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	<title>Angelo Pisani &#187; EQUITALIA</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Maradona – Dopo le vittorie in commissione tributaria ora arriva l’attacco per presunta diffamazione di Equitalia</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Perché continua la persecuzione del fisco italiano a Diego Armando Maradona, spintasi al punto da colpire anche l’avvocato del campione, “reo” di esercitare il diritto di difesa e di aver già dimostrato che il Pibe non è mai stato un evasore? Se lo chiedono tanti lettori dopo aver appreso oggi dai quotidiani che sia il campione, sia il suo difensore Angelo Pisani risultano indagati dalla Procura di Cassino, con avviso di conclusione indagini, per presunta diffamazione di Equitalia.   Eppure, come sanno i dirigenti di Equitalia, il 16 marzo 2015, dopo le precedenti sentenze tributarie e quella penale di archiviazione del 1994, anche il giudice relatore della Commissione Tributaria di Napoli Fausto Izzo ha emesso una sentenza con cui nel merito riconosce l’estraneità di Maradona agli addebiti del fisco, annullando i 34 milioni di interessi e more della cartella ed inoltre abilitandolo, in caso di altre azioni esecutive in suo danno, alla facoltà di chiedere il risarcimento danni. Tanto che l’11 ottobre prossimo dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania si terrà la prima udienza dell’appello promosso da Equitalia contro quel provvedimento, tuttora esecutivo, senza che alcuna istituzione abbia finora sentito il dovere di chiarire questa palese ingiustizia. Nessuna diffamazione, dunque, a meno che non si voglia sottrarre al cittadino-contribuente il diritto di difendersi da una persecuzione, anche mediatica,  durata vent’anni e per un tempo altrettanto lungo, come si vede ancora oggi, enfatizzata dai media mondiali. Con gravissimi danni, anche d’immagine, per chi la subisce.     «Con la sentenza del giudice Izzo &#8211; osserva l’avvocato Angelo Pisani &#8211; ci auguravamo che almeno il tritacarne mediatico fosse terminato e che l’Italia, dove tutti sanno che sostanzialmente Maradona è innocente, potesse evitare l’ennesima brutta figura sotto i riflettori internazionali. Questo provvedimento punitivo richiesto da Equitalia alla Procura di Cassino va esattamente nella direzione opposta». «Difenderemo l’innocenza e l’onore del campione – conclude Pisani – e ovviamente anche la nostra, in tutte le sedi, compresa quella di Cassino, nel caso in cui fosse ritenuto necessario processare un contribuente e il suo avvocato per essersi difesi da aggressioni del fisco che sono state considerate ingiuste non solo dinanzi alla Commissione Tributaria, ma precedentemente anche in sede penale. Siamo fiduciosi comunque che ciò non debba accadere».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-dopo-le-vittorie-in-commissione-tributaria-ora-arriva-lattacco-per-presunta-diffamazione-di-equitalia/">Maradona – Dopo le vittorie in commissione tributaria ora arriva l’attacco per presunta diffamazione di Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perché continua la persecuzione del fisco italiano a Diego Armando Maradona, spintasi al punto da colpire anche l’avvocato del campione, “reo” di esercitare il diritto di difesa e di aver già dimostrato che il Pibe non è mai stato un evasore? Se lo chiedono tanti lettori dopo aver appreso oggi dai quotidiani che sia il campione, sia il suo difensore Angelo Pisani risultano indagati dalla Procura di Cassino, con avviso di conclusione indagini, per presunta diffamazione di Equitalia.</strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong>Eppure, come sanno i dirigenti di Equitalia, il 16 marzo 2015, dopo le precedenti sentenze tributarie e quella penale di archiviazione del 1994, anche il giudice relatore della Commissione Tributaria di Napoli Fausto Izzo ha emesso una sentenza con cui nel merito riconosce l’estraneità di Maradona agli addebiti del fisco, annullando i 34 milioni di interessi e more della cartella ed inoltre abilitandolo, in caso di altre azioni esecutive in suo danno, alla facoltà di chiedere il risarcimento danni. Tanto che l’11 ottobre prossimo dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania si terrà la prima udienza dell’appello promosso da Equitalia contro quel provvedimento, tuttora esecutivo, senza che alcuna istituzione abbia finora sentito il dovere di chiarire questa palese ingiustizia.</strong></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-Maradona1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4409" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-Maradona1.png" alt="" width="749" height="345" /></a></p>
<p><strong>Nessuna diffamazione, dunque, a meno che non si voglia sottrarre al cittadino-contribuente il diritto di difendersi da una persecuzione, anche mediatica,  durata vent’anni e per un tempo altrettanto lungo, come si vede ancora oggi, enfatizzata dai media mondiali. Con gravissimi danni, anche d’immagine, per chi la subisce.  </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong>«Con la sentenza del giudice Izzo &#8211; osserva l’avvocato Angelo Pisani &#8211; ci auguravamo che almeno il tritacarne mediatico fosse terminato e che l’Italia, dove tutti sanno che sostanzialmente Maradona è innocente, potesse evitare l’ennesima brutta figura sotto i riflettori internazionali. Questo provvedimento punitivo richiesto da Equitalia alla Procura di Cassino va esattamente nella direzione opposta».</strong></p>
<p><strong>«Difenderemo l’innocenza e l’onore del campione – conclude Pisani – e ovviamente anche la nostra, in tutte le sedi, compresa quella di Cassino, nel caso in cui fosse ritenuto necessario processare un contribuente e il suo avvocato per essersi difesi da aggressioni del fisco che sono state considerate ingiuste non solo dinanzi alla Commissione Tributaria, ma precedentemente anche in sede penale. Siamo fiduciosi comunque che ciò non debba accadere».</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-dopo-le-vittorie-in-commissione-tributaria-ora-arriva-lattacco-per-presunta-diffamazione-di-equitalia/">Maradona – Dopo le vittorie in commissione tributaria ora arriva l’attacco per presunta diffamazione di Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La paurosa stretta del fisco, incubo dei contribuenti, con i solleciti di fine luglio</title>
		<link>https://angelopisani.it/la-paurosa-stretta-del-fisco-incubo-dei-contribuenti-con-i-solleciti-di-fine-luglio/</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Oltre ogni limite: &#8220;gentile avvocato tanti suoi colleghi hanno già pagato, lei è nella ristretta minoranza che non ha ancora provveduto&#8221;. Inizia così l&#8217;ultimo abuso di Equitalia, incubo dei contribuenti italiani. Paurosa stretta di Equitalia sui contribuenti. Come ogni anno a poche ore dalle ferie di agosto (per i pochi italiani che potranno permettersele), la cara Equitalia, utilizzando dati e pec detenuti per altri motivi, sta inviando pesanti notifiche, con minacce di azioni esecutive immediate, anche per cartelle di poco valore e prescritte, utilizzando per giunta modalità non previste dal regolamento e mettendo in atto, in sostanza, vere e proprie forme di intimidazione. Non troverebbero infatti altra spiegazione &#8211; secondo quanto denuncia l&#8217;avvocato Angelo Pisani, fondatore di www.noiconsumatori.it &#8211; le ingiunzioni di pagamento inviate in questi giorni da Equitalia anche a numerosi professionisti con preavviso di imminenti azioni esecutive, dal pignoramento sul conto corrente fino al fermo amministrativo dell’auto, per presunti debiti di valore inferiore ai limiti di legge. Ma non basta, perché, nonostante si tratti di multe automobilistiche, peraltro con notifiche scadute e quindi non più esigibili, le ingiunzioni arrivano a decine sulle pec di studio dei professionisti, arrecando così grave danno anche all’immagine professionale dei medesimi. E’ il caso &#8211; per fare un solo esempio sui tanti pervenuti sul tavolo di  noiconsumatori.it Movimento Anti Equitalia &#8211; di un professionista partenopeo che, per presunti debiti da circa duemila euro, si è visto raggiungere sulla pec di studio da un avviso nel quale Equitalia non solo preannuncia a stretto giro le azioni esecutive, ma addirittura prova a mettere alla berlina lo stesso, comunicandogli che i suoi colleghi avrebbero “già pagato”… «Capisco che il governo si trovi in evidenti difficoltà economiche &#8211; sbotta il presidente di www.noiconsumatori.it, avvocato Angelo Pisani – ma questo non autorizza certo il fisco ad adottare procedure scorrette nei confronti dei contribuenti. Come sempre – rincara la dose Pisani – mentre la grossa evasione continua a prosperare nei paradisi fiscali, per non parlare dei capitali mafiosi su cui si regge buona parte dell’economia bancaria, si continua a perseguire il cittadino, l’artigiano, il piccolo professionista, colpendo famiglie, imprese, quell’apparato produttivo sul quale si regge l’occupazione nel nostro Paese». «Ricordo ai signori di Equitalia – osserva duro Pisani – che non è corretto inviare sulla Pec di un professionista avvisi che riguardano multe automobilistiche e non già tasse relative alla sua attività professionale. Oltre a ciò – aggiunge – contestiamo duramente l’effetto intimidatorio che si è voluto imprimere a questo genere di missive via mail, perché, come ben sanno gli addetti di Equitalia, per importi di simile consistenza non è possibile effettuare azioni esecutive, né è giusto minacciare odiosi pignoramenti  o fermi amministrativi». «Eleviamo perciò una vibrata protesta – è la drastica conclusione – per quanto sta accadendo, mentre annunciamo il ricorso in tutte le sedi opportune, con segnalazione al Ministero delle Finanze di comportamenti a danno degli italiani che non esitiamo a definire vessatori, e che certamente non giovano a quel rapporto di fiducia tra i cittadini e il fisco che tanto si era inteso sbandierare anche negli ultimi mesi».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-paurosa-stretta-del-fisco-incubo-dei-contribuenti-con-i-solleciti-di-fine-luglio/">La paurosa stretta del fisco, incubo dei contribuenti, con i solleciti di fine luglio</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre ogni limite: &#8220;gentile avvocato tanti suoi colleghi hanno già pagato, lei è nella ristretta minoranza che non ha ancora provveduto&#8221;. Inizia così l&#8217;ultimo abuso di Equitalia, incubo dei contribuenti italiani.</p>
<p>Paurosa stretta di Equitalia sui contribuenti. Come ogni anno a poche ore dalle ferie di agosto (per i pochi italiani che potranno permettersele), la cara Equitalia, utilizzando dati e pec detenuti per altri motivi, sta inviando pesanti notifiche, con minacce di azioni esecutive immediate, anche per cartelle di poco valore e prescritte, utilizzando per giunta modalità non previste dal regolamento e mettendo in atto, in sostanza, vere e proprie forme di intimidazione.</p>
<p><strong>Non troverebbero infatti altra spiegazione &#8211; secondo quanto denuncia l&#8217;avvocato Angelo Pisani, fondatore di www.noiconsumatori.it &#8211; le ingiunzioni di pagamento inviate in questi giorni da Equitalia anche a numerosi professionisti con preavviso di imminenti azioni esecutive, dal pignoramento sul conto corrente fino al fermo amministrativo dell’auto, per presunti debiti di valore inferiore ai limiti di legge. Ma non basta, perché, nonostante si tratti di multe automobilistiche, peraltro con notifiche scadute e quindi non più esigibili, le ingiunzioni arrivano a decine sulle pec di studio dei professionisti, arrecando così grave danno anche all’immagine professionale dei medesimi.</strong></p>
<p>E’ il caso &#8211; per fare un solo esempio sui tanti pervenuti sul tavolo di  <a href="http://www.noiconsumatori.it/">noiconsumatori.it</a> Movimento Anti Equitalia &#8211; di un professionista partenopeo che, per presunti debiti da circa duemila euro, si è visto raggiungere sulla pec di studio da un avviso nel quale Equitalia non solo preannuncia a stretto giro le azioni esecutive, ma addirittura prova a mettere alla berlina lo stesso, comunicandogli che i suoi colleghi avrebbero “già pagato”…</p>
<p>«Capisco che il governo si trovi in evidenti difficoltà economiche &#8211; sbotta il presidente di <a href="http://www.noiconsumatori.it/">www.noiconsumatori.it</a>, avvocato Angelo Pisani – ma questo non autorizza certo il fisco ad adottare procedure scorrette nei confronti dei contribuenti. Come sempre – rincara la dose Pisani – mentre la grossa evasione continua a prosperare nei paradisi fiscali, per non parlare dei capitali mafiosi su cui si regge buona parte dell’economia bancaria, si continua a perseguire il cittadino, l’artigiano, il piccolo professionista, colpendo famiglie, imprese, quell’apparato produttivo sul quale si regge l’occupazione nel nostro Paese». «Ricordo ai signori di Equitalia – osserva duro Pisani – che non è corretto inviare sulla Pec di un professionista avvisi che riguardano multe automobilistiche e non già tasse relative alla sua attività professionale. Oltre a ciò – aggiunge – contestiamo duramente l’effetto intimidatorio che si è voluto imprimere a questo genere di missive via mail, perché, come ben sanno gli addetti di Equitalia, per importi di simile consistenza non è possibile effettuare azioni esecutive, né è giusto minacciare odiosi pignoramenti  o fermi amministrativi».</p>
