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	<title>Angelo Pisani &#187; cartelle esattoriali</title>
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		<title>Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete. Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”. “Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-interviene-sul-dibattito-tra-cruciani-e-maradona/">Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete.</p>
<p>Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”.</p>
<p>“Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-interviene-sul-dibattito-tra-cruciani-e-maradona/">Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>&#8220;La cosiddetta mini sanatoria Equitalia delle cartelle esattoriali pagabili senza interessi venuta fuori dal cilindro della legge di stabilità, scatena la delusione dei contribuenti ed è considerabile un classico bluff del tassificio italiano. Solo pochi aderiranno e non ci sarà  nessun vantaggio per  popolazione in crisi&#8221;, dichiara l&#8217;avv. Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori.it. Continua l’avvocato Angelo Pisani: “un&#8217;altra presa in giro colossale della politica dei poteri forti questa specie di norma sulla rottamazione dei ruoli Equitalia, solo una trovata mediatica di politici senza percezione della crisi e senza scrupoli  per tener buoni i cittadini che però non sono fessi. Infatti nello specifico &#8211; sottolinea Pisani &#8211; non serve a nessuno che il termine ed il versamento di quanto dovuto vengano fissati al 28 febbraio 2014 e tutto in un’unica soluzione”. Pisani poi spiega: ”La decisione della commissione bilancio di Montecitorio, durante le votazioni degli emendamenti presentati alla legge di stabilità, sembra una norma varata da marziani ignari dei sistemi di riscossione Equitalia ed incapaci di conoscere i problemi di milioni di cittadini e imprese rispetto ai gravosi ed ingiustificati addebiti creati negli ultimi 15 anni dal tassificio e sistema di riscossione di stato&#8221;. &#8220;Come è possibile pretendere che milioni di cittadini e aziende in crisi e senza liquidità possano pagare i ruoli arretrati, se pur senza interessi, in 50 giorni ed in unica soluzione? Purtroppo il &#8220;sistema informatico Equitalia era ed è una delle maggiori cause della crisi di questo nostro Paese mortificando e bloccando i contribuenti bel circuito economico”. Pisani ha poi concluso: “Un Parlamento che legifera questa versione della mini sanatoria spacciandola per aiuto ai contribuenti dimostra di essere composto da gente che non vuole vedere e capire i problemi del Paese reale, senza percezione della realtà e di ciò che e&#8217; stato fatto, provocando solo totale indignazione di fronte a questi provvedimenti che gridano aiuto e giustizia con una mobilitazione forte delle imprese per un fisco che non uccida altra gente e i lavoratori come gli imprenditori”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/">Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La cosiddetta mini sanatoria Equitalia delle cartelle esattoriali pagabili senza interessi venuta fuori dal cilindro della legge di stabilità, scatena la delusione dei contribuenti ed è considerabile un classico bluff del tassificio italiano. Solo pochi aderiranno e non ci sarà  nessun vantaggio per  popolazione in crisi&#8221;, dichiara l&#8217;avv. Angelo Pisani, presidente di <a href="http://noiconsumatori.it/">NoiConsumatori.it</a>.</p>
<p>Continua l’avvocato Angelo Pisani: “un&#8217;altra presa in giro colossale della politica dei poteri forti questa specie di norma sulla rottamazione dei ruoli Equitalia, solo una trovata mediatica di politici senza percezione della crisi e senza scrupoli  per tener buoni i cittadini che però non sono fessi. Infatti nello specifico &#8211; sottolinea Pisani &#8211; non serve a nessuno che il termine ed il versamento di quanto dovuto vengano fissati al 28 febbraio 2014 e tutto in un’unica soluzione”.</p>
<p>Pisani poi spiega: ”La decisione della commissione bilancio di Montecitorio, durante le votazioni degli emendamenti presentati alla legge di stabilità, sembra una norma varata da marziani ignari dei sistemi di riscossione Equitalia ed incapaci di conoscere i problemi di milioni di cittadini e imprese rispetto ai gravosi ed ingiustificati addebiti creati negli ultimi 15 anni dal tassificio e sistema di riscossione di stato&#8221;.</p>
<p>&#8220;Come è possibile pretendere che milioni di cittadini e aziende in crisi e senza liquidità possano pagare i ruoli arretrati, se pur senza interessi, in 50 giorni ed in unica soluzione? Purtroppo il &#8220;sistema informatico Equitalia era ed è una delle maggiori cause della crisi di questo nostro Paese mortificando e bloccando i contribuenti bel circuito economico”. Pisani ha poi concluso: “Un Parlamento che legifera questa versione della mini sanatoria spacciandola per aiuto ai contribuenti dimostra di essere composto da gente che non vuole vedere e capire i problemi del Paese reale, senza percezione della realtà e di ciò che e&#8217; stato fatto, provocando solo totale indignazione di fronte a questi provvedimenti che gridano aiuto e giustizia con una mobilitazione forte delle imprese per un fisco che non uccida altra gente e i lavoratori come gli imprenditori”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-palese-linefficacia-della-pubblicizzata-sanatoria-equitalia/">Pisani: palese l&#8217;inefficacia della pubblicizzata sanatoria Equitalia. Il governo preferisce le slot macchine alla vita dei contribuenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Il presente approfondimento si propone quale obiettivo quello di riproporre ed analizzare la complessa vicenda della notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale che ruota intorno alla corretta interpretazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che continua ad essere oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale fra gli operatori del settore tributario. In particolare, allo scopo di inquadrarne correttamente la problematica, viene tracciato l’excursus storico della relativa normativa e viene fornito un esaustivo monitoraggio degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di Cassazione formatisi al riguardo. Si conclude il presente lavoro esortando gli “addetti ai lavori” a sollevare l’incostituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per i motivi che di seguito si svilupperanno. Procediamo con ordine. Come noto, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, “Notificazione della cartella di pagamento”, attraverso la quale il Legislatore ha stabilito che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella, inoltre, può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge, e, quando non è notificata a mezzo raccomandata e la notificazione avviene mediante consegna nella mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Infine, si afferma che nei casi di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., le modalità di tale forma di notifica seguono la disciplina di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, con la precisazione che la notifica, in questo caso si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune. Ricordiamo che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha subito rilevanti mutazioni ratione temporis e ha avuto la seguente formulazione giuridica: a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999: “la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”; b) dal 1° luglio 1999 sino all’8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”; c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001:0000 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Come emerge dalle evidenze in corsivo e da un’attenta lettura delle modifiche di cui sopra la disposizione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha avuto il seguente sviluppo normativo: nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”. Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Pertanto, dall’interpretazione storica, letterale e logica della norma sopra citata, si rileva che la soppressione (operata dopo la modifica del 1999) dell’inciso “da parte dell’esattore” significa che il legislatore ha voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono indicati i [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-notifica-diretta-per-posta-da-parte-di-equitalia-dubbi-di-costituzionalita-dellart-26-del-d-p-r-n-6021973/">La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presente approfondimento si propone quale obiettivo quello di riproporre ed analizzare la complessa vicenda della notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale che ruota intorno alla corretta interpretazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che continua ad essere oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale fra gli operatori del settore tributario.<br />
