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	<title>Angelo Pisani &#187; legge di iniziativa popolare</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>REFERENDUM CONTRO LE FALSE DENUNCE &#8211; ECCO PERCHE&#8217; VOTARLO</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIRITTO DI FAMIGLIA]]></category>
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		<category><![CDATA[REFERENDUM CONTRO LE DENUNCE STRUMENTALI]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>  PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE. FIRMA ANCHE TU! https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400032 https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400028 &#160; Questa proposta di legge ha lo scopo di arginare un gravissimo fenomeno che da oltre 15 anni viene denunciato da operatori del sistema giudiziario. Questo fenomeno, divenuto particolarmente rilevante nell’ambito delle separazioni conflittuali, ha assunto connotati allarmanti, con un aumento costante delle denunce strumentali che mirano non alla tutela della propria incolumità, ma all’ottenimento di vantaggi personali: dall’affidamento esclusivo dei figli all’allontanamento dell’altro genitore, dal mantenimento economico all&#8217;accesso a proposte lavorative e a benefici riservati alle vittime di violenza. Numerose fonti istituzionali – magistrati, avvocati, psicologi forensi, esperti in criminologia e neuropsichiatria infantile – hanno segnalato da oltre un decennio una preoccupante incidenza di denunce falsificate a danno dell’ex coniuge o partner. In molti casi, il querelato subisce un procedimento penale lungo e doloroso, con costi economici, danni alla reputazione e profonde ripercussioni sulla propria vita personale e professionale, pur venendo infine assolto con formula piena. Negli ultim Nel denunciare un generale aumento dei maltrattamenti in famiglia il Pubblico Ministero e Procuratore Aggiunto della sez. reati familiari Trib. di Bergamo Carmen Pugliese squarcia il velo dell&#8217;ipocrisia da parte delle istituzioni riguardo alla diffusione delle accuse strumentali nelle separazioni. In un&#8217;intervista pubblicata su L&#8217;eco di Bergamo il PM Pugliese taglia corto e va diretta al punto: &#8220;I maltrattamenti in famiglia stanno diventando un&#8217;arma di ritorsione per i contenziosi civili durante le separazioni&#8221; e ancora &#8221; solo in due casi su 10 si tratta di maltrattamenti veri&#8221;. Il resto (l&#8217;80%) sono querele enfatizzate e usate come ricatto nei confronti dei mariti durante la separazione, come precisa il giornalista Stefano Serpellini nell&#8217;articolo. Bisogna dare atto che in un contesto di denuncia di maltrattamento la donna utilizza la querela come esclusivo grimaldello ed investimento ai fini della separazione. Il problema grosso è che le vittime effettive sono poi proprio i minori. [...] Si sta sempre più verificando questa forma di stalking post separazione: molte denunce pervengono a noi per pedinamenti, molestie telefoniche: altro non sono che il tentativo, magari maldestro, del povero padre di vedere il figlio davanti alla scuola, perché gli si è negata la possibilità di esercitare il corretto diritto di visita. [...] Lo spaccato che vedo attraverso i processi per maltrattamenti e falsi abusi sessuali è veramente una situazione allarmante.” Riguardo all&#8217;aspetto economico dice: “Ben venga la corresponsione diretta e non all&#8217;assegno mensile perché&#8230;è un altro strumento che si strumentalizza a danno dell&#8217;altro”, ci vuole in quel caso una tutela per le vittime di ricatti ed estorsioni economiche in cambio del diritto di “visita” dei propri figli che si delinea come vero e proprio reato penale. Un&#8217;altra feroce critica viene mossa dalla PM alle associazioni e centri protetti che operano a difesa delle donne: &#8220;Non fanno l&#8217;operazione di filtro che dovrebbero fare: incitano le assistite a denunciare, ma poi si disinteressano del percorso giudiziario&#8221;. Se è vero che una discreta parte delle denunce si dimostra ancora purtroppo vera, è vero anche che un sistema che si lascia tenere in scacco da accuse &#8220;montate ad arte&#8221; e strumentali non può fare il bene dei nostri figli. Affrontare questa scomoda realtà deve essere una delle priorità del sistema giustizia e del nostro Parlamento. Inoltre bisogna intervenire, come deterrenza, al risarcimento delle ingenti spese legali e morali causate da un procedimento penale e misure cautelari attuate a carico del querelato dopo che in sede processuale, dopo anni di indagini l&#8217;imputato viene assolto in formula piena in quanto innocente. Le camere penali chiedono la ripetizione del gratuito patrocinio senza deroga di reddito in seguito all&#8217;assoluzione piena dell&#8217;imputato o archiviazione in caso di querele palesemente infondate in quanto lo stato non deve finanziare chi dichiara il falso e causa la dispersione di ingenti risorse pubbliche che devono essere impiegate esclusivamente per la tutela delle vere vittime del codice rosso. Purtroppo dal 2013 in poi questa problematica è aumentata esponenzialmente in quanto con le modifiche al codice penale, civile, di procedura penale e civile operate dai vari decreti legge, legislativi, la famosa legge “codice rosso” del 2019 e legge “roccella” del 2023 ha reso la strada spianata all&#8217;uso impunito delle denunce strumentali. Le camere penali denunciano anche l&#8217;impedimento al pm di accertare la veridicità della versione della “presunta vittima” per evitare la “vittimizzazione secondaria” che in realtà non esiste vittimizzazione secondaria se non viene prima accertata la “vittimizzazione primaria” con una sentenza di condanna. In questo disegno di legge vengono trattati anche problematiche come la necessità di vietare ad operatori che intervengono nei casi di minori (come giudici onorari, psicologi, assistenti sociali e avvocati) di essere anche titolari o soci di case famiglie che ricevono fondi pubblici per ogni minore accolto in struttura. E aggravamento di sanzioni penali e amministrative per chi dichiara il falso in atti pubblici. La presente proposta non intende in alcun modo ostacolare l’esercizio del legittimo diritto di querela, né minimizzare la gravità delle reali situazioni di violenza, che meritano sempre tutela piena e incondizionata. Al contrario, mira a rafforzare la credibilità del sistema giustizia, distinguendo con rigore i casi fondati da quelli costruiti ad arte e introducendo un meccanismo di responsabilizzazione per chi utilizzi dolosamente lo strumento penale. Oltre alla finalità di giustizia riparativa, questa proposta di legge produce effetti virtuosi anche sotto il profilo dell’efficienza e del risparmio pubblico. Infatti: 1)evita l’erogazione indebita di misure economiche straordinarie (come il reddito di libertà); 2)consente il recupero delle spese di patrocinio legale a carico dello Stato, ove concesso in mala fede; 3)favorisce un uso corretto dei fondi destinati a centri antiviolenza e misure protettive; 3)previene accessi scorretti a congedi retribuiti, alloggi ERP e agevolazioni lavorative. Inoltre, a titolo preventivo, oltre ad agire su leggi già in vigore ma vengono inseriti interventi correttivi su modifiche legislative presenti in testi in imminente approvazione che violano apertamente la nostra costituzione, che, secondo la gerarchia delle fonti, ha la priorità su qualunque trattato internazionale eventualmente ratificato. Questo disegno di legge è composto da 57 articoli: L&#8217;articolo 1 modifica l’articolo 368 c.p. aumentando la [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/referendum-contro-le-false-denunce-ecco-perche-votarlo/">REFERENDUM CONTRO LE FALSE DENUNCE &#8211; ECCO PERCHE&#8217; VOTARLO</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
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<p style="text-align: center"> <a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2026-04-12-alle-17.29.36.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5739" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2026-04-12-alle-17.29.36.png" alt="" width="280" height="416" /></a></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><strong>PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE.</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>FIRMA ANCHE TU!</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400032">https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400032</a></strong></p>
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<strong><a href="https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400028">https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400028</a></strong></p>
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<p><strong>Questa proposta di legge ha lo scopo di arginare un gravissimo fenomeno che da oltre 15 anni viene denunciato da operatori del sistema giudiziario. Questo fenomeno, divenuto particolarmente rilevante nell’ambito delle separazioni conflittuali, ha assunto connotati allarmanti, con un aumento costante delle denunce strumentali che mirano non alla tutela della propria incolumità, ma all’ottenimento di vantaggi personali: dall’affidamento esclusivo dei figli all’allontanamento dell’altro genitore, dal mantenimento economico all&#8217;accesso a proposte lavorative e a benefici riservati alle vittime di violenza.</strong></p>
<p>Numerose fonti istituzionali – magistrati, avvocati, psicologi forensi, esperti in criminologia e neuropsichiatria infantile – hanno segnalato da oltre un decennio una preoccupante incidenza di denunce falsificate a danno dell’ex coniuge o partner. In molti casi, il querelato subisce un procedimento penale lungo e doloroso, con costi economici, danni alla reputazione e profonde ripercussioni sulla propria vita personale e professionale, pur venendo infine assolto con formula piena. Negli ultim</p>
<p>Nel denunciare un generale aumento dei maltrattamenti in famiglia il Pubblico Ministero e Procuratore Aggiunto della sez. reati familiari Trib. di Bergamo Carmen Pugliese squarcia il velo dell&#8217;ipocrisia da parte delle istituzioni riguardo alla diffusione delle accuse strumentali nelle separazioni. In un&#8217;intervista pubblicata su L&#8217;eco di Bergamo il PM Pugliese taglia corto e va diretta al punto:</p>
