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	<title>Angelo Pisani &#187; inesistente cartella inviata per posta</title>
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		<title>Equitalia: è inesistente la cartella inviata per posta</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Interessante sentenza depositata lo scorso 18 settembre (n. 212/23/13), attraverso cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari &#8211; Sez. 23 &#8211; Sezione staccata di Lecce, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente e ha annullato la cartella esattoriale notificata per posta da Equitalia. I giudici tributari hanno stabilito che, ai sensi dell&#8217;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia non può notificare le cartelle esattoriali per posta, ma soltanto tramite soggetti previsti dalla norma. La sentenza dice: &#8220;è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &#8220;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&#8221;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma. [...] In tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale&#8221;. La corte ha così dichiarato l&#8217;inesistenza della notificazione della cartella.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-e-inesistente-la-cartella-inviata-per-posta/">Equitalia: è inesistente la cartella inviata per posta</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sentenza depositata lo scorso 18 settembre (n. 212/23/13), attraverso cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari &#8211; Sez. 23 &#8211; Sezione staccata di Lecce, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente e ha annullato la cartella esattoriale notificata per posta da Equitalia.</p>
<p>I giudici tributari hanno stabilito che, ai sensi dell&#8217;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia non può notificare le cartelle esattoriali per posta, ma soltanto tramite soggetti previsti dalla norma.</p>
<p>La sentenza dice: <em>&#8220;è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &#8220;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&#8221;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma. [...] In tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale&#8221;</em>.</p>
<p>La corte ha così dichiarato l&#8217;inesistenza della notificazione della cartella.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-e-inesistente-la-cartella-inviata-per-posta/">Equitalia: è inesistente la cartella inviata per posta</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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