In particolare, allo scopo di inquadrarne correttamente la problematica, viene tracciato l’excursus storico della relativa normativa e viene fornito un esaustivo monitoraggio degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di Cassazione formatisi al riguardo. Si conclude il presente lavoro esortando gli “addetti ai lavori” a sollevare l’incostituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 per i motivi che di seguito si svilupperanno.<br />
Procediamo con ordine.<br />
Come noto, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, “Notificazione della cartella di pagamento”, attraverso la quale il Legislatore ha stabilito che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella, inoltre, può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge, e, quando non è notificata a mezzo raccomandata e la notificazione avviene mediante consegna nella mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Infine, si afferma che nei casi di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., le modalità di tale forma di notifica seguono la disciplina di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, con la precisazione che la notifica, in questo caso si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune.<br />
Ricordiamo che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha subito rilevanti mutazioni ratione temporis e ha avuto la seguente formulazione giuridica:<br />
a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:<br />
“la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;<br />
b) dal 1° luglio 1999 sino all’8 giugno 2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:<br />
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;<br />
c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001:0000<br />
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.<br />
Come emerge dalle evidenze in corsivo e da un’attenta lettura delle modifiche di cui sopra la disposizione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ha avuto il seguente sviluppo normativo: nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.<br />
Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”.<br />
Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.<br />
Pertanto, dall’interpretazione storica, letterale e logica della norma sopra citata, si rileva che la soppressione (operata dopo la modifica del 1999) dell’inciso “da parte dell’esattore” significa che il legislatore ha voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.<br />
L’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa. Il primo periodo si limita ad individuare &#8211; con un’elencazione tassativa &#8211; i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo indica, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e solo costoro) possono eseguirla.<br />
Tanto precisato, la conclusione cui si giunge è l’inesistenza (e non, quindi, la semplice nullità, suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio del ricorrente) della cartella di pagamento notificata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata senza l’intermediazione dei soggetti abilitati.<br />
Tanto viene recepito dalla giurisprudenza tributaria di merito secondo la quale &#8211; appunto &#8211; la notifica della cartella di pagamento effettuata da soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza dell’atto di notificazione.<br />
Per citare le sentenze più recenti, in tal senso, si sono espresse la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. 4ª, con la sentenza n. 18 dell’11 febbraio 2013 e la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sez. 2ª, con la sentenza n. 36 del 21 febbraio 2013.<br />
Le pronunce di tali Commissioni si innestano in una corrente di pensiero già fatta propria in precedenza sia dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (cfr. Comm. Trib. Prov. di Campobasso, n. 219 del 21 dicembre 2012 e Comm. Trib. Prov. di Campobasso, n. 133 dell’11 giugno 2012) sia da altri giudici di merito (cfr. Comm. Trib. Prov. di Vicenza, sez. 7ª, n. 37 del 23 aprile 2012; Comm. Trib. Prov. di Lecce, sez. 5ª, n. 533 del 29 dicembre 2010; Comm. Trib. Prov di Pescara, sez. 4ª, n. 743 del 3 novembre 2010; Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. 9ª, n. 264 del 19 luglio 2010; Comm. Trib. Prov. di Lecce, sez. 5ª, n. 909 del 16 novembre 2009; Comm. Trib. Prov. di Genova, sez. 12ª, n. 125 del 12 giugno 2008; Comm. Trib. Reg. di Catanzaro, Staccata di Reggio Calabria, sez. 6ª, n. 157 del 31 dicembre 2012; Comm. Trib. Reg. di Milano, sez. 45ª , n. 80 del 25 giugno 2012; Comm. Trib. Reg. della Lombardia, sez. 5ª, n. 141 del 17 dicembre 2009).<br />
Dalla lettura delle sopra citate sentenze emerge che :<br />
il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio;<br />
non è possibile una lettura disgiunta del primo e del secondo capoverso dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973;<br />
di conseguenza non vi è dubbio sul fatto che il secondo periodo della disposizione di cui all’art. 26 D.P.R.602/1973 non sia altro che la prosecuzione del primo, nel senso che la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati;<br />
tale interpretazione è dipesa anche dalla lettura del testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 precedente alla novella introdotta dal D. Lgs. n. 46/1999 in quanto, nella precedente stesura, il Legislatore affermava che la notifica poteva essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, della raccomandata con avviso di ricevimento. La soppressione della parola esattore legittima l’interpretazione che, attualmente, tale facoltà sia concessa unicamente ai soggetti abilitati;<br />
l’art. 14 della Legge n. 890 del 1992 laddove afferma la possibilità di eseguire la notifica degli atti ivi indicati “anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, riserva chiaramente tale previsione a quegli uffici che esercitano potestà impositiva, con evidente esclusione, pertanto, degli Agenti della riscossione che sono preposti alla sola fase della riscossione;<br />
solo i soggetti tassativamente previsti dall’art. 26 cit. possono interporsi fra chi richiede la notifica ed il soggetto notificato;<br />
di conseguenza in caso di notifica eseguita direttamente dall’Agente della Riscossione, per qualsivoglia atto che rientri nella sua competenza (cartella di pagamento, iscrizioni di ipoteche, avvisi di pagamento, fermi amministrativi, sequestri, ecc.), la notifica dovrà essere ritenuta del tutto inesistente, ovvero non sanabile, poiché la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. (a volerla ritenere applicabile agli atti diversi da quelli processuali) potrebbe eventualmente riferirsi ad una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato dalla legge;<br />
le decisioni della Suprema Corte fino ad oggi non hanno mai direttamente affrontato e risolto la questione della legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta degli atti di sua competenza dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 46/1999 che, come ampiamente detto, ha eliminato dall’art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, dopo le parole “mediante invio”, l’inciso da parte dell’esattore.<br />
Venendo adesso alla posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al tema de quo, ad avviso di chi scrive, i giudici di legittimità sino ad oggi non hanno ancora risolto e superato con chiarezza la questione.<br />
In realtà, è utile sottolineare e ribadire che la Suprema Corte di Cassazione non ha ancora specificatamente affrontato l’eccezione dell’inesistenza della notifica per posta diretta perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge, in quanto non si è pronunciata sulla stesura attuale della legge. Pertanto, i dubbi sulla corretta interpretazione della norma in esame rimangono immutati.<br />
E ciò lo si può facilmente dedurre da un’attenta analisi delle sentenze che di seguito si riportano:<br />
la Sentenza n. 14327 del 19 giugno 2009 ha affermato che:<br />
“In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del D.P.R. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”.<br />
