli iscritti di creare una propria pagina nella quale si possono inserire una serie d’informazioni di carattere personale e professionale, e si possono pubblicare foto, filmati e altri contenuti multimediali. Anche se l’accesso a questi contenuti è regolato attraverso le impostazioni sulla privacy scelte dall’utente, il Tribunale ha ritenuto che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che caratterizza invece quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica o di chat. Solo queste ultime sono assimilate a forme di corrispondenza privata, e pertanto ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, mentre quelle pubblicate sul proprio profilo personale, in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da terzi, anche se rientranti nella cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione. Dunque, nel momento in cui si pubblicano informazioni e fotogradie sul proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.</p>
<p>L’argomento è di stringente attualità e la sentenza è destinata a far discutere.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://http//www.altalex.com/index.php?idnot=63789" target="_blank">www.altalex.com</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/separazione-utilizzabili-in-giudizio-le-prove-prelevate-da-facebook/">Separazione: utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/separazione-utilizzabili-in-giudizio-le-prove-prelevate-da-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisani, richiesta di misura cautelare per la leghista Donatella Galli</title>
		<link>https://angelopisani.it/pisani-richiesta-di-misura-cautelare-per-la-leghista-donatella-galli/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/pisani-richiesta-di-misura-cautelare-per-la-leghista-donatella-galli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 16:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[donatella galli]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Presentato  esposto-querela dall’’Avv Angelo Pisani  e tanti  cittadini napoletani per accertamento  e punizione  di tutte le violazioni  perpetrate dalla consigliera leghista Donatella Galli con il suo post su facebook  e gravissimi, macabri  ed intollerabili auspici  “forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili”  Pisani chiede anche costituzione parte  civile del  Comune di Napoli  e  le  dimissioni immediate dell’esponente leghista in uno all’espulsione della stessa da parte di Maroni, colpire una responsabili per. educarne altri Ora dovrà intervenire una volta per tutte la magistratura per richiamare ai loro doveri ed obblighi di rispetto delle primarie norme costituzionali e del vivere  civile  diversi esponenti politici,  come la consigliera provinciale leghista Donatella Galli per i  post sulla sua pagina face book,  che prima di parlare devono imparare a collegare la bocca al cervello e rinunciare a vergognose ed intollerabili dichiarazioni in contrasto finanche con i principi costituzionali oltre che al loro stesso ruolo istituzionale. Insieme all’azione penale l avv Angelo Pisani annuncia  anche una maxi causa civile  e  una richiesta risarcitoria per ora di oltre 1 milione di euro a tutela dei diritti personali e d&#8216;immagine dei napoletani . I napoletani persone civile e superiori chiedono punizione politica per il bene delle istituzioni e  vera  Giustizia alla magistratura ordinaria in sede penale e civile con sanzioni esemplari per tutti quelli che si rendono responsabili e  colpevoli di iniziative vergognose  e violente. &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-richiesta-di-misura-cautelare-per-la-leghista-donatella-galli/">Pisani, richiesta di misura cautelare per la leghista Donatella Galli</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentato  esposto-querela dall’’Avv Angelo Pisani  e tanti  cittadini napoletani per accertamento  e punizione  di tutte le violazioni  perpetrate dalla consigliera leghista <strong>Donatella Galli</strong> con il suo post su facebook  e gravissimi, macabri  ed intollerabili auspici  “forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili”  Pisani chiede anche costituzione parte  civile del  Comune di Napoli  e  le  dimissioni immediate dell’esponente leghista in uno all’espulsione della stessa da parte di Maroni, colpire una responsabili per. educarne altri</p>
<p>Ora dovrà intervenire una volta per tutte la magistratura per richiamare ai loro doveri ed obblighi di rispetto delle primarie norme costituzionali e del vivere  civile  diversi esponenti politici,  come la consigliera provinciale leghista Donatella Galli per i  post sulla sua pagina face book,  che prima di parlare devono imparare a collegare la bocca al cervello e rinunciare a vergognose ed intollerabili dichiarazioni in contrasto finanche con i principi costituzionali oltre che al loro stesso ruolo istituzionale<strong>. </strong><strong>Insieme all’azione penale l avv Angelo Pisani annuncia  anche una </strong><strong>maxi causa civile </strong><strong> e  una </strong><strong>richiesta risarcitoria per ora di oltre 1 milion</strong><strong>e </strong><strong>di euro a tutela de</strong><strong>i diritti personali e d</strong><strong>&#8216;immagine dei napoletani </strong><strong>.</strong></p>
<p><strong>I napoletani persone civile e superiori </strong><strong>chied</strong><strong>ono punizione politica per il bene delle istituzioni e </strong><strong> vera  Giustizia alla magistratura ordinaria in sede penale e civile con </strong><strong>sanzioni </strong><strong>esemplar</strong><strong>i per tutti quelli che si rendono responsabili e </strong><strong> colpevoli </strong><strong>di iniziative vergognose  e violente</strong><strong>.</strong></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/40494120530.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-929" title="40494120530" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/40494120530.jpeg" alt="" width="715" height="443" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-richiesta-di-misura-cautelare-per-la-leghista-donatella-galli/">Pisani, richiesta di misura cautelare per la leghista Donatella Galli</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/pisani-richiesta-di-misura-cautelare-per-la-leghista-donatella-galli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