<p>&#8220;I maltrattamenti in famiglia stanno diventando un&#8217;arma di ritorsione per i contenziosi civili durante le separazioni&#8221; e ancora &#8221; solo in due casi su 10 si tratta di maltrattamenti veri&#8221;. Il resto (l&#8217;80%) sono querele enfatizzate e usate come ricatto nei confronti dei mariti durante la separazione, come precisa il giornalista Stefano Serpellini nell&#8217;articolo. Bisogna dare atto che in un contesto di denuncia di maltrattamento la donna utilizza la querela come esclusivo grimaldello ed investimento ai fini della separazione. Il problema grosso è che le vittime effettive sono poi proprio i minori. [...] Si sta sempre più verificando questa forma di stalking post separazione: molte denunce pervengono a noi per pedinamenti, molestie telefoniche: altro non sono che il tentativo, magari maldestro, del povero padre di vedere il figlio davanti alla scuola, perché gli si è negata la possibilità di esercitare il corretto diritto di visita. [...] Lo spaccato che vedo attraverso i processi per maltrattamenti e falsi abusi sessuali è veramente una situazione allarmante.” Riguardo all&#8217;aspetto economico dice: “Ben venga la corresponsione diretta e non all&#8217;assegno mensile perché&#8230;è un altro strumento che si strumentalizza a danno dell&#8217;altro”, ci vuole in quel caso una tutela per le vittime di ricatti ed estorsioni economiche in cambio del diritto di “visita” dei propri figli che si delinea come vero e proprio reato penale.</p>
<p>Un&#8217;altra feroce critica viene mossa dalla PM alle associazioni e centri protetti che operano a difesa delle donne: &#8220;Non fanno l&#8217;operazione di filtro che dovrebbero fare: incitano le assistite a denunciare, ma poi si disinteressano del percorso giudiziario&#8221;.<br />
Se è vero che una discreta parte delle denunce si dimostra ancora purtroppo vera, è vero anche che un sistema che si lascia tenere in scacco da accuse &#8220;montate ad arte&#8221; e strumentali non può fare il bene dei nostri figli. Affrontare questa scomoda realtà deve essere una delle priorità del sistema giustizia e del nostro Parlamento.</p>
<p>Inoltre bisogna intervenire, come deterrenza, al risarcimento delle ingenti spese legali e morali causate da un procedimento penale e misure cautelari attuate a carico del querelato dopo che in sede processuale, dopo anni di indagini l&#8217;imputato viene assolto in formula piena in quanto innocente. Le camere penali chiedono la ripetizione del gratuito patrocinio senza deroga di reddito in seguito all&#8217;assoluzione piena dell&#8217;imputato o archiviazione in caso di</p>
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<p>querele palesemente infondate in quanto lo stato non deve finanziare chi dichiara il falso e causa la dispersione di ingenti risorse pubbliche che devono essere impiegate esclusivamente per la tutela delle vere vittime del codice rosso. Purtroppo dal 2013 in poi questa problematica è aumentata esponenzialmente in quanto con le modifiche al codice penale, civile, di procedura penale e civile operate dai vari decreti legge, legislativi, la famosa legge “codice rosso” del 2019 e legge “roccella” del 2023 ha reso la strada spianata all&#8217;uso impunito delle denunce strumentali. Le camere penali denunciano anche l&#8217;impedimento al pm di accertare la veridicità della versione della “presunta vittima” per evitare la “vittimizzazione secondaria” che in realtà non esiste vittimizzazione secondaria se non viene prima accertata la “vittimizzazione primaria” con una sentenza di condanna. In questo disegno di legge vengono trattati anche problematiche come la necessità di vietare ad operatori che intervengono nei casi di minori (come giudici onorari, psicologi, assistenti sociali e avvocati) di essere anche titolari o soci di case famiglie che ricevono fondi pubblici per ogni minore accolto in struttura. E aggravamento di sanzioni penali e amministrative per chi dichiara il falso in atti pubblici.</p>
<p>La presente proposta non intende in alcun modo ostacolare l’esercizio del legittimo diritto di querela, né minimizzare la gravità delle reali situazioni di violenza, che meritano sempre tutela piena e incondizionata. Al contrario, mira a rafforzare la credibilità del sistema giustizia, distinguendo con rigore i casi fondati da quelli costruiti ad arte e introducendo un meccanismo di responsabilizzazione per chi utilizzi dolosamente lo strumento penale.</p>
<p>Oltre alla finalità di giustizia riparativa, questa proposta di legge produce effetti virtuosi anche sotto il profilo dell’efficienza e del risparmio pubblico. Infatti:<br />
1)evita l’erogazione indebita di misure economiche straordinarie (come il reddito di libertà); 2)consente il recupero delle spese di patrocinio legale a carico dello Stato, ove concesso in mala fede;</p>
<p>3)favorisce un uso corretto dei fondi destinati a centri antiviolenza e misure protettive; 3)previene accessi scorretti a congedi retribuiti, alloggi ERP e agevolazioni lavorative. Inoltre, a titolo preventivo, oltre ad agire su leggi già in vigore ma vengono inseriti interventi correttivi su modifiche legislative presenti in testi in imminente approvazione che violano apertamente la nostra costituzione, che, secondo la gerarchia delle fonti, ha la priorità su qualunque trattato internazionale eventualmente ratificato.</p>
<p>Questo disegno di legge è composto da 57 articoli:<br />
L&#8217;articolo 1 modifica l’articolo 368 c.p. aumentando la pena minima da 2 a 4. Una pena sotto i 3 può essere sospesa, di fatto non si fanno 1 giorno di carcere contrariamente alle loro vittime calunniate che lo hanno visto anche da innocenti. Viene inserito un ulteriore comma specifico alle denunce di reati da codice rosso che rappresentano almeno la metà delle querele ricevute dalle procure</p>
<p>L&#8217;articolo 2 introduce l’articolo 368 bis c.p. rubricato come “Sanzioni e provvedimenti ablativi nell’uso strumentale del sistema giudiziario in merito ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori”. In seguito all&#8217;assoluzione piena dell&#8217;imputato vengono eliminati tutti i vantaggi economici ricevuti come sussidi, mantenimento anticipato (anticipa l’assegno di mantenimento in attesa del procedimento civile di separazione), congedi retribuiti, reddito di libertà, ottenimento del 100% dell’assegno unico universale assieme all’affidamento esclusivo dei figli, agevolazioni contributive e lavorative. Attualmente anche se l&#8217;imputato viene assolto con la formula “ il fatto non sussiste” tutti questi privilegi non vengono ritirati. E nemmeno il cospicuo contributo comunale, certe volte di 6 cifre, intascato dai centri antiviolenza.</p>
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<p>L&#8217;articolo 3 introduce l’articolo 570 quater c.p. punisce la condotta di chi impedisce i contatti del figlio con l&#8217;altro genitore, i nonni e di tutta la parentela e chi porta i figli a centinaia e migliaia di km senza autorizzazione o utilizza la denuncia strumentale per bypassare l&#8217;altro genitore e pure il giudice tutelare. Interviene anche sulla questione della sottrazione internazionale. Dispone la sospensione dell&#8217;assegno di mantenimento come deterrenza ed evitare di continuare a finanziare la condotta illecita.</p>
<p>L&#8217;articolo 4 chiede al Consiglio Nazionale Forense l’adeguamento nel codice deontologico, precisamente nell’articolo 50 di reintrodurre anche le azioni verso dichiarazioni calunniose della parte assistita, così com’era prima della modifica del 2014. Essendo che i procedimenti penali partono dalla “dichiarazione orale” della presunta vittima, gli avvocati dei cav e quelli dei procedimenti civili e penali devono filtrare le dichiarazioni palesemente false e dei procedimenti civili e penali, anche se ne vengono a conoscenza successivamente. Anche se per loro verrebbe meno un ingente introito economico.</p>
<p>L&#8217;articolo 5 modifica l&#8217;articolo 481 c.p. aumentando le sanzioni in caso di falsità ideologica degli operatori pubblici a certificare o relazionare fatti che sanno essere falsi<br />
L&#8217;articolo 6 aggiunge un comma all&#8217;articolo 483 c.p. raddoppia la pena in caso di separazione, divorzio e relazioni durante il lungo periodo (supera i 2 anni) che va dalla querela al processo penale (dove dall’80 al 95% dei casi,a seconda delle procure, verrà assolto perché il fatto non sussiste) che devono gestire gli incontri protetti e relazionare in merito, in cui l&#8217;individuo viene trattato come “presunto colpevole”.</p>
<p>L&#8217;articolo 7 introduce il terzo comma all’articolo 288 c.p.p in cui non devono essere presi provvedimenti riguardo alla responsabilità genitoriale finché al termine delle indagini e del procedimento penale l&#8217;imputato verrà dichiarato colpevole. In caso di assoluzione piena, per chi ha già avuto il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale i provvedimenti restrittivi e gli incontri protetti devono essere sospesi immediatamente, in molti casi le misure restano anche dopo mesi o anni dall’assoluzione, trattandolo ancora come presunto colpevole nonostante la sentenza di assoluzione e che dopo mesi e anni di analisi di elementi probatori hanno dichiarato l&#8217;imputato non colpevole perché io fatto non sussiste. Molti bambini hanno perso irrimediabilmente il rapporto, oltre col genitore, con i nonni, zii e cugini a causa di questa lentezza.</p>
<p>L&#8217;articolo 8 introduce l’articolo 337 octies che sanzione l’atteggiamento ricattatorio e ricorsivo che attua il genitore collocatario per “concedere” tempi paritetici in cambio di un pagamento “in nero” del mantenimento che verrebbe azzerato in seguito alla modifica di affidamento o la costrizione di lasciare invariato il mantenimento in sentenza. Tale atteggiamento ricattatorio ha modo di esistere a causa della nuova legislazione che consente di far iniziare un procedimento penale sulla base della sola dichiarazione orale, senza prove, senza indizi e flagranza, punti trattati successivamente. Puniti altresì la negazione al diritto di visita vincolato al pagamento dell’assegno divenuto strumento di ricatto. Anche la minaccia di denuncia (strumentale) per far accettare condizioni squilibrate in fase di separazione. Puniti con il reato di violenza privata (610 co) o di estorsione (629 cp) L&#8217;Articolo 9 introduce l&#8217;articolo 832 bis cc, introduce nel codice civile l’articolo 832-bis, volto a disciplinare i limiti al godimento della casa familiare da parte dell’assegnatario, e modifica l’articolo 337-sexies al fine di garantire un equilibrio tra il diritto di proprietà, la tutela della prole e la prevenzione degli abusi nei conflitti familiari. L’intervento legislativo si rende necessario per colmare un vuoto normativo che negli ultimi anni ha prodotto numerose distorsioni applicative, specialmente nei casi di separazione e divorzio in cui la casa coniugale appartiene in via esclusiva a uno dei due ex coniugi. Nella prassi giudiziaria si registrano numerosi casi in cui il genitore non assegnatario ma proprietario dell’immobile</p>
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<p>viene di fatto privato di ogni possibilità di accesso alla propria casa, anche per brevi periodi o per finalità legittime, quali l’esercizio del diritto di visita o la manutenzione del bene. In particolare, si è constatato che gran parte delle denunce per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) vengono presentate dal coniuge assegnatario – spesso l’ex moglie – nei confronti del proprietario, al solo scopo di escluderlo definitivamente dall’abitazione e di consolidare un uso esclusivo del bene.</p>