<p>«Eleviamo perciò una vibrata protesta – è la drastica conclusione – per quanto sta accadendo, mentre annunciamo il ricorso in tutte le sedi opportune, con segnalazione al Ministero delle Finanze di comportamenti a danno degli italiani che non esitiamo a definire vessatori, e che certamente non giovano a quel rapporto di fiducia tra i cittadini e il fisco che tanto si era inteso sbandierare anche negli ultimi mesi».</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/tasse-pesanti1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4340" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/tasse-pesanti1.png" alt="" width="602" height="400" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-paurosa-stretta-del-fisco-incubo-dei-contribuenti-con-i-solleciti-di-fine-luglio/">La paurosa stretta del fisco, incubo dei contribuenti, con i solleciti di fine luglio</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Incompetenza territoriale. Salvo il Giudice naturale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona e addirittura il suo avvocato Angelo Pisani per un articolo del lontano giugno 2012. Il Tribunale di Roma non è competente sul piano territoriale a giudicare sulla causa per presunta diffamazione intentata nel lontano 2012 da Equitalia contro Diego Armando Maradona e il suo avvocato Angelo Pisani. La querela è relativa ad un articolo pubblicato da un periodico mensile nel quale il Pibe chiedeva un fisco realmente giusto e dal volto umano, prima di tutto con gli italiani. «Diego ed io non abbiamo mai offeso né diffamato nessuno &#8211; aggiunge il legale &#8211;  ma solo chiarito la verità che presto sarà conosciuta in tutto il mondo attraverso il libro su questo errore/orrore della riscossione. Noi siamo orgogliosi di difendere un innocente dal più grande ed ingiusto errore ai danni di un contribuente innocente e  continueremo a farlo, senza alcuna paura». «Finalmente – commenta l’avvocato Sergio Pisani, che con il fratello Angelo difende il campione del mondo  – stamane è stato messo a segno un primo passo verso la Giustizia: il Tribunale di Roma accoglie la richieste di incompetenza territoriale formulata da noi difensori ed ordina un nuovo processo al Tribunale di Cassino». Nel provvedimento letto in udienza stamattina il giudice &#8220;anticipa&#8221; anche una possibile causa di &#8220;estinzione&#8221; del processo per una sorta di rinuncia tacita all&#8217;azione da parte di Equitalia che &#8211; paradossalmente &#8211; ha deciso di denunciare solo il difensore di Diego Armando Maradona, l’avvocato Angelo Pisani, per alcune presunte dichiarazioni rilasciate dal campione sportivo sulla sua vicenda, e non anche il giornalista ed il direttore del giornale. Tutto da rifare, quindi con nuove indagini che saranno specificamente sollecitate per fare emergere l&#8217;unica verità possibile.   Nella foto in alto, gli avvocati durante l&#8217;udienza a  Roma. Qui accanto Diego Armando Maradona con Sergio Pisani. &#160; &#160; &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incompetenza-territoriale-cosi-stamane-il-tribunale-di-roma-sulla-causa-per-presunta-diffamazione-intentata-da-equitalia-contro-maradona/">Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incompetenza territoriale. Salvo il Giudice naturale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona e addirittura il suo avvocato Angelo Pisani per un articolo del lontano giugno 2012.</strong></p>
<p>Il Tribunale di Roma non è competente sul piano territoriale a giudicare sulla causa per presunta diffamazione intentata nel lontano 2012 da Equitalia contro <strong>Diego Armando Maradona</strong> e il suo avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>. La querela è relativa ad un articolo pubblicato da un periodico mensile nel quale il Pibe chiedeva un fisco realmente giusto e dal volto umano, prima di tutto con gli italiani.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/gli-avvocati-in-aula-stamane1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4304" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/gli-avvocati-in-aula-stamane1-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a>«Diego ed io non abbiamo mai offeso né diffamato nessuno &#8211; aggiunge il legale &#8211;  ma solo chiarito la verità che presto sarà conosciuta in tutto il mondo attraverso il libro su questo errore/orrore della riscossione. Noi siamo orgogliosi di difendere un innocente dal più grande ed ingiusto errore ai danni di un contribuente innocente e  continueremo a farlo, senza alcuna paura».</p>
<p>«Finalmente – commenta l’avvocato <strong>Sergio Pisani</strong>, che con il fratello Angelo difende il campione del mondo  – stamane è stato messo a segno un primo passo verso la Giustizia: il Tribunale di Roma accoglie la richieste di incompetenza territoriale formulata da noi difensori ed ordina un nuovo processo al Tribunale di Cassino».</p>
<p>Nel provvedimento letto in udienza stamattina il giudice &#8220;anticipa&#8221; anche una possibile causa di &#8220;estinzione&#8221; del processo per una sorta di rinuncia tacita all&#8217;azione da parte di Equitalia che &#8211; paradossalmente &#8211; ha deciso di denunciare solo il difensore di Diego Armando Maradona, l’avvocato Angelo Pisani, per alcune presunte dichiarazioni rilasciate dal campione sportivo sulla sua vicenda, e non anche il giornalista ed il direttore del giornale.</p>
<p>Tutto da rifare, quindi con nuove indagini che saranno specificamente sollecitate per fare emergere l&#8217;unica verità possibile.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sergio-Pisani-con-Maradona.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4305" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sergio-Pisani-con-Maradona.png" alt="" width="596" height="759" /></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Nella foto in alto, gli avvocati durante l&#8217;udienza a  Roma. </em></p>
<p><em>Qui accanto Diego Armando Maradona con Sergio Pisani.</em></p>
<p align="right">
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incompetenza-territoriale-cosi-stamane-il-tribunale-di-roma-sulla-causa-per-presunta-diffamazione-intentata-da-equitalia-contro-maradona/">Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Obbligazioni tributarie solidali &#8211; Ecco la tesi di laurea che dimostra l&#8217;innocenza di Maradona</title>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2016 11:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Giovanni Sicignano, tirocinante presso il Tribunale di Torre Annunziata, assistente universitario in Diritto processuale civile alla Federico II e praticante avvocato, è l&#8217;autore di una importante tesi di laurea sulle obbligazioni solidali tributarie. Il documento  è frutto di una dotta, accurata ed aggiornata sessione di studi e ricerche su questo strategico filone della Giurisprudenza. Pubblichiamo integralmente la tesi di Giovanni Sicignano, che fra l&#8217;altro riguarda proprio la situazione giuridica in cui si era venuto a trovare l&#8217;asso argentino Diego Armamdo Maradona, difeso dall&#8217;avvocato Angelo Pisani. «Questo studio dimostra ancora una volta e in punta di diritto &#8211; commenta l&#8217;avvocato Pisani nel presentare l&#8217;interessante lavoro di Sicignano &#8211; la piena e totale innocenza di Maradona dinanzi al fisco, come abbiamo da sempre sostenuto e più volte dimostrato». &#160; La notifica dell’avviso di accertamento nelle obbligazioni solidali tributarie: il condebitore rimasto inerte può giovarsi del giudicato favorevole ottenuto dagli altri condebitori solidali che hanno impugnato vittoriosamente l’avviso di accertamento? di Giovanni SICIGNANO Sommario: 1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario. 2. La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite. 3. Una nuova figura di litisconsorzio necessario elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione. 4. Il secondo comma dell’art 1306 c.c. è norma di garanzia per il coobbligato solidale inerte. 5. I profili problematici nell’ambito della solidarietà tributaria: la facoltà di notifica dell’avviso di accertamento. 5.1 La giurisprudenza estensiva favorevole al coobbligato che non abbia impugnato l’avviso di accertamento. 5.2 Profili critici dei limiti elaborati dalla giurisprudenza e la posizione del Fisco. 1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario Nell’ambito del processo tributario, il D.P.R. 636/1972 nulla aveva previsto in ordine al giudizio con pluralità di parti. L’art. 39 del D.P.R. si limitava a effettuare un rinvio alle norme del Codice di procedura civile, “in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto e nelle leggi che disciplinano le singole imposte”. Si ritenevano applicabili “gli artt. 99 e ss. c.p.c. in tema di esercizio dell’azione e, tra questi, gli artt. 102 e 103 c.p.c., concernenti il litisconsorzio necessario e facoltativo originario.”. La dottrina tributaristica ha a lungo discusso intorno alla figura del litisconsorzio necessario ed in particolare quest’ultimo veniva invocato perché poteva essere uno strumento utile per evitare contrasti di giudicato, aventi effetto nei confronti dei più titolari di situazioni plurisoggettive passive. Secondo una parte accreditata della letteratura giuridica: “L’oggetto del giudizio non è la titolarità dell’obbligazione tributaria, ma soltanto la struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie”. La decisione non potrebbe pronunciarsi se non in confronto di tutte le parti “a causa dell’unitarietà del fatto e dell’intimo collegamento di esso con tutti i soggetti.”. Un’altra parte della dottrina invece ha fatto riferimento ai vari tipi di solidarietà tributaria. Infatti si sostiene che bisogna distinguere i casi in cui più soggetti sono obbligati alla stessa prestazione nell’interesse esclusivo di uno di essi dai casi in cui sono obbligati alla stessa prestazione in vista di un interesse che è comune a tutti. Quindi le obbligazioni tributarie paritetiche sarebbero assimilabili a un’obbligazione solidale in presenza della quale dovrebbe applicarsi l’art. 102 c.p.c. Un’altra corrente interpretativa, invece, negava che vi fossero nel processo tributario ipotesi di pluralità necessarie di parti, nonostante il dato letterale dell’art. 39 del D.P.R. Il punto fondamentale della questione è rappresentato dal fatto che il litisconsorzio è necessario quando occorre la partecipazione di tutti perché altrimenti la sentenza pronunciata sarebbe inutiliter data. La giurisprudenza ha sempre applicato restrittivamente le norme sul litisconsorzio necessario, in materia tributaria. Infatti, inizialmente la giurisprudenza faceva leva sull’art. 1306 secondo comma c.c., che era visto come lo strumento per avere decisioni univoche nei casi di solidarietà tributaria in quanto i condebitori solidali possono opporre al Fisco il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato. Quindi si escludeva o restringeva l’applicabilità dell’art. 102 c.p.c. Nella seconda metà degli anni ottanta vi fu un’apertura della giurisprudenza, che ravvisò un’ipotesi di litisconsorzio necessario “nel processo avanti alle Commissioni nelle controversie tra sostituto d’imposta, sostituito ed erario, concernenti la legittimità delle ritenute alla fonte compiute dal primo.”. La dottrina ha sempre criticato quest’impostazione, sostenendo che non esiste alcuna ragione in virtù della quale l’Amministrazione debba intervenire in una lite tra privati. Anche in riferimento alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il D.P.R. taceva e pertanto, in forza del rinvio contenuto all’art. 39, si ritenevano applicabili le norme del c.p.c. in quanto compatibili. Si ritenevano applicabili, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, gli artt. 103 (Litisconsorzio facoltativo) e 104 (Pluralità di domande contro la stessa parte). Quindi erano ammessi i ricorsi collettivi (più soggetti impugnavano lo stesso atto), i ricorsi cumulativi (lo stesso soggetto impugnava più atti) e i ricorsi collettivi-cumulativi (forma combinata dei procedimenti). Questi ricorsi non erano ammessi illimitatamente, atteso che “il cumulo, in tanto è ammissibile, in quanto lo giustifichi una ragione di economia processuale.”. Era inoltre ammesso anche l’intervento adesivo ex art 105 secondo comma c.p.c. in presenza di un interesse della parte a sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio. In questo caso: “Erano ammessi, a sostegno del ricorrente, l’intervento del terzo soggetto passivo d’un rapporto tributario dipendente dal rapporto di imposta cui si riferisce il processo tributario e quello del terzo soggetto passivo di un rapporto tributario non dipendente, ma semplicemente connesso con il rapporto posto in essere dall’atto impugnato.”. &#160; 2 La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite Con il D.Lgs. 546 del 1992 la lacuna precedente è stata parzialmente colmata: all’art. 14 del D.Lgs. è disciplinato il litisconsorzio necessario, mentre manca radicalmente una previsione per il litisconsorzio facoltativo. E’ possibile un’integrazione in virtù dell’art. 1 secondo comma del D.Lgs., a mente del quale “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.” La formulazione dell’art. 14, relativo al litisconsorzio necessario, è stata oggetto di critica da parte della dottrina, soprattutto in riferimento al raffronto tra il primo comma (“se l’oggetto del ricorso [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/obbligazioni-tributarie-solidali-ecco-la-tesi-di-laurea-che-dimostra-linnocenza-di-maradona/">Obbligazioni tributarie solidali &#8211; Ecco la tesi di laurea che dimostra l&#8217;innocenza di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Giovanni Sicignano, tirocinante presso il Tribunale di Torre Annunziata, assistente universitario in Diritto processuale civile alla Federico II e praticante avvocato, è l&#8217;autore di una importante tesi di laurea sulle obbligazioni solidali tributarie. Il documento  è frutto di una dotta, accurata ed aggiornata sessione di studi e ricerche su questo strategico filone della Giurisprudenza.</strong></em></p>
<p><em><strong>Pubblichiamo integralmente la tesi di Giovanni Sicignano, che fra l&#8217;altro riguarda proprio la situazione giuridica in cui si era venuto a trovare l&#8217;asso argentino Diego Armamdo Maradona, difeso dall&#8217;avvocato Angelo Pisani. </strong></em></p>
<p><em><strong>«Questo studio dimostra ancora una volta e in punta di diritto &#8211; commenta l&#8217;avvocato Pisani nel presentare l&#8217;interessante lavoro di Sicignano &#8211; la piena e totale innocenza di Maradona dinanzi al fisco, come abbiamo da sempre sostenuto e più volte dimostrato».</strong></em></p>
