<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Pisani &#187; Sentenza</title>
	<atom:link href="https://angelopisani.it/tag/sentenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelopisani.it</link>
	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gli eredi di Maradona vincono la causa sui marchi del campione del mondo contro Morla, Pomargo ed altri.  Pisani, storico difensore di Diego: “Soddisfazione per gli eredi e giustizia per la memoria di Diego”</title>
		<link>https://angelopisani.it/gli-eredi-di-maradona-vincono-la-causa-sui-marchi-del-campione-del-mondo-contro-morla-pomargo-ed-altri-pisani-storico-difensore-di-diego-soddisfazione-per-gli-eredi-e-giustizia-per-la-me/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/gli-eredi-di-maradona-vincono-la-causa-sui-marchi-del-campione-del-mondo-contro-morla-pomargo-ed-altri-pisani-storico-difensore-di-diego-soddisfazione-per-gli-eredi-e-giustizia-per-la-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Eredi Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[libro "Diego c'è!"]]></category>
		<category><![CDATA[Matias Morla]]></category>
		<category><![CDATA[Sattvica]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale argentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Accolgo con profonda soddisfazione la decisione dell’Eccellentissima Camera Nazionale in materia Criminale e Correzionale della Repubblica Argentina che, nell’ambito del procedimento n. 11.155/2021 (“Morla Matías Edgardo e altri s/ truffa per amministrazione fraudolenta”), ha disposto il divieto di innovare e contrattare sui marchi, sul nome e sull’immagine di Diego Armando Maradona registrati a nome di SATTVICA S.A., nonché l’obbligo per gli imputati di astenersi da qualsiasi utilizzo e negoziazione connessa. È un primo, importante passo di giustizia a tutela degli eredi e, soprattutto, della memoria di Diego». Con queste parole, non senza commozione, lo storico difensore legale di Diego Armando Maradona, avvocato Angelo Pisani, commenta la notizia diffusa questa mattina della sentenza pronunciata dal Tribunale argentino che, dando ragione agli eredi del D10S, ha disposto il divieto di utilizzare il brand Maradona, in ogni sua declinazione, all’avvocato Matias Morla ed altri componenti del suo entourage. Come si descrive minuziosamente nel libro di Angelo Pisani “Diego c’è!”, in uscita nelle prossime settimane, «Matias Edgardo Morla incontrò il campione argentino per la prima volta nel 2008. E da quel momento ne diventò, secondo molti, l’alfa e l’omega. Era uno dei tanti periodi down di Diego, quelli in cui per un motivo o per l’altro si sentiva a terra sul campo degli affari. Non fu difficile, per gli “amici&#8221; e per il legale argentino, coglierne la fiducia, fino a convincere Maradona di non ascoltare i diversi consigli dell’avvocato Pisani, lasciato solo a combattere per Diego contro il fisco, dopo averlo convinto a riabbracciare il figlio, Diego junior. La svolta arriva nel 2015, quando Morla ed altri convincono El D10S ad affidargli i diritti di sfruttamento del brand Diego Armando Maradona. A quel punto blinda il tutto in un ufficio di Puerto Madero e assume la carica di presidente unico della società così costituita, la Sattvica S.A., nominando amministratore delegato sua sorella, Vanesa Morla». La stessa Sattvica al centro del divieto imposto dai giudici argentini. «Diego &#8211; avverte Pisani &#8211; non è un marchio, è patrimonio dell’umanità sportiva, va onorato e rispettato sine die. Parlo &#8211; incalza &#8211; non solo come avvocato, ma come suo amico e storico difensore di Diego, dall’epoca delle battaglie contro il fisco italiano, alle vicende umane più delicate, fino al percorso di riconciliazione con suo figlio italiano». «Ho avuto procure in bianco ed atti notarili che mi abilitavano ad agire in ogni ambito, ma non ho mai trasformato Diego in un affare», dichiara. «Gli ho promesso che lo avrei difeso contro ogni ingiustizia. E l’ho fatto. Senza mai sfruttarlo, né da vivo né dopo la sua morte». Ma non è stato così per tutti e non è certo stato così alla luce di questa decisione della Giustizia Argentina, né è stato così, se le accusee saranno accertate, per gli  otto imputati che sfileranno nuovamente  dal 17 marzo prossimo dinanzi al Tribunale penale di San Isidro per rispondere a vario titolo delle ipotesi di omicidio ed altri reati ai danni del più grande astro del calcio mondiale. «Diego &#8211; attacca Pisani &#8211; non doveva e non deve essere trattato come un mercato, una licenza commerciale o un brand da spartire. Meritava investimenti in cultura, arte, sport e formazione, per trasmettere ai giovani il valore dei suoi messaggi: riscatto sociale, dignità, talento, amore per il popolo». Restano comunque aperti due capitoli di primo piano: la tutela della memoria e le responsabilità ancora da accertare. «Oggi &#8211; dice Pisani &#8211; salutiamo una vittoria degli eredi contro presunte gestioni fraudolente