<p>Tali denunce, frequentemente infondate o pretestuose, generano effetti immediati gravissimi: l’allontanamento del proprietario, l’interruzione dei rapporti con i figli e la sostanziale perdita del possesso del bene, pur restando egli il legittimo titolare della proprietà. Al contempo, le violazioni del diritto di visita previste dai provvedimenti del giudice, sanzionate dall’articolo 388 del codice penale, rimangono di fatto prive di efficacia deterrente, a causa della modestia delle pene e della scarsa applicazione nella prassi. Inoltre in caso di convivenza con un nuovo partner o di un terzo privo di qualsiasi titolo che consenti l’uso gratuito del bene (usufrutto, comodato ecc), il proprietario può chiedere un’indennità di occupazione, anche se non ci sia una registrazione all&#8217;anagrafe della residenza effettiva; l’assegnatario che presenti denunce infondate o dolosamente pretestuose al fine di ostacolare il legittimo esercizio dei diritti del proprietario o i rapporti con i figli è soggetto a revoca immediata dell’assegnazione e risarcimento dei danni.</p>
<p>L&#8217;articolo 10 abroga il 387 bis c.p.p., inserito dalla legge 69 del 2019 “codice rosso” e modificato dalla legge 164/2023 “legge roccella”. Le violazioni alle misure cautelari sono già normate dall&#8217;articolo 276 del codice di procedura penale che prevede anche la reclusione in caso di violazione. Inoltre il reato 387 bis procede in maniera autonoma a livello penale: anche se si viene assolti dal reato principale per cui è stata emessa la misura cautelare e viene revocata successivamente, si hanno conseguenze penali per la violazione del 387 bis. Inoltre tali misure restrittive vengono attivate anche sul ricorso del 473-bis.70 del codice di procedura civile (integrato dall&#8217;282bis cpp) sulla base della sola dichiarazione della querelante in cui vengono attivati anche mantenimenti e pignoramenti. Tale articolo verrà trattato successivamente.<br />
L&#8217;articolo 11 modifica il secondo comma dell’articolo 384 bis del codice di procedura penale. Tale articolo è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119. I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies sono stati introdotti dall&#8217;art. 11, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168 (c.d. legge Roccella)<br />
È anticostituzionale l&#8217;inizio di una procedura penale con misure restrittive alla libertà personale di un individuo sulla base di una dichiarazione orale. La limitazione deve essere come stabilisce l&#8217;art.111 della costituzione, basata su prove certe o sulla flagranza di reato. (testo vigente comma2: Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 381, comma 3 Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento. Comma 2bis &#8230;anche fuori dai casi di flagranza. Art 381 comma 3 &#8230;dichiarazione resa oralmente all&#8217;ufficiale o all&#8217;agente di polizia&#8230;)<br />
L&#8217;articolo 12 abroga il terzo comma dell’articolo 381 c.p.p. Tale comma è stato introdotto dalla legge 24 maggio 2023, n.60. La flagranza di reato non si manifesta con la dichiarazione orale della presunta persona offesa. In base a tale dichiarazione, che può essere anche falsa e strumentale, si dispone l&#8217;arresto e la limitazione della libertà di un individuo senza né prove o indizi oggettivi che costui abbia effettivamente compiuto il fatto. L’Articolo 13 modifica il comma 1-ter dell’articolo 362 del codice di procedura penale e introduce il comma 1-quinquies. Sostituisce i 3 giorni con 15 giorni dando tempo materiale</p>
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<p>di stabilire se una querela è fondata o no, gli stessi operatori sono in difficoltà di adempiere la procedura in 3 giorni. L’1-quinquies in caso di palese infondatezza della dichiarazione orale del querelante (come abbiamo visto prima non servono né flagranza né indizi per iniziare un procedimento penale) porta un rinvio a giudizio al reato di calunnia (368cp) L’articolo 14 modifica dell’articolo 367 del codice penale, dispone un aumento delle pene per la simulazione di reato.</p>
<p>L’articolo 15 viene introdotto l’articolo 367 bis c.p. in cui se la simulazione di reato è commesso al fine di ottenere vantaggi in fase di separazione, divorzio e nell’affidamento dei figli ha la pena accessoria della revoca della responsabilità genitoriale<br />
L&#8217;articolo 16 elimina dal codice antimafia i reati di stalking 612 bis cp e maltrattamenti in famiglia 572cp inseriti dalla legge 69 del 2019 c.d. codice rosso e i reati di cui agli artt. 575(omicidio) e 583 con l&#8217;aggravante esclusivamente al comma 1 dell&#8217;art. 577 cioè compiuti in famiglia, 583-quinquies e 609-bis. Essendo reati reiterati nel tempo non hanno la gravità e l&#8217;urgenza che necessità per salvaguardare l&#8217;incolumità di una vittima sotto minaccia di criminali legati mafia, che generalmente non hanno nulla a che vedere con i litigi domestici o i reati da codice rosso. Inoltre viene abrogato il comma 3 ter dell&#8217;articolo 6 del medesimo codice antimafia che riguarda l&#8217;applicazione delle misure restrittive della durata di almeno 3 anni verso i sospettati (non ancora condannati) della lista di reati del comma i ter, con aggravamento delle misure in caso di rifiuto. Tutto parte senza né prove né indizi.<br />
Inoltre viene abrogato il comma 1-bis dell&#8217;articolo 75-bis dello stesso decreto antimafia dispone in caso delle violazioni delle misure restrittive sopra citate dispone l&#8217;arresto e carcere dai 2 a 5 anni, anche “fuori dei casi di flagranza”. Cioè le misure restrittive ottenute sulla base della parola, senza prove, indizi né flagranza, la violazione delle quali, sempre sulla base della parola, senza prove, indizi e ,come esplicitato, non serve nemmeno la flagranza si finisce in carcere dai 2 ai 5 anni.<br />
L&#8217;articolo 17 è la comunicazione automatica al tribunale dei minorenni per la revoca della responsabilità genitoriale. Viene eliminato il secondo comma che toglie o sospende la responsabilità genitoriale (artt 330 e 333 cc) al genitore querelato per i reati maltrattamenti in famiglia (572cp) e stalking(612-bis) N.B. NON ANCORA CONDANNATO su cui permane il diritto costituzionale di presunzione di innocenza. In caso di condanna e accertamento di colpevolezza si procede in tal senso,non prima. La finalità della comunicazione è ai fini separativi nell&#8217;applicazione dell&#8217;art 155 (ora 337-ter e seguenti) riguardo alla modalità di affidamento dei figli.<br />
Tale comma è stato inserito dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119<br />
L&#8217;articolo 18 comma introdotto dalla legge 119 del 2013, riguardo la denuncia di stalking, la querela è irrevocabile e la remissione è solo processuale, anche se successivamente ritrattata o palesemente falsa, il malcapitato deve farsi comunque anni di processo penale per farsi assolvere, intanto sulla base degli articoli precedenti vengono applicate le normative antimafia, allontanamento dai figli e luoghi frequentati dai figli, gli viene tolta la responsabilità genitoriale ecc perché applicati al “sospettato” non ancora condannato.<br />
L’articolo 19 viene raddoppiata la prescrizione del reato di calunnia 368 cp aggiunto insieme all’articolo 572 cp a cui è stata già raddoppiata. Per far sì che il calunniatore venga condannato è necessario prima provare l’innocenza della persona calunniata, con sentenza passata in giudicato. Il risultato è che (quasi)</p>
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<p>sempre chi ha mentito si viene a salvarsi con la prescrizione e chi è stato ingiustamente accusato si ritrova nella condizione di non potersi tutelare.</p>
<p>L&#8217;articolo 20 va a bloccare la tendenza diffusa di querele di violenza sessuale postume a rapporti consensuali fatte per rabbia del rifiuto o per vendetta, si procede solo dopo certificazione da parte dei servizi sanitari delle le cure al pronto soccorso specifiche al trauma (cd codice rosa), 6 mesi sono più che sufficienti per la querela. L&#8217;Articolo 21 aggiunge all 473-bis.44 le parole in cui deve essere accertata la veridicità della querela in caso non sussistano elementi probatori o la flagranza di reato<br />
L&#8217;articolo 22 modificano le istruzioni inserite dalla legge 119 del 2013 riguardo i centri antiviolenza finanziati dagli enti pubblici in quanto la violenza non ha genere, tutte le vittime di violenza hanno diritto ad essere tutelate a spese dello stato, a non essere discriminate in base al genere di appartenenza (uomo, donna, trans, coppie gay ecc&#8230;) in virtù dell’articolo 3 della costituzione. Riguardo alIa modifica del comma 6 i cav femminili sono diventati dei buchi neri sulle finanze dello stato con ingenti introiti provenienti dai soldi di tutti i contribuenti (inclusi quelli esclusi dai loro servizi), ė giusto quindi che mostrano dettagliatamente come vengono spesi per capitoli di spesa (es banale costo della carta igienica per gli “ospiti”). Dalle modifiche recenti al codice penale molti cav sono diventati milionari, necessitano quindi approfonditi controlli finanziari. N.B. Attualmente i cav che aiutano le vittime di violenza di genere diverso dal femminile sono esclusi dai finanziamenti pubblici L&#8217;articolo 23 reintroduce l’abuso d’ufficio. L&#8217;articolo è stato abrogato dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b della L. 9 agosto 2024, n. 114. E’ necessaria la sua reintroduzione nel codice penale per tutelare i cittadini e garantire l&#8217;imparzialità dagli esercenti funzioni pubbliche e amministrative. Con la sentenza 95/2025 la Corte Costituzionale dice che tale abrogazione lascia un “vuoto di tutela penale” nonostante tale abrogazione venga considerata “legittima” con la sentenza del 9 maggio 2025. La Commissione Europea ha proposto una direttiva per contrastare la corruzione, che include misure per l&#8217;abuso d&#8217;ufficio. La direttiva mira a rendere obbligatoria l&#8217;incriminazione di vari reati legati alla corruzione, incluso l&#8217;abuso d&#8217;ufficio, negli Stati membri. L&#8217;Italia ha abrogato il reato di abuso d&#8217;ufficio, ma la direttiva europea potrebbe rendere necessario il suo reinserimento nel codice penale.<br />
L’articolo 24 reintroduce con modificazioni l’art.342 bis del codice civile abrogato dal decreto legislativo del 31 ottobre 2024, n.164. Il 342 bis era collegato col 736 bis c.p.c. che è stato sostituito dal 473 bis.69 e 70 (di cui parleremo più avanti). L’ordine di protezione riguarda i minori e chi pratica l’alienazione genitoriale che impedisce il rapporto continuativo ed equilibrato con l’altro genitore e tutta la parentela del suo ramo. E&#8217; collegato con il 473 bis.6. Esorta a prendere provvedimenti rapidi contro questa forma di abuso psicologico.<br />