Dall’esame della motivazione di detta sentenza emerge che essa è stata emessa in relazione ad un caso in cui era ancora vigente la vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 che prevedeva espressamente la notifica a mezzo posta della cartella direttamente ad opera dell’esattore, previsione eliminata con provvedimento di legge nell’anno 1999. Pertanto la citata sentenza non può risolvere il contrasto, insorto nella giurisprudenza di merito sulla validità o meno, ai sensi dell’articolo 26 nel testo vigente, della notificazione con la suddetta modalità, in tale norma prevista, quando effettuata &#8220;direttamente&#8221; dall’Agente della Riscossione;<br />
l’ Ordinanza n. 15948 del 6 luglio 2010 specifica che:<br />
“Non ha rilievo la mancata redazione della relata, in quanto non prevista dalla legge per siffatta modalità di notifica della cartella, come implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973”.<br />
In tale ordinanza, pur essendo stato posto alla Corte il quesito in ordine alla validità della notifica diretta ad opera dell’Agente della Riscossione, si fa riferimento solamente all’inesistenza della relata di notifica precisando che per il caso di notifica col mezzo della posta non è richiesta la relata di notifica poiché la prova dell’avvenuta notifica è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata.<br />
Pertanto, l’ordinanza della Suprema Corte richiamata dalla resistente Equitalia, se si presta a risolvere il tema della necessità o meno della relata di notifica in caso di notificazione di cartella di pagamento mediante utilizzazione del mezzo postale nulla dice in ordine al problema &#8211; diverso ed anzi logicamente antecedente &#8211; relativo alla ritualità della notifica effettuata con tale mezzo direttamente dal Concessionario della Riscossione;<br />
la Sentenza n. 2288 del 31 gennaio 2011 afferma che:<br />
“Laddove la cartella di pagamento sia notifica a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione”.<br />
Anche questa sentenza, riferita tra l’altro ad una cartella relativa ad IRPEF 1995/1997, ha fatto riferimento alla legislazione ante riforma del 1999 e non risolve il quesito della possibilità di notifica diretta da parte dall’Agente della Riscossione, ma quello della mancanza di relata che è sostituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta;<br />
la Sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011 afferma che:<br />
“L’art. 26 D.P.R. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale. .. ), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.<br />
Tale affermazione sarebbe puntuale qualora fosse riferibile al testo dell’articolo 26, comma 1, così come rimasto in vigore fino al 30 giugno 1999 (“La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, …”).<br />
Anche in tale sentenza, pertanto, la Corte non affronta realmente i termini nei quali si pone la vexata quaestio (e tantomeno risolve il relativo contrasto giurisprudenziale in atto tra i giudici tributari) sul se il concessionario sia, o meno, legittimato ad eseguire, dopo il 30 giugno 1999.<br />
Pertanto anche la sentenza n. 11708 /2011 non risolve affatto la questione di diritto interessata dall’eccezione di inesistenza della notifica;<br />
la Sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che:<br />
“La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.<br />
Tale sentenza, limitandosi a riportare quasi testualmente le affermazioni contenute nella precedente sentenza n. 11708 /2011, non affronta la questione che in questa sede interessa;<br />
la Sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 afferma che:<br />
“La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.<br />
Come si può facilmente notare anche tala sentenza riporta quanto statuito nella precedente sentenza n. 11708/2011 continuando ad applicare la vecchia formulazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e a non risolvere affatto la questione di diritto interessata dall’eccezione di inesistenza della notifica, lasciando così diverse zone d’ombra;<br />
infine la Sentenza n. 8321 del 4 aprile 2013 afferma che:<br />
“La notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall’art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per anni cinque l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui lo stesso costituisce l’unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale”.<br />
Anche quest’ultima sentenza non risolve la questione relativa alla legittimazione dell’Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta ma quella della mancanza di relata che è sostituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta.<br />
Orbene, premesso tutto quanto sopra esposto su questo argomento e tenuto conto che è in atto un contrasto giurisprudenziale e che si attende ancora una definitiva e chiara pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, allora delle due l’una:<br />
a) o si accetta la tesi difensiva sino a questo momento da noi esposta, anche alla luce dello Statuto del Contribuente, approvato con la legge n. 212 del 27 luglio 2000, che richiede l’effettiva conoscibilità dell’atto;<br />
b) oppure si rimette la questione all’esame della Corte Costituzionale (che &#8211; si sottolinea &#8211; può essere sollevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio) sulla base dei seguenti rilievi:<br />
1) la cartella di pagamento, pur non provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, deve essere equiparata a tutti gli effetti all’atto amministrativo, di cui possiede sia il requisito soggettivo (sostanziale provenienza dalla Pubblica Amministrazione), sia quello oggettivo (l’attitudine anche solo materiale a produrre degli effetti), sia quello formale (la perfezione, cioè il compimento dell’intero procedimento della sua formazione). La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria. la cartella deve contenere alcuni elementi essenziali a pena di nullità, quali, ad esempio, gli elementi identificativi del debito tributario, come anche il responsabile del procedimento, l’ente creditore e la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione. È importante che la cartella contenga il termine entro il quale il soggetto deve adempiere, come anche il termine entro il quale lo stesso debitore può proporre ricorso per evitare che la stessa diventi definitiva e, quindi, titolo per l’esecuzione forzata. Inoltre, si rileva che la cartella esattoriale, al pari di ogni altro atto amministrativo, necessita di motivazione, così come espressamente e tassativamente previsto dall’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 secondo il quale “ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato” e deve quindi “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Tale principio è stato espressamente recepito dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, secondo cui “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. La suddetta norma, ovviamente, trova piena applicazione anche con riferimento agli atti propri dei concessionari, in quanto l’art. 17 della legge n. 212 del 2000 espressamente prevede che “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.<br />
Tutto ciò trova conforto nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità (si veda ex multis sentenza C.T.R. Puglia n. 77/7/06, sentenza Cass. n. 28318 del 21/12/2005, sentenza Cass. n. 26330 del 16/12/2009);<br />
2) di conseguenza, la cartella di pagamento è da parificare a tutti gli effetti ad un avviso di accertamento, tanto è vero che tale parificazione esiste quando la cartella costituisce primo e unico atto o come iscrizione a ruolo (art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973; art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973; art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972) oppure quando non è preceduta da alcun atto presupposto;<br />
3) alla luce di quanto esposto ai punti 1) e 2) non si comprende il motivo per il quale l’accertamento e gli altri atti debbano essere notificati con cartolina verde e la cartella di pagamento con cartolina bianca, secondo regole meno garantiste per il contribuente;<br />
4) pertanto, alla luce di tutte queste premesse, ci si domanda se la norma di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 possa far emergere dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 3 (disparità di trattamento) della Costituzione; viene, infatti, ad introdursi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento e, cioè, la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento avviene irragionevolmente secondo due diversi procedimenti notificatori.<br />