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<h2><strong>La notifica dell’avviso di accertamento nelle obbligazioni solidali tributarie: il condebitore rimasto inerte può giovarsi del giudicato favorevole ottenuto dagli altri condebitori solidali che hanno impugnato vittoriosamente l’avviso di accertamento?</strong></h2>
<p><strong>di Giovanni SICIGNANO</strong></p>
<div id="attachment_4095" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.11.39.png"><img class="size-thumbnail wp-image-4095  " style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.11.39-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Giovanni Sicignano</p>
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<p><em>Sommario: 1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario. 2. La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite. 3. Una nuova figura di litisconsorzio necessario elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione. 4. Il secondo comma dell’art 1306 c.c. è norma di garanzia per il coobbligato solidale inerte. 5. I profili problematici nell’ambito della solidarietà tributaria: la facoltà di notifica dell’avviso di accertamento. 5.1 La giurisprudenza estensiva favorevole al coobbligato che non abbia impugnato l’avviso di accertamento. 5.2 Profili critici dei limiti elaborati dalla giurisprudenza e la posizione del Fisco.</em></p>
<p><strong>1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario</strong></p>
<p>Nell’ambito del processo tributario, il D.P.R. 636/1972 nulla aveva previsto in ordine al giudizio con pluralità di parti. L’art. 39 del D.P.R. si limitava a effettuare un rinvio alle norme del Codice di procedura civile, “in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto e nelle leggi che disciplinano le singole imposte”. Si ritenevano applicabili “gli artt. 99 e ss. c.p.c. in tema di esercizio dell’azione e, tra questi, gli artt. 102 e 103 c.p.c., concernenti il litisconsorzio necessario e facoltativo originario.”. La dottrina tributaristica ha a lungo discusso intorno alla figura del litisconsorzio necessario ed in particolare quest’ultimo veniva invocato perché poteva essere uno strumento utile per evitare contrasti di giudicato, aventi effetto nei confronti dei più titolari di situazioni plurisoggettive passive. Secondo una parte accreditata della letteratura giuridica: “L’oggetto del giudizio non è la titolarità dell’obbligazione tributaria, ma soltanto la struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie”. La decisione non potrebbe pronunciarsi se non in confronto di tutte le parti “a causa dell’unitarietà del fatto e dell’intimo collegamento di esso con tutti i soggetti.”. Un’altra parte della dottrina invece ha fatto riferimento ai vari tipi di solidarietà tributaria. Infatti si sostiene che bisogna distinguere i casi in cui più soggetti sono obbligati alla stessa prestazione nell’interesse esclusivo di uno di essi dai casi in cui sono obbligati alla stessa prestazione in vista di un interesse che è comune a tutti. Quindi le obbligazioni tributarie paritetiche sarebbero assimilabili a un’obbligazione solidale in presenza della quale dovrebbe applicarsi l’art. 102 c.p.c. Un’altra corrente interpretativa, invece, negava che vi fossero nel processo tributario ipotesi di pluralità necessarie di parti, nonostante il dato letterale dell’art. 39 del D.P.R. Il punto fondamentale della questione è rappresentato dal fatto che il litisconsorzio è necessario quando occorre la partecipazione di tutti perché altrimenti la sentenza pronunciata sarebbe inutiliter data. La giurisprudenza ha sempre applicato restrittivamente le norme sul litisconsorzio necessario, in materia tributaria. Infatti, inizialmente la giurisprudenza faceva leva sull’art. 1306 secondo comma c.c., che era visto come lo strumento per avere decisioni univoche nei casi di solidarietà tributaria in quanto i condebitori solidali possono opporre al Fisco il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato. Quindi si escludeva o restringeva l’applicabilità dell’art. 102 c.p.c.</p>
<p>Nella seconda metà degli anni ottanta vi fu un’apertura della giurisprudenza, che ravvisò un’ipotesi di litisconsorzio necessario “nel processo avanti alle Commissioni nelle controversie tra sostituto d’imposta, sostituito ed erario, concernenti la legittimità delle ritenute alla fonte compiute dal primo.”. La dottrina ha sempre criticato quest’impostazione, sostenendo che non esiste alcuna ragione in virtù della quale l’Amministrazione debba intervenire in una lite tra privati. Anche in riferimento alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il D.P.R. taceva e pertanto, in forza del rinvio contenuto all’art. 39, si ritenevano applicabili le norme del c.p.c. in quanto compatibili. Si ritenevano applicabili, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, gli artt. 103 (Litisconsorzio facoltativo) e 104 (Pluralità di domande contro la stessa parte). Quindi erano ammessi i ricorsi collettivi (più soggetti impugnavano lo stesso atto), i ricorsi cumulativi (lo stesso soggetto impugnava più atti) e i ricorsi collettivi-cumulativi (forma combinata dei procedimenti). Questi ricorsi non erano ammessi illimitatamente, atteso che “il cumulo, in tanto è ammissibile, in quanto lo giustifichi una ragione di economia processuale.”. Era inoltre ammesso anche l’intervento adesivo ex art 105 secondo comma c.p.c. in presenza di un interesse della parte a sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio. In questo caso: “Erano ammessi, a sostegno del ricorrente, l’intervento del terzo soggetto passivo d’un rapporto tributario dipendente dal rapporto di imposta cui si riferisce il processo tributario e quello del terzo soggetto passivo di un rapporto tributario non dipendente, ma semplicemente connesso con il rapporto posto in essere dall’atto impugnato.”.</p>
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<p><strong>2 La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite</strong></p>
<p>Con il D.Lgs. 546 del 1992 la lacuna precedente è stata parzialmente colmata: all’art. 14 del D.Lgs. è disciplinato il litisconsorzio necessario, mentre manca radicalmente una previsione per il litisconsorzio facoltativo. E’ possibile un’integrazione in virtù dell’art. 1 secondo comma del D.Lgs., a mente del quale “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.” La formulazione dell’art. 14, relativo al litisconsorzio necessario, è stata oggetto di critica da parte della dottrina, soprattutto in riferimento al raffronto tra il primo comma (“se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essa”) e il terzo comma, che disciplina la partecipazione facoltativa al processo dei “soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.” Come si legge, la formulazione dell’art. 14 primo comma del D.Lgs. è diversa rispetto all’art. 102 c.p.c. Una parte della dottrina7 sostiene che la differenza sia solo formale e non reale, e che pertanto si possa applicare la stessa disciplina del Codice di rito. Un’altra corrente ermeneutica8 invece ha proposto di applicare con maggiore larghezza l’art. 14: infatti, alcuni Autori ritengono che non bisogna riferirsi solo all’art. 102 c.p.c., ma anche all’art. 331 c.p.c, che disciplina l’integrazione del contraddittorio nel caso di cause inscindibili nei giudizi di gravame. Un altro orientamento interpretativo ha ritenuto applicabile l’art. 14 D.Lgs. nei casi di atto inscindibile secondo la configurazione che viene fornita dalla giurisprudenza amministrativa “nell’ambito della quale, quando sono impugnabili atti amministrativi generali [...] deve partecipare al giudizio almeno un controinteressato.”9. L’opinione prevalente in dottrina però sostiene che l’art. 14 D.Lgs. sia una norma in bianco suscettiva di integrazione attraverso le elaborazioni di dottrina e giurisprudenza. Storicamente, le resistenze verso l’ammissibilità di fattispecie di litisconsorzio necessario derivavano dal fatto che il processo tributario è volto all’annullamento dell’atto e molto spesso la pronuncia di annullamento produce effetti erga omnes. Tuttavia, talune ipotesi di necessarietà del litisconsorzio sono state ravvisate, ad esempio, “nelle controversie catastali di cui all’art 2 comma 3 D.Lgs. 546/1992, allorché la particella o l’unità immobiliare urbana appartenga in compossesso a più soggetti”10. Un altro esempio di litisconsorzio necessario si ha in caso di successione mortis causa nel diritto controverso sub iudice: in tal caso la legittimità passiva si trasmette agli eredi che diventano litisconsorti necessari. La giurisprudenza è stata contraddistinta da due correnti ermeneutiche. Un primo orientamento si è protratto fino al 2007 11 e ravvisava pochissime ipotesi di litisconsorzio necessario. Per quanto concerne la solidarietà tributaria paritaria ancora oggi la Cassazione12 fa leva sull’art. 1306 secondo comma per escludere l’applicabilità dell’art. 102 c.p.c.: in virtù dell’art. 1306 secondo comma c.c. i condebitori solidali possono opporre al Fisco il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato. Affinché ciò sia tecnicamente possibile è ragionevole ritenere che debba essere dedotto in giudizio l’intero rapporto obbligatorio e la sentenza non sia fondata su ragioni personali al condebitore. La giurisprudenza di legittimità13 inoltre ritiene che non vi possa essere l’estensione se per quel condebitore che la invoca esiste un giudicato precedente contrastante. Altra condizione fondamentale per poter invocare l’estensione èche il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio. Questo principio riceve dalla giurisprudenza tributaria un’applicazione ampia. Infatti:<br />
“Tra le ragioni personali non è ricompresa la circostanza che l’impugnazione tempestiva sia stata proposta soltanto da parte di alcuni dei condebitori solidali. Il coobbligato che non abbia proposto ricorso contro l’avviso di accertamento può, dunque, invocare, impugnando i successivi atti della riscossione, il giudicato di annullamento ottenuto dal condebitore, al fine di contrastare la pretesa impositiva dell’Amministrazione che a tale giudicato non si sia conformata.”</p>
<p>Tuttavia un indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità15 sostiene che il condebitore abbia questa facoltà che può esercitare, ma se ha già pagato prima o dopo il formarsi del giudicato, non può ripetere quanto ha versato. In realtà questa giurisprudenza fa riferimento a una concezione dichiarativa del processo tributario. Il processo tributario invece ha natura costitutiva perché è volto all’annullamento degli atti illegittimi.</p>
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<p><strong>3 Una nuova figura di litisconsorzio necessario elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione</strong><br />
<a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.581.png"><img class="alignright size-medium wp-image-4096" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.581-233x300.png" alt="" width="233" height="300" /></a>Recentemente c’è stata una svolta ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione16 in una vicenda che riguardava impugnazioni di accertamenti di maggior valore concernenti un atto di divisione. La Sezione Tributaria con ordinanza17 ha rimesso la questione al Primo Presidente ai fini dell’eventuale devoluzione alle Sezioni Unite, auspicandone una pronuncia in merito all’applicazione dell’art. 14 con riguardo alle situazioni di solidarietà paritetica e in particolar modo in riferimento alle controversie in cui “più debitori tributari contestano un unico atto impositivo in base a ragioni che investono la legittimità dell’atto nel suo complesso e non le singole posizioni individuali.” Inoltre si evidenziava il problema della “parcellizzazione” dei giudizi promossi dai singoli coobbligati, che può condurre alla pronuncia di sentenze diverse, benché concernenti il medesimo accertamento. L’ordinanza inoltre evidenziava che la regola del 1306 c.c. secondo comma non riuscisse a neutralizzare il rischio di giudicati contrastanti. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fatto riferimento a due principi costituzionali fondamentali che sanciscono la necessità di una pronuncia giudiziale unitaria sulle impugnazioni degli accertamenti che riguardano più soggetti. Secondo le Sezioni Unite, infatti, gli artt. 3 e 53 Cost. “impongono, ad ogni livello, una coerenza del sistema nel rispetto della capacità contributiva” e contrastano “ogni ingiustificata disparità di trattamento.” La sentenza inoltre valorizza il principio in forza del quale bisogna tendere alla giusta imposizione, la quale non può essere vanificata dall’attività di imposizione o dalla verifica giudiziale dell’attività impositiva. Le Sezioni Unite nella sentenza non hanno assimilato l’art. 14 D.Lgs. all’art. 102 c.p.c., ma hanno sottolineato l’assonanza con l’art. 331 c.p.c. Le Sezioni unite collocano il litisconsorzio in una “dimensione esclusivamente processuale”. L’oggetto del ricorso è delimitato dai motivi di ricorso e l’inscindibilità dell’oggetto si ha ogniqualvolta ricorrano due condizioni: a) “la</p>
<p>fattispecie costitutiva dell’obbligazione” deve avere “elementi comuni a una pluralità di soggetti” e b) l’impugnazione proposta da uno o più ricorrenti deve riguardare proprio gli elementi comuni. Inizialmente questa sentenza adottata nell’ipotesi di obbligazioni solidali paritetiche, era stata salutata con favore da diversi Autori. Infatti:</p></div>
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<p>“l’adozione della prospettiva litisconsortile per quanto concerne le controversie sugli accertamenti nelle fattispecie di solidarietà paritaria, avrebbe rappresentato, secondo tali Autori, la soluzione per il problema della differente sorte degli avvisi notificati ai diversi coobbligati, lasciato irrisolto dalla Corte Costituzionale con le celebri e ormai risalenti pronunce che dichiararono incostituzionale la c.d. supersolidarietà tributaria”18.</p>
