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	<title>Angelo Pisani &#187; redditometro</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Cassazione: redditometro è illegittimo</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Il redditometro è illegittimo se il contribuente prova che l&#8217;alto tenore di vita sia dovuto ai risparmi accumulati nel tempo. Ciò emerge da una recente sentenza della Cassazione (n. 21994 del 25 settembre 2013) che ha accolto il ricorso di due coniugi oggetto di accertamento Irpef e che pertanto mette in discussione il redditometro, lo strumento che dovrebbe smascherare gli evasori assicurandoli alla giustizia. I due coniugi hanno sottolineato che il loro elevato stile di vita era frutto di duri risparmi, nello specifico oltre un milione di euro, ma l&#8217;Amministrazione ha ignorato tale giustificazione e ha effettuato il controllo. La Cassazione però ribalta le precedenti decisioni: &#8220;non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni&#8221;. &#160; Fonte: www.sentenze-cassazione.com</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-redditometro-e-illegittimo/">Cassazione: redditometro è illegittimo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il redditometro è illegittimo se il contribuente prova che l&#8217;alto tenore di vita sia dovuto ai risparmi accumulati nel tempo.</p>
<p>Ciò emerge da una recente sentenza della Cassazione (n. 21994 del 25 settembre 2013) che ha accolto il ricorso di due coniugi oggetto di accertamento Irpef e che pertanto mette in discussione il redditometro, lo strumento che dovrebbe smascherare gli evasori assicurandoli alla giustizia.</p>
<p>I due coniugi hanno sottolineato che il loro elevato stile di vita era frutto di duri risparmi, nello specifico oltre un milione di euro, ma l&#8217;Amministrazione ha ignorato tale giustificazione e ha effettuato il controllo.</p>
<p>La Cassazione però ribalta le precedenti decisioni: <em>&#8220;non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni&#8221;</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: www.sentenze-cassazione.com</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-redditometro-e-illegittimo/">Cassazione: redditometro è illegittimo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>L’agenzia delle Entrate annuncia ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di Napoli sulla illegittimità del redditometro.</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberi per un'Italia Equa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate ha annunciato ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di Napoli che ha dichiarato illegittimo il redditometro per violazione della privacy. La questione sorge perché un pensionato di Napoli, ancor prima che entrasse in vigore la legge sul redditometro (che di fatto verrà applicato solo da marzo), ha proposto un ricorso preventivo (cioè senza che ci sia stato fatto su di lui alcun controllo o accertamento formale da parte della Agenzia delle Entrate) sulla legittimità del redditometro per violazione appunto della sua privacy e di quella della sua famiglia e il giudice del tribunale della sezione distaccata di Napoli, gli ha dato ragione. È necessaria una premessa però al riguardo, ovvero che la sentenza del giudice di Napoli non è valida erga omnes (cioè non è applicabile a tutti i contribuenti) ma solo ad personam cioè sarà valida solo per quel pensionato che ha fatto un ricorso preventivo sulla legittimità del redditometro. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate ha avuto un ordine, da un giudice di tribunale, di non invadere la privacy di quel cittadino, mentre lo potrà fare ancora nei confronti di tutti gli altri contribuenti. Annunciando il ricorso in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate spiega che non vi è alcuna violazione della privacy, perché tutti i dati che l’Agenzia conoscerà sono tutte le spese che il contribuente deciderà di portare in detrazione quindi di dichiarare, mentre nulla saprà nel caso in cui il contribuente decida di non voler portare nessuna spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il redditometro, infatti, si applicherà su spese certe (cioè si cercano dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultanti dall’anagrafe tributaria perché riportate in dichiarazione) che non risulteranno congrue rispetto al reddito dichiarato. L’accertamento scatterà solo là dove la differenza tra il reddito dichiarato e ciò che l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito come spesa (sempre in base ai dati forniti in dichiarazione dallo stesso contribuente) sarà superiore al 20% e anche oltre il 20% nella prima fase di applicazione della legge sul redditometro. I controlli verranno fatti a campione su 35.000 dichiarazioni di redditi, e ciò che verrà esaminato tra le spese