Per concludere può forse interessare ai lettori un’ulteriore riflessione: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non equipara le modalità di notifica della cartella con quelle dell’accertamento per i casi di irreperibilità relativa.<br />
Più specificatamente, con tale pronuncia, è stata eliminata la differenza disciplinare ancora esistente tra la notifica a destinatari “relativamente” irreperibili degli avvisi di accertamento ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e la notifica agli stessi soggetti delle cartelle di pagamento ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, riportando l’una e l’altra allo stesso parametro regolamentare generalmente previsto dall’art. 140 c.p.c.<br />
La Consulta contribuisce, quindi, a “riscrivere” la norma in una prospettiva più garantista per il contribuente in diretta attuazione del principio di conoscenza effettiva degli atti tutelato dall’art. 6 dello Statuto del Contribuente.<br />
Orbene, stante la parificazione realizzata dalla Corte costituzionale tra notifica della cartella di pagamento e notifica dell’avviso di accertamento, qualora vengano ad essere effettuate a soggetti “relativamente” irreperibili, ex art. 3 Cost., in ragione della carenza di ogni ragionevole giustificazione di una differenza disciplinare a fronte di una medesima situazione, non si capisce perché possa ammettersi una disparità di trattamento &#8211; non giustificata da alcuna ragionevole ratio con violazione dell’evocato art. 3 Cost. &#8211; con riferimento alla modalità di notifica fra gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.<br />
Pertanto, si invitano i professionisti del settore tributario a predisporre i ricorsi avverso le cartelle di pagamento notificate direttamente per posta da parte di Equitalia (e solo in questi casi) chiedendo alla competente Commissione Tributaria:<br />
1) l’inesistenza della notifica per posta per mancato rispetto della procedura di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973;<br />
2) qualora la Commissione Tributaria non accolga l’eccezione di cui al punto 1), far presente in subordine che non vi può essere una disparità di trattamento relativamente alla notifica tra gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali e, quindi, sollevare la questione di incostituzionalità così come esposto nel presente articolo.<br />
Parimenti ci auspichiamo che anche i giudici tributari, d’ufficio, rimettano la questione alla Corte Costituzionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://legali.com/spip.php?article1781" target="_blank">legali.com</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-notifica-diretta-per-posta-da-parte-di-equitalia-dubbi-di-costituzionalita-dellart-26-del-d-p-r-n-6021973/">La notifica diretta per posta da parte di Equitalia. Dubbi di costituzionalità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;estratto di ruolo della cartella è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia</title>
		<link>https://angelopisani.it/lestratto-di-ruolo-della-cartella-e-insufficiente-a-provare-in-giudizio-un-credito-dellequitalia/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>È quanto confermato in sede di appello dalla CTR Campania con la recente sentenza n. 167/46/2013 nella causa proposta dall&#8217;Avv. Angelo Pisani per contestare in giudizio l&#8217;inesistenza di presunte cartelle esattoriali vantate da Equitalia Sud S.p.A. Con la suindicata, esemplare sentenza i Giudici campani espressamente dispongono: &#8220;&#8230;dall&#8217;esame della documentazione depositata dall&#8217;appellante Equitalia, per le cartelle di pagamento poste a base dell&#8217;opposta iscrizione ipotecaria, risulta esibita documentazione ed estratti di ruolo non comprovanti l&#8217;esistenza, nonché l&#8217;avvenuta regolare notifica,delle cartelle avendo prodotto in giudizio semplici relate incomplete e parziali, carenti dei requisiti essenziali previsto dall&#8217;art. 149 c.p.c., primo fra tutti lo stesso nominativo del contribuente,del mittente e del numero di pagine, non permettendo così di stabilire nemmeno l&#8217;effettivo destinatario dell&#8217;atto e, ancor più, quale fosse stato l&#8217;atto notificato, non potendosi una tale circostanza ricavarsi dall&#8217;indicato codice a barre che ben potrebbe corrispondere ad un plico e non al nominativo di un contribuente. Gli estratti di ruolo allegati alla produzione di Equitalia sono pertanto inidonei a costituire un valido supporto probatorio documentale ed inefficaci a dimostrare l&#8217;avvenuta regolare notifica delle cartelle come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l&#8217;estratto di ruolo della cartella di pagamento è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia &#8211; Cass. N. 16920/2012&#8243;.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lestratto-di-ruolo-della-cartella-e-insufficiente-a-provare-in-giudizio-un-credito-dellequitalia/">L&#8217;estratto di ruolo della cartella è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È quanto confermato in sede di appello dalla CTR Campania con la recente sentenza n. 167/46/2013 nella causa proposta dall&#8217;Avv. Angelo Pisani per contestare in giudizio l&#8217;inesistenza di presunte cartelle esattoriali vantate da Equitalia Sud S.p.A. Con la suindicata, esemplare sentenza i Giudici campani espressamente dispongono: &#8220;&#8230;dall&#8217;esame della documentazione depositata dall&#8217;appellante Equitalia, per le cartelle di pagamento poste a base dell&#8217;opposta iscrizione ipotecaria, risulta esibita documentazione ed estratti di ruolo non comprovanti l&#8217;esistenza, nonché l&#8217;avvenuta regolare notifica,delle cartelle avendo prodotto in giudizio semplici relate incomplete e parziali, carenti dei requisiti essenziali previsto dall&#8217;art. 149 c.p.c., primo fra tutti lo stesso nominativo del contribuente,del mittente e del numero di pagine, non permettendo così di stabilire nemmeno l&#8217;effettivo destinatario dell&#8217;atto e, ancor più, quale fosse stato l&#8217;atto notificato, non potendosi una tale circostanza ricavarsi dall&#8217;indicato codice a barre che ben potrebbe corrispondere ad un plico e non al nominativo di un contribuente. Gli estratti di ruolo allegati alla produzione di Equitalia sono pertanto inidonei a costituire un valido supporto probatorio documentale ed inefficaci a dimostrare l&#8217;avvenuta regolare notifica delle cartelle come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l&#8217;estratto di ruolo della cartella di pagamento è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia &#8211; Cass. N. 16920/2012&#8243;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/lestratto-di-ruolo-della-cartella-e-insufficiente-a-provare-in-giudizio-un-credito-dellequitalia/">L&#8217;estratto di ruolo della cartella è insufficiente a provare in giudizio un credito dell&#8217;Equitalia</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Caso Maradona: istanza di autotutela / sgravio somme iscritte a ruolo</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 21:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;avv. Angelo Pisani e il Prof. Avv. Angelo Scala presentano alle Istituzioni e alle Autorità competenti un&#8217;istanza di definizione e autotutela per annullamento pretesa / procedura esattoriale nei confronti del Pibe de Oro Diego Armando Maradona. Si legge dal documento: ISTANZA DI AUTOTUTELA / SGRAVIO SOMME ANCORA ISCRITTE A RUOLO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 1985 / 1990 A CARICO DEL CONTRIBUENTE MARADONA DIEGO ARMANDO, NONOSTANTE SUA CARENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA RISPETTO A TALE ILLEGITTIMA IMPOSIZIONE FISCALE (ossia tributi ed importi mai dovuti per legge, nonchè : 1) annullamento ed inesistenza accertamento fiscale &#8211; titoli,  2)  inconfutabile prescrizione e decadenza crediti, 3) omessa notifica degli atti propedeutici e successivi al ruolo medesimo, 4) in particolare alla luce del provvedimento di archiviazione del Tribunale Penale di Napoli e della sentenza della CTR Campania n.126 del 29/6/1994 confermata dalla sentenza della CTC n. 598/13 in favore del coobbligato ex società Calcio Napoli (addirittura pagante il condono liberatorio anche per i coobbligati-sostituiti come previsto per legge). In  applicazione della normativa Europea prescritta dall’art. 4 del protocollo integrativo n.7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali che, afferma il principio del ne bis in idem, stabilendo che “nessuno può essere perseguito o condannato … per un reato per il quale è stato già  assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge …”,  letta in armonia ed in combinato disposto con l’articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ai sensi del quale “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato nell’Unione Europea a seguito di  sentenza penale conformemente alla legge”. Per leggere l&#8217;istanza completa, cliccare sul seguente link: istanza autotutela Maradona</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/caso-maradona-istanza-di-autotutela-sgravio-somme-iscritte-a-ruolo/">Caso Maradona: istanza di autotutela / sgravio somme iscritte a ruolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avv. Angelo Pisani e il Prof. Avv. Angelo Scala presentano alle Istituzioni e alle Autorità competenti un&#8217;istanza di definizione e autotutela per annullamento pretesa / procedura esattoriale nei confronti del Pibe de Oro Diego Armando Maradona.</p>