<p>Nella motivazione della sentenza si legge che “l’inscindibilità che determina il litisconsorzio necessario tra i diversi soggetti coinvolti nell’accertamento tributario non nasce dall’essere tali soggetti coobbligati solidali nel quadro di un rapporto obbligatorio, ma dal loro essere titolari di un diritto reale su (porzioni) di un bene il cui valore sia determinato dall’Ufficio unitariamente.” Dopo questa pronuncia, l’orientamento di legittimità favorevole all’applicazione dell’art. 1306 c.c. si è progressivamente consolidato.19</p>
<p>La dottrina si era posta due quesiti: innanzitutto, si chiedeva se il nuovo litisconsorzio necessario stabilisse l’onere dell’Amministrazione di notificare tempestivamente gli avvisi di accertamento a tutti i litisconsorti. Ci si interrogava inoltre sul rimedio per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. La sentenza del 2008 stabilisce che “è sufficiente che venga notificato e impugnato almeno un avviso di accertamento, perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario.” Non esiste un ordine nella notifica e pertanto basta che un sol soggetto impugni per determinare la partecipazione di tutti al giudizio litisconsortile. Quindi il fatto che l’Agenzia non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti non impedisce lo svolgimento del giudizio litisconsortile. Ovviamente se il soggetto partecipa senza aver ricevuto la notifica e il fisco ottiene una pronuncia favorevole, si ritiene che poi il Fisco non possa agire verso coloro che non hanno ricevuto la notifica e pertanto l’eventuale partecipazione dei litisconsorti che non hanno ricevuto la notifica non sana i vizi del procedimento. Inoltre in riferimento alla seconda questione, anche i soggetti che non hanno impugnato il proprio avviso sono inclusi fra le parti necessarie (anche se a norma dell’art. 14 non possono impugnare autonomamente l’atto). Infatti nella sentenza del 2008 le Sezioni unite stabiliscono che “se così non fosse, la chiamata in causa e l’eventuale partecipazione al giudizio del contribuente si risolverebbero in un’inutile attività processuale.” Quindi “se, dunque, una o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuta non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, mediante la chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2, D.Lgs. 546/1992, e la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità di tutte le attività processuali conseguenti e il regresso del giudizio in primo grado, ai sensi degli artt. 156 e 159 c.p.c.”20.</p>
<p>Inoltre le Sezioni Unite hanno stabilito che se tutte le parti o alcune di esse hanno proposto autonomamente ricorso bisogna procedere alla riunione dei giudizi. Normalmente il giudice, secondo il proprio apprezzamento, ha la facoltà di disporre la riunione, che è invece obbligatoria in caso di litisconsorzio necessario. Se, in particolare, i giudizi pendono dinanzi a Commissioni diverse, si applica l’art. 39 c.p.c. e la riunione va disposta dinanzi al giudice adito per primo.</p>
<p><strong>4 Il secondo comma dell’art 1306 c.c. è norma di garanzia per il coobbligato solidale inerte</strong><br />
L’art. 1306 secondo comma c.c. riconosce una facoltà importantissima per i condebitori e per i concreditori rimasti estranei al giudizio: infatti, dal punto di vista della solidarietà passiva, i condebitori rimasti estranei al giudizio possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra lo stesso creditore e gli altri condebitori, a condizione che non sia fondata su ragioni personali al condebitore. Analoga facoltà è riconosciuta ai concreditori che sono rimasti estranei al giudizio e pertanto possono opporre al debitore la sentenza pronunciata tra il debitore e i concreditori solidali ferme restando le eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno di essi. Un orientamento dottrinale molto condivisibile sostiene che bisogna distinguere i casi di giudicato favorevole e sfavorevole: infatti, secondo questa tesi, nei casi di giudicato sfavorevole non ci può essere estensione. Viceversa, se il giudicato è favorevole, può operare l’estensione degli effetti. Occorrono due precisazioni: la prima concerne il fatto che l’art. 1306 secondo comma c.c. stabilisce una facoltà del condebitore o concreditore: l’esercizio della facoltà è eventuale ed è rimesso ad una valutazione discrezionale effettuata dalla parte. Inoltre bisogna precisare che il condebitore o concreditore tecnicamente non può avvalersi di questa facoltà quando risulta già vincolato da un altro giudicato, anche se appartenente allo stesso giudizio. Sovente accade che esiste già un giudicato che vincola il condebitore o concreditore magari perché i soggetti hanno effettuato scelte processuali diverse: in tal caso esiste una preclusione. Di conseguenza in queste ipotesi, il condebitore o concreditore non può esercitare questa facoltà. Infatti “come ripetuto dalla giurisprudenza, l’obbligazione solidale determina la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio, con pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i debitori e creditori solidali, per cui i vari debitori che abbiano partecipato al giudizio in cui le domande sono state proposte cumulativamente rimangono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti.”</p>
<p>Quindi l’estensione degli effetti non è automatica ma è rimessa alla scelta della parte che intende avvalersene, con le eventuali preclusioni derivanti dal giudicato.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.07.17.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4097" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.07.17-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p><strong>5 I profili problematici nell’ambito della solidarietà tributaria: la facoltà di notifica dell’avviso di accertamento</strong><br />
L&#8217;attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l&#8217;autoliquidazione dei tributi da parte del contribuente stesso, tramite l&#8217;istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. Si tratta di una tipica attività amministrativa, il cui fine, indicato all&#8217;art. 53 Cost., consiste nella necessità di garantire che tutti contribuiscano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In particolare si evidenziano i seguenti caratteri tipici dell&#8217;attività amministrativa: il potere dell&#8217;ufficio di modificare unilateralmente la posizione giuridica del contribuente con l&#8217;emissione di atti (in genere avvisi di accertamento o di rettifica), idonei a diventare definitivi se non tempestivamente impugnati dal contribuente; il potere di riesaminare l&#8217;atto, nonché modificarlo o annullarlo in presenza di vizi, anche dopo che esso sia diventato definitivo: si discute se si tratti di mera facoltà o se, almeno nei casi di vizi più gravi e manifesti, si tratti di un vero e proprio dovere nei casi in cui la soluzione non si possa rinvenire tout court nel codice civile. In dottrina vi è chi ha sottolineato che:</p>
<p>“il codice può fornirci il principio, al quale ispirarsi per risolvere tale problema. Se la solidarietà implica pluralità di debitori per un’unica prestazione, e, quindi, adempimento di uno per tutti, la faccia speculare di ciò è la facoltà del creditore di rivolgersi a sua scelta ad uno o ad alcuni o a tutti i debitori. Un obbligo di rivolgersi a tutti non ha alcuna ragion d’essere se, poi, è uno soltanto che può essere costretto ad adempiere, con efficacia liberatoria per tutti. Da ciò, in diritto tributario, la facoltà di notificare l’accertamento ad uno, o ad alcuni, o a tutti i debitori; e, di riflesso, l’esclusione dell’obbligo di notificare l’avviso a tutti.”22.</p>
<p>Una simile impostazione rischia però di mettere a repentaglio alcuni principi costituzionali. Il primo principio che viene in rilevo è quello della capacità contributiva. E’ stato osservato che: “la facoltà del Fisco di non notificare l’accertamento a tutti sarebbe contraria al principio di capacità contributiva, soprattutto con riguardo ai casi in cui la capacità contributiva è da riferire ai diversi condebitori, non in modo indistinto, ma in proporzione alle rispettive quote. In tali casi, la facoltà predetta aggraverebbe l’incostituzionalità riscontrabile nella fattispecie sostanziale, a causa del fatto che il legislatore pone l’obbligazione tributaria per l’intero a carico di tutti.”</p>
<p>Un altro principio fondamentale è quello di imparzialità della pubblica amministrazione, infatti si ritiene che questa facoltà concessa al Fisco “urta contro il principio costituzionale che impone viceversa all’Amministrazione di perseguire inderogabilmente nella sua attività criteri di parità di trattamento.”</p>
<p>In dottrina25 vi è chi dissente rispetto a quest’impostazione interpretativa perché la corrente sovraesposta ritiene che nel caso in cui l’avviso di accertamento non venga notificato a tutti i coobbligati, allora il carico economico del tributo grava solo su alcuni coobbligati (i.e. quei coobbligati che hanno ricevuto l’avviso di accertamento). Invero, il richiamo effettuato all’art. 53 della Costituzione risulta essere fuori luogo perché la norma costituzionale riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non l’assetto procedimentale. Si rileva infatti che: “il richiamo dell’art 53 Cost. è pertinente quando si discute della circostanza che, attraverso il meccanismo della solidarietà, l’imposta è addossata a soggetti a cui non è riconducibile, in tutto o in parte, la manifestazione di capacità contributiva colpita dal tributo, e non lo è, invece, quando l’art.53 viene richiamato per verificare la costituzionalità di norme e aspetti procedimentali del diritto tributario.”26. Per quanto concerne il principio di imparzialità dell’attività amministrativa, alcuni Autori27 si sono chiesti se da questo principio possa derivare o meno l’obbligo di notifica a tutti i coobbligati. Parte accreditata della scienza giuridica28 ritiene che dall’art. 97 Cost. non discenda l’obbligo di notifica a tutti i coobbligati.</p>
<p>Infatti: “a ben vedere, anche questo argomento è fondato sul presupposto che il carico economico dell’imposta ricade solo su colui a cui è notificato l’accertamento: costui potrebbe quindi lagnarsi della violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., (ma pare invocabile anche il principio di eguaglianza), in quanto il carico dell’imposta sarebbe addossato a lui soltanto, e non a tutti i soggetti indicati dalla legge come obbligati in solido. Ora, non c’è dubbio che se l’avviso è notificato ad un condebitore, e non ad altri, nei confronti del Fisco sarà “inciso” dall’imposizione solo tale soggetto, ma ciò non influisce sul riparto dell’onere del tributo nell’ambito dei rapporti interni tra coobbligati in solido. Però, l’unico debitore, a cui sia stato notificato l’avviso di accertamento, e che subisca il prelievo, non ha di che lagnarsi nei confronti del Fisco.”</p>
<p>Questa opzione ermeneutica pertanto ritiene che la facoltà di notifica che è concessa al Fisco non contrasti con i principi costituzionali e che dal punto di vista del rapporto tra creditore e coobbligati, non esista lo stesso trattamento tra coobbligati. Invero, si sostiene che solo l’azione di regresso di chi ha pagato possa riportare l’equilibrio nei rapporti interni.</p>
<p><strong>5.1 La giurisprudenza estensiva favorevole al coobbligato che non abbia impugnato l’avviso di accertamento</strong><br />
Non tutte le norme del codice civile sono applicabili sic et simpliciter in ambito tributario. Diversi problemi comporta l’applicazione dell’art. 1306 secondo comma c.c., che estende l’efficacia del giudicato relativo a rapporti solidali. Si è già rappresentato (cfr. supra § 5) come il Fisco abbia una mera facoltà (e non obbligo) di notifica a tutti i coobbligati dell’avviso di accertamento. Può accadere che l’avviso sia comunque notificato a tutti e due sono le opzioni principali: o tutti i coobbligati impugnano l’avviso, o solo alcuni impugnano e altri restano inerti. Poiché sussistono più rapporti ontologicamente diversi (anche se collegati tra loro), è possibile che vi siano situazioni giuridiche difformi ed esiti difformi. La problematica riguarda la sentenza emessa tra il creditore e un condebitore e bisogna capire se sia applicabile l’art 1306 c.c. In realtà occorre precisare che anche se l’art 1306 c.c. si riferisce semplicemente alla sentenza, quest’ultima vada intesa come passata in giudicato. Infatti, “veramente, il codice parla solo di efficacia ed inefficacia della sentenza, ma si intende che ciò può dirsi solo di una sentenza passata in giudicato, perché, fin quando manca la cosa giudicata, la sentenza non fa stato tra le stesse parti del processo, e quindi a maggior ragione non può essere efficace rispetto a coloro che al processo non hanno partecipato.”</p>
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<p>Il secondo comma della norma garantisce coloro che non abbiano assunto la qualità di parte del processo, introducendo una deroga rispetto al primo comma. La norma di cui al secondo comma “è stata introdotta non per ragioni tecniche, ma in base a una valutazione degli interessi in conflitto, consentendo in via eccezionale che la sentenza venga utilizzata dai coobbligati che non hanno preso parte al giudizio, se ad essi favorevole. E’ da sottolineare poi che “anche quando la sentenza è favorevole agli altri litisconsorti, non se ne ammette un’efficacia immediata, ipso jure, nei loro confronti, ma semplicemente si attribuisce ad essi il potere di avvalersene; perciò il giudice non potrebbe rilevare d’ufficio tale estensione di efficacia, cioè, in definitiva, l’esistenza della prima sentenza (neanche quando, essendo essa favorevole agli altri consorti, si presenti come eccezione di cosa giudicata, mentre invece tale eccezione è rilevabile d’ufficio quando ricorre tra le medesime parti del primo giudizio), ma all’uopo occorre che sia invocata dall’avente diritto.” Infatti, mentre il primo comma statuisce che la sentenza “non ha effetto” rispetto agli altri consorti, rimasti estranei al giudizio, il secondo comma utilizza una formulazione diversa: vi si legge infatti che gli altri debitori “possono opporla” (e che gli altri creditori in solido “possono farla valere”).”30.</p>
