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	<title>Angelo Pisani &#187; Finanza</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Accesso non autorizzato presso la casa della convivente rende illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che ne derivano</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberi per un'Italia Equa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Altre buone notizie per i contribuenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4498 del 2013, ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento elevati in conseguenza di un accesso della Guardia di Finanza in un’abitazione privata, perché i documenti, posti alla base degli avvisi di accertamento, erano stati trovati e presi dall’abitazione della convivente del contribuente sottoposto a controllo e non presso l’abitazione del contribuente stesso il cui accesso invece era stato autorizzato da parte del Pubblico Ministero. Il caso. Il Pubblico Ministero aveva autorizzato l’accesso all’abitazione del contribuente sottoposto a controlli da parte della Guardia di Finanza e nulla aveva disposto in merito all’abitazione della convivente. Il fatto che il contribuente risiedesse abitualmente dalla convivente non può giustificare o addirittura rendere legittimo l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso un’abitazione privata che non sia stato preventivamente autorizzato. L’autorizzazione rilasciata dalla Procura è tassativa e non si estende ad altri luoghi dove il contribuente effettivamente poi risieda, e ciò a prescindere dal fatto che sia lo stesso contribuente a dichiarare di risiedere stabilmente presso l’abitazione della convivente. Il domicilio è costituzionalmente riconosciuto inviolabile mentre l’atto pubblico di accesso ai luoghi è particolarmente invasivo e quindi, a fronte di questo inviolabile diritto riconosciuto dalla costituzione, è essenziale una preventiva autorizzazione da parte del P.M.. Si legge nella sentenza: “In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guarda di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, a essa demandati), l’autorizzazione all’accesso data dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’articolo 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché, in base a essa, non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l’abitazione debba essere individuata in via di fatto» La conseguenza di un accesso in luogo non autorizzato è la illegittimità della pretesa del Fisco conseguente all’esito dei controlli. Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/accesso-non-autorizzato-presso-la-casa-della-convivente-rende-illegittimi-tutti-gli-avvisi-di-accertamento-che-ne-derivano/">Accesso non autorizzato presso la casa della convivente rende illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che ne derivano</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altre buone notizie per i contribuenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4498 del 2013, ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento elevati in conseguenza di un accesso della Guardia di Finanza in un’abitazione privata, perché i documenti, posti alla base degli avvisi di accertamento, erano stati trovati e presi dall’abitazione della convivente del contribuente sottoposto a controllo e non presso l’abitazione del contribuente stesso il cui accesso invece era stato autorizzato da parte del Pubblico Ministero.</p>
<p>Il caso. Il Pubblico Ministero aveva autorizzato l’accesso all’abitazione del contribuente sottoposto a controlli da parte della Guardia di Finanza e nulla aveva disposto in merito all’abitazione della convivente. Il fatto che il contribuente risiedesse abitualmente dalla convivente non può giustificare o addirittura rendere legittimo l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso un’abitazione privata che non sia stato preventivamente autorizzato. L’autorizzazione rilasciata dalla Procura è tassativa e non si estende ad altri luoghi dove il contribuente effettivamente poi risieda, e ciò a prescindere dal fatto che sia lo stesso contribuente a dichiarare di risiedere stabilmente presso l’abitazione della convivente.</p>
<p>Il domicilio è costituzionalmente riconosciuto inviolabile mentre l’atto pubblico di accesso ai luoghi è particolarmente invasivo e quindi, a fronte di questo inviolabile diritto riconosciuto dalla costituzione, è essenziale una preventiva autorizzazione da parte del P.M..<br />
Si legge nella sentenza: “In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guarda di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, a essa demandati), l’autorizzazione all’accesso data dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’articolo 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché, in base a essa, non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l’abitazione debba essere individuata in via di fatto»<br />
La conseguenza di un accesso in luogo non autorizzato è la illegittimità della pretesa del Fisco conseguente all’esito dei controlli.</p>
<p><em>Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/accesso-non-autorizzato-presso-la-casa-della-convivente-rende-illegittimi-tutti-gli-avvisi-di-accertamento-che-ne-derivano/">Accesso non autorizzato presso la casa della convivente rende illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che ne derivano</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>LA VERITA È UNA SOLA : LUNEDI CONFERENZA STAMPA PUBBLICA E LA VERITÀ SU MARADONA</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 02:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>QUESTA È LA VERITÀ DEFINITIVA ED INEQUIVOCABILE CHE L’AGENZIA DELL’ENTRATE  NON VUOLE AMMETTERE E NASCONDE,  SENZA  DIRE CHE  IN REALTÀ PROPRIO IL SUO RICORSO PER CASSAZIONE ALLA SENTENZA DEL 1994  RISULTA TOTALMENTE  RIGETTATO CON LA DEFINITIVA SENTENZA 598/2013,  CON CONFERMA DELLA NULLITÀ DELL’ACCERTAMENTO FISCALE ORIGINARIO CHE OVVIAMENTE  NON PUÒ GENERARE  ALCUNA PRETESA E/O CARTELLA NEANCHE PER DIEGO ARMANDO MARADONA QUINDI INNOCENTE DA SEMPRE E TOTALMENTE ESTRANEO AGLI ADDEBITI E PERSECUZIONI SUBITE.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/">LA VERITA È UNA SOLA : LUNEDI CONFERENZA STAMPA PUBBLICA E LA VERITÀ SU MARADONA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="shortcode-block-quote-center" style="color:#999999">…addirittura c&#8217;è una sentenza di appello in favore del coobbligato in solido ossia il &#8220;Calcio Napoli&#8221; &#8211; che si estende anche al contribuente &#8211; che chiarisce in modo inequivocabile che Maradona non è un evasore ma continuano a perseguitarlo senza motivo.</div>
<p>QUESTA È LA VERITÀ DEFINITIVA ED INEQUIVOCABILE CHE L’AGENZIA DELL’ENTRATE  NON VUOLE AMMETTERE E NASCONDE,  SENZA  DIRE CHE  IN REALTÀ PROPRIO IL SUO RICORSO PER CASSAZIONE ALLA SENTENZA DEL 1994  RISULTA TOTALMENTE  RIGETTATO CON LA DEFINITIVA SENTENZA 598/2013,  CON CONFERMA DELLA NULLITÀ DELL’ACCERTAMENTO FISCALE ORIGINARIO CHE OVVIAMENTE  NON PUÒ GENERARE  ALCUNA PRETESA E/O CARTELLA NEANCHE PER DIEGO ARMANDO MARADONA QUINDI INNOCENTE DA SEMPRE E TOTALMENTE ESTRANEO AGLI ADDEBITI E PERSECUZIONI SUBITE.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sentenza-Calcio-Napoli.pdf" target="_self" class="gdl-button shortcode-medium-button" style="color:#ffffff; background-color:#000000; border-color:#000000; ">Scarica la sentenza in formato PDF</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/">LA VERITA È UNA SOLA : LUNEDI CONFERENZA STAMPA PUBBLICA E LA VERITÀ SU MARADONA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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