<p>Si legge dal documento:</p>
<p><em>ISTANZA DI AUTOTUTELA / SGRAVIO SOMME ANCORA ISCRITTE A RUOLO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 1985 / 1990 A CARICO DEL CONTRIBUENTE MARADONA DIEGO ARMANDO, NONOSTANTE SUA CARENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA RISPETTO A TALE ILLEGITTIMA IMPOSIZIONE FISCALE (ossia tributi ed importi mai dovuti per legge, nonchè : 1) annullamento ed inesistenza accertamento fiscale &#8211; titoli,  2)  inconfutabile prescrizione e decadenza crediti, 3) omessa notifica degli atti propedeutici e successivi al ruolo medesimo, 4) in particolare alla luce del provvedimento di archiviazione del Tribunale Penale di Napoli e della sentenza della CTR Campania n.126 del 29/6/1994 confermata dalla sentenza della CTC n. 598/13 in favore del coobbligato ex società Calcio Napoli (addirittura pagante il condono liberatorio anche per i coobbligati-sostituiti come previsto per legge).</em></p>
<p><em>In  applicazione della normativa Europea prescritta dall’art. 4 del protocollo integrativo n.7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali che, afferma il principio del ne bis in idem, stabilendo che “nessuno può essere perseguito o condannato … per un reato per il quale è stato già  assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge …”,  letta in armonia ed in combinato disposto con l’articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ai sensi del quale “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato nell’Unione Europea a seguito di  sentenza penale conformemente alla legge”.</em></p>
<p>Per leggere l&#8217;istanza completa, cliccare sul seguente link: <a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/impugnazione-autotutela-maradona.pdf" target="_blank">istanza autotutela Maradona</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/caso-maradona-istanza-di-autotutela-sgravio-somme-iscritte-a-ruolo/">Caso Maradona: istanza di autotutela / sgravio somme iscritte a ruolo</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Brevi appunti e riferimenti normativi relativi all’infondata ipotesi di temeraria ed illegittima doppia imposizione da parte del fisco nel caso di Maradona</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 12:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Per chi parla senza conoscere nulla basta leggere e capire: Oltre alle oramai note sentenze che dal 1992 ritengono Maradona del tutto estraneo rispetto a tali violazioni fiscali, ecco brevi appunti e riferimenti normativi relativi all’infondata ipotesi di temeraria ed illegittima doppia imposizione da parte del fisco nel caso di Diego Armando Maradona. Si ricorda che nel 1989 furono notificati dall’Agenzia delle Entrate, a Ferlaino ma non a Maradona, due distinti accertamenti, ma per lo stesso presupposto impositivo, e cioè: alla Società Sportiva Calcio Napoli un accertamento quale sostituto di imposta, per omesse ritenute e conseguente omesso versamento di imposte relative a redditi di lavoro dipendente, quindi tassati con ritenuta alla fonte, per presunte somme erogate indirettamente ad alcuni calciatori; - Ai singoli calciatori in quanto, pur avendo percepito delle somme, non avevano provveduto ad integrare le loro dichiarazioni dei redditi, che nel caso di Maradona non andava fatta perché lui non aveva altre entrate oltre quelle tramite il calcio napoli In sostanza, il rapporto tributario controverso era il medesimo e cioè una errata ipotesi che vi fossero degli importi pagati da una società ad un proprio dipendente senza l’effettuazione ed il versamento delle relative ritenute a titolo di imposta per redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/73) Il quadro normativo a cui fare riferimento è, quindi, quello di cui al D.P.R. 600, ed in particolare: 1) Art. 23, c. 1, ritenute sui redditi di lavoro dipendente 2) Art. 35 solidarietà del sostituto di imposta (e coobbligazione del sostituito) 3) Art. 64 sostituto e responsabile di imposta 4) Art. 67 – divieto della doppia imposizione (c. 1 e soprattutto c. 2) Ancora aggiungasi nella fattispecie particolare, l’art. 16, c. 10, della Legge 289/2002 (condono fiscale) “definizione delle liti pendenti”, che recita: “la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati, esplica efficacia e favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente”. E’ pacifico nella fattispecie: a) che l’accertamento è relativo a redditi di lavoro dipendente; b) che in forza di legge era il sostituto S.S.C.N. obbligato ad effettuare le ritenute, ed il sostituito Maradona era coobbligato in solido e comunque non ha mai ricevuti notifiche ; c) che la lite pendente instaurata e vinta dal Calcio Napoli già prima del condono , addirittura poi è stata definita con apposita istanza ex art. 16 Legge 289/2002, e relativo versamento delle imposte accertate (in misura forfettariamente ridotta ex Lege) dal curatore fallimentare della stessa società liberando ancora una volta anche il sostituito maradona ; d) che quindi il rapporto tributario e il debito di imposta del sostituto, per quelli stessi redditi,si è definito in relazione alle imposte dovute anche dai singoli calciatori dipendenti; e) che il calciatore Maradona quale sostituito era coobbligato in solido con il Calcio Napoli e viceversa; f) che il presupposto impositivo era l’esistenza di un reddito di lavoro dipendente da tassare alla fonte; g) che a norma dell’art. 67, c. 2, (Divieto di doppia imposizione) del D.P.R. 600/73 “l’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall’imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito” h) che l’efficacia della definizione del c. 10, dell’art. 16 è senz’altro riferibile anche al coobbligato Maradona che indebitamente viene ancora perseguitato pur essendo da sempre stato estraneo ad ogni evasione fiscale&#8230; Inoltre si deve applicare direttamente la normativa Europea prescritta dall’art. 4 del protocollo integrativo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che, afferma il principio del ne bis in idem, stabilendo che “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”, letta in armonia con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai sensi del quale “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale conformemente alla legge”. Ciò perché, per ciò che concerne gli anni di imposta oggetto del presente contenzioso, il Signor Diego Armando Maradona è già stato sottoposto a procedimento penale chiusosi con archiviazione per i reati relativi a presunte omesse ed infedeli dichiarazioni dei redditi dacché il Contribuente ha sempre provveduto a pagare, sia in acconto che a saldo ed alle rispettive scadenze, gli importi che percepiva e dichiarava quale dipendente della Società Calcio Napoli. Infatti, come potrà evincersi anche da una rapida lettura del provvedimento di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari è emesso che Maradona non ha presentato dichiarazioni infedeli ed in quanto solo dipendente del calcio Napoli non era tenuto a presentare alcuna dichiarazione dei redditi . Ad avvalorare tale tesi è la richiesta di archiviazione del PM dott. Frunzio Luigi, accolta dal gip Angelo Spirito da cui emerge che il Signor Diego Armando Maradona non aveva ricevuto gli importi ed i corrispettivi che la SSC Napoli versava alle società “D.A.M.P.”, “T.W.W.” e “Diarma, ossia la liceità e regolarità della condotta del campione del mondo oggi ancora perseguitato da una SPA per i medesimi fatti da cui nel merito e&#8217; totalmente estraneo. Alla luce di quanto sopra, si può senz’altro quindi sostenere che non essendo possibile la duplicazione dell’imposta (vietata dall’art. 67), avendo il sostituto definito con il pagamento il suo debito tributario, il dipendente sostituito deve vedersi riconosciute come pagate le imposte accertate , risultando estraneo a duplicati illegittimi addebiti vietati anche dalla nostra Costituzione.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/brevi-appunti-e-riferimenti-normativi-relativi-allinfondata-ipotesi-di-temeraria-ed-illegittima-doppia-imposizione-da-parte-del-fisco-nel-caso-di-maradona/">Brevi appunti e riferimenti normativi relativi all’infondata ipotesi di temeraria ed illegittima doppia imposizione da parte del fisco nel caso di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi parla senza conoscere nulla basta leggere e capire:</p>