L&#8217;articolo 25 modifica l’articolo 64 bis proc.att.c.p.p. Tale disposizione è stata inserita dall&#8217;art. 14 comma 1 della L. 19 luglio 2019, n. 69 ed è stato modificato prima dall&#8217;art. 2, comma 12, della L. 27 settembre 2021, n. 134 e successivamente dal</p>
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<p>D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. &#8220;Riforma Cartabia&#8221;), inoltre è oggetto di modifica legislativa recente tra le modifiche al codice penale e di procedura penale del ddl 1433 (femminicidio). È entrato a far parte dei protocolli dei tribunali ed è finito ad incentivare le querele strumentali al fine di agevolare nei procedimenti civili di separazione e affidamento dei figli. La comunicazione al tribunale civile di procedimenti appena avviati senza che sia stata accertata la veridicità della querela e debitamente accertata da elementi probatori o da una sentenza facendo cosi ottenere alla querela carattere strumentale, consentendo di far ottenere al querelante tutti i vantaggi economici e di affidamento. Oltre alle modifiche alla versione più recente, viene inserita anche la comunicazione dei procedimenti successivi all’assoluzione piena come quelli relativi alla calunnia e la falsa testimonianza al pm, anch’esse dovranno avere conseguenze sulla modalità della separazione e all’affidamento dei figli.</p>
<p>L&#8217;Articolo 26 abroga i comma 2,3 4 dell’art. 282-ter del codice di procedura penale. Tali comma prevedono il divieto di avvicinarsi ai congiunti (figli) o di telefonargli. Non sono ammissibili tali disposizioni per un imputato solo accusato e non ancora condannato. Vista la lunghezza dei procedimenti penali prima dell&#8217;assoluzione, causa una perdita irreparabile al rapporto con i figli soprattutto se l&#8217;accusa è calunniosa. Al primo comma si elimina la frase che consente l&#8217;applicazione di tali misure a reati minori di cui la pena massima non supera i 3 anni.</p>
<p>L&#8217;articolo 27 modifica l&#8217;articolo 282-bis c.p.p. Viene assicurato che nella corresponsione del mantenimento anticipato la vittima sia priva dei mezzi di sostentamento, la misura è provvisoria che verrà sospesa dalle disposizioni dei comma 4 e 5 cioè con l&#8217;infondatezza delle accuse, con la sentenza di separazione o con la ripresa della convivenza. Al comma 4 viene aggiunto che le cifre ricevute dopo accertamento dell&#8217;infondatezza della querela debbano essere interamente restituite, altrimenti sarebbe solo un mezzo per ottenere subito il mantenimento senza aspettare la sentenza di separazione. Al sesto comma si elimina la frase che consente l&#8217;applicazione di tali misure a reati minori di cui la pena massima non supera i 3 anni.</p>
<p>L&#8217;articolo 28 modifica il 473 bis.70. Viene eliminata la parte del mantenimento anticipato visto che è già normata nell&#8217;art. 282 bis c.p.p<br />
L&#8217;articolo 29 inserisce all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 riguardo all’incompatibilità del ruolo di magistrato onorario il fatto di essere socio o proprietario di enti che ricevono contributi pubblici per ogni bambino preso in carico. L&#8217;articolo 30 Modifica l&#8217;articolo 4 del DECRETO del 4 agosto 2023 , n. 109 che tratta dei requisiti per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei consulenti tecnici. Vengono inseriti gli stessi divieti dell’articolo 29 in modo che non ci sia conflitto di interessi.</p>
<p>L&#8217;articolo 31 aggiunge le stesse cose precedenti al quarto comma dell&#8217;articolo 1 della legge del 23 marzo 1993, n.84 che norma professione dell&#8217;assistente sociale. Questo divieto viene aggiunto soprattutto per quelli che vengono chiamati a svolgere la funzione tecnico professionale per i tribunali, non devono avere un conflitto di interesse essendo soci o proprietari o legati in qualsiasi modo con parenti o affini a chi gestisce case famiglia o cav.</p>
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<p>L&#8217;articolo 32 abroga il 577 bis cp (femminicidio). Al tempo della redazione di questo testo questo articolo e le altre modifiche del codice penale e procedura penale presenti nel ddl n.1433 approvato al senato e ancora in discussione in commissione giustizia della camera. Quindi credendo che a breve sarà legge, lo mettiamo a titolo preventivo. Il reato di omicidio già esistente, art 575 c.p. con le relative aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. prevede già l&#8217;ergastolo. Attuare diversi trattamenti tra uomo e donna con diverse tipologie di condanna per il medesimo reato viola apertamente l&#8217;art 3 della costituzione. N.B. nella gerarchia delle fonti la costituzione prevale su qualsiasi trattato internazionale.</p>
<p>L&#8217;articolo 33 introduce l’articolo 370 bis rubricato come “Risarcimento per querela dolosamente infondata”. Il presente articolo nasce dall’esigenza di colmare un grave vuoto normativo nel nostro ordinamento: l’assenza di una disciplina chiara e specifica sulla tutela risarcitoria della persona ingiustamente sottoposta a processo penale a seguito di una querela dolosamente infondata. Risarcimento patrimoniale delle ingenti spese legali per difendersi in un procedimento penale e morale per i danni psicologici, emotivi e alla reputazione, ripercussioni sulla propria vita privata e personale, perdita di alloggio, costretto a vivere per strada e a tutti i disagi provocati dalla querela strumentale.</p>
<p>L’attuale impianto legislativo prevede la punibilità della calunnia (art. 368 c.p.) nei soli casi in cui un soggetto incolpi falsamente, con dolo specifico, un innocente di un reato. Tuttavia, resta priva di regolamentazione la posizione di chi venga coinvolto in un procedimento penale per effetto di una denuncia consapevolmente mendace, spesso formulata con finalità ritorsive, diffamatorie o utilitaristiche. L&#8217;accertamento del dolo è elemento essenziale per garantire equilibrio tra le parti: esso esclude i casi di errore in buona fede e costituisce garanzia contro derive risarcitorie infondate. Nell’accertamento del dolo della querela (art. 336 c.p.p.) la Cassazione Penale con la pronuncia 39673/23 dice che non costituisce valida querela l’atto intestato come “ricezione di querela orale” e sottoscritta dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della persona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato.<br />
L&#8217;articolo 34 reintegra l’articolo 235 del codice civile con modificazioni in tema di disconoscimento di un figlio dopo aver scoperto di non essere il padre biologico. L&#8217;articolo autorizza il test genetico. L&#8217;articolo è stato abrogato dall&#8217;art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. L&#8217;azione non è obbligatoria, prendendo in considerazione i vincoli affettivi nati nel tempo, rimane facoltativa e fa venire meno gli obblighi economici di mantenimento di un figlio fatto riconoscere con l&#8217;inganno. L&#8217;Articolo 35 modifica l’articolo 144 del codice civile. Al primo comma viene abrogata la parte che la corte costituzionale dichiara illegittima con la sentenza n. 170 del 14 maggio 1999. Con l&#8217;abrogazione del quarto comma si elimina il limite di età del bambino di 5 anni, la scoperta può avvenire anche successivamente. Purtroppo nei casi di separazione conflittuali al padre putativo viene impedito il rapporto equilibrato e continuativo con la prole e gravato di oneri economici e la sottrazione della casa di proprietà, quindi ha il diritto di sapere se la battaglia la sta</p>
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<p>facendo per il proprio figlio biologico o per il figlio di un&#8217;altra persona e quest’ultima ha il diritto e dovere di conoscere la paternità biologica e prendersi le proprie responsabilità.<br />
L&#8217;articolo 36 aggiunge il comma 3 bis all’articolo del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013 , n. 93 inserendo un registro di monitoraggio sulla totalità di querele archiviate per infondatezza e quelle concluse con assoluzione piena per evidenziare la portata reale del fenomeno non fermandosi solo al numero delle denunce.</p>
<p>L’articolo 37 modifica l’articolo 282-quater del codice di procedura penale. Tale articolo modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 poi convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che: «Quando l&#8217;imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell&#8217;art. 299, comma 2.» La presunzione di innocenza è un principio fondamentale del diritto italiano, sancito dall&#8217;articolo 27, comma 2, della Costituzione, che stabilisce che l&#8217;imputato non è considerato colpevole fino a quando non sia intervenuta una condanna definitiva. Questo principio implica che l&#8217;onere della prova spetta all&#8217;accusa e che qualsiasi dubbio sulla colpevolezza dell&#8217;imputato deve essere interpretato a suo favore. Finché non si è raggiunta una sentenza di colpevolezza non possiamo barattare un&#8217;alleggerimento delle misure cautelari o un aggravamento (anch&#8217;esse incostituzionali se imposte sulla base della dichiarazione orale della presunta vittima, senza né prove o evidenti indizi) a chi non è stato ancora condannato. Costringere qualcuno a frequentare tali corsi proposti dai CUAV da innocente aggrava ancora di più la condizione del soggetto a livello psicologico, venendosi a creare una situazione di vittimizzazione secondaria di una vittima di querele strumentali.</p>
<p>L&#8217;articolo 38 modifica l&#8217;articolo 115 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 aggiungendo il terzo comma che prevede la ripetibilità delle somme erogate come patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per i reati elencati all’articolo 76 comma 4-ter. Le camere penali sono d&#8217;accordo che lo stato non deve finanziare le querele false e infondate usate ai fini strumentali, il rimborso è a carico del querelante.<br />
L&#8217;Articolo 39 aggiunge all&#8217;articolo 371 bis del codice penale la punibilità delle false dichiarazioni davanti non solo al pm ma anche ai suoi delegati come la polizia giudiziaria.<br />
L’articolo 40 rettifica un articolo in fase di modifica dal ddl 1433 (femminicidio) che riguarda il delitto di cui all’articolo 572 del codice penale. L&#8217;aumento della pena in caso di odio, prevaricazione, atto di controllo ecc è giusta se applicata a entrambi I sessi. Anche il genere maschile subisce tali cose quotidianamente.<br />
L&#8217;articolo 41 riguarda l’abrogazione del 572 bis del codice penale introdotto dal ddl 1433. (Confisca dei beni dopo patteggiamento). Non ha senso la confisca dei beni e dei dispositivi elettronici dopo condanna per patteggiamento. Riguardo ai dispositivi elettronici come cellulari o PC dovevano essere esaminati nelle indagini preliminari del GIP che diventa GUP in caso di patteggiamento. Dopo non è di nessuna utilità.</p>