dei diritti. Ma la giustizia non è finita. Attendiamo ancora: • la piena verità sulle responsabilità della prematura morte di Diego, • le decisioni definitive della giustizia argentina, • e il completamento dei percorsi giudiziari anche in Italia». «Ho il dovere morale di dirlo: c’è chi forse ha ritenuto che Diego valesse più da morto che da vivo. Se così fosse, sarebbe la sconfitta più grande per lo sport e per l’umanità &#8211; scandisce Angelo Pisani &#8211; io continuerò a difendere la sua memoria, come ho sempre fatto. E racconterò ciò che so nel mio prossimo libro sulla “vita senza fine” di Maradona», annuncia poi Pisani. La conclusione Ai figli di Diego va il mio rispetto. Alla sua memoria, la mia fedeltà. Alla giustizia, la mia determinazione. Diego è stato grande nel calcio, ma ancora più grande nel cuore della gente. E la sua eredità non può essere sequestrata dall’avidità. Ora e sempre. Avv. Angelo Pisani Avvocato Cassazionista Storico legale di Diego Armando Maradona Pagine dalla sentenza del Tribunale argentino</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/gli-eredi-di-maradona-vincono-la-causa-sui-marchi-del-campione-del-mondo-contro-morla-pomargo-ed-altri-pisani-storico-difensore-di-diego-soddisfazione-per-gli-eredi-e-giustizia-per-la-me/">Gli eredi di Maradona vincono la causa sui marchi del campione del mondo contro Morla, Pomargo ed altri.  Pisani, storico difensore di Diego: “Soddisfazione per gli eredi e giustizia per la memoria di Diego”</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-con-Diego-a-Napoli.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5577" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-con-Diego-a-Napoli.jpeg" alt="" width="565" height="386" /></a></p>
<div>
<div>
<div><span style="font-family: georgia, serif"><br />
«Accolgo con profonda soddisfazione la decisione dell’Eccellentissima Camera Nazionale in materia Criminale e Correzionale della Repubblica Argentina che, nell’ambito del procedimento n. 11.155/2021 (“Morla Matías Edgardo e altri s/ truffa per amministrazione fraudolenta”), ha disposto il divieto di innovare e contrattare sui marchi, sul nome e sull’immagine di Diego Armando Maradona registrati a nome di SATTVICA S.A., nonché l’obbligo per gli imputati di astenersi da qualsiasi utilizzo e negoziazione connessa. È un primo, importante passo di giustizia a tutela degli eredi e, soprattutto, della memoria di Diego».<br />
Con queste parole, non senza commozione, lo storico difensore legale di <strong>Diego Armando Maradona</strong>, avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, commenta la notizia diffusa questa mattina della sentenza pronunciata dal Tribunale argentino che, dando ragione agli eredi del D10S, ha disposto il divieto di utilizzare il brand Maradona, in ogni sua declinazione, all’avvocato <strong>Matias Morla </strong>ed altri componenti del suo entourage.</p>
<p>Come si descrive minuziosamente nel libro di Angelo Pisani<strong><em> “Diego c’è!”,</em></strong> in uscita nelle prossime settimane, «Matias Edgardo Morla incontrò il campione argentino per la prima volta nel 2008. E da quel momento ne diventò, secondo molti, l’alfa e l’omega. Era uno dei tanti periodi down di Diego, quelli in cui per un motivo o per l’altro si sentiva a terra sul campo degli affari. Non fu difficile, per gli “amici&#8221; e per il legale argentino, coglierne la fiducia, fino a convincere Maradona di non ascoltare i diversi consigli dell’avvocato Pisani, lasciato solo a combattere per Diego contro il fisco, dopo averlo convinto a riabbracciare il figlio, Diego junior. La svolta arriva nel 2015, quando Morla ed altri convincono El D10S ad affidargli i diritti di sfruttamento del brand Diego Armando Maradona. A quel punto blinda il tutto in un ufficio di Puerto Madero e assume la carica di presidente unico della società così costituita, la Sattvica S.A., nominando amministratore delegato sua sorella, Vanesa Morla».<br />
La stessa Sattvica al centro del divieto imposto dai giudici argentini.</p>
<p>«Diego &#8211; avverte Pisani &#8211; non è un marchio, è patrimonio dell’umanità sportiva, va onorato e rispettato sine die. Parlo &#8211; incalza &#8211; non solo come avvocato, ma come suo amico e storico difensore di Diego, dall’epoca delle battaglie contro il fisco italiano, alle vicende umane più delicate, fino al percorso di riconciliazione con suo figlio italiano». «Ho avuto procure in bianco ed atti notarili che mi abilitavano ad agire in ogni ambito, ma non ho mai trasformato Diego in un affare», dichiara. «Gli ho promesso che lo avrei difeso contro ogni ingiustizia. E l’ho fatto. Senza mai sfruttarlo, né da vivo né dopo la sua morte».</p>
<p>Ma non è stato così per tutti e non è certo stato così alla luce di questa decisione della Giustizia Argentina, né è stato così, se le accusee saranno accertate, per gli  otto imputati che sfileranno nuovamente  dal 17 marzo prossimo dinanzi al Tribunale penale di San Isidro per rispondere a vario titolo delle ipotesi di omicidio ed altri reati ai danni del più grande astro del calcio mondiale.<br />