<p>Oltre alle oramai note sentenze che dal 1992 ritengono Maradona del tutto estraneo rispetto a tali violazioni fiscali, ecco brevi appunti e riferimenti normativi relativi all’infondata ipotesi di temeraria ed illegittima doppia imposizione da parte del fisco nel caso di Diego Armando Maradona.</p>
<p>Si ricorda che nel 1989 furono notificati dall’Agenzia delle Entrate, a Ferlaino ma non a Maradona, due distinti accertamenti, ma per lo stesso presupposto impositivo, e cioè:</p>
<p>alla Società Sportiva Calcio Napoli un accertamento quale sostituto di imposta, per omesse ritenute e conseguente omesso versamento di imposte relative a redditi di lavoro dipendente, quindi tassati con ritenuta alla fonte, per presunte somme erogate indirettamente ad alcuni calciatori;<br />
-<br />
Ai singoli calciatori in quanto, pur avendo percepito delle somme, non avevano provveduto ad integrare le loro dichiarazioni dei redditi, che nel caso di Maradona non andava fatta perché lui non aveva altre entrate oltre quelle tramite il calcio napoli</p>
<p>In sostanza, il rapporto tributario controverso era il medesimo e cioè una errata ipotesi che vi fossero degli importi pagati da una società ad un proprio dipendente senza l’effettuazione ed il versamento delle relative ritenute a titolo di imposta per redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/73)<br />
Il quadro normativo a cui fare riferimento è, quindi, quello di cui al D.P.R. 600, ed in particolare:<br />
1)<br />
Art. 23, c. 1, ritenute sui redditi di lavoro dipendente<br />
2)<br />
Art. 35 solidarietà del sostituto di imposta (e coobbligazione del sostituito)<br />
3)<br />
Art. 64 sostituto e responsabile di imposta<br />
4)<br />
Art. 67 – divieto della doppia imposizione (c. 1 e soprattutto c. 2)</p>
<p>Ancora aggiungasi nella fattispecie particolare, l’art. 16, c. 10, della Legge 289/2002 (condono fiscale) “definizione delle liti pendenti”, che recita:<br />
“la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati, esplica efficacia e favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente”.</p>
<p>E’ pacifico nella fattispecie:<br />
a)<br />
che l’accertamento è relativo a redditi di lavoro dipendente;<br />
b)<br />
che in forza di legge era il sostituto S.S.C.N. obbligato ad effettuare le ritenute, ed il sostituito Maradona era coobbligato in solido e comunque non ha mai ricevuti notifiche ;<br />
c)<br />
che la lite pendente instaurata e vinta dal Calcio Napoli già prima del condono , addirittura poi è stata definita con apposita istanza ex art. 16 Legge 289/2002, e relativo versamento delle imposte accertate (in misura forfettariamente ridotta ex Lege) dal curatore fallimentare della stessa società liberando ancora una volta anche il sostituito maradona ;<br />
d)<br />
che quindi il rapporto tributario e il debito di imposta del sostituto, per quelli stessi redditi,si è definito in relazione alle imposte dovute anche dai singoli calciatori dipendenti;<br />
e)<br />
che il calciatore Maradona quale sostituito era coobbligato in solido con il Calcio Napoli e viceversa;<br />
f)<br />
che il presupposto impositivo era l’esistenza di un reddito di lavoro dipendente da tassare alla fonte;<br />
g)<br />
che a norma dell’art. 67, c. 2, (Divieto di doppia imposizione) del D.P.R. 600/73 “l’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall’imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito”<br />
h)<br />
che l’efficacia della definizione del c. 10, dell’art. 16 è senz’altro riferibile anche al coobbligato Maradona che indebitamente viene ancora perseguitato pur essendo da sempre stato estraneo ad ogni evasione fiscale&#8230;<br />
Inoltre si deve applicare direttamente la normativa Europea prescritta dall’art. 4 del protocollo integrativo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che, afferma il principio del ne bis in idem, stabilendo che “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”, letta in armonia con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai sensi del quale “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale conformemente alla legge”. Ciò perché, per ciò che concerne gli anni di imposta oggetto del presente contenzioso, il Signor Diego Armando Maradona è già stato sottoposto a procedimento penale chiusosi con archiviazione per i reati relativi a presunte omesse ed infedeli dichiarazioni dei redditi dacché il Contribuente ha sempre provveduto a pagare, sia in acconto che a saldo ed alle rispettive scadenze, gli importi che percepiva e dichiarava quale dipendente della Società Calcio Napoli.</p>
<p>Infatti, come potrà evincersi anche da una rapida lettura del provvedimento di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari è emesso che Maradona non ha presentato dichiarazioni infedeli ed in quanto solo dipendente del calcio Napoli non era tenuto a presentare alcuna dichiarazione dei redditi . Ad avvalorare tale tesi è la richiesta di archiviazione del PM dott. Frunzio Luigi, accolta dal gip Angelo Spirito da cui emerge che il Signor Diego Armando Maradona non aveva ricevuto gli importi ed i corrispettivi che la SSC Napoli versava alle società “D.A.M.P.”, “T.W.W.” e “Diarma, ossia la liceità e regolarità della condotta del campione del mondo oggi ancora perseguitato da una SPA per i medesimi fatti da cui nel merito e&#8217; totalmente estraneo.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, si può senz’altro quindi sostenere che non essendo possibile la duplicazione dell’imposta (vietata dall’art. 67), avendo il sostituto definito con il pagamento il suo debito tributario, il dipendente sostituito deve vedersi riconosciute come pagate le imposte accertate , risultando estraneo a duplicati illegittimi addebiti vietati anche dalla nostra Costituzione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/brevi-appunti-e-riferimenti-normativi-relativi-allinfondata-ipotesi-di-temeraria-ed-illegittima-doppia-imposizione-da-parte-del-fisco-nel-caso-di-maradona/">Brevi appunti e riferimenti normativi relativi all’infondata ipotesi di temeraria ed illegittima doppia imposizione da parte del fisco nel caso di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Avv. Pisani: &#8220;Contiamo di presentare a breve in ogni città il libro della storia di Maradona&#8221;</title>
		<link>https://angelopisani.it/avv-pisani-contiamo-di-presentare-a-breve-in-ogni-citta-il-libro-della-storia-di-maradona/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 22:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Pisani, avvocato di Maradona. “Tra poco uscirà il libro di Maradona e contiamo di presentarlo in ogni città del mondo. Sarà la verità, la storia raccontata da Maradona col cuore in mano. I cavilli della giustizia non son la verità sostanziale, tutti devono sapere che i giudici non hanno mai condannato Diego. Maradona sarebbe felice di tornare a Soccavo per far rivivere il centro sportivo Paradiso. Il mio assistito soffre nel vedere quella zona deturpata ed abbandonata, quei campi di calcio sono lasciati a sé stessi per colpa delle Istituzioni. Maradona sarebbe felicissimo di inaugurare una nuova struttura, questa è la missione della sua Fondazione nata in Argentina e che si svilupperà anche in Italia. Diego vorrebbe creare anche un museo dello sport che racchiuda la sua storia. Bisogna sedersi ad un tavolo e coinvolgere le Istituzioni per cercare di riuscire in questo progetto che creerebbe un punto di incontro per i giovani e nuovi posto di lavoro. La giustizia è lenta, c’è un procedimento in corso sul centro sportivo ma dobbiamo restituire questa struttura a Napoli”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/avv-pisani-contiamo-di-presentare-a-breve-in-ogni-citta-il-libro-della-storia-di-maradona/">Avv. Pisani: &#8220;Contiamo di presentare a breve in ogni città il libro della storia di Maradona&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Pisani, avvocato di Maradona.</p>