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<p>Inoltre le disponibilità economiche o immobili confiscati possono impedire al resto della famiglia di vivere nell&#8217;immobile e della sussistenza economica sia della famiglia che dello stesso imputato che magari ha la pena sospesa per la partecipazione al CUAV.<br />
Articolo 42 Modifica dell&#8217;articolo 585 del codice penale (lesioni personali)<br />
“Vengono eliminate le parole “in quanto donna” e “della donna” con le stesse motivazioni dell&#8217;articolo 40, sono atti compiuti da entrambi I sessi. La pena deve essere identica<br />
L&#8217;articolo 43 modifica dell&#8217;articolo 593 ter del codice penale (interruzione di gravidanza senza consenso) abrogando il sesto comma aggiunto con le aggravanti “in quanto donna” con la stessa formula dei precedenti, l&#8217;articolo è già efficace così e sufficientemente sanzionatorio a meno che non si vogliano distinguere i feti femmina dai feti maschi.<br />
L’articolo 44 elimina il primo periodo del comma 5-ter dell&#8217;articolo 609 ter del Codice Penale (aggravanti violenza sessuale), non ha senso l’aggravante “in quanto donna” anche se la violenza sessuale è compiuta in larga maggioranza verso vittime donne. L&#8217;articolo 45 elimina il quarto comma dall&#8217;articolo 612 bis del codice penale (stalking) aggiunto dal ddl 1433. Il reato di stalking è compiuto sia da uomini che da donne che deve essere punito indistintamente dal sesso di appartenenza.<br />
L&#8217;articolo 46 elimina il quinto comma dell&#8217;articolo 612 ter del Codice Penale (revenge porn). Il revenge porn prevede già una pena fino ai 6 anni di carcere e una multa fino a 15mila €. La diffusione di materiale sessualmente esplicito che durante la relazione si sono scambiati reciprocamente, entrambe le parti, a prescindere dal sesso, devono essere punite nella stessa misura.<br />
L&#8217;articolo 47 elimina il comma 1-bis dell&#8217;articolo 33-ter del codice di procedura penale.Il comma 2 e comma 5 del 572 cp con l&#8217;aggravante della violenza assistita dal minore (che era fino a 14 anni e aumentato a 18 dalla legge 69/2019 “codice rosso”). Senza la presenza di minori che assistono la pena è fino a 7 anni. Con la presenza di minori (praticamente sono quasi la totalità delle denunce) la pena è fino a 14 anni. Con la pena di meno di 10 anni c&#8217;è il tribunale monocratico (un giudice solo), con una pena di più di 10 anni c&#8217;è il tribunale collegiale (collegio di giudici). Con con questa nuova legge in approvazione vogliono che sia il giudice monocratico (singolo) a giudicare una pena superiore a 10 come eccezione alla regola valida per tutti gli altri reati.<br />
L’articolo 48 elimina la lettera d-bis del comma 1 dell&#8217;articolo 90-bis del codice di procedura penale aggiunta dal ddl. Viene applicato il comma 1-quater dell&#8217;articolo 444 c.p.p. anch&#8217;esso inserito con lo stesso ddl 1433 che dice che in caso di patteggiamento la vittima deve essere avvisata dell&#8217;entità della pena accordata col pm. Con l’aggiunta del d-bis prevede che la vittima può mandare memorie al giudice che deve approvare l&#8217;accordo tra pm e imputato quando non è d&#8217;accordo sull&#8217;entità della pena. Ma con questa interferenza viene meno lo scopo del patteggiamento. È da notare altresì che molti che patteggiano su accuse basate su dichiarazioni orali, difficili da provare perché “è la mia parola contro la tua”, e non hanno le decine di migliaia di € necessarie per difendersi in un processo penale della durata di diversi</p>
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<p>anni, scelgono il patteggiamento anche da innocenti, uscendo da questa brutta situazione con un corso al CUAV.<br />
L&#8217;articolo 49 elimina le discriminaziini in base al sesso nell&#8217;articolo 267 c.p.p. che riguarda le intercettazioni e dispone per tali reati menzionati l&#8217;assenza di limiti temporali alle intercettazioni. È una buona cosa per lo svolgimento delle indagini ma che sia esteso anche quando a compiere il delitto sia una donna e anche quando la vittima è un uomo. Consentire solo il contrario è palesemente anticostituzionale e discriminatorio.</p>
<p>L&#8217;articolo 50 Modifica il comma 2-bis dell&#8217;articolo 275 del codice di procedura penale ripristina il testo precedente alla modifica disposta dal ddl che prevede come misure cautelari direttamente il carcere o gli arresti domiciliari per le querele dei reati del codice rosso in assenza di indizi o flagranza. Fermo Il fatto che il procedimento parte sulla base delle “dichiarazioni orali” delle presunte vittime e che l&#8217;80/95% delle querele finisce in assoluzione “il fatto non sussiste” mandare in carcere l&#8217;imputato sulla base della “parola” senza prove, flagranza o indizi mi sembra gravemente incostituzionale. Al comma 3 giustamente il carcere viene disposto come misura cautelare sulla base della sussistenza di gravi indizi. Quindi viene ripristinato il comma 2-bis com&#8217;era prima della modifica del ddl 1433. Viene abrogato il comma 3.1, in cui oltre a ripetere i contenuti del comma 3, inserisce la custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari nei reati del codice rosso (572, 612-bis ecc) quando la vittima è donna. Trattamenti differenziati in base al sesso sono anticostituzionali e discriminatori.<br />
L&#8217;articolo 51 elimina il comma 6-bis dell&#8217;articolo 499 del codice di procedura penale. Il compito del pm e del processo in generale è accertare la verità dei fatti e serve per valutare l&#8217;esistenza di una vittimizzazione primaria con una sentenza di condanna dell&#8217;imputato. Quindi non esiste la vittimizzazione secondaria se ancora deve essere accertata quella primaria con indagini ancora in corso.<br />
L&#8217;articolo 52 elimina il comma 1-ter dell&#8217;articolo 316 del codice di procedura penale</p>
<p>Nel ddl 1433 si vuole ampliare il sequestro preventivo ai delitti di cui all&#8217;art 362 che si riferisce ai delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 60 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale al solo sospettato sulla base della “dichiarazione orale” della presunta vittima. Il sequestro delle disponibilità materiali impedisce l&#8217;imputato non solo della sussistenza materiale dei beni di prima necessità ma anche di avere le disponibilità economiche per potersi difendere a livello legale per poter dimostrare la propria innocenza e l&#8217;eventuale infondatezza delle accuse. Ricordiamo sempre che la presunta vittima gode del patrocinio gratuito a spese dello stato in deroga ai limiti di reddito anche se al processo l&#8217;imputato risulterà innocente. L’articolo 53 (tutela degli orfani del delitto di omicidio) modificato pure la rubrica, sostituito femminicidio con omicidio. Vengono eliminate le frasi discriminatorie dagli articoli 12 e 13 della legge del 7 luglio 2016, n.122. Vengono sostituiti le parole 577-bis (femminicidio) con 575 (omicidio) e aggravanti di cui agli articoli 576 e 577 cp (ergastolo). Non bisogna creare orfani di serie A e orfani di serie B. Il delitto di omicidio e tentato omicidio ha come autori entrambi i sessi legati in relazioni affettive</p>
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<p>con prole. Prevede un sostegno economico per gli orfani e per chi non riesce a lavorare dopo un tentato omicidio (nel testo introdotto dal ddl solo per le vittime donne). Le gravi ferite subite per un tentato omicidio possono rendere entrambi i sessi inabili alla prosecuzione di lavori fisici e pesanti e quindi incapaci di provvedere ai figli non ancora autosufficienti economicamente.</p>
<p>L&#8217;articolo 54 si occupa di sottrazione nazionale e internazionale di minore. La decisione della magistratura di non far rientrare il minore trasferito lontano dalla residenza senza autorizzazione dell&#8217;altro genitore e del giudice tutelare (inclusi i casi che hanno sfruttato una querela per bypassare queste autorizzazioni rivelatosi poi infondata e strumentale) si basa, a causa della latenza ad intervenire, sulla residenza abituale (detto habitat) che spesso viene assegnato nel paese/regione dove il minore è stato sottratto, impedendo di fatto il rientro. La Corte di Giustizia Europea ritiene che la residenza abituale corrisponda al luogo in cui si</p>
<p>trova, di fatto, il centro della vita. La sola presenza fisica in uno stato non è sufficiente a stabilirne ivi la residenza abituale (CGUE, 2.04.2009, N. 523) dovendo tale presenza essere non<br />
temporanea o occasionale e non sono determinanti le origini del genitore e l’eventuale sua intenzione di tornare al Paese di origine (o Regione nel caso di sottrazioni nazionali).<br />
L&#8217;articolo 55 abroga a titolo preventivo le disposizioni attualmente in esame in parlamento (ddl 1517) sul trattamento sanitario obbligatorio a cui saranno obbligati chiunque subisce una querela per i reati del codice rosso (572cp, 612-bis cp ecc) sempre sulla base di dichiarazioni verbali, senza prove, senza indizi e senza flagranza, senza indagini preliminari per accertare la fondatezza della querela. L&#8217;articolo 56 abroga l&#8217;articolo 649 del codice penale sulla non punibilità del coniuge. La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 22930/2023 Rv 284533-01 ha stabilito che la minaccia o la mera violenza psichica non escludono la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola derogatoria prevista dall’art. 649, comma terzo, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica (fattispecie relativa a tentata estorsione commessa in danno al coniuge per indurlo ad accettare condizioni svantaggiose o mantenimenti esagerati in sede di accordi consensuali).Vari tipi di reati, non solo quelli a carattere patrimoniale ma anche quelli che riguardano gli aspetti separativi come il 388cp sull’ inottemperanza delle disposizioni del giudice (anche temporanee in attesa di concludere il procedimento giudiziale) sulle visite dei figli o sugli incontri protetti in attesa di accertare la fondatezza dell&#8217;accusa in sede processuale.</p>
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<p>Il crescente malessere legato alle problematiche familiari rende sempre più urgente un nuovo intervento sulla disciplina della separazione coniugale e dell&#8217;affidamento dei figli.<br />
In Italia le norme sull&#8217;affidamento dei figli nei casi di separazione non sono in linea con le indicazioni che giungono dall&#8217;Unione Europea, dalle Convenzioni internazionali alla quali l&#8217;Italia ha aderito. Con la risoluzione n. 2079/2015 (firmata anche dall&#8217;Italia) il Consiglio d&#8217;Europa ha invitato gli Stati membri ad assicurare l&#8217;effettiva uguaglianza tra genitori nei riguardi dei propri figli. Per quanto concerne l’affido condiviso, l’Italia rimane uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la cogenitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176.</p>