«Diego &#8211; attacca Pisani &#8211; non doveva e non deve essere trattato come un mercato, una licenza commerciale o un brand da spartire. Meritava investimenti in cultura, arte, sport e formazione, per trasmettere ai giovani il valore dei suoi messaggi: riscatto sociale, dignità, talento, amore per il popolo».</p>
<p>Restano comunque aperti due capitoli di primo piano: la tutela della memoria e le responsabilità ancora da accertare.</p>
<p>«Oggi &#8211; dice Pisani &#8211; salutiamo una vittoria degli eredi contro presunte gestioni fraudolente dei diritti. Ma la giustizia non è finita. Attendiamo ancora:<br />
• la piena verità sulle responsabilità della prematura morte di Diego,<br />
• le decisioni definitive della giustizia argentina,<br />
• e il completamento dei percorsi giudiziari anche in Italia».</p>
<p>«Ho il dovere morale di dirlo: c’è chi forse ha ritenuto che Diego valesse più da morto che da vivo. Se così fosse, sarebbe la sconfitta più grande per lo sport e per l’umanità &#8211; scandisce Angelo Pisani &#8211; io continuerò a difendere la sua memoria, come ho sempre fatto. E racconterò ciò che so nel mio prossimo libro sulla “vita senza fine” di Maradona», annuncia poi Pisani.</p>
<p><strong>La conclusione</strong><br />
Ai figli di Diego va il mio rispetto.<br />
Alla sua memoria, la mia fedeltà.<br />
Alla giustizia, la mia determinazione.</p>
<p>Diego è stato grande nel calcio, ma ancora più grande nel cuore della gente.<br />
E la sua eredità non può essere sequestrata dall’avidità.</p>
<p>Ora e sempre.</span></div>
<div style="text-align: right"><span style="font-family: georgia, serif"></p>
<p><strong>Avv. Angelo Pisani</strong><br />
Avvocato Cassazionista<br />
Storico legale di Diego Armando Maradona</span></div>
</div>
<div style="text-align: right"></div>
<div style="text-align: left">Pagine dalla sentenza del Tribunale argentino</div>
<div style="text-align: left"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/pagine-sentenza1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5579" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/pagine-sentenza1.png" alt="" width="369" height="418" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"></div>
<div style="text-align: left"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/pagine-sentenza-.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5580" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/pagine-sentenza-.png" alt="" width="366" height="416" /></a></div>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/gli-eredi-di-maradona-vincono-la-causa-sui-marchi-del-campione-del-mondo-contro-morla-pomargo-ed-altri-pisani-storico-difensore-di-diego-soddisfazione-per-gli-eredi-e-giustizia-per-la-me/">Gli eredi di Maradona vincono la causa sui marchi del campione del mondo contro Morla, Pomargo ed altri.  Pisani, storico difensore di Diego: “Soddisfazione per gli eredi e giustizia per la memoria di Diego”</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/gli-eredi-di-maradona-vincono-la-causa-sui-marchi-del-campione-del-mondo-contro-morla-pomargo-ed-altri-pisani-storico-difensore-di-diego-soddisfazione-per-gli-eredi-e-giustizia-per-la-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MALASANITÀ A NAPOLI: GIUSTIZIA PER ANNA SIENA</title>
		<link>https://angelopisani.it/malasanita-a-napoli-giustizia-per-anna-siena/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/malasanita-a-napoli-giustizia-per-anna-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[MALASANITA']]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[NOI CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Siena]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Sergio Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[condannato il medico]]></category>
		<category><![CDATA[Malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[prontointerventolegale.it]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani al fianco dei familiari della 36enne deceduta: difesa penale e civile  con il team di prontointerventolegale.it Troppo dolore: c’è giustizia, ma nessuna vittoria &#160; NAPOLI – Gli Avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani, con il supporto del team di consulenti medici e legali di prontointerventolegale.it, hanno assistito e continuano ad assistere in sede penale e civile i familiari di Anna Siena, la giovane donna di 36 anni deceduta il 18 gennaio 2019 in un ospedale di Napoli, vittima di un grave caso di malasanità. Anna Siena morì senza sapere di essere incinta a causa di una gravidanza criptica. L’autopsia disposta dalla Procura di Napoli ha accertato che il decesso fu provocato da una necrosi sviluppatasi in seguito alla morte del feto, che determinò una sindrome da coagulazione intravascolare disseminata, con conseguente shock emorragico, in concomitanza con l’inizio del travaglio di un feto già privo di vita. UNA TRAGEDIA EVITABILE Secondo gli inquirenti, la morte di Anna poteva essere evitata. Il 15 gennaio 2019, tre giorni prima del decesso, la donna si era recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini accompagnata dalla madre, lamentando forti dolori addominali. In quella occasione, tuttavia: • non fu eseguito un corretto esame anamnestico • non vennero disposti accertamenti strumentali né esami di laboratorio • non fu effettuata alcuna ecografia La diagnosi formulata fu quella di lombosciatalgia. Dopo la somministrazione di un antidolorifico, Anna venne dimessa, senza essere trattenuta in osservazione clinica. Tre giorni dopo, la giovane perse la vita. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata dal giudice monocratico Filippo Potaturo, ha accolto le richieste della Procura (PM Capasso) e ha condannato a due anni di reclusione il medico che ebbe in cura Anna Siena, riconoscendolo responsabile di omicidio colposo e lesioni colpose. La sentenza ha stabilito che Anna Siena poteva essere salvata se fosse stata visitata adeguatamente, confermando quanto emerso dall’esame autoptico e dalle consulenze medico-legali. LE DICHIARAZIONI DEGLI AVVOCATI PISANI All’indomani dell’autopsia, l’Avv. Angelo Pisani dichiarò: «La verità è agghiacciante. Anna è stata “guardata”, non visitata. È stata fatta accomodare su una sedia, senza una reale osservazione clinica, senza palpazione, senza un’ecografia e senza esami diagnostici. Questo è gravissimo e sconvolgente.» «Può capitare, purtroppo, una gravidanza criptica, ma il dovere del medico – soprattutto in pronto soccorso – è quello di sopperire a ogni mancanza informativa del paziente, prestando la massima attenzione umana e professionale.» L’Avv. Sergio Pisani ha aggiunto dopo la sentenza: «Spero che questa decisione serva a salvare altre vite. I casi di gravidanza criptica sono molto più frequenti di quanto si pensi e non possono essere ignorati o sottovalutati.» C’È GIUSTIZIA, MA NON C’È VITTORIA La difesa dei familiari di Anna Siena prosegue anche in sede civile per l’accertamento di tutte le responsabilità. Gli Avvocati Pisani sottolineano che nessuna sentenza può restituire una vita spezzata, ma può e deve servire a evitare che simili tragedie si ripetano. «Quando negli ospedali non si presta la dovuta attenzione ai pazienti, quando non si effettuano esami che potrebbero salvare una vita, il diritto alla salute viene negato. Anna poteva essere salvata. Questa è la verità più dolorosa.»</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/malasanita-a-napoli-giustizia-per-anna-siena/">MALASANITÀ A NAPOLI: GIUSTIZIA PER ANNA SIENA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani al fianco dei familiari della 36enne deceduta: difesa penale e civile </strong></p>
<p align="center"><strong>con il team di <a href="http://prontointerventolegale.it/">prontointerventolegale.it</a></strong></p>
<p align="center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/pronto-intervento-legale.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5515" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/pronto-intervento-legale-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p align="center"><strong>Troppo dolore: c’è giustizia, ma nessuna vittoria</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NAPOLI – Gli Avvocati <strong>Angelo Pisani</strong> e <strong>Sergio Pisani</strong>, con il supporto del team di consulenti medici e legali di <a href="http://prontointerventolegale.it/">prontointerventolegale.it</a>, hanno assistito e continuano ad assistere in sede penale e civile i familiari di <strong>Anna Siena</strong>, la giovane donna di 36 anni deceduta il 18 gennaio 2019 in un ospedale di Napoli, vittima di un grave caso di malasanità.</p>
<p>Anna Siena morì senza sapere di essere incinta a causa di una gravidanza criptica. L’autopsia disposta dalla Procura di Napoli ha accertato che il decesso fu provocato da una necrosi sviluppatasi in seguito alla morte del feto, che determinò una sindrome da coagulazione intravascolare disseminata, con conseguente shock emorragico, in concomitanza con l’inizio del travaglio di un feto già privo di vita.</p>
<p align="center"><strong>UNA TRAGEDIA EVITABILE</strong></p>
<p>Secondo gli inquirenti, la morte di Anna poteva essere evitata. Il 15 gennaio 2019, tre giorni prima del decesso, la donna si era recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini accompagnata dalla madre, lamentando forti dolori addominali. In quella occasione, tuttavia:<br />
• non fu eseguito un corretto esame anamnestico<br />
• non vennero disposti accertamenti strumentali né esami di laboratorio<br />
• non fu effettuata alcuna ecografia</p>
<p>La diagnosi formulata fu quella di lombosciatalgia. Dopo la somministrazione di un antidolorifico, Anna venne dimessa, senza essere trattenuta in osservazione clinica. Tre giorni dopo, la giovane perse la vita.</p>