<p>“Tra poco uscirà il libro di Maradona e contiamo di presentarlo in ogni città del mondo. Sarà la verità, la storia raccontata da Maradona col cuore in mano. I cavilli della giustizia non son la verità sostanziale, tutti devono sapere che i giudici non hanno mai condannato Diego.</p>
<p>Maradona sarebbe felice di tornare a Soccavo per far rivivere il centro sportivo Paradiso. Il mio assistito soffre nel vedere quella zona deturpata ed abbandonata, quei campi di calcio sono lasciati a sé stessi per colpa delle Istituzioni. Maradona sarebbe felicissimo di inaugurare una nuova struttura, questa è la missione della sua Fondazione nata in Argentina e che si svilupperà anche in Italia. Diego vorrebbe creare anche un museo dello sport che racchiuda la sua storia.</p>
<p>Bisogna sedersi ad un tavolo e coinvolgere le Istituzioni per cercare di riuscire in questo progetto che creerebbe un punto di incontro per i giovani e nuovi posto di lavoro. La giustizia è lenta, c’è un procedimento in corso sul centro sportivo ma dobbiamo restituire questa struttura a Napoli”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/avv-pisani-contiamo-di-presentare-a-breve-in-ogni-citta-il-libro-della-storia-di-maradona/">Avv. Pisani: &#8220;Contiamo di presentare a breve in ogni città il libro della storia di Maradona&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Maradona e il Fisco, udienza rinviata. Pisani: &#8220;Da oggi ci avviciniamo alla verità&#8221;</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 12:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria regionale di Napoli a seguito di presentazione di istanza di verificazione documenti e querela di falso presentata dagli avvocati di Diego Armando Maradona, Angelo Pisani e Angelo Scala, ha rinviato il processo sulla querelle fiscale tra Diego Armando Maradona e il fisco italiano riguardante una presunta violazione fiscale di 6 milioni di euro arrivata 40 milioni di euro con interessi e more, all&#8217;udienza del 12 febbraio 2014 per l&#8217;esame delle eccezioni preliminari. Nel corso dell&#8217;udienza di appello è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani, legale di Diego Armando Maradona: &#8220;Da oggi ci avviciniamo alla verità dopo l’udienza d’appello tra Maradona e il Fisco italiano. Se la verità verrà fuori, si scoprirà che Maradona non è mai stato un evasore fiscale e il grande equivoco durato oltre 20 anni si sgonfierà come un pallone. L’unica colpa che potrebbe aver avuto Diego è quella di non aver fatto ricorso quando era malato e quindi impossibilitato ad impugnare quell&#8217;accertamento mai notificatogli che poi gli stessi giudici dichiarano essere nullo e infondato. Speriamo che ci sarà un giudice coraggioso e capace di risolvere questo scandalo, che faccia vincere la verità e la giustizia non i cavilli che non servono a nessuno. Tutto questo accadrà presto perché abbiamo presentato una istanza di verificazione della documentazione e pretese di Equitalia. Riteniamo &#8211; ha denunciato l&#8217;avv. Pisani &#8211; che il solo estratto ruolo vantato da Equitalia non sia la cartella esattoriale originaria ed originale, né il presunto accertamento fiscale infondato, e visto che ci chiedono 40milioni di euro, di cui 34 solo di interessi, la difesa di Maradona vuole verificare i calcoli di tanti interessi milionari ed esaminare i documenti originali, finora mai visionati in giudizio. I documenti presentati da Equitalia sono solo un estratto di ruolo e quindi una sintesi non un titolo di credito. Noi, pur se sappiamo che l’accertamento fiscale è nullo, e che l’evasione non esiste, pretendiamo di vedere quali sarebbero le cartelle che Equitalia avrebbe notificato a Maradona. Poi, chiederemo di far sentire Careca e Alemao, che potranno confermare ancora una volta, come raccontato anche nel libro di Maradona, che non c’è mai stata evasione fiscale da parte di nessuno in questa vicenda. Careca e Alemao verranno anche testimoniare a favore di Maradona, hanno già dichiarato di essere pronti per raccontare come sono andate le cose 20 anni fa. Oggi era un’udienza tecnica per cui non c&#8217;era bisogno della presenza di Maradona, ma solo di esaminare e verificare la veridicità di questi documenti che finora la difesa di Maradona non ha potuto visionare giacché Equitalia si è limitata a portare gli estratti di ruolo senza alcuna validità giuridica. Ogni uomo può compiere degli errori, ma chi compie un errore umano può rimediare e non per questo deve essere dichiarato un evasore fiscale per una cifra assurda di 40milioni. Maradona non ha mai sottratto un euro allo stato italiano ed ha sempre espresso solidarietà alle vittime del Fisco e ai cittadini che soffrono per la crisi economica in Italia. Maradona non vuole essere strumentalizzato e anche quando gli sponsor gli hanno proposto di pagare per lui questo debito, ha rifiutato per tutelare la sua dignità e perché non essendo un evasore, vuole combattere fino alla fine per la verità e per la giustizia, risolvendo in maniera trasparente il rapporto con gli uffici del fisco&#8221;.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-e-il-fisco-udienza-rinviata-pisani-da-oggi-ci-avviciniamo-alla-verita/">Maradona e il Fisco, udienza rinviata. Pisani: &#8220;Da oggi ci avviciniamo alla verità&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria regionale di Napoli a seguito di presentazione di istanza di verificazione documenti e querela di falso presentata dagli avvocati di Diego Armando Maradona, Angelo Pisani e Angelo Scala, ha rinviato il processo sulla querelle fiscale tra Diego Armando Maradona e il fisco italiano riguardante una presunta violazione fiscale di 6 milioni di euro arrivata 40 milioni di euro con interessi e more, all&#8217;udienza del 12 febbraio 2014 per l&#8217;esame delle eccezioni preliminari.</p>
<p>Nel corso dell&#8217;udienza di appello è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani, legale di Diego Armando Maradona: &#8220;Da oggi ci avviciniamo alla verità dopo l’udienza d’appello tra Maradona e il Fisco italiano. Se la verità verrà fuori, si scoprirà che Maradona non è mai stato un evasore fiscale e il grande equivoco durato oltre 20 anni si sgonfierà come un pallone. L’unica colpa che potrebbe aver avuto Diego è quella di non aver fatto ricorso quando era malato e quindi impossibilitato ad impugnare quell&#8217;accertamento mai notificatogli che poi gli stessi giudici dichiarano essere nullo e infondato. Speriamo che ci sarà un giudice coraggioso e capace di risolvere questo scandalo, che faccia vincere la verità e la giustizia non i cavilli che non servono a nessuno. Tutto questo accadrà presto perché abbiamo presentato una istanza di verificazione della documentazione e pretese di Equitalia. Riteniamo &#8211; ha denunciato l&#8217;avv. Pisani &#8211; che il solo estratto ruolo vantato da Equitalia non sia la cartella esattoriale originaria ed originale, né il presunto accertamento fiscale infondato, e visto che ci chiedono 40milioni di euro, di cui 34 solo di interessi, la difesa di Maradona vuole verificare i calcoli di tanti interessi milionari ed esaminare i documenti originali, finora mai visionati in giudizio. I documenti presentati da Equitalia sono solo un estratto di ruolo e quindi una sintesi non un titolo di credito. Noi, pur se sappiamo che l’accertamento fiscale è nullo, e che l’evasione non esiste, pretendiamo di vedere quali sarebbero le cartelle che Equitalia avrebbe notificato a Maradona. Poi, chiederemo di far sentire Careca e Alemao, che potranno confermare ancora una volta, come raccontato anche nel libro di Maradona, che non c’è mai stata evasione fiscale da parte di nessuno in questa vicenda. Careca e Alemao verranno anche testimoniare a favore di Maradona, hanno già dichiarato di essere pronti per raccontare come sono andate le cose 20 anni fa. Oggi era un’udienza tecnica per cui non c&#8217;era bisogno della presenza di Maradona, ma solo di esaminare e verificare la veridicità di questi documenti che finora la difesa di Maradona non ha potuto visionare giacché Equitalia si è limitata a portare gli estratti di ruolo senza alcuna validità giuridica. Ogni uomo può compiere degli errori, ma chi compie un errore umano può rimediare e non per questo deve essere dichiarato un evasore fiscale per una cifra assurda di 40milioni. Maradona non ha mai sottratto un euro allo stato italiano ed ha sempre espresso solidarietà alle vittime del Fisco e ai cittadini che soffrono per la crisi economica in Italia. Maradona non vuole essere strumentalizzato e anche quando gli sponsor gli hanno proposto di pagare per lui questo debito, ha rifiutato per tutelare