<p>Prima della sentenza31 della Corte Costituzionale che ha rilevato l’illegittimità costituzionale della supersolidarietà tributaria, non c’erano problemi ad ammettere l’estensione dell’efficacia. Oggi, venuta meno la supersolidarietà, bisogna guardare solo all’art. 1306 c.c. secondo comma alla luce del principio in virtù del quale si estendono i soli effetti favorevoli. Nonostante l’intervento della Corte Costituzionale, la supersolidarietà è rimasta sempre sullo sfondo e di esse si trovano tracce in alcune sentenze. Una prima sentenza da dover considerare è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione :</p>
<p>“in essa, si è sostenuto che il principio previsto dall’art 1306 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori (i quali, peraltro, se favorevole, possono opporla al creditore) presuppone non solo che tra il creditore e uno dei condebitori solidali sia stata pronunciata una sentenza, ma anche che il creditore chieda al condebitore rimasto inerte il pagamento del debito.”</p>
<p>La Corte di Cassazione ha considerato che l’interesse del condebitore rimasto inerte viene attualizzato solo dalla (ed al momento della) richiesta di adempimento rivoltagli dal creditore, in quanto, in mancanza di questa richiesta, “ritenere già sorto tale interesse in capo al condebitore, che non impugni tempestivamente l’atto di accertamento e in pendenza della tempestiva impugnazione di un altro condebitore, vorrebbe dire riconoscergli non già di poter utilizzare le disposizioni dell’art 1306 c.c., di cui mancano ancora i concreti presupposti, ma di potere far propria l’impugnazione tempestivamente proposta da altri e di poter interloquire sul merito dell’accertamento, in violazione della norma che assegna al debitore d’imposta un termine perentorio per contestare l’accertamento stesso.”<br />
In questo caso si è precisato che l’estensione non concerne l’impugnazione tempestiva proposta da altro soggetto ma l’estensione concerne gli effetti (favorevoli) della sentenza ottenuta da chi ha impugnato.<br />
Quindi questa giurisprudenza si rivela favorevole nei confronti del coobbligato che non impugna l’avviso di accertamento, ammettendo ch’egli si giovi del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore che abbia impugnato. Ovviamente l’estensione degli effetti favorevoli della sentenza è subordinata ad alcune condizioni: la sentenza non dev’essere fondata su ragioni personali riferibili solo al condebitore ed inoltre il condebitore inerte deve manifestare la volontà di avvalersene. A tali limiti normativi se ne aggiunge uno di derivazione pretoria; la giurisprudenza ritiene che la previsione di cui al secondo comma del 1306 c.c. non operi quando il coobbligato abbia già adempiuto la propria obbligazione35 e agisca nei confronti del Fisco per ottenere il rimborso di quanto versato, opponendo il giudicato favorevole nei confronti degli altri condebitori.</p>
<p>Sotto altro punto di vista, però, la giurisprudenza ha interpretato estensivamente l’art. 1306 c.c., ritenendo che il relativo secondo comma si applichi non solo al coobbligato rimasto inerte, ma operi anche a favore di chi abbia proposto un ricorso inammissibile36. Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare l’importanza del secondo comma dell’art. 1306 c.c. perché “ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 del D.P.R. n.634 del 1972, nella parte in cui non consentirebbe al coobbligato non ricorrente di avvalersi del giudicato più favorevole formatosi in capo ad un altro condebitore ricorrente; [...]”37. Infatti la Corte ha stabilito che la questione è infondata “potendo sempre il coobbligato avvalersi della facoltà concessa dall’art 1306, secondo comma c.c. per tutte le obbligazioni solidali.”</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.19.png"><img class="alignleft  wp-image-4098" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.19.png" alt="" width="546" height="342" /></a></p>
<p><strong>5.2 Profili critici dei limiti elaborati dalla giurisprudenza e la posizione del Fisco</strong></p>
<p>La giurisprudenza tributaria da un lato estende la tutela del coobbligato solidale che non abbia impugnato l’avviso di accertamento, ma dall’altro limita questa tutela. Un primo limite è rappresentato dalla formazione di un giudicato che già vincoli il coobbligato solidale: questo principio viene desunto dalla giurisprudenza civilistica. Quindi, in forza di tale primo limite, “non possono giovarsi del giudicato reso inter alios i coobbligati nei cui confronti si sia già formato il giudicato. Ciò può avvenire nel (non raro) caso in cui gli altri coobbligati presentino ricorso separatamente, ed i relativi processi abbiano esiti difformi.”39. Infatti può accadere che vi sia una sentenza di primo grado sfavorevole per i coobbligati solidali. A seguito di questa sentenza, alcuni coobbligati propongono appello mentre altri restano inerti: i coobbligati rimasti inerti, una volta che la sentenza di primo grado sfavorevole passa in giudicato, saranno vincolati a quel giudicato e di conseguenza non potranno opporre l’eventuale giudicato favorevole ottenuto dai condebitori che hanno proposto appello.<br />
Un secondo limite è rappresentato dal fatto che il coobbligato solidale che abbia già adempiuto la propria obbligazione, non può giovarsi del giudicato favorevole nell’ambito del processo di rimborso. Un altro limite concerne il conflitto tra il giudicato e l’avviso di accertamento divenuto definitivo. Questo tema è al centro di un vasto dibattito. Un primo orientamento favorevole al Fisco sostiene che “la definitività dell’accertamento formatasi nei confronti di uno dei coobbligati (che non abbia impugnato l’atto), preclude a tale contribuente di giovarsi del giudicato (ad esempio, riduttivo del valore imponibile accertato) che un altro coobbligato ottenga ricorrendo contro il medesimo accertamento.”40. Quindi per quest’orientamento, l’avviso di accertamento, una volta divenuto definitivo, preclude al contribuente la possibilità di avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato. E&#8217; infine prevalso l&#8217;orientamento favorevole ai contribuenti, a mente del quale “il condebitore che non abbia impugnato l’avviso di accertamento può fondatamente impugnare, invocando il secondo comma dell’art. 1306 c.c., l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto del giudicato. Occorre naturalmente che la sentenza che viene invocata non sia fondata sopra ragioni personali al condebitore che ha preso parte al giudizio, così come dispone espressamente lo stesso art.1306, secondo comma. Ma la giurisprudenza, in materia tributaria, pone una condizione ulteriore, ossia che il condebitore, che invoca il giudicato, non abbia pagato l’imposta.”41.</p>
<p><strong>E’ doverosa un’ultima precisazione. Quest’orientamento, più favorevole per i contribuenti appare preferibile perché permette ad un contribuente rimasto inerte di impugnare un accertamento di maggior valore di un immobile (divenuto definitivo per gli altri contribuenti) beneficiando del giudicato favorevole ottenuto da un condebitore solidale che si è attivato vittoriosamente. Inoltre tale corrente interpretativa, appare meritevole di accoglimento se si aderisce alla tesi, sostenuta anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il giudicato prevale sulla definitività dell’atto amministrativo</strong>. Tuttavia il problema non concerne il contrasto tra giudicato e provvedimento amministrativo non impugnato che è divenuto definitivo. Se ci si pone dal lato dei debitori, esistono tanti rapporti quanti sono i debitori, mentre per il Fisco invece il credito è soltanto uno. Di conseguenza il Fisco agisce nel rispetto delle norme che regolano l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Se ci si pone dal punto di vista della teoria costitutiva pertanto, dopo la pronuncia del giudice, non esiste una sentenza sostitutiva del provvedimento amministrativo. Infatti se il ricorso è stato accolto, l’atto è annullato per tutti. Se il ricorso è rigettato o accolto in parte, continua a produrre effetti. L’Amministrazione quindi deve scegliere se eseguire un avviso di accertamento divenuto definitivo perché tecnicamente non è stato impugnato oppure, in virtù dell’annullamento ottenuto da un altro condebitore, estendere gli effetti dell’annullamento anche al coobbligato solidale. La giurisprudenza segue la teoria dichiarativa, ma – se ci si pone nella prospettiva della teoria costitutiva – l’annullamento produce effetti erga omnes. Di conseguenza, il coobbligato solidale ha diritto a che la propria posizione riceva trattamento eguale rispetto a quella del coobbligato che ha impugnato e ottenuto l’annullamento. <strong>Questo diritto del contribuente è rafforzato dalla disciplina dell’autotutela.</strong></p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/obbligazioni-tributarie-solidali-ecco-la-tesi-di-laurea-che-dimostra-linnocenza-di-maradona/">Obbligazioni tributarie solidali &#8211; Ecco la tesi di laurea che dimostra l&#8217;innocenza di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Equitalia bocciata sulla prescrizione dinanzi alla Suprema Corte &#8211; Vittoria per i contribuenti</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Recenti sentenze sulla prescrizione delle cartelle Equitalia rendono giustizia ai contribuenti. Pisani: importanti passi avanti nell’affermazione dei diritti   Finora era un dato di fatto che ci volessero ben 10 anni perché si prescrivesse la cartella di Equitalia contenente debiti Irpef. Ma di recente la Cassazione, con Ordinanza n. 20213/2015, ha stabilito che i debiti con Equitalia si prescrivono in cinque anni, anziché in dieci, nei casi in cui abbiano origine da atti non definitivi. In sostanza, secondo la Suprema Corte, il termine ordinario di 10 anni si applica solo a cartelle che derivino da accertamenti ormai divenuti irrevocabili, ossia non impugnati né pagati dal contribuente, oppure oggetto di sentenza passata in giudicato. Il caso riguardava un soggetto raggiunto da una serie di cartelle esattoriali relative alla tassa rifiuti per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva presentato ricorso sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, prevista dall’articolo 2948 del Codice Civile, visto che il Comune aveva consegnato i ruoli all’agente della riscossione oltre il termine di legge. Prima la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, poi  la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, ed oggi la Cassazione, hanno dato ragione al contribuente. Il secondo, rilevante provvedimento degli Ermellini, riguarda invece l’Irap. La Cassazione a fine marzo scorso ha infatti deciso (con sentenza n. 12810/2016, depositata pochi giorni fa) che l&#8217;evasione dell&#8217;Irap non è reato perché non è un&#8217;imposta sui redditi in senso tecnico, per cui l&#8217;importo del tributo non pagato non rientra nel profitto dell&#8217;illecito sequestrabile. La Corte ha pertanto annullato il sequestro preventivo dell’Irap (60.000 euro) nei confronti di un imprenditore. Il suo debito col fisco era in totale pari ai 700.000 euro di evasione, ma dal sequestro preventivo di tale somma sono stati decurtati e restituiti all’imprenditore i 60mila di Irap. «Una autentica svolta – commenta l’avvocato Angelo Pisani, presidente di www.noiconsumatori.it Movimento Anti-Equitalia, possiamo considerare questi provvedimenti come due “sentenze-salvagente” rispetto alle ondate, alle vere e proprie maree di cartelle esattoriali che stanno sommergendo cittadini e imprese. Ora grazie ai due provvedimenti della Cassazione avremo ulteriori argomenti per blindare il diritto di difesa in tutte le sedi». Qui  di seguito un manuale semplificato per calcolare i tempi di prescrizione attualmente in vigore per le cartelle esattoriali di Equitalia, tenendo ben presente però che la prescrizione può essere interrotta se il fisco creditore invia il cosiddetto “atto interruttivo” (ad esempio un preavviso di ipoteca, di fermo auto o un pignoramento) o un sollecito di pagamento. PRESCRIZIONE IRPEF Secondo la nuova interpretazione sancita dalla citata, recente ordinanza della Cassazione, i crediti dell’erario vanno in prescrizione dopo solo cinque anni e non più dieci (come affermato in passato per alcuni di essi). Si tratta, nello specifico, dei crediti di natura fiscale, come l’Irpef, l’Iva, ecc., e di quelli di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all’Inps o all’Inail. Si riducono perciò drasticamente di ben il 50% i tempi di scadenza dei debiti dei contribuenti nei confronti di Equitalia. Peraltro analogamente si era già pronunciata la CTR di Catanzaro che, riferendosi espressamente all’Irpef, ha confermato la prescrizione breve quinquennale. &#160; PRESCRIZIONE IVA La cartella di Equitalia contenente debiti per Iva non pagata si prescrive in 10 anni. Questa la regola, salvo le possibili implicazioni della sentenza di cui sopra. PRESCRIZIONE IRAP La cartella di Equitalia contenente debiti per Irap non pagata si prescrive in 10 anni. &#160; PRESCRIZIONE MULTE E SANZIONI Multe stradali e altre sanzioni amministrative  si prescrivono in 5 anni. &#160; PRESCRIZIONE TARI La prescrizione della TARI, imposta sui rifiuti, è di in 5 anni. &#160; PRESCRIZIONE ICI E TASI Le imposte sulla casa, come tutte le imposte regionali, si prescrivono in 5 anni. &#160; PRESCRIZIONE TASU E TOSAP Anche in 5 anni si prescrivono Tasu e Tosap, come tutte le imposte regionali. &#160; PRESCRIZIONE BOLLO AUTO La cartella di Equitalia che richiede il pagamento del bollo auto si prescrive in tre anni. &#160; PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS E INAIL Tutti i contributi previdenziali, dovuti a Inps e Inail, si prescrivono in 5 anni. &#160; PRESCRIZIONE CANONE RAI 10 anni</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-bocciata-sulla-prescrizione-dinanzi-alla-suprema-corte-vittoria-per-i-contribuenti/">Equitalia bocciata sulla prescrizione dinanzi alla Suprema Corte &#8211; Vittoria per i contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recenti sentenze sulla prescrizione delle cartelle Equitalia rendono giustizia ai contribuenti. Pisani: importanti passi avanti nell’affermazione dei diritti</strong></p>