<p>. Il principio di bigenitorialità costituisce la prospettiva dei genitori ad avere con sé più tempo possibile i figli, espressione del principio indicato dall’art. 30 Cost., secondo cui «È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio» nonché del più generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., secondo cui «tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso» . Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cd. CEDU), siglata a Roma il 4 novembre 1950 e soprattutto la conseguente giurisprudenza della Corte di Strasburgo rivestono grande importanza nel confermare il principio di parità uomo-donna e l’assoluta centralità del principio di bigenitorialità.</p>
<p>L&#8217;attuale applicazione dei princìpi della bigenitorialità così parziale e disomogenea pone l&#8217;Italia in serio imbarazzo di fronte alla tendenza che si manifesta con sempre maggiore evidenza negli altri Paesi del mondo occidentale, nei quali questi vengono affermati con crescente vigore e incisività. Tralasciando, ex multis, i noti esempi dei Paesi scandinavi, si pensi al caso della Repubblica Ceca, dove la soluzione a settimane alternate è la regola. O quello del Belgio dove, analogamente, è stato introdotto e privilegiato l&#8217;affidamento paritetico con la legge 18 luglio 2006, basata sulla doppia residenza, ispirata agli stessi concetti della legge francese n. 2002-305 del 4 marzo 2002, sulla résidence partagée (residenza alternata), ma più avanzata di questa, poiché prevede, in più, che i tempi di permanenza presso i due genitori siano circa uguali.</p>
<p>Nonostante la legge n.54 del 2006 abbia introdotto il concetto di “affido condiviso”, in cui l&#8217;interesse supremo del minore viene espresso con un «rapporto equilibrato e continuativo» con entrambi i genitori e dalla necessaria partecipazione di entrambi non solo agli obblighi economici, ma all&#8217;uso concreto e diretto di tali risorse a vantaggio dei figli, espresso dall&#8217;esplicito riconoscimento del loro diritto «a ricevere cura, educazione e istruzione» da entrambi i genitori.</p>
<p>Nonostante ciò permane la figura del «genitore collocatario», di origine esclusivamente giurisprudenziale, che trascorre con i figli un tempo largamente prevalente, resta comunque e sempre nella casa familiare a prescindere dal titolo di proprietà e gestisce i figli praticamente a sua discrezione. In sostanza sono stati</p>
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<p>riprodotti nella prassi la figura e il ruolo del «genitore affidatario», lasciando all&#8217;altro il vecchio, insufficiente, «diritto di visita».<br />
Una vasta area della magistratura, avvezza a considerare l’affidamento monogenitoriale come misura prevalentemente applicabile, fatica ancora ad abbandonare una prassi – concettuale prima ancora che giurisprudenziale – plasmata sul vecchio modello di affido esclusivo. A ciò si aggiunga che nel luglio 2011 è stato depositato in Senato un dossier sulla modulistica in uso nei tribunali e persino sul sito ministeriale www.giustizia.it. Tale dossier dimostrava come i prestampati «suggerissero» un modello di affidamento condiviso con frequentazioni tarate su uno o due pomeriggi a settimana e due weekend al mese, quindi misure totalmente sovrapponibili al precedente impianto normativo.</p>
<p>L’affidamento condiviso viene nominalmente concesso, salvo stabilire puntualmente la previsione di tempi di permanenza con i figli sbilanciati a favore di uno dei due genitori, il quale beneficia di un assegno anche in presenza di una stabile posizione lavorativa ed una conseguente autonomia economica.</p>
<p>Il ricorso a tale prassi, inoltre, ha come conseguenza quella di favorire una cultura giudiziaria della separazione che preferisca la stabilità del domicilio del minore alla sua stabilità affettiva.</p>
<p>La sentenza 1993/2022 della Corte di Cassazione enuncia che “il regime legale dell&#8217;affidamento condiviso, in quanto orientato alla tutela dell&#8217;interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione paritaria dei genitori”.</p>
<p>Quanto al mantenimento, dal comma I dell&#8217;art. 337 ter c.c., che anticipa e si salda con il successivo comma IV, discende che ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica. Ciò vuol dire che la forma privilegiata dal legislatore è quella diretta.</p>
<p>A queste oggettive e convincenti risultanze si affianca la constatazione che anche presso la Suprema Corte si enuncia che &#8220;l&#8217;assegno per il figlio&#8221; può essere disposto “in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore” ( si veda Cass. 23411/2009, est. Dogliotti). Perciò secondo questa sentenza della cassazione il regime di mantenimento diretto deve essere considerato la modalità principale di mantenimento della prole.</p>
<p>Con questo disegno di legge vogliamo intervenire anche a livello dei protocolli che sfornano sentenze “fotocopia” che tipicamente indicano «la dimora abituale» dei figli e la cifra dell’«assegno di mantenimento», suggeriscono il calendario dei giorni in cui il genitore non collocatario (spesso si scrive direttamente «il padre») «potrà avere con sé» i figli, «se vuole», «previo accordo» con l&#8217;altro genitore (e se non è d&#8217;accordo?) non di rado prevedendo fine settimana breve (dal sabato all&#8217;uscita della scuola alle ore 20 della domenica) e uno o due pomeriggi infrasettimanale. Il modello attuale di affidamento disposto come prassi sulla base della l.898/70 novellata dalla l.74/87 crea notevoli disparità e abuso di potere da parte del genitore collocatario e ciò porta all’affollamento delle aule dei tribunali alla ricerca di tempi maggiori di</p>
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<p>frequentazione di quelli previsti dai protocolli e condizioni economiche più equilibrate per consentire una vita dignitosa ad entrambi i genitori. Dove non c&#8217;è parità permane il conflitto. Dopo ben 55 anni dalla legge n. 898 le condizioni sono cambiate, la donna ha trovato la sua emancipazione e indipendenza dal punto di vista lavorativo e l’uomo non è più l’unico percettore di reddito familiare come era consuetudine negli anni ‘70 e ha ruolo attivo nell’accudimento della prole. E quindi come si evolve la società anche il diritto di famiglia si deve aggiornare ai tempi attuali. Le sentenze esaminate, invece, mostrano come la magistratura non tenga conto del dettato normativo neanche in presenza di redditi uguali o del tutto simili, con la conseguenza che il genitore gravato dell’assegno, dovendo anche reperire una nuova abitazione, è destinato a vivere in condizioni di povertà e senza garanzia di una vita dignitosa per i decenni avvenire. Il genitore beneficiario dell’assegno, di contro, non è oberato neanche dell’obbligo di rendicontare le spese effettuate, in ciò ponendo ampie riserve sull’effettivo utilizzo del denaro per finalità direttamente legate alla cura filiale. Risulta evidente come tale modalità sia all’origine di aspre conflittualità tra le parti; col mantenimento diretto il legislatore intendeva eliminare alla fonte tale conflittualità, introducendo un sostanziale incentivo alla responsabilità diretta di entrambi i genitori. Parimenti, è necessario introdurre un deterrente contro le reciproche denunce strumentali tra coniugi, fonte di ingiusto impegno giudiziario in grado di generare procedimenti che durano diversi anni, al pari del conflitto che, in tal modo, anziché attenuarsi, si autoalimenta anche quando l’animosità tipica del primo periodo di separazione ha perso vigore. Parimenti verrà anche normata l&#8217;assegnazione della casa familiare, centro di contese di durata ventennale, in cui sono coinvolti interi gruppi familiari. Data la brevissima durata dei matrimoni/convivenze attuali e il sempre più posticipato ingresso nel mondo del lavoro dei giovani che sfiora o supera l&#8217;età dei 30 anni una casa può essere tolta dalla disponibilità del proprietario anche per oltre 30 anni su cui può gravare un mutuo consistente a carico del proprietario e assenza del contributo economico di chi usufruisce dell&#8217;abitazione e limitazioni alla vendita per estinguere il mutuo costringe il proprietario a normo-reddito a rinunciare per almeno 3 decenni alla sua indipendenza economica, a vivere una vita a carico dei genitori se ancora vivi o residenti in zona oppure costretti a vivere in residenze fornite da enti assistenziali e nei casi più gravi in auto o in camper senza la possibilità di poter vivere una vita dignitosa. Dall&#8217;altra parte l’assegnatario della casa gode di un&#8217;abitazione a titolo gratuito e allo stipendio si somma il mantenimento, gli assegni familiari e l&#8217;eventuale stipendio del nuovo compagno, vista la giovane età delle separazioni spesso formano nuove famiglie e nuovi figli, tutti residenti nella ex casa familiare pagata dall&#8217;ex marito. Quindi è essenziale aggiornare la normativa alla situazione attuale per l&#8217;equilibrio economico e giustizia sociale nella separazione.</p>
<p>Questo disegno di legge è composto da 29 articoli:<br />
L&#8217;articolo 1 modifica l’articolo 473-bis.21 del codice di procedura civile. La proposta di modifica introduce una misura volta a contrastare il fenomeno dell’assenteismo strategico nelle udienze, in particolare in quelle relative alla modifica delle condizioni</p>
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<p>di separazione o di divorzio, concernenti le disposizioni di carattere economico o i tempi di frequentazione della prole.<br />
Tale intervento mira a rafforzare l’efficienza del processo familiare, evitando il rinvio ingiustificato delle udienze e la conseguente dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti, con evidenti ricadute negative per le parti, per i difensori e per l’amministrazione della giustizia.</p>
<p>L’articolo 2 modifica l’articolo 473-bis.17 del codice di procedura civile, introducendo l’obbligo, per entrambi i coniugi o genitori, di depositare la documentazione reddituale e patrimoniale prevista dall’articolo 473-bis.12 del medesimo codice.</p>
<p>Attualmente, di prassi tale obbligo è previsto per entrambi ma eseguito unicamente a carico del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, mentre non sussiste un analogo onere per il beneficiario, con conseguente asimmetria informativa nella valutazione giudiziale delle rispettive condizioni economiche. L’intervento proposto assicura la piena conoscenza, da parte del giudice, della situazione economica e patrimoniale di entrambi i genitori, in coerenza con il principio di compartecipazione all’obbligo di mantenimento della prole, garantendo maggiore equità nelle decisioni in materia di contributi economici e di tempi di frequentazione dei figli, anche in sede di revisione delle condizioni di separazione o divorzio.</p>