<p align="center"><strong>LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI</strong></p>
<p>Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata dal giudice monocratico <strong>Filippo Potaturo</strong>, ha accolto le richieste della Procura (PM Capasso) e ha condannato a due anni di reclusione il medico che ebbe in cura Anna Siena, riconoscendolo responsabile di omicidio colposo e lesioni colpose.</p>
<p>La sentenza ha stabilito che Anna Siena poteva essere salvata se fosse stata visitata adeguatamente, confermando quanto emerso dall’esame autoptico e dalle consulenze medico-legali.</p>
<p align="center"><strong>LE DICHIARAZIONI DEGLI AVVOCATI PISANI</strong></p>
<p>All’indomani dell’autopsia, l’Avv. Angelo Pisani dichiarò:</p>
<p>«La verità è agghiacciante. Anna è stata “guardata”, non visitata. È stata fatta accomodare su una sedia, senza una reale osservazione clinica, senza palpazione, senza un’ecografia e senza esami diagnostici. Questo è gravissimo e sconvolgente.» «Può capitare, purtroppo, una gravidanza criptica, ma il dovere del medico – soprattutto in pronto soccorso – è quello di sopperire a ogni mancanza informativa del paziente, prestando la massima attenzione umana e professionale.»</p>
<p>L’Avv. Sergio Pisani ha aggiunto dopo la sentenza:</p>
<p>«Spero che questa decisione serva a salvare altre vite. I casi di gravidanza criptica sono molto più frequenti di quanto si pensi e non possono essere ignorati o sottovalutati.»</p>
<p align="center"><strong>C’È GIUSTIZIA, MA NON C’È VITTORIA</strong></p>
<p>La difesa dei familiari di Anna Siena prosegue anche in sede civile per l’accertamento di tutte le responsabilità.<br />
Gli Avvocati Pisani sottolineano che nessuna sentenza può restituire una vita spezzata, ma può e deve servire a evitare che simili tragedie si ripetano.</p>
<p>«Quando negli ospedali non si presta la dovuta attenzione ai pazienti, quando non si effettuano esami che potrebbero salvare una vita, il diritto alla salute viene negato. Anna poteva essere salvata. Questa è la verità più dolorosa.»</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/malasanita-a-napoli-giustizia-per-anna-siena/">MALASANITÀ A NAPOLI: GIUSTIZIA PER ANNA SIENA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/malasanita-a-napoli-giustizia-per-anna-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1523 &#8211; BASTA COL PADRE-BANCOMAT &#8211; PAROLA DI CASSAZIONE</title>
		<link>https://angelopisani.it/1523-basta-col-padre-bancomat-parola-di-cassazione/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/1523-basta-col-padre-bancomat-parola-di-cassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 06:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[1523]]></category>
		<category><![CDATA[avv. Angelo Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[padri separati]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Basta col padre-bancomat / Cassazione su papà separati  Pisani: un primo, importante passo avanti &#160; 17 LUGLIO 2025 &#8211; L’assegno di mantenimento per i figli non è immutabile e deve essere ricalcolato se cambiano le condizioni economiche del genitore, anche se ha scelto volontariamente di guadagnare meno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con un provvedimento che ha già fatto tirare un sospiro di sollievo alle migliaia di padri separati sull&#8217;orlo del baratro, molti dei quali ormai privi della casa, costretti a dormire in auto ed impossibilitati a sostenere le spese di mantenimento. «Si tratta &#8211; osserva l&#8217;avvocato Angelo Pisani, fondatore del Servizio Antiviolenza 1523.it che assiste tanti di questi padri separati &#8211; di un primo, importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei papà separati. Il padre non deve più essere considerato un bancomat ed alle necessità dei figli deve provvedere in egual misura anche la madre. Giustamente i giudici della Suprema Corte hanno affermato che il contributo economico per i figli deve sempre rispettare il principio di proporzionalità rispetto alle reali capacità economiche dei genitori, anche nel caso in cui sia il padre ad aver cambiato lavoro scegliendo un impiego più stabile ma meno redditizio». Nelle stesse ore è stato diffusa dallo Studio Legale dell&#8217;avvocato Angelo Pisani l&#8217;istanza rivolta a numerose ed importanti amministrazioni comunali italiane per poter affiggere nelle strade cittadine manifesti del 1523.it, analogamente a quelli del 1522.it, «dal momento che &#8211; si legge nel documento &#8211; per il servizio 1522 in favore della tutela dei diritti delle donne, gestito da associazioni &#8220;rosa&#8221;, viene garantita ampia visibilità e rilasciata ogni tipo di autorizzazione per la promozione e l&#8217;affissione delle iniziative». «Aspettiamo risposte tempestive specie dai Comuni di Napoli, Roma e Milano ma se non arriveranno &#8211; avverte Pisani &#8211; ricorreremo in tutte le sedi arrivando, qualora necessario, fino alla CEDU». &#160; &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/1523-basta-col-padre-bancomat-parola-di-cassazione/">1523 &#8211; BASTA COL PADRE-BANCOMAT &#8211; PAROLA DI CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Cassazione1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4717" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Cassazione1.png" alt="" width="638" height="434" /></a></p>