certe, sarà anche la macchina che si possiede, o se si possiede una barca o un aereo per esempio e quindi tutto ciò che è in dichiarazione. Guardando le spese dichiarate, l’Agenzie delle Entrate applicherà Il coefficiente ISTAT solo in contradditorio ciò solo nel caso in cui scatti l’accertamento come abbiamo innanzi detto. Non c’è violazione della privacy &#8211; dice l’agenzia delle entrate- perché non si saprà mai perché il contribuente spende i soldi (per fare un esempio concreto non saprà l’agenzia cosa il contribuente comprerà in farmacia), ma saprà solo i soldi che il contribuente spenderà in base a ciò che egli vorrà dichiarare per ottenere poi la detrazione delle spese stesse. Il redditometro, introdotto da Tremonti, in realtà è stato molto discusso anche da gran parte della classe politica, perché si ritiene poco efficace e, a fronte di efficacia quasi nulla, comporterà invece un gran dispendio di energie amministrative. Il fisco - ribadisce l’Agenzia delle Entrate &#8211; non verrà veramente a controllare gli scontrini fiscali del ristorante o del parrucchiere, non bisogna veramente conservare gli scontrini, perché solo quando ci sarà un grande discostamento tra le spese dichiarate e il reddito dichiarato, verranno applicate, come riferimento, le spese medie stabilite dall’ISTAT. Quindi – ribadisce l’Amministrazione- solo in fase di contradditorio. In pratica e per riassumere, nell’applicazione del redditometro si partirà da spese certe cioè da spese che sono in dichiarazione perché indicate dal contribuente ed in possesso dell’Agenzia delle Entrate per volontà stessa del contribuente. Non c’è alcuna violazione della privacy, secondo l’Agenzia delle Entrate, perché i dati sono in anagrafe tributaria e perché il contribuente ha deciso di inserirli in dichiarazione al fine di chiederne la detrazione dal reddito per ridurre il reddito stesso e quindi pagare meno tasse, ma se deciderà di non inserire alcuna spesa, l’Amministrazione nulla saprà al riguardo della vita privata del contribuente.  Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) </p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lagenzia-delle-entrate-annuncia-ricorso-in-cassazione-contro-la-sentenza-del-giudice-di-napoli-sulla-illegittimita-del-redditometro/">L’agenzia delle Entrate annuncia ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di Napoli sulla illegittimità del redditometro.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">L’Agenzia delle Entrate ha annunciato ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di Napoli che ha dichiarato illegittimo il redditometro per violazione della privacy. La questione sorge perché un pensionato di Napoli, ancor prima che entrasse in vigore la legge sul redditometro (che di fatto verrà applicato solo da marzo), ha proposto un ricorso </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">preventivo (</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">cioè senza che ci sia stato fatto su di lui alcun controllo o accertamento formale da parte della Agenzia delle Entrate</span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">) sulla legittimità del redditometro</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> per violazione appunto della sua privacy e di quella della sua famiglia e il giudice del tribunale della sezione distaccata di Napoli, gli ha dato ragione. È necessaria una premessa però al riguardo, ovvero che la sentenza del giudice di Napoli non è valida </span><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;">erga omnes</em><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> (cioè non è applicabile a tutti i contribuenti) ma solo </span><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;">ad personam</em><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> cioè sarà valida solo per quel pensionato che ha fatto un ricorso </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">preventivo sulla legittimità del redditometro</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate ha avuto un ordine, da un giudice di tribunale, di non invadere la privacy di quel cittadino, mentre lo potrà fare ancora nei confronti di tutti gli altri contribuenti. Annunciando il ricorso in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate spiega che non vi è alcuna violazione della privacy, perché tutti i dati che l’Agenzia conoscerà sono tutte le </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">spese</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> che il contribuente </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">deciderà</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> di portare in </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">detrazione</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> quindi di </span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">dichiarare</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">, mentre nulla saprà nel caso in cui il contribuente decida di non voler portare nessuna spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi.</span></p>