<p>L’articolo 3, che modifica l’articolo 473-bis.14, accorcia i tempi che intercorrono dalla data di deposito del ricorso alla data di comparizione dei coniugi in udienza. L’articolo 4 aggiunge all’articolo 473-bis.10, la possibilità per i coniugi di risolvere le controversie tramite la mediazione familiare, non obbligatoria quindi volontariamente scelta dalle parti. Grazie alla presenza dei rispettivi legali si può trovare un accordo fuori dalle aule del tribunale. Verrà comunque redatto il piano genitoriale con l’assistenza dei legali e del mediatore. Nel comma 6 vengono indicati gli articoli della legge del 4 marzo 2010 n.28 che disciplina la mediazione utilizzata anche in altri ambiti del diritto. L&#8217;art 15 e 15-bis prevede il patrocinio gratuito a copertura delle spese di mediazione, favorendo la parte meno abbiente.</p>
<p>L’articolo 5 modifica l’articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile che interviene nelle inadempienze compiute da un genitore con atteggiamenti ostativi che impediscono ai figli di avere un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e con i nonni. In caso di accuse false e infondate con il solo scopo di allontanare forzatamente l&#8217;altro coniuge oltre alla perdita della responsabilità genitoriale, sanzioni amministrative fino a 6000€ e inversione del collocamento. Nel caso di sottrazione o trasferimenti senza autorizzazione dell&#8217;altro genitore o del giudice tutelare è prevista la sospensione dell&#8217;eventuale mantenimento del figlio minore, misura volta a non finanziare l&#8217;inadempienza del genitore sottraente fino alla definizione del procedimento penale. Altre sanzioni sono previste dal codice penale. L’Articolo 6 modifica l’articolo 337-ter del codice civile prevede l’attuazione pratica del diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo</p>
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<p>con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici, salvi i casi di impossibilità materiale (eccessiva distanza, allattamento ecc). Si sancisce il suo diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L&#8217;articolo prevede inoltre che il giudice, nell&#8217;affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo le esigenze indicate nel piano genitoriale. Anche in caso di eccessiva distanza dovranno fare in modo di sfruttare ogni occasione utile per frequentare l’altro genitore (weekend, ponti, festività, vacanze estive) in modo da raggiugere tempi quasi paritetici su base annuale. Entrambi sono autorizzati ad avvalersi del supporto di ascendenti, di strutture pubbliche o private, ecc per svolgere la propria attività lavorativa in modo tale che quest’ultima non sia una scusante per non assegnare tempi paritetici di frequentazione. Il pagamento della quota di tali servizi è proporzionale ai giorni di spettanza di ciascun genitore. Quanto al mantenimento, ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica.</p>
<p>Nei casi in cui è impossibile ottenere i tempi paritetici a causa di motivi oggettivi (distanza, ecc..) ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio istituendo un fondo comune dove entrambi provvederanno a versare una cifra con cadenza mensile che sarà calcolata esaminando i redditi e patrimoni obbligando alla presentazione degli estratti conti degli ultimi tre anni (art. 473-bis.12 cpc). Il genitore che usa il fondo dovrà obbligatoriamente mostrare all’altro su richiesta la rendicontazione delle spese ordinarie e straordinarie mediante presentazione di scontrini, fatture e altro genere di documentazione che confermi che il denaro prelevato sia stato usato esclusivamente per i figli. In caso contrario l&#8217;altro genitore avrà titolo di risarcimento anche in modalità forzosa. Tale fondo comune dovrà essere utilizzato sia per le spese ordinarie che quelle straordinarie. Questo sistema già usato in modalità consensuale da coppie ragionevoli quindi già collaudato nella vita pratica e permette di gestire le risorse economiche ad esclusivo beneficio della prole. La parte finale dell&#8217;articolo riguarda le famiglie allargate, con figli nati da relazioni successive alla separazione relazioni e formazione di nuove famiglie. Non devono esistere figli di serie A e di serie B, le risorse economiche devono essere equamente suddivise tra tutti i figli.</p>
<p>L&#8217;Articolo 7 modifica l&#8217;art. 337-quater del codice civile tratta le varie modalità di richiesta dell&#8217;affidamento esclusivo della prole, a seguito di circostanze gravissime come violenza domestica e abusi. Le accuse strumentali false al fine di ottenere vantaggi nell’affidamento dei figli o in termini economici verranno gestite in sede penale con perdita della responsabilità genitoriale. Nei casi più gravi in cui entrambi i</p>
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<p>genitori perdono la potestà genitoriale si dispone l’affidamento primariamente a parenti fino al quarto grado, in famiglie o strutture nello stesso territorio di residenza del nucleo originario. Dovranno essere fatti interventi per il recupero della capacità genitoriale favorendo il reinserimento del minore nella sua famiglia di origine. L&#8217;Articolo 8 modifica l&#8217;articolo 337-quinquies che sancisce il diritto dei genitori di chiedere liberamente la modifica dei piani genitoriali e le condizioni di separazione e divorzio.<br />
L&#8217;Articolo 9 modifica l&#8217;articolo 337-sexies che riguarda l’assegnazione della casa coniugale rappresenta il punto di svolta negativo di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone la sua completa riorganizzazione economica e sociale che a volte, per le fasce di patrimonio e reddito più basse, può avere esiti anche tragici. Con eccezione di tutti quei casi in cui l’assegnatario dell’immobile ne sia anche il proprietario esclusivo (es. per via successoria o per acquisto individuale precedente al matrimonio), allorquando il coniuge fuoriuscito sia proprietario esclusivo o comproprietario l’assenza di un termine temporale a cui sottoporre tale assegnazione, la sua lunghissima durata e la mancanza di un adeguato indennizzo o compensazione economica determinano un abuso del diritto – secondo diversi studiosi, anche una violazione dei diritti umani in capo al soggetto fuoriuscito dalla casa coniugale – poiché tale istituto genera in modo forzoso e senza alcuna motivazione specifica un concreto trasferimento di ricchezza da un soggetto (il coniuge allontanato dalla casa) ad un altro (il coniuge assegnatario). La soppressione della figura del &#8220;genitore collocatario&#8221;, non previsto dalla legge, semplifica anche il problema dell&#8217;assegnazione della casa familiare, fonte delle più aspre e durature contese, per il frequente coinvolgimento degli interi gruppi familiari.<br />
Se la frequentazione è, secondo legge, equilibrata e continuativa con entrambi i genitori la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Se appartiene ad entrambi si valuterà quale sia il costo della locazione di un appartamento di caratteristiche simili e al genitore che rimane dovrà pagare una quota in base alla % di proprietà dell’altro genitore o richiedere la liquidazione della sua parte di proprietà. La casa familiare su cui grava un mutuo ipotecario che incide pesantemente sulle risorse economiche sul soggetto obbligato al pagamento dovrà essere lasciata libera alla vendita e all&#8217;estinzione del mutuo, consentendo ad entrambi di poter acquistare liberamente una propria abitazione dove sarà domiciliata la prole (doppio domicilio come detto in precedenza). A parte per l&#8217;esclusivo proprietario, non sarà possibile il godimento esclusivo del bene a titolo gratuito a uno solo dei coniugi in violazione dell&#8217;art. 832 del codice civile e artt 42 e 43 della costituzione (che stabilisce che il proprietario non può essere limitato dall&#8217;utilizzo di una sua proprietà senza un adeguato indennizzo economico).<br />
La modifica apportata serve a riequilibrare la situazione economica e patrimoniale, in modo che nessuno dei 2 coniugi possa avere danni rilevanti a livello economico e possano entrambi condurre una vita dignitosa. In questo modo l&#8217;habitat della prole su cui insiste molto la giurisprudenza attuale non viene intaccato (il fatto di contribuire economicamente al proprietario non sarà di nessun impatto sulla stabilità abitativa</p>
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<p>della prole) e non sarà a discapito della violazione di diritti inalienabili alla proprietà e alla vita dignitosa dell&#8217;essere umano. In caso di cambio residenza sarà necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori, e chi trasferisce la prole senza tale autorizzazione(dell&#8217;altro esercente la responsabilità genitoriale o del giudice tutelare) in altra città, provincia o regione, la pubblica sicurezza, su richiesta dell’altro genitore potrà ottenere il rientro alla sua residenza.</p>
<p>L&#8217; Articolo 10 modifica l’art. 337-septies riguardo ai figli maggiorenni, verrà mantenuto il regime di mantenimento diretto ma i genitori hanno l&#8217;obbligo di favorire lo studio e la formazione professionale dei figli, come sancisce l’articolo 30 della costituzione e l’art. 315 del codice civile. In caso di negligenza allo studio o rifiuto di qualsiasi attività lavorativa autorizza la cessazione di ogni forma di obbligo al mantenimento. I figli maggiorenni di separati saranno equiparati ai figli di non separati che non godono di nessun assegno.</p>
<p>L&#8217;articolo 11 aggiunge il comma all&#8217;articolo 473-bis.6 quando viene segnalato il rifiuto del minore a vedere uno dei genitori o il comportamento ostativo da parte di uno dei due ex coniugi che impediscono la frequentazione in modo equilibrato e continuativo all&#8217;altro. Il fenomeno dell&#8217;alienazione genitoriale eseguito sovente dal genitore collocatario: il modello attualmente vigente con la collocazione prevalente presso un solo genitore, nella stragrande maggioranza la madre ma può essere in alcuni casi anche il padre, favorisce l&#8217;insorgere di questo fenomeno perché i figli sono inevitabilmente influenzati da genitore con cui sono costretti a convivere ( buono o cattivo che sia) che sarebbe più contenuto se i tempi di frequentazione fossero più paritari. La violenza psicologica è sempre una forma di violenza e le giovani menti sono facili da plasmare. Perciò in caso di un genitore che impedisce senza una grave ragione oggettiva di frequentare l&#8217;altro genitore e la famiglia del suo ramo genitoriale (nonni, zii, cugini ecc) è giusto disporre l&#8217;inversione del collocamento e il ripristino dei rapporti con il genitore e la sua parentela alienata. In certi casi è necessario il supporto psicologico di un professionista debitamente formato per il recupero del rapporto compromesso dal genitore alienante.</p>