<p><strong><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-26-alle-17.25.18.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3863" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-26-alle-17.25.18.png" alt="" width="408" height="233" /></a> </strong></p>
<p>Finora era un dato di fatto che ci volessero ben 10 anni perché si prescrivesse la cartella di Equitalia contenente debiti Irpef. Ma di recente la Cassazione, con Ordinanza n. 20213/2015, ha stabilito che i debiti con Equitalia si prescrivono in cinque anni, anziché in dieci, nei casi in cui abbiano origine da atti non definitivi.</p>
<p>In sostanza, secondo la Suprema Corte, il termine ordinario di 10 anni si applica solo a cartelle che derivino da accertamenti ormai divenuti irrevocabili, ossia non impugnati né pagati dal contribuente, oppure oggetto di sentenza passata in giudicato.</p>
<p>Il caso riguardava un soggetto raggiunto da una serie di cartelle esattoriali relative alla tassa rifiuti per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva presentato ricorso sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, prevista dall’articolo 2948 del Codice Civile, visto che il Comune aveva consegnato i ruoli all’agente della riscossione oltre il termine di legge. Prima la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, poi  la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, ed oggi la Cassazione, hanno dato ragione al contribuente.</p>
<p>Il secondo, rilevante provvedimento degli Ermellini, riguarda invece l’Irap. La Cassazione a fine marzo scorso ha infatti deciso (con sentenza n. 12810/2016, depositata pochi giorni fa) che l&#8217;evasione dell&#8217;Irap non è reato perché non è un&#8217;imposta sui redditi in senso tecnico<strong>,</strong> per cui l&#8217;importo del tributo non pagato non rientra nel profitto dell&#8217;illecito sequestrabile. La Corte ha pertanto annullato<strong> </strong>il sequestro preventivo dell’Irap (60.000 euro) nei confronti di un imprenditore. Il suo debito col fisco era in totale pari ai 700.000 euro di evasione, ma dal sequestro preventivo di tale somma sono stati decurtati e restituiti all’imprenditore i 60mila di Irap.</p>
<p>«Una autentica svolta – commenta l’avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, presidente di <a href="http://www.noiconsumatori.it"><strong>www.noiconsumatori.it</strong></a><strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline">Movimento Anti-Equitalia</span></strong><strong>,</strong> possiamo considerare questi provvedimenti come due “sentenze-salvagente” rispetto alle ondate, alle vere e proprie maree di cartelle esattoriali che stanno sommergendo cittadini e imprese. Ora grazie ai due provvedimenti della Cassazione avremo ulteriori argomenti per blindare il diritto di difesa in tutte le sedi».</p>
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<p>Qui  di seguito un <strong>manuale semplificato</strong> per calcolare i tempi di prescrizione attualmente in vigore per le cartelle esattoriali di Equitalia, tenendo ben presente però che la prescrizione può essere interrotta se il fisco creditore invia il cosiddetto “atto interruttivo” (ad esempio un preavviso di ipoteca, di fermo auto o un pignoramento) o un sollecito di pagamento.</p>
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<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-26-alle-17.25.36.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3864" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-26-alle-17.25.36.png" alt="" width="374" height="234" /></a></p>
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<p><strong>PRESCRIZIONE IRPEF</strong></p>
<p>Secondo la nuova interpretazione sancita dalla citata, recente ordinanza della Cassazione, i crediti dell’erario vanno in prescrizione dopo solo cinque anni e non più dieci (come affermato in passato per alcuni di essi). Si tratta, nello specifico, dei crediti di natura fiscale, come l’Irpef, l’Iva, ecc., e di quelli di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all’Inps o all’Inail. Si riducono perciò drasticamente di ben il 50% i tempi di scadenza dei debiti dei contribuenti nei confronti di Equitalia. Peraltro analogamente si era già pronunciata la CTR di Catanzaro che, riferendosi espressamente all’Irpef, ha confermato la prescrizione breve quinquennale.</p>
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<p><strong>PRESCRIZIONE IVA</strong></p>
<p>La cartella di Equitalia contenente debiti per Iva non pagata si prescrive in 10 anni. Questa la regola, salvo le possibili implicazioni della sentenza di cui sopra. PRESCRIZIONE IRAP La cartella di Equitalia contenente debiti per Irap non pagata si prescrive in 10 anni.</p>
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<p><strong>PRESCRIZIONE MULTE E SANZIONI </strong></p>
<p>Multe stradali e altre sanzioni amministrative  si prescrivono in 5 anni.</p>
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<p><strong>PRESCRIZIONE TARI</strong></p>
<p>La prescrizione della TARI, imposta sui rifiuti, è di in 5 anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRESCRIZIONE ICI E TASI</strong></p>
<p>Le imposte sulla casa, come tutte le imposte regionali, si prescrivono in 5 anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRESCRIZIONE TASU E TOSAP</strong></p>
<p>Anche in 5 anni si prescrivono Tasu e Tosap, come tutte le imposte regionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRESCRIZIONE BOLLO AUTO</strong></p>
<p>La cartella di Equitalia che richiede il pagamento del bollo auto si prescrive in tre anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS E INAIL</strong></p>
<p>Tutti i contributi previdenziali, dovuti a Inps e Inail, si prescrivono in 5 anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRESCRIZIONE CANONE RAI</strong></p>
<p>10 anni</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-bocciata-sulla-prescrizione-dinanzi-alla-suprema-corte-vittoria-per-i-contribuenti/">Equitalia bocciata sulla prescrizione dinanzi alla Suprema Corte &#8211; Vittoria per i contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>NOICONSUMATORI.IT lancia il suo portale tutto nuovo, ricco di funzioni interattive</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 18:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>NOICONSUMATORI.IT lancia il suo portale tutto nuovo, ricco di funzioni interattive, in collegamento con le sedi in tutta Italia. Operativo anche da tablet e smartphone Migliaia di casi risolti con successo ogni anno. Vittorie con sentenze esemplari davanti alle commissione tributarie, ai tribunali ordinari, dai Giudici di Pace al Tar fino al Consiglio di Stato. E al primo posto, sempre, i DIRITTI e la DIGNITA’ di NOI CITTADINI. NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA  si presenta agli italiani da oggi, 20 aprile 2016, con un portale tutto nuovo, ricco di moderne funzionalità interattive che renderanno ancora più istantaneo ed efficace il dialogo da sempre aperto con iscritti, utenti e pubblico. Un mondo di diritti &#38; informazioni indispensabili sempre a portata di click, anche attraverso i social, semplicemente utilizzando il cellulare o il tablet, anche quando non ci si trova davanti al pc. Un touch sullo screen e saremo subito in contatto con NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA, che saprà offrire la TUTELA BLINDATA dei nostri diritti: quelli violati, quelli troppo spesso negati, ma anche quei diritti che forse, finora, il cittadino non aveva potuto esercitare in mancanza delle necessarie informazioni, o dei professionisti giusti, forti di una lunga preparazione ed esperienza, ma sempre vicini, accoglienti e, in una parola, AMICI. Ed è l’AMICIZIA una delle chiavi vincenti che hanno permesso a NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA  di essere oggi un network presente con decine e decine di sedi aperte in tutta Italia, da Nord a Sud della penisola, attraverso fasi di ascolto, consulenza e risoluzione dei problemi. Nelle sedi di NOICONSUMATORI.IT il cittadino trova sempre la risposta giusta ai mille problemi della vita, da quelli più spinosi fino alle piccole e grandi controversie quotidiane. &#160; &#160; Fisco, bollette, codice della strada, ma anche malagiustizia, malasanità, soprusi, corruzione, problemi di famiglia… non c’è nulla che nelle sedi NOICONSUMATORI.IT non possa essere affrontato e risolto con successo. Perché la seconda chiave, non meno importante, è la SICUREZZA con cui i nostri esperti si pongono al fianco del cittadino di fronte ai giudici. Team di professionisti che sono ben consapevoli della grande funzione sociale dell’avvocato, chiamato a rappresentare e difendere nelle aule di giustizia il più grande valore del nostro Paese: la dignità e il diritto dei cittadini. Il modello è quello dell’avvocato Angelo Pisani, fondatore di NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA, che fin dagli anni ‘90 ha conquistato sentenze diventate autentiche pietre miliari nella difesa dei diritti inviolabili, restando sempre al fianco di coloro che attendono giustizia e conducendo in tutte le sedi la battaglia legale per ottenerla. Tante dunque le funzionalità del nuovo portale NOICONSUMATORI.IT. I visitatori potranno registrarsi e commentare le notizie utilizzando la propria email/avatar, sottoscrivere i commenti e condividere sui social in maniera semplice ed immediata. Con un click si può inoltre facilmente accedere a tutti i servizi di informazione e consulenza, mentre diventa ancora più dinamico lo spazio dedicato alle sedi territoriali in Italia. Tutto questo per essere ancora più uniti, per essere ancora più vicini, semplificando tutte le procedure in un mondo che continua a complicarle. Dalla parte di chi ha ragione. Cioè NOI. NOICONSUMATORI.IT. CONTATTI: Segreteria nazionale  Noi Consumatori – Movimento Anti-Equitalia Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 NAPOLI &#8211; Tel./Fax 081-01.06.142 e-mail: info@noiconsumatori.org Per qualsiasi informazione è a disposizione il nostro Call Center in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di richiesta di informazioni. Il cittadino troverà sempre personale qualificato in grado di soddisfare ogni richiesta ed indirizzarlo nella maniera più corretta. Per saperne di più si può telefonare allo 081-01.06.142 oppure inviare una mail all’indirizzo info@noiconsumatori.org</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/noiconsumatori-it-lancia-il-suo-portale-tutto-nuovo-ricco-di-funzioni-interattive/">NOICONSUMATORI.IT lancia il suo portale tutto nuovo, ricco di funzioni interattive</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000">NOICONSUMATORI.IT lancia il suo portale tutto nuovo, ricco di funzioni interattive, in collegamento con le sedi in tutta Italia. Operativo anche da tablet e smartphone</span> </strong></p>
<p><strong>Migliaia di casi risolti con successo ogni anno. Vittorie con sentenze esemplari davanti alle commissione tributarie, ai tribunali ordinari, dai Giudici di Pace al Tar fino al Consiglio di Stato. E al primo posto, sempre, i DIRITTI e la DIGNITA’ di NOI CITTADINI.</strong></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-19.51.00.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3825" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-19.51.00.png" alt="" width="575" height="269" /></a></p>
<p><a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA</strong></a><strong>  </strong>si presenta agli italiani da oggi, 20 aprile 2016, con un portale tutto nuovo, ricco di moderne funzionalità interattive che renderanno ancora più istantaneo ed efficace il dialogo da sempre aperto con iscritti, utenti e pubblico. <strong>Un mondo di diritti &amp; informazioni indispensabili sempre a portata di click</strong>, anche attraverso i social, semplicemente utilizzando il cellulare o il tablet, anche quando non ci si trova davanti al pc. Un touch sullo screen e saremo subito in contatto con <a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA</strong></a>, che saprà offrire la TUTELA BLINDATA dei nostri diritti: quelli violati, quelli troppo spesso negati, ma anche quei diritti che forse, finora, il cittadino non aveva potuto esercitare in mancanza delle necessarie informazioni, o dei professionisti giusti, forti di una lunga preparazione ed esperienza, ma sempre vicini, accoglienti e, in una parola, AMICI.</p>
<p>Ed è l’<strong>AMICIZIA</strong> una delle chiavi vincenti che hanno permesso a <a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA</strong></a><strong>  </strong>di essere oggi un network presente con decine e decine di sedi aperte in tutta Italia, da Nord a Sud della penisola, attraverso fasi di ascolto, consulenza e <strong>risoluzione dei problemi</strong>. Nelle sedi di <a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI.IT</strong></a><strong> </strong>il cittadino trova sempre la risposta giusta ai mille problemi della vita, da quelli più spinosi fino alle piccole e grandi controversie quotidiane.</p>
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<p>Fisco, bollette, codice della strada, ma anche malagiustizia, malasanità, soprusi, corruzione, problemi di famiglia… non c’è nulla che nelle sedi <a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI.IT</strong></a><strong> </strong>non possa essere affrontato e risolto con successo.</p>
<p>Perché la seconda chiave, non meno importante, è la <strong>SICUREZZA</strong> con cui i nostri esperti si pongono al fianco del cittadino di fronte ai giudici. Team di professionisti che sono ben consapevoli della grande funzione sociale dell’avvocato, chiamato a rappresentare e difendere nelle aule di giustizia <strong>il più grande valore del nostro Paese: la dignità e il diritto dei cittadini.</strong></p>