<p>Il redditometro, infatti, si applicherà su <strong>spese certe (</strong>cioè si cercano dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultanti dall’anagrafe tributaria perché riportate in dichiarazione) <strong>che non risulteranno congrue</strong> rispetto al <strong>reddito dichiarato</strong>. <strong>L’accertamento</strong> scatterà solo là dove la <strong>differenza</strong> tra il reddito dichiarato e ciò che l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito come spesa (sempre in base ai dati forniti in dichiarazione dallo stesso contribuente) sarà superiore al 20% e anche oltre il 20% nella prima fase di applicazione della legge sul redditometro. I controlli verranno fatti a campione su 35.000 dichiarazioni di redditi, e ciò che verrà esaminato tra le spese certe, sarà anche la <strong>macchina</strong> che si possiede, o se si possiede una <strong>barca</strong> o un <strong>aereo</strong> per esempio e quindi tutto ciò <strong>che è in dichiarazione.</strong> Guardando le spese dichiarate, l’Agenzie delle Entrate applicherà Il coefficiente ISTAT solo in <strong>contradditorio </strong>ciò <strong>solo nel caso in cui scatti l’accertamento </strong>come abbiamo innanzi detto. Non c’è violazione della privacy &#8211; dice l’agenzia delle entrate- perché non si saprà mai perché il contribuente spende i soldi (per fare un esempio concreto non saprà l’agenzia cosa il contribuente comprerà in farmacia), ma saprà solo i soldi che il contribuente spenderà in base a ciò che egli vorrà dichiarare per ottenere poi la <strong>detrazione</strong> delle spese stesse.</p>
<p>Il redditometro, introdotto da Tremonti, in realtà è stato molto discusso anche da gran parte della classe politica, perché si ritiene poco efficace e, a fronte di efficacia quasi nulla, comporterà invece un gran dispendio di energie amministrative.</p>
<p>Il <strong>fisco </strong>- ribadisce l’Agenzia delle Entrate &#8211; <strong>non verrà veramente a controllare gli scontrini</strong> fiscali del ristorante o del parrucchiere, non bisogna veramente conservare gli scontrini, perché solo quando ci sarà un <strong>grande discostamento</strong> tra le spese dichiarate e il reddito dichiarato, verranno applicate, come riferimento, le spese medie stabilite dall’ISTAT. Quindi – ribadisce l’Amministrazione- <strong>solo</strong> in fase di contradditorio. In pratica e per riassumere, nell’applicazione del redditometro si partirà da <strong>spese certe</strong> cioè da spese che sono in dichiarazione perché <strong>indicate dal contribuente</strong> ed in possesso dell’Agenzia delle Entrate per volontà stessa del contribuente. Non c’è alcuna violazione della privacy, secondo l’Agenzia delle Entrate, perché i dati sono in anagrafe tributaria e perché il contribuente ha deciso di inserirli in dichiarazione al fine di chiederne la detrazione dal reddito per ridurre il reddito stesso e quindi pagare meno tasse, ma se deciderà di non inserire alcuna spesa, l’Amministrazione nulla saprà al riguardo della vita privata del contribuente.</p>
<p><em> <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Articolo a cura dell’</span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">avv. FLORIANA BALDINO</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> del foro di Trani (BT) </span></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lagenzia-delle-entrate-annuncia-ricorso-in-cassazione-contro-la-sentenza-del-giudice-di-napoli-sulla-illegittimita-del-redditometro/">L’agenzia delle Entrate annuncia ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di Napoli sulla illegittimità del redditometro.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Sentenza tribunale di Napoli. Il redditometro viola la privacy del contribuente</title>
		<link>https://angelopisani.it/sentenza-tribunale-di-napoli-il-redditometro-viola-la-privacy-del-contribuente/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liberi per un'Italia Equa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Buone notizie per i contribuenti. Il redditometro, introdotto nella nuova normativa (disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione) ed entrata in vigore a gennaio 2013, lederebbe secondo il tribunale di Napoli, la privacy dei cittadini. Cosa significa questo? Ebbene, il tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di un cittadino e ha bocciato, nella sua sentenza il redditometro introdotto recentemente perché controllare le spese sostenute da ognuno di noi significa, secondo il tribunale di Pozzuoli, entrare nella sfera intima e personale dei cittadini e in sostanza viola la nostra privacy.  