<p align="center"><strong>Basta col padre-bancomat / Cassazione su papà separati </strong></p>
<p align="center"><strong>Pisani: un primo, importante passo avanti</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>17 LUGLIO 2025 &#8211; L’assegno di mantenimento per i figli non è immutabile e deve essere ricalcolato se cambiano le condizioni economiche del genitore, anche se ha scelto volontariamente di guadagnare meno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con un provvedimento che ha già fatto tirare un sospiro di sollievo alle migliaia di padri separati sull&#8217;orlo del baratro, molti dei quali ormai privi della casa, costretti a dormire in auto ed impossibilitati a sostenere le spese di mantenimento.</p>
<p>«Si tratta &#8211; osserva l&#8217;avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, fondatore del Servizio Antiviolenza <a href="http://1523.it/" target="_blank">1523.it</a> che assiste tanti di questi padri separati &#8211; di un primo, importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei papà separati. Il padre non deve più essere considerato un bancomat ed alle necessità dei figli deve provvedere in egual misura anche la madre. Giustamente i giudici della Suprema Corte hanno affermato che il contributo economico per i figli deve sempre<strong> </strong>rispettare il principio di proporzionalità rispetto alle reali capacità economiche dei genitori, anche nel caso in cui sia il padre ad aver cambiato lavoro scegliendo un impiego più stabile ma meno redditizio».</p>
<p><strong>Nelle stesse ore è stato diffusa dallo Studio Legale dell&#8217;avvocato Angelo Pisani l&#8217;istanza rivolta a numerose ed importanti amministrazioni comunali italiane per poter affiggere nelle strade cittadine manifesti del <a href="http://1523.it/" target="_blank">1523.it</a>, analogamente a quelli del <a href="http://1522.it/" target="_blank">1522.it</a>, «dal momento che &#8211; si legge nel documento &#8211; per il servizio 1522 in favore della tutela dei diritti delle donne, gestito da associazioni &#8220;rosa&#8221;, viene garantita ampia visibilità e rilasciata ogni tipo di autorizzazione per la promozione e l&#8217;affissione delle iniziative».</strong></p>
<p>«Aspettiamo risposte tempestive specie dai Comuni di Napoli, Roma e Milano ma se non arriveranno &#8211; avverte Pisani &#8211; ricorreremo in tutte le sedi arrivando, qualora necessario, fino alla CEDU».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/1523-basta-col-padre-bancomat-parola-di-cassazione/">1523 &#8211; BASTA COL PADRE-BANCOMAT &#8211; PAROLA DI CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/1523-basta-col-padre-bancomat-parola-di-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradona assolto già nel 1992: ecco la sentenza</title>
		<link>https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona è stato assolto già per ASSOLUZIONE secondo questa sentenza del 1992. Ecco la sentenza completa.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/">Maradona assolto già nel 1992: ecco la sentenza</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona è stato assolto già per ASSOLUZIONE secondo questa sentenza del 1992. Ecco la sentenza completa.</p>
<p><a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-01/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.01'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.01" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.01" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-02/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.02'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.02" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.02" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-03/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.03'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.03" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.03" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-04/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.04'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.04" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.04" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-05/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.05'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.05" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.05" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-06/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.06'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.06" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.06" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-07/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.07'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.07" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.07" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-08/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.08'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.08-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.08" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.08" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-09/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.09'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.09-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.09" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.09" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-10/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.10'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.10" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.10" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-11/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.11'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.11" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.11" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/maradona-sentenza-assoluzione-1992-pag-12/' title='Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.12'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.12" title="Maradona-Sentenza-Assoluzione-1992-pag.12" /></a></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/20130206_084444_0815567777.pdf" target="_self" class="gdl-button shortcode-medium-button" style="color:#ffffff; background-color:#367087; border-color:#336a80; ">Scarica la sentenza in formato PDF</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/">Maradona assolto già nel 1992: ecco la sentenza</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/maradona-assolto-gia-nel-1992-ecco-la-sentenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: redditometro è illegittimo</title>
		<link>https://angelopisani.it/cassazione-redditometro-e-illegittimo/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/cassazione-redditometro-e-illegittimo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il redditometro è illegittimo se il contribuente prova che l&#8217;alto tenore di vita sia dovuto ai risparmi accumulati nel tempo. Ciò emerge da una recente sentenza della Cassazione (n. 21994 del 25 settembre 2013) che ha accolto il ricorso di due coniugi oggetto di accertamento Irpef e che pertanto mette in discussione il redditometro, lo strumento che dovrebbe smascherare gli evasori assicurandoli alla giustizia. I due coniugi hanno sottolineato che il loro elevato stile di vita era frutto di duri risparmi, nello specifico oltre un milione di euro, ma l&#8217;Amministrazione ha ignorato tale giustificazione e ha effettuato il controllo. La Cassazione però ribalta le precedenti decisioni: &#8220;non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni&#8221;. &#160; Fonte: www.sentenze-cassazione.com</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-redditometro-e-illegittimo/">Cassazione: redditometro è illegittimo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il redditometro è illegittimo se il contribuente prova che l&#8217;alto tenore di vita sia dovuto ai risparmi accumulati nel tempo.</p>
<p>Ciò emerge da una recente sentenza della Cassazione (n. 21994 del 25 settembre 2013) che ha accolto il ricorso di due coniugi oggetto di accertamento Irpef e che pertanto mette in discussione il redditometro, lo strumento che dovrebbe smascherare gli evasori assicurandoli alla giustizia.</p>
<p>I due coniugi hanno sottolineato che il loro elevato stile di vita era frutto di duri risparmi, nello specifico oltre un milione di euro, ma l&#8217;Amministrazione ha ignorato tale giustificazione e ha effettuato il controllo.</p>
<p>La Cassazione però ribalta le precedenti decisioni: <em>&#8220;non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni&#8221;</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: www.sentenze-cassazione.com</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-redditometro-e-illegittimo/">Cassazione: redditometro è illegittimo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/cassazione-redditometro-e-illegittimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equitalia: è inesistente la cartella inviata per posta</title>