<p>Il modello è quello dell’avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, fondatore di <a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI-IT MOVIMENTO ANTI EQUITALIA</strong></a>, che fin dagli anni ‘90 ha conquistato <strong>sentenze diventate autentiche pietre miliari nella difesa dei diritti inviolabili</strong>, restando sempre al fianco di coloro che attendono giustizia e conducendo in tutte le sedi la battaglia legale per ottenerla.</p>
<p>Tante dunque le funzionalità del nuovo portale <a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI.IT</strong></a>. I visitatori potranno registrarsi e commentare le notizie utilizzando la propria email/avatar, sottoscrivere i commenti e condividere sui social in maniera semplice ed immediata.</p>
<p>Con un click si può inoltre facilmente accedere a tutti i servizi di informazione e consulenza, mentre diventa ancora più dinamico lo spazio dedicato alle sedi territoriali in Italia.</p>
<p>Tutto questo per essere ancora più uniti, per essere ancora più vicini, <strong>semplificando tutte le procedure in un mondo che continua a complicarle. Dalla parte di chi ha ragione. Cioè NOI. </strong><a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI.IT</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-19.51.20.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3826" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-19.51.20.png" alt="" width="578" height="161" /></a></p>
<p><strong>CONTATTI: </strong><strong>Segreteria nazionale</strong><strong>  Noi Consumatori – Movimento Anti-Equitalia</strong></p>
<p><strong>Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 NAPOLI &#8211; Tel./Fax 081-01.06.142</strong></p>
<p><strong>e-mail: </strong><a href="mailto:info@noiconsumatori.org"><strong>info@noiconsumatori.org</strong></a><strong></strong></p>
<p><strong>Per qualsiasi informazione è a disposizione il nostro Call Center in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di richiesta di informazioni. Il cittadino troverà sempre personale qualificato in grado di soddisfare ogni richiesta ed indirizzarlo nella maniera più corretta. Per saperne di più si può telefonare allo 081-01.06.142 oppure inviare una mail all’indirizzo </strong><a href="mailto:info@noiconsumatori.org"><strong>info@noiconsumatori.org</strong></a><strong></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/noiconsumatori-it-lancia-il-suo-portale-tutto-nuovo-ricco-di-funzioni-interattive/">NOICONSUMATORI.IT lancia il suo portale tutto nuovo, ricco di funzioni interattive</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Quando manca la prova certa della notifica le cartelle Equitalia sono nulle, anche se trascorsi i 5 anni – Così la Cassazione l’8 aprile scorso. Il commento di NOICONSUMATORI.IT «La Suprema Corte ancora una volta fa giustizia per il contribuente e dichiara nullo un atto esecutivo che Equitalia intendeva eseguire sulla base di una notifica “spacciata” come valida, ma in realtà, come hanno stabilito gli alti magistrati, nulla». E’ soddisfatto l’avvocato Angelo Pisani, presidente di NOICONSUMATORI.IT, in seguito al deposito avvenuto pochi giorni fa della sentenza emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Cassazione presieduta dal giudice Domenico Chindemi (consigliere relatore Giacomo Maria Stalla). La Corte ha stabilito infatti che non spetta al contribuente, bensì a Equitalia, dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento. E il solo mezzo per dimostrarne l&#8217;avvenuta consegna è che il fisco esibisca in udienza la relazione di notifica, oppure l&#8217;originale della cartolina di ritorno della raccomandata a/r. Non valgono come prove, diversamente da quanto avevano sostenuto gli esattori, la stampa dell&#8217;estratto di ruolo, perché “priva di alcun valore certificatorio”, né tanto meno la schermata online della posta che ritraccia l&#8217;iter della raccomandata. In sostanza la Cassazione, con la sentenza n. 6887 dell&#8217;8 aprile 2016, stabilisce che provare in causa la regolarità della notifica di una cartella esattoriale spetta sempre ad Equitalia, anche se sono trascorsi più di cinque anni. Va ricordato che la legge impone agli agenti di riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella che certifica l&#8217;avvenuta notificazione o l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, per poterli esibirli su richiesta del contribuente o dell&#8217;amministrazione (che ne può prendere visione solo entro tale periodo). Se però si interpreta questa norma alla lettera, passati i cinque anni Equitalia perde le tracce di tale documentazione. Ma nel caso in cui il processo, come spesso avviene, superi la durata dei 5 anni e il contribuente sollevi l&#8217;eccezione di omessa notifica della cartella, l&#8217;esattore potrà trovarsi nella condizione di non riuscire a dimostrare il contrario e il debitore vincerà la causa. «Un principio sacrosanto – conclude l’avvocato Pisani – che abbiamo già più volte ribadito e sostenuto in giudizio e che oggi viene definitivamente sancito dalla Corte Suprema». &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/">EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quando manca la prova certa della notifica le cartelle Equitalia sono nulle, anche se trascorsi i 5 anni – Così la Cassazione l’8 aprile scorso. </strong></p>
<p><strong>Il commento di </strong><a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI.IT</strong></a><strong></strong></p>
<p>«La Suprema Corte ancora una volta fa giustizia per il contribuente e dichiara nullo un atto esecutivo che Equitalia intendeva eseguire sulla base di una notifica “spacciata” come valida, ma in realtà, come hanno stabilito gli alti magistrati, nulla». E’ soddisfatto l’avvocato Angelo Pisani, presidente di <a href="http://www.noiconsumatori.org">NOICONSUMATORI.IT</a>, in seguito al deposito avvenuto pochi giorni fa della sentenza emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Cassazione presieduta dal giudice Domenico Chindemi (consigliere relatore Giacomo Maria Stalla).</p>
<p>La Corte ha stabilito infatti che non spetta al contribuente, bensì a Equitalia, dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento. E il solo mezzo per dimostrarne l&#8217;avvenuta consegna è che il fisco esibisca in udienza la relazione di notifica, oppure l&#8217;originale della cartolina di ritorno della raccomandata a/r. Non valgono come prove, diversamente da quanto avevano sostenuto gli esattori, la stampa dell&#8217;estratto di ruolo, perché “priva di alcun valore certificatorio”, né tanto meno la schermata online della posta che ritraccia l&#8217;iter della raccomandata.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-16.03.46.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3820" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-16.03.46-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a>In sostanza la Cassazione, con la sentenza n. 6887 dell&#8217;8 aprile 2016, stabilisce che provare in causa la regolarità della notifica di una cartella esattoriale spetta sempre ad Equitalia, <span style="text-decoration: underline">anche se sono trascorsi più di cinque anni</span>.</p>
<p>Va ricordato che la legge impone agli agenti di riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella che certifica l&#8217;avvenuta notificazione o l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, per poterli esibirli su richiesta del contribuente o dell&#8217;amministrazione (che ne può prendere visione solo entro tale periodo). Se però si interpreta questa norma alla lettera, passati i cinque anni Equitalia perde le tracce di tale documentazione.</p>
<p>Ma nel caso in cui il processo, come spesso avviene, superi la durata dei 5 anni e il contribuente sollevi l&#8217;eccezione di omessa notifica della cartella, l&#8217;esattore potrà trovarsi nella condizione di non riuscire a dimostrare il contrario e il debitore vincerà la causa.</p>
<p>«Un principio sacrosanto – conclude l’avvocato Pisani – che abbiamo già più volte ribadito e sostenuto in giudizio e che oggi viene definitivamente sancito dalla Corte Suprema».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/doc.1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3821" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/doc.1.png" alt="" width="607" height="824" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/">EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>EQUITALIA SOCCOMBE IN CASSAZIONE</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 18:00:12 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Equitalia soccombe in Cassazione, la Suprema Corte accoglie le giuste ragioni di un contribuente difeso da Pisani. Il legale: volevano negare il naturale diritto di difesa, ma glielo abbiamo impedito. Pisani contro Equitalia che soccombe in Cassazione. «Con l&#8217;ultima sentenza della Suprema Corte ancora una volta garantiamo giustizia e assicuriamo difesa: solo dalla notifica di un atto integrale si ha piena conoscenza legale e decorrono i termini per l&#8217;impugnazione di un provvedimento». E’ il primo commento a caldo dell’avvocato Angelo Pisani sulla sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che, con provvedimento depositato in queste ore, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente di Roma, assistito da Pisani, e rigettato l’opposizione presentata da Equitalia contro il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale già favorevole allo stesso contribuente. Con un provvedimento destinato ad entrare nelle pagine della Giurisprudenza, la Corte  presieduta dal giudice Marcello Iacobellis ha stabilito in sostanza che nessun rilievo può avere l&#8217;intervento di un precedente rateizzo o altro documento per la piena conoscenza dell&#8217;atto al contribuente, perché tale piena conoscenza si verifica solo con e dalla data di notifica dell&#8217;atto originario, che non può essere sostituito, nemmeno dall&#8217;estratto ruolo. «Ancora una volta – spiega l’avvocato Pisani – Equitalia aveva cercato di far valere documenti non idonei a stabilire la conoscenza dell’atto, così negando sostanzialmente al cittadino perfino il diritto di difesa. Ma la Cassazione ha accolto le giuste ragioni del contribuente, cui d’ora in poi non basterà recapitare notifiche dal contenuto vago o parziale per pretendere somme di cui non si conoscono nemmeno le motivazioni».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/">EQUITALIA SOCCOMBE IN CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Equitalia soccombe in Cassazione, la Suprema Corte accoglie le giuste ragioni di un contribuente difeso da Pisani. </strong></p>
<p><strong>Il legale: volevano negare il naturale diritto di difesa, ma glielo abbiamo impedito. </strong></p>
<p>Pisani contro Equitalia che soccombe in Cassazione. «Con l&#8217;ultima sentenza della Suprema Corte ancora una volta garantiamo giustizia e assicuriamo difesa: solo dalla notifica di un atto integrale si ha piena conoscenza legale e decorrono i termini per l&#8217;impugnazione di un provvedimento». E’ il primo commento a caldo dell’avvocato Angelo Pisani sulla sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che, con provvedimento depositato in queste ore, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente di Roma, assistito da Pisani, e rigettato l’opposizione presentata da Equitalia contro il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale già favorevole allo stesso contribuente.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3792" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09.png" alt="" width="259" height="258" /></a>Con un provvedimento destinato ad entrare nelle pagine della Giurisprudenza, la Corte  presieduta dal giudice Marcello Iacobellis ha stabilito in sostanza che nessun rilievo può avere l&#8217;intervento di un precedente rateizzo o altro documento per la piena conoscenza dell&#8217;atto al contribuente, perché tale piena conoscenza si verifica solo con e dalla data di notifica dell&#8217;atto originario, che non può essere sostituito, nemmeno dall&#8217;estratto ruolo.</p>
<p>«Ancora una volta – spiega l’avvocato Pisani – Equitalia aveva cercato di far valere documenti non idonei a stabilire la conoscenza dell’atto, così negando sostanzialmente al cittadino perfino il diritto di difesa. Ma la Cassazione ha accolto le giuste ragioni del contribuente, cui d’ora in poi non basterà recapitare notifiche dal contenuto vago o parziale per pretendere somme di cui non si conoscono nemmeno le motivazioni».</p>
<p><a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-19-38-16/' title='Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.16-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16" title="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-08-55-27/' title='Schermata 2016-04-14 alle 08.55.27'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-08.55.27-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.27" title="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.27" /></a><br />