Questa sentenza crea un precedente e sicuramente è destinata a far discutere a lungo su questo argomento, ovvero redditometro si o no? Ma cosa è il redditometro? Il redditometro è uno strumento introdotto per individuare i finti poveri e, quindi, l&#8217;evasione “spudorata” secondo l’Agenzia delle Entrate. Il  fine del redditometro è quello di  stanare  quei   casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una  elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo talvolta  anche di agevolazioni  dello Stato sociale. Ma talvolta di uno strumento introdotto per legge si tende a farne un abuso di diritto. Il redditometro infatti si basa su delle medie stabilite dall’ISTAT ma come si può stabilire una media di spese che possa essere equa per tutti i cittadini e contribuenti? Il giudice di Napoli infatti ritiene che lo strumento del redditometro annulla il diritto del contribuente e della sua famiglia di avere una vita privata ed impedisce anche, ad ogni contribuente,  di gestire il proprio denaro . ma la cosa ancor più grave è che l’applicazione di accertamenti presuntivi  dei reddito in base a delle stime ISTAT, pregiudica il diritto di difesa di tutti i contribuenti. Il contribuente come potrebbe dimostrare di aver speso meno di quanto risulta dalla media stabilita dall’ISTAT? A fronte della caratteristica di specificità della materia tributaria non sembra corretta la tecnica di  genericità applicata dal redditometro.   [1] disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione &#160; Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) </p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/sentenza-tribunale-di-napoli-il-redditometro-viola-la-privacy-del-contribuente/">Sentenza tribunale di Napoli. Il redditometro viola la privacy del contribuente</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Buone notizie per i contribuenti. Il redditometro, introdotto nella nuova normativa (disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione) ed entrata in vigore a gennaio 2013, lederebbe secondo il tribunale di Napoli, la privacy dei cittadini.</span></p>
<p>Cosa significa questo?</p>
<p>Ebbene, il tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di un cittadino e ha bocciato, nella sua sentenza il redditometro introdotto recentemente perché controllare le spese sostenute da ognuno di noi significa, secondo il tribunale di Pozzuoli, entrare nella sfera intima e personale dei cittadini e in sostanza <strong>viola la nostra privacy.  </strong>Questa sentenza crea un precedente e sicuramente è destinata a far discutere a lungo su questo argomento, ovvero redditometro si o no?</p>
<p>Ma cosa è il redditometro?</p>
<p>Il redditometro è uno strumento introdotto per individuare i finti poveri e, quindi, l&#8217;evasione “<strong>spudorata”</strong> secondo l’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Il  fine del redditometro è quello di  stanare  quei   casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una  elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo talvolta  anche di agevolazioni  dello Stato sociale.</p>
<p>Ma talvolta di uno strumento introdotto per legge si tende a farne un abuso di diritto.</p>
<p>Il redditometro infatti si basa su delle medie stabilite dall’ISTAT ma come si può stabilire una media di spese che possa essere equa per tutti i cittadini e contribuenti?</p>
<p>Il giudice di Napoli infatti ritiene che lo strumento del redditometro <strong>annulla</strong> il diritto del contribuente e della sua famiglia di <strong>avere una vita privata </strong>ed<strong> </strong>impedisce anche, ad ogni contribuente,  di gestire il proprio denaro <strong>.</strong> ma la cosa ancor più grave è che l’applicazione di accertamenti presuntivi  dei reddito in base a delle stime ISTAT, <strong>pregiudica il diritto di difesa di tutti i contribuenti</strong>.</p>
<p>Il contribuente come potrebbe dimostrare di aver speso meno di quanto risulta dalla media stabilita dall’ISTAT?</p>
<p>A fronte della caratteristica di specificità della materia tributaria non sembra corretta la tecnica di  genericità applicata dal redditometro.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></p>
<p>[1] disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il</p>
<p>decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Articolo a cura dell’</span><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">avv. FLORIANA BALDINO</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> del foro di Trani (BT) </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/sentenza-tribunale-di-napoli-il-redditometro-viola-la-privacy-del-contribuente/">Sentenza tribunale di Napoli. Il redditometro viola la privacy del contribuente</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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