<p>L&#8217;Articolo 12 modifica l&#8217;articolo 368-bis (introdotto dalla legge n.151 del 1975) che obbliga i nonni a corrispondere l&#8217;assegno di mantenimento in vece del genitore obbligato inadempiente. Vengono abrogati i comma 2 e 3 che prevede il pignoramento dell&#8217;assegno di mantenimento verso le già esigue pensioni di nonni anziani. Invece i nonni possono intervenire col mantenimento diretto a sopperire le necessità basilari e non con il mantenimento indiretto (assegno) che non garantisce che questi soldi vengono spesi esclusivamente per i minori. Già molti di essi lo fanno già dedicando tempo e cura (che richiedono risorse economiche) ai nipoti a causa delle attività lavorative dei genitori. Ed esorta i genitori che sono i diretti responsabili al mantenimento della prole di rendere questo supporto temporaneo e di breve durata.</p>
<p>L&#8217;Articolo 13 abroga l&#8217;articolo 570-bis del codice penale che riguardano le conseguenze penali al mancato pagamento dell&#8217;assegno di mantenimento. Il recupero di tali somme è già possibile tramite decreto ingiuntivo ed esiste già il 570</p>
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<p>cp che ha le medesime indicazioni. Inoltre ignorando le innumerevoli pronunce della corte di cassazione in merito all&#8217;applicazione di tale articolo, viene sovente utilizzato come incitazione al pagamento delle spese straordinarie non concordate e quindi di uso illegittimo e ai limiti della pressione indebita o intimidazione.</p>
<p>L&#8217;articolo 14 abroga i comma 6, 7, 8 e 10 dell&#8217;articolo 5 della legge 898 del 1970 (la prima legge sul divorzio). L&#8217;eliminazione del comma 6 e 10 elimina l&#8217;assegno divorzile, i comma 7 e 8 elimina la rivalutazione monetaria ISTAT dell&#8217;assegno (applicata anche all&#8217;assegno di mantenimento per i figli) e la modalità di recupero di tali somme e degli arretrati.</p>
<p>L&#8217;articolo 15 abroga il sesto e settimo comma dell&#8217;articolo 6 della legge n. 898 del 1970. L&#8217;articolo attuale dispone l&#8217;assegnazione della casa coniugale al “coniuge più debole” che nel 1970 indicava la donna che all&#8217;epoca stava a casa come casalinga e l&#8217;uomo era l&#8217;unico a portare lo stipendio. Anche oggi l&#8217;assegnazione va di default alla donna anche se le condizioni sociali e lavorative delle donne sono assai mutate dai tempi della promulgazione di tale articolo nel 1970. Secondo la postilla indicata che rimanda all&#8217;articolo 1599 del codice civile, l&#8217;assegnazione dà il godimento esclusivo del bene (anche se non è di sua proprietà) e la trascrizione blocca la vendita. Problema non irrilevante se su quell&#8217;immobile grava un mutuo ipotecario a carico del coniuge uscente e il divieto alla vendita crea forti squilibri economici tra i 2 ex coniugi. L&#8217;articolo 16 modifica l’articolo 473-bis.37 del codice di procedura civile che riguarda il pignoramento dell’assegno di mantenimento. In linea con gli articoli precedenti l’obbligo mantenere i figli cade su entrambi i genitori con il mantenimento diretto. Qualora non fosse possibile questa modalità di mantenimento viene stabilito a carico di entrambi i genitori il versamento a cadenza mensile di una somma in un conto comune gestito da entrambi i genitori consentendo una gestione rendicontata delle somme versate. Se un genitore si rifiuta di contribuire al mantenimento della prole (o spende indebitamente tali somme a fini personali) l&#8217;altro genitore ha la facoltà di recuperare in maniera coatta tali somme direttamente dal datore di lavoro. Ma non bonificato direttamente nel conto personale di un genitore ma nel conto comune (vedi art.6). Il discorso analogo nel caso di affido esclusivo con le modalità indicate nell&#8217;art.7 che modifica l&#8217;art.337 quater cc.</p>
<p>Vengono abrogati il secondo e terzo comma che consiste nella diretta richiesta di pagamento dell&#8217;assegno di mantenimento da parte del creditore verso un terzo debitore del genitore inadempiente, attraverso una procedura stragiudiziale che non richiede l&#8217;intervento del giudice per ottenere il versamento diretto delle somme dovute al creditore.</p>
<p>Viene aggiunto l&#8217;ultimo comma che assegna la competenza al pignoramento esclusivamente al giudice del procedimento in corso di separazione o divorzio per bloccare la recente tendenza a ricorrere al giudice di pace al fine di riscuotere tramite decreti ingiuntivi ingenti cifre di spese superflue stabilite solo da un genitore senza il consenso dell&#8217;altro mettendo in gravi difficoltà finanziarie interi nuclei familiari; ciò che accade va contro il principio dell&#8217;affidamento condiviso in cui si viene a creare la situazione in cui un genitore (il “collocatario”) diventa l&#8217;esclusivo decidente e l&#8217;altro il mero pagante.</p>
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<p>L&#8217;Articolo 17 abroga l’articolo 9 della legge n.898 del 1970 novellato dall’art. 13 dalla legge 74 del 1987 che dispone la pensione di reversibilità alla ex moglie divorziata che gode dell’assegno divorzile (i famosi soldi “per lei” inclusi in molti mantenimenti). Ciò comporta una sostanziosa fetta di pensione finisce alla ex moglie divorziata anziché ai figli per intero. Questo articolo elimina questa vecchia legge. L&#8217;articolo 18 abroga l&#8217;articolo 12.bis della legge 898 del 1970, novellata dall’art.16 della legge n.74 del 1987 che dispone in presenza di assegno divorzile (quota di mantenimento “per lei”) la cessione del 40% della liquidazione alla ex moglie. Abrogando questo articolo al momento del pensionamento nessuno ha più pretese sui frutti di decenni di lavoro dell&#8217;altro.</p>
<p>L’articolo 19 abroga l’articolo 12-sexies della legge n.898 del 1970 novellata dall’art. 21 della legge n.74 del 1987 che rimanda all’articolo 570 del codice penale in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Per quello si risolve con l&#8217;articolo 473 bis.37 che dispone il recupero forzoso delle somme. Spesso viene usato solo a scopo intimidatorio per pagare somme al di fuori del mantenimento ordinario.</p>
<p>L’articolo 20 modifica l’articolo 45 del codice civile attribuendo il doppio domicilio in modo che entrambi i genitori siano riconosciuti allo stesso livello dalle istituzioni che nonostante l&#8217;affido condiviso, il non collocatario rimane escluso dalle comunicazioni scolastiche e sanitarie e dall’accesso telematico ai portali istituzionali per visionare dati sensibili riguardo ai figli.</p>
<p>L&#8217;articolo 21 modifica l&#8217;articolo 211 della legge del 19 maggio 1975, n.151 che normava gli A.N.F. (assegni familiari) che stabilivano che gli assegni familiari andassero integralmente al genitore collocatario ed erano indivisibili. Con la legge n.46 del 2021 sono stati sostituiti dall’assegno unico universale, sono stati incluse le detrazioni in busta paga aumentando l&#8217;importo di più del doppio dei vecchi ANF. Questa legge viene sfruttata dal collocatario per farsi assegnare per intero la quota dell’assegno bypassando la legge del 2021 che prevede la divisione in caso di affidamento condiviso, riuscendo in gran parte dei casi. Non viene tenuto conto che tale assegno contiene pure l&#8217;eliminazione delle detrazioni che ha provocato l&#8217;abbassamento dello stipendio di chi percepiva gli ANF aggravando maggiormente le difficoltà economiche di chi attualmente è tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento.</p>
<p>L&#8217;articolo 22 sistema una frase contraddittoria della legge n.46 del 2021 in cui nello stesso comma dispone 2 misure diverse di ripartizione dell’assegno unico in caso di affidamento condiviso. È necessario per evitare interpretazioni, in modo che se non è previsto un affidamento esclusivo, tale assegno vada ripartito a entrambi i genitori, salvo rinuncia scritta da parte di uno dei due.</p>
<p>L&#8217;articolo 23 modifica l&#8217;articolo 76 del D.P.R. del 30 maggio 2002, n.115 riguardo alle condizioni economiche per accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato. La corte costituzionale con l’ord. n. 153 del 2016 aveva stabilito che non si devono tenere conto solo dei redditi dichiarati ma anche di “risorse di qualunque natura di cui il richiedente disponga”. Molte entrate sono bonificate come assegno unico, mantenimenti vari, lavori in nero ecc che non vengono considerati. Certe situazioni</p>
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<p>conflittuali vanno avanti per decenni anche grazie all’utilizzo indebito del gratuito patrocinio. Quindi vanno accertate le reali disponibilità finanziarie del richiedente. L&#8217;articolo 24 modifica il DPCM del 5 dicembre 2013 che norma l’isee. Il punto a permette di includere i figli nel nucleo familiare ad entrambi i genitori. In molte regioni d&#8217;Italia il genitore non collocatario non ha la possibilità di includere i figli nel proprio nucleo e non gode della scala di equivalenza per l’isee ordinario e di conseguenza risulta più benestante di quello che è in realtà, per esempio ha conteggiato nel patrimonio immobiliare anche l’immobile di sua proprietà che fa reddito ma essendo stato assegnato in fase di separazione deve solo fronteggiare ai costi ma non può goderne per diversi decenni post separazione. Il punto b chiarisce a fini interpretativi che l&#8217;assegno per i figli vada decurtato dai redditi isee. Se conteggi gli introiti da un lato, bisogna conteggiare anche gli ammanchi dall&#8217;altro lato, cioè chi li paga. Il punto c elimina l’esenzione ai fini del conteggio isee di libretti postali. Chi ha la disponibilità di 50mila non dovrebbe contendersi i bonus per i meno abbienti, che molte volte sono fino a esaurimento fondi. Il punto d impone il conteggio degli introiti dell’assegno di mantenimento per i figli nel l&#8217;isee corrente che attualmente è escluso. Attualmente vengono conteggiati solo gli assegni divorzili. Il punto e abroga la lettera h dell&#8217;articolo 4 che esclude i conti e libretti alla determinazione del reddito del nucleo familiare.</p>
<p>L&#8217;articolo 25 abroga l’articolo 9bis della legge 898 della legge del 1970 che prevede che l&#8217;assegno divorzile della ex moglie vada a carico degli eredi. Questo articolo lo elimina.<br />
L&#8217;articolo 26 modifica l&#8217;articolo 156 riguardo agli alimenti riguardo alla necessità temporanea di indigenza, il beneficiario deve dimostrare che si sta adoperando per rendersi autosufficiente economicamente e bisogna indicare il limite temporale di cessazione dell&#8217;assegno, anche se potrà essere prorogato.</p>
<p>L&#8217;articolo 27 introduce disposizioni sul collocamento e mantenimento di animali domestici che facevano parte del nucleo familiare, andando a colmare un vuoto normativo. Sanziona comportamenti ostativi e vendicativi verso l&#8217;animale domestico (ora collocati nella casa familiare a chi è stata assegnata quest&#8217;ultima) per andare a colpire moralmente il membro della famiglia che prova dei sentimenti di affezione verso l&#8217;animale oggetto di contesa. Vengono applicate le nuove norme legislative (legge Brambilla).</p>
<p>L&#8217;articolo 29 sono le disposizioni transitorie e finali e prevede che tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti.</p>
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