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/">EQUITALIA SOCCOMBE IN CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>E ora Equitalia pignora anche i pochi spiccioli dei carcerati</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 17:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<category><![CDATA[FISCO]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>E ora Equitalia pignora anche i pochi spiccioli dei carcerati, intimando all’amministrazione penitenziaria di trattenere la modesta diaria di un napoletano detenuto rimasto in cella senza soldi neanche per le sigarette. Pisani: Siamo arrivati all&#8217;estremo, ma la battaglia anche per consentire a chi deve redimersi di non suicidarsi è appena cominciata e la vinceremo «Quando pensi che Equitalia ha già fatto di tutto ti sbagli, perché è capace di tanto, tanto altro: oggi per la prima volta  ho visto pignorare anche la diaria (circa 20 euro al giorno) dovuta dalla casa circondariale a un detenuto lavoratore, per presunti debiti mai notificati ed estinti&#8230;». Mancano quasi le parole, perfino all’antagonista storico di Equitalia, l’avvocato Angelo Pisani, per commentare i fatti che sono stati portati ieri dai familiari del detenuto pignorato sulla scrivania del suo studio. Una situazione ai confini della realtà, che si fa fatica anche a descrivere. Lo scorso 14 marzo è stato notificato alla direzione della Casa circondariale di Ancona un atto di pignoramento presso terzi che ha davvero dell’incredibile: dovranno trattenere la modesta diaria giornaliera di Salvatore, giovane napoletano detenuto nel carcere di Ancona, per presunti debiti maturati da quest’ultimo tanti anni prima nei confronti di Equitalia, che ammontano alla bellezza di 12mila euro e passa… «La Direzione della Casa circondariale di Ancona – si legge nell’atto – risulta essere debitore del su indicato … Salvatore per somme di denaro (la diaria giornaliera per il lavoro svolto in carcere, ndr)» e pertanto «Equitalia Sud spa intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal Terzo al debitore a titolo di stipendio/salario sino a concorrenza del credito di euro 12.256,99». Equitalia quindi «ordina alla Casa circondariale di pagare le somme direttamente all’agente di riscossione», intimando di non disporre delle predette somme per fini diversi fino a quando non sarà estinto il debito del detenuto. Praticamente, mai. «Al di là di una situazione di per sé paradossale e contraria ai principi fondanti della nostra democrazia, in primis quello sulla funzione rieducativa della pena – sbotta l’avvocato Pisani – già ad una prima valutazione dei documenti balza agli occhi che quelle presunte cartelle non possono certo esser pagate dal detenuto in tali condizioni e che tanti debiti esattoriali non sono mai stati notificati, risultando ormai prescritti ed estinti». «Gli esattori del fisco, anche in un caso al limite dell’assurdo come questo &#8211; attacca ancora il legale, fondatore del Movimento Anti-Equitalia – continuano a non valutare alcune condizioni umane ed a non controllare la validità dei loro atti prima di richiedere pagamenti anche alla Casa circondariale di Ancora ai danni di un detenuto, così mostrando al suo culmine la ferocia di uno Stato ottuso, capace solo di pretendere, perfino da chi ha già perso tutto, anche la libertà, come Salvatore». «Sottoporremo questo caso – annuncia drastico Pisani – al premier Renzi e Guardasigilli Orlando, che certamente non ne sono informati, perché sia di esempio e possa diventare la leva del cambiamento in direzione di quel “fisco dal volto umano” di cui tanto parla il Governo». &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/e-ora-equitalia-pignora-anche-i-pochi-spiccioli-dei-carcerati/">E ora Equitalia pignora anche i pochi spiccioli dei carcerati</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E ora Equitalia pignora anche i pochi spiccioli dei carcerati, intimando all’amministrazione penitenziaria di trattenere la modesta diaria di un napoletano detenuto rimasto in cella senza soldi neanche per le sigarette. Pisani: Siamo arrivati all&#8217;estremo, ma la battaglia anche per consentire a chi deve redimersi di non suicidarsi è appena cominciata e la vinceremo</strong></p>
<p>«Quando pensi che Equitalia ha già fatto di tutto ti sbagli, perché è capace di tanto, tanto altro: oggi per la prima volta  ho visto pignorare anche la diaria (circa 20 euro al giorno) dovuta dalla casa circondariale a un detenuto lavoratore, per presunti debiti mai notificati ed estinti&#8230;».</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.40.42.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3782" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.40.42-300x122.png" alt="" width="300" height="122" /></a>Mancano quasi le parole, perfino all’antagonista storico di Equitalia, l’avvocato Angelo Pisani, per commentare i fatti che sono stati portati ieri dai familiari del detenuto pignorato sulla scrivania del suo studio. Una situazione ai confini della realtà, che si fa fatica anche a descrivere.</p>
<p>Lo scorso 14 marzo è stato notificato alla direzione della Casa circondariale di Ancona un atto di pignoramento presso terzi che ha davvero dell’incredibile: dovranno trattenere la modesta diaria giornaliera di Salvatore, giovane napoletano detenuto nel carcere di Ancona, per presunti debiti maturati da quest’ultimo tanti anni prima nei confronti di Equitalia, che ammontano alla bellezza di 12mila euro e passa…</p>
<p>«La Direzione della Casa circondariale di Ancona – si legge nell’atto – risulta essere debitore del su indicato … Salvatore per somme di denaro (la diaria giornaliera per il lavoro svolto in carcere, ndr)» e pertanto «Equitalia Sud spa intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal Terzo al debitore a titolo di stipendio/salario sino a concorrenza del credito di euro 12.256,99».</p>
<p>Equitalia quindi «ordina alla Casa circondariale di pagare le somme direttamente all’agente di riscossione», intimando di non disporre delle predette somme per fini diversi fino a quando non sarà estinto il debito del detenuto. Praticamente, mai.</p>
<p>«Al di là di una situazione di per sé paradossale e contraria ai principi fondanti della nostra democrazia, in primis quello sulla funzione rieducativa della pena – sbotta l’avvocato Pisani – già ad una prima valutazione dei documenti balza agli occhi che quelle presunte cartelle non possono certo esser pagate dal detenuto in tali condizioni e che tanti debiti esattoriali non sono mai stati notificati, risultando ormai prescritti ed estinti». «Gli esattori del fisco, anche in un caso al limite dell’assurdo come questo &#8211; attacca ancora il legale, fondatore del Movimento Anti-Equitalia – continuano a non valutare alcune condizioni umane ed a non controllare la validità dei loro atti prima di richiedere pagamenti anche alla Casa circondariale di Ancora ai danni di un detenuto, così mostrando al suo culmine la ferocia di uno Stato ottuso, capace solo di pretendere, perfino da chi ha già perso tutto, anche la libertà, come Salvatore».</p>
<p>«Sottoporremo questo caso – annuncia drastico Pisani – al premier Renzi e Guardasigilli Orlando, che certamente non ne sono informati, perché sia di esempio e possa diventare la leva del cambiamento in direzione di quel “fisco dal volto umano” di cui tanto parla il Governo».</p>
<p><a href='https://angelopisani.it/e-ora-equitalia-pignora-anche-i-pochi-spiccioli-dei-carcerati/schermata-2016-04-14-alle-19-39-35/' title='Schermata 2016-04-14 alle 19.39.35'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.39.35-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 19.39.35" title="Schermata 2016-04-14 alle 19.39.35" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/e-ora-equitalia-pignora-anche-i-pochi-spiccioli-dei-carcerati/misfatto-carcerato-1/' title='misfatto carcerato-1'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/misfatto-carcerato-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="misfatto carcerato-1" title="misfatto carcerato-1" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/e-ora-equitalia-pignora-anche-i-pochi-spiccioli-dei-carcerati/misfatto-carcerato-2/' title='misfatto carcerato-2'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/misfatto-carcerato-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="misfatto carcerato-2" title="misfatto carcerato-2" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/e-ora-equitalia-pignora-anche-i-pochi-spiccioli-dei-carcerati/misfatto-carcerato-3/' title='misfatto carcerato-3'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/misfatto-carcerato-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="misfatto carcerato-3" title="misfatto carcerato-3" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/e-ora-equitalia-pignora-anche-i-pochi-spiccioli-dei-carcerati/schermata-2016-04-14-alle-19-40-42/' title='Schermata 2016-04-14 alle 19.40.42'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.40.42-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 19.40.42" title="Schermata 2016-04-14 alle 19.40.42" /></a></p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/e-ora-equitalia-pignora-anche-i-pochi-spiccioli-dei-carcerati/">E ora Equitalia pignora anche i pochi spiccioli dei carcerati</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Rateizzare il debito con il fisco? Per la legge è un dovere dell’agente di riscossione. Per Equitalia, un optional. La scandalosa vicenda capitata ad un’impresa napoletana.</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>«E’ una vergogna che Equitalia, oltre a discriminare e danneggiare i contribuenti negando rateizzi a chi chiede di poter pagare, addirittura scriva che il rateizzo non sia un diritto previsto dalla legge ma una possibilità concessa dall&#8217;agente della riscossione». Il presidente di Noiconsumatori.it, avvocato Angelo Pisani, non usa mezzi termini per commentare il provvedimento con cui Equitalia ha rigettato la giusta richiesta di rateizzo debiti avanzata da un’impresa napoletana, scrivendo testualmente addirittura che «la concessione del rateizzo in favore del debitore istante non è un diritto ma una possibilità concessa dall’Agente della riscossione in favore del soggetto che ne abbia i requisiti». Tale affermazione risulta platealmente smentita da quanto prevede la legge, in particolare, e in ultimo, il decreto legislativo n. 159/2015, “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, espressamente dettagliato sul sito della stessa Equitalia spa al link https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/imprese/Rateazione/ nelle sua diverse, ampie articolazioni, rivolte tanto ai privati cittadini quanto alle imprese. «Se passasse questo principio sulla concessione “facoltativa” del rateizzo, contraria alla legge in vigore &#8211; attacca l’avvocato Pisani, che annuncia battaglia in tutte le sedi &#8211; qualsiasi contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto si troverebbe in balia degli eventi o dell’umore di chi riceve in quel momento la pratica. Un precedente inammissibile, che contrasta apertamente con i diritti dei cittadini, tanto più grave in un momento in cui le imprese vivono grandi difficoltà, soprattutto a Napoli, e con esse le centinaia di lavoratori che proprio a quelle imprese devono la possibilità di far vivere le loro famiglie». In attesa degli sviluppi connessi alla battaglia intrapresa da Noiconsumatori.it, resta il fatto che ad oggi un’azienda napoletana operante in campo edile deve affrontare una vicenda surreale: chiede di pagare i propri debiti col fisco, esercitando i diritti previsti da Equitalia in base alla legge, ma si vede negata la possibilità di farlo. &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/rateizzare-il-debito-con-il-fisco-per-la-legge-e-un-dovere-dellagente-di-riscossione-per-equitalia-un-optional-la-scandalosa-vicenda-capitata-ad-unimpresa-napoletana/">Rateizzare il debito con il fisco? Per la legge è un dovere dell’agente di riscossione. Per Equitalia, un optional. La scandalosa vicenda capitata ad un’impresa napoletana.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«E’ una vergogna che Equitalia, oltre a discriminare e danneggiare i contribuenti negando rateizzi a chi chiede di poter pagare, addirittura scriva che il rateizzo non sia un diritto previsto dalla legge ma una possibilità concessa dall&#8217;agente della riscossione». Il presidente di <strong>Noiconsumatori.it</strong>, avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, non usa mezzi termini per commentare il provvedimento con cui Equitalia ha rigettato la giusta richiesta di rateizzo debiti avanzata da un’impresa napoletana, scrivendo testualmente addirittura che «la concessione del rateizzo in favore del debitore istante non è un diritto ma una possibilità concessa dall’Agente della riscossione in favore del soggetto che ne abbia i requisiti».</p>
<p>Tale affermazione risulta platealmente smentita da quanto prevede la legge, in particolare, e in ultimo, il decreto legislativo n. 159/2015, “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, espressamente dettagliato sul sito della stessa Equitalia spa al link <a href="https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/imprese/Rateazione/">https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/imprese/Rateazione/</a> nelle sua diverse, ampie articolazioni, rivolte tanto ai privati cittadini quanto alle imprese.</p>
<p>«Se passasse questo principio sulla concessione “facoltativa” del rateizzo, contraria alla legge in vigore &#8211; attacca l’avvocato Pisani, che annuncia battaglia in tutte le sedi &#8211; qualsiasi contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto si troverebbe in balia degli eventi o dell’umore di chi riceve in quel momento la pratica. Un precedente inammissibile, che contrasta apertamente con i diritti dei cittadini, tanto più grave in un momento in cui le imprese vivono grandi difficoltà, soprattutto a Napoli, e con esse le centinaia di lavoratori che proprio a quelle imprese devono la possibilità di far vivere le loro famiglie».</p>
<p>In attesa degli sviluppi connessi alla battaglia intrapresa da <strong>Noiconsumatori.it</strong>, resta il fatto che ad oggi un’azienda napoletana operante in campo edile deve affrontare una vicenda surreale: chiede di pagare i propri debiti col fisco, esercitando i diritti previsti da Equitalia in base alla legge, ma si vede negata la possibilità di farlo.</p>
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<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/immagine.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3773" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/immagine.png" alt="" width="959" height="721" /></a></p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/rateizzare-il-debito-con-il-fisco-per-la-legge-e-un-dovere-dellagente-di-riscossione-per-equitalia-un-optional-la-scandalosa-vicenda-capitata-ad-unimpresa-napoletana/">Rateizzare il debito con il fisco? Per la legge è un dovere dell’agente di riscossione. Per Equitalia, un optional. La scandalosa vicenda capitata ad un’impresa napoletana.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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