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	<title>Angelo Pisani &#187; Liberi da Equitalia</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Caso Maradona: La verità è una sola</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberi per un'Italia Equa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Maradona è innocente anche per inesistenza della originaria violazione ipotizzata dal fisco e pur non essendosi difeso prima non può esser condannabile per un accertamento fiscale nullo. Questa è la verità inequivocabile che l&#8217;Agenzia delle Entrate non vuole ammettere e che dal 1994 si nasconde, senza dire che in realtà Maradona non ha mai commesso reati (foto) e che proprio il ricorso per cassazione del Fisco alla sentenza del 1994 (foto) risulta rigettato con la definitiva sentenza 598/2013, con conferma della nullità dell&#8217;accertamento fiscale originario 84/89 che ovviamente non può generare alcuna pretesa e/o cartella neanche per Maradona, quindi innocente da sempre in mancanza di violazioni e totalmente estraneo agli addebiti e non perseguibile. &#160; Vedi anche: - La verità è una sola: leggi la sentenza a favore di Maradona - Maradona assolto già nel 1992 &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-verita-maradona/">Caso Maradona: La verità è una sola</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maradona è innocente anche per inesistenza della originaria violazione ipotizzata dal fisco e pur non essendosi difeso prima non può esser condannabile per un accertamento fiscale nullo.</p>
<p>Questa è la verità inequivocabile che l&#8217;Agenzia delle Entrate non vuole ammettere e che dal 1994 si nasconde, senza dire che in realtà Maradona non ha mai commesso reati (foto) e che proprio il ricorso per cassazione del Fisco alla sentenza del 1994 (foto) risulta rigettato con la definitiva sentenza 598/2013, con conferma della nullità dell&#8217;accertamento fiscale originario 84/89 che ovviamente non può generare alcuna pretesa e/o cartella neanche per Maradona, quindi innocente da sempre in mancanza di violazioni e totalmente estraneo agli addebiti e non perseguibile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vedi anche:</p>
<p>- <a href="http://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/">La verità è una sola: leggi la sentenza a favore di Maradona</a></p>
<p>- <a href="http://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/">Maradona assolto già nel 1992</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/MaradonaVsEquitaliadef-def.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1195" title="MaradonaVsEquitalia(def-def)" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/MaradonaVsEquitaliadef-def.png" alt="" width="758" height="638" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-verita-maradona/">Caso Maradona: La verità è una sola</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Falsi dirigenti dell’Agenzia Entrate e cartelle esattoriali nulle: la sentenza della CTP di Messina</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberi per un'Italia Equa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
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		<category><![CDATA[Movimento Anti-Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Dalla Commissione Tributaria di Messina arriva la prima sentenza che annulla le cartelle emesse dall’Agente di riscossione a seguito ad atti di iscrizione a ruolo di imposte firmati da soggetti privi del potere di sottoscriverli. Lo scandalo dei “falsi dirigenti” nominati presso le Agenzie delle Entrate aveva fatto il giro d’Italia. Si attendevano anche le prime pronunce che non stanno tardando ad arrivare. Nel caso di specie, era successo che un tribunale aveva sospeso l’efficacia di una delibera di conferimento dell’incarico a dirigente nei confronti di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Messina. Nonostante ciò, il presunto Direttore continuava a firmare gli atti di iscrizione a ruolo dei tributi che, a loro volta, finivano incorporati nelle cartelle esattoriali. Quando il contribuente si è accorto di ciò, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria. Il giudice ha accolto il ricorso e annullato la cartella. La sentenza della Commissione Tributaria di Messina affronta in modo