		<link>https://angelopisani.it/equitalia-e-inesistente-la-cartella-inviata-per-posta/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/equitalia-e-inesistente-la-cartella-inviata-per-posta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA CONSUMATORI]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Tributaria Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[inesistente cartella inviata per posta]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interessante sentenza depositata lo scorso 18 settembre (n. 212/23/13), attraverso cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari &#8211; Sez. 23 &#8211; Sezione staccata di Lecce, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente e ha annullato la cartella esattoriale notificata per posta da Equitalia. I giudici tributari hanno stabilito che, ai sensi dell&#8217;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia non può notificare le cartelle esattoriali per posta, ma soltanto tramite soggetti previsti dalla norma. La sentenza dice: &#8220;è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &#8220;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&#8221;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma. [...] In tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale&#8221;. La corte ha così dichiarato l&#8217;inesistenza della notificazione della cartella.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-e-inesistente-la-cartella-inviata-per-posta/">Equitalia: è inesistente la cartella inviata per posta</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sentenza depositata lo scorso 18 settembre (n. 212/23/13), attraverso cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari &#8211; Sez. 23 &#8211; Sezione staccata di Lecce, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente e ha annullato la cartella esattoriale notificata per posta da Equitalia.</p>
<p>I giudici tributari hanno stabilito che, ai sensi dell&#8217;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia non può notificare le cartelle esattoriali per posta, ma soltanto tramite soggetti previsti dalla norma.</p>
<p>La sentenza dice: <em>&#8220;è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &#8220;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&#8221;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma. [...] In tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale&#8221;</em>.</p>
<p>La corte ha così dichiarato l&#8217;inesistenza della notificazione della cartella.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-e-inesistente-la-cartella-inviata-per-posta/">Equitalia: è inesistente la cartella inviata per posta</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/equitalia-e-inesistente-la-cartella-inviata-per-posta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VERITA È UNA SOLA : LUNEDI CONFERENZA STAMPA PUBBLICA E LA VERITÀ SU MARADONA</title>
		<link>https://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 02:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[PISANI]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Causa]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Armando Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelopisani.it/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<p>QUESTA È LA VERITÀ DEFINITIVA ED INEQUIVOCABILE CHE L’AGENZIA DELL’ENTRATE  NON VUOLE AMMETTERE E NASCONDE,  SENZA  DIRE CHE  IN REALTÀ PROPRIO IL SUO RICORSO PER CASSAZIONE ALLA SENTENZA DEL 1994  RISULTA TOTALMENTE  RIGETTATO CON LA DEFINITIVA SENTENZA 598/2013,  CON CONFERMA DELLA NULLITÀ DELL’ACCERTAMENTO FISCALE ORIGINARIO CHE OVVIAMENTE  NON PUÒ GENERARE  ALCUNA PRETESA E/O CARTELLA NEANCHE PER DIEGO ARMANDO MARADONA QUINDI INNOCENTE DA SEMPRE E TOTALMENTE ESTRANEO AGLI ADDEBITI E PERSECUZIONI SUBITE.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/">LA VERITA È UNA SOLA : LUNEDI CONFERENZA STAMPA PUBBLICA E LA VERITÀ SU MARADONA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="shortcode-block-quote-center" style="color:#999999">…addirittura c&#8217;è una sentenza di appello in favore del coobbligato in solido ossia il &#8220;Calcio Napoli&#8221; &#8211; che si estende anche al contribuente &#8211; che chiarisce in modo inequivocabile che Maradona non è un evasore ma continuano a perseguitarlo senza motivo.</div>
<p>QUESTA È LA VERITÀ DEFINITIVA ED INEQUIVOCABILE CHE L’AGENZIA DELL’ENTRATE  NON VUOLE AMMETTERE E NASCONDE,  SENZA  DIRE CHE  IN REALTÀ PROPRIO IL SUO RICORSO PER CASSAZIONE ALLA SENTENZA DEL 1994  RISULTA TOTALMENTE  RIGETTATO CON LA DEFINITIVA SENTENZA 598/2013,  CON CONFERMA DELLA NULLITÀ DELL’ACCERTAMENTO FISCALE ORIGINARIO CHE OVVIAMENTE  NON PUÒ GENERARE  ALCUNA PRETESA E/O CARTELLA NEANCHE PER DIEGO ARMANDO MARADONA QUINDI INNOCENTE DA SEMPRE E TOTALMENTE ESTRANEO AGLI ADDEBITI E PERSECUZIONI SUBITE.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sentenza-Calcio-Napoli.pdf" target="_self" class="gdl-button shortcode-medium-button" style="color:#ffffff; background-color:#000000; border-color:#000000; ">Scarica la sentenza in formato PDF</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/">LA VERITA È UNA SOLA : LUNEDI CONFERENZA STAMPA PUBBLICA E LA VERITÀ SU MARADONA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://angelopisani.it/la-verita-e-una-sola-lunedi-conferenza-stampa-pubblica-e-la-verita-su-maradona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