molto serio il problema, arrivando ad annullare le cartelle esattoriali emesse sulla base dei tributi firmati dal falso dirigente. Affinché un atto amministrativo sia esistente e valido – ha specificato il giudice – deve essere completo di tutti i suoi elementi essenziali, ivi compresa la firma del dirigente. Se tuttavia un precedente atto ha sospeso l’efficacia dell’incarico di quest’ultimo, tutti gli atti da lui firmati e quelli di conseguenza emessi sono invalidi. Anche la Cassazione, in precedenza, aveva stabilito che l’esistenza dell’atto dell’amministrazione non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o da una sottoscrizione leggibile, ma piuttosto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia riferibile, in modo inequivoco, all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo: cioè, nel caso di specie, all’agenzia delle entrate. Gli atti emanati da falsi dirigenti vanno dichiarati dunque inesistenti fin dal giorno della loro emanazione e, insieme a loro, tutti gli atti di riscossione (di Equitalia e degli altri agenti di riscossione). Fonte: http://www.laleggepertutti.it/24246_falsi-dirigenti-dellagenzia-entrate-e-cartelle-esattoriali-nulle-la-sentenza-della-ctp-di-messina</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/falsi-dirigenti-dellagenzia-entrate-e-cartelle-esattoriali-nulle-la-sentenza-della-ctp-di-messina/">Falsi dirigenti dell’Agenzia Entrate e cartelle esattoriali nulle: la sentenza della CTP di Messina</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla Commissione Tributaria di Messina arriva la prima sentenza che annulla le cartelle emesse dall’Agente di riscossione a seguito ad atti di iscrizione a ruolo di imposte firmati da soggetti privi del potere di sottoscriverli.</p>
<p>Lo scandalo dei “<strong>falsi dirigenti</strong>”<strong> </strong>nominati presso le Agenzie delle Entrate aveva fatto il giro d’Italia. Si attendevano anche le prime pronunce che non stanno tardando ad arrivare. Nel caso di specie, era successo che un tribunale aveva sospeso l’efficacia di una delibera di conferimento dell’incarico a dirigente nei confronti di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Messina. Nonostante ciò, il presunto Direttore continuava a firmare gli atti di iscrizione a ruolo dei tributi che, a loro volta, finivano incorporati nelle cartelle esattoriali.</p>
<p>Quando il contribuente si è accorto di ciò, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria. Il giudice ha accolto il ricorso e annullato la cartella.</p>
<p>La sentenza della Commissione Tributaria di Messina affronta in modo molto serio il problema, arrivando ad annullare le cartelle esattoriali<strong> </strong>emesse sulla base dei tributi firmati dal falso dirigente. Affinché un atto amministrativo sia esistente e valido – ha specificato il giudice – deve essere completo di tutti i suoi elementi essenziali, ivi compresa la firma del dirigente. Se tuttavia un precedente atto ha sospeso l’efficacia dell’incarico di quest’ultimo, tutti gli atti da lui firmati e quelli di conseguenza emessi sono invalidi.</p>
<p>Anche la Cassazione, in precedenza, aveva stabilito che <strong>l</strong>’esistenza dell’atto dell’amministrazione non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o da una sottoscrizione leggibile, ma piuttosto dal fatto che,<strong> </strong>al di là di questi elementi formali<strong>, </strong>esso sia riferibile, in modo inequivoco, all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo: cioè, nel caso di specie, all’agenzia delle entrate.</p>
<p>Gli atti emanati da falsi dirigenti vanno dichiarati dunque inesistenti fin dal giorno della loro emanazione e, insieme a loro, <strong>tutti gli atti di riscossione </strong>(di Equitalia e degli altri agenti di riscossione).</p>
<div><em>Fonte: http://www.laleggepertutti.it/24246_falsi-dirigenti-dellagenzia-entrate-e-cartelle-esattoriali-nulle-la-sentenza-della-ctp-di-messina</em></div>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/falsi-dirigenti-dellagenzia-entrate-e-cartelle-esattoriali-nulle-la-sentenza-della-ctp-di-messina/">Falsi dirigenti dell’Agenzia Entrate e cartelle esattoriali nulle: la sentenza della CTP di Messina</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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