la sua dignità e perché non essendo un evasore, vuole combattere fino alla fine per la verità e per la giustizia, risolvendo in maniera trasparente il rapporto con gli uffici del fisco&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-e-il-fisco-udienza-rinviata-pisani-da-oggi-ci-avviciniamo-alla-verita/">Maradona e il Fisco, udienza rinviata. Pisani: &#8220;Da oggi ci avviciniamo alla verità&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Legali Maradona: &#8220;La giustizia deve vincere ed essere uguale per tutti&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>&#8220;La giustizia deve vincere ed essere uguale per tutti, ma inoltre  l’Italia non può esser mortificata dai cavilli formali del fisco e da inutili e pretestuose polemiche che la rendono un paese oramai  fallimentare. Infatti mentre Diego Armando Maradona non è mai stato condannato da nessun giudice perché non è mai stato un evasore fiscale, invece proprio il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del 1994 favorevole alla Società Calcio Napoli, Careca, Alemao e Maradona, di fatto è stato rigettato con conferma inequivocabile della nullità dell’accertamento fiscale presupposto di ogni pretesa cartella e procedura da parte di Equitalia. Anche un bambino comprende che non può esserci un responsabile o un debitore se alla fonte non esiste una violazione e l’accertamento de quo risulta già da vent’anni dichiarato nullo dai giudici, come confermato con la sentenza del 29 gennaio 2013. Tutte le altre considerazioni e deduzioni dei moralisti di turno e dei nemici della verità e della giustizia sostanziale sono irrilevanti e inutili, precisandosi inoltre che uno dei quattro coobbligati (solo per motivi fallimentari della Società Calcio Napoli) ha comunque saldato tramite condono tombale il presunto credito del fisco”. A dichiararlo sono l’Avv. Angelo Pisani e il prof. Angelo Scala, legali di Diego Armano Maradona.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/legali-maradona-la-giustizia-deve-vincere-ed-essere-uguale-per-tutti/">Legali Maradona: &#8220;La giustizia deve vincere ed essere uguale per tutti&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La giustizia deve vincere ed essere uguale per tutti, ma inoltre  l’Italia non può esser mortificata dai cavilli formali del fisco e da inutili e pretestuose polemiche che la rendono un paese oramai  fallimentare.</p>
<p>Infatti mentre Diego Armando Maradona non è mai stato condannato da nessun giudice perché non è mai stato un evasore fiscale, invece proprio il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del 1994 favorevole alla Società Calcio Napoli, Careca, Alemao e Maradona, di fatto è stato rigettato con conferma inequivocabile della nullità dell’accertamento fiscale presupposto di ogni pretesa cartella e procedura da parte di Equitalia.</p>
<p>Anche un bambino comprende che non può esserci un responsabile o un debitore se alla fonte non esiste una violazione e l’accertamento de quo risulta già da vent’anni dichiarato nullo dai giudici, come confermato con la sentenza del 29 gennaio 2013. Tutte le altre considerazioni e deduzioni dei moralisti di turno e dei nemici della verità e della giustizia sostanziale sono irrilevanti e inutili, precisandosi inoltre che uno dei quattro coobbligati (solo per motivi fallimentari della Società Calcio Napoli) ha comunque saldato tramite condono tombale il presunto credito del fisco”. A dichiararlo sono l’Avv. Angelo Pisani e il prof. Angelo Scala, legali di Diego Armano Maradona.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/legali-maradona-la-giustizia-deve-vincere-ed-essere-uguale-per-tutti/">Legali Maradona: &#8220;La giustizia deve vincere ed essere uguale per tutti&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Maradona e il Fisco: mercoledì l&#8217;appello in Commissione tributaria. Pisani: &#8220;Presentata una querela di falso ad Equitalia”</title>
		<link>https://angelopisani.it/mercoledi-lappello-in-commissione-tributaria-il-legale-pisani-presentata-una-querela-di-falso-ad-equitalia/</link>
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		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani, legale di Diego Armando Maradona. “Mercoledì ci sarà l’udienza d’appello tra Maradona ed il Fisco italiano. Se la verità verrà fuori, si scoprirà che Maradona non è mai stato un evasore fiscale. L’unico colpa che ha avuto è quella non aver fatto ricorso quando era malato e quindi impossibilitato ad impugnare quell’accertamento che gli stessi giudici dichiarano essere nullo e infondato. Speriamo che mercoledì ci sarà un giudice coraggioso e capace, che faccia vincere la verità e la giustizia. Tutto questo accadrà in Commissione tributaria, ma potrebbe esserci qualche spostamento perché abbiamo presentato una querela di falso rispetto alla documentazione esibita da Equitalia. Riteniamo che l’estratto ruolo non sia la cartella esattoriale originaria, e visto che ci chiedono 40milini di euro, di cui 34 solo di interessi, la difesa di Maradona vuole verificare ed esaminare i documenti originali, finora mai visionati in giudizio. I documenti presentati da Equitalia sono solo un estratto di ruolo e quindi una sintesi. Noi, pur se sappiamo che l’accertamento fiscale è nullo, e che l’evasione non esiste, pretendiamo di vedere quali sarebbero le cartelle che Equitalia avrebbe notificato a Maradona. Poi, chiederemo di far sentire Careca e Alemao che potranno confermare ancora una volta che non c’è amai stata evasione fiscale da parte di nessuno in questa vicenda. Careca e Alemao verranno a testimoniare a favore di Maradona, hanno già dichiarato di essere pronti per raccontare come sono andate le cose 20 anni fa. Maradona in Italia a difendere le sue ragioni in Commissione tributaria? Mercoledì sarà un’udienza tecnica per cui non ci sarà bisogno di sentire Maradona, ma solo di esaminare e verificare la veridicità di questi documenti che finora la difesa di Maradona non ha potuto visionare giacché Equitalia si è limitata a portare gli estratti di ruolo senza alcuna validità giuridica. Ogni uomo compie degli errori, ma chi compie un errore umano può rimediare e non per questo deve essere dichiarato un evasore fiscale di una cifra di 40milioni. Maradona non ha mai sottratto un euro allo stato italiano ed ha sempre espresso solidarietà alle vittime del Fisco e ai cittadini che soffrono per la crisi economica in Italia. Maradona non vuole essere strumentalizzato e anche quando gli sponsor gli hanno proposto di pagare per lui questo debito, ha rifiutato perché non essendo un evasore, vuole combattere fino alla fine per la verità e per la giustizia”. &#160; da www.raffaeleauriemma.com</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/mercoledi-lappello-in-commissione-tributaria-il-legale-pisani-presentata-una-querela-di-falso-ad-equitalia/">Maradona e il Fisco: mercoledì l&#8217;appello in Commissione tributaria. Pisani: &#8220;Presentata una querela di falso ad Equitalia”</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani, legale di Diego Armando Maradona.</p>
<p>“Mercoledì ci sarà l’udienza d’appello tra Maradona ed il Fisco italiano. Se la verità verrà fuori, si scoprirà che Maradona non è mai stato un evasore fiscale. L’unico colpa che ha avuto è quella non aver fatto ricorso quando era malato e quindi impossibilitato ad impugnare quell’accertamento che gli stessi giudici dichiarano essere nullo e infondato. Speriamo che mercoledì ci sarà un giudice coraggioso e capace, che faccia vincere la verità e la giustizia. Tutto questo accadrà in Commissione tributaria, ma potrebbe esserci qualche spostamento perché abbiamo presentato una querela di falso rispetto alla documentazione esibita da Equitalia. Riteniamo che l’estratto ruolo non sia la cartella esattoriale originaria, e visto che ci chiedono 40milini di euro, di cui 34 solo di interessi, la difesa di Maradona vuole verificare ed esaminare i documenti originali, finora mai visionati in giudizio. I documenti presentati da Equitalia sono solo un estratto di ruolo e quindi una sintesi. Noi, pur se sappiamo che l’accertamento fiscale è nullo, e che l’evasione non esiste, pretendiamo di vedere quali sarebbero le cartelle che Equitalia avrebbe notificato a Maradona. Poi, chiederemo di far sentire Careca e Alemao che potranno confermare ancora una volta che non c’è amai stata evasione fiscale da parte di nessuno in questa vicenda.<br />
Careca e Alemao verranno a testimoniare a favore di Maradona, hanno già dichiarato di essere pronti per raccontare come sono andate le cose 20 anni fa.<br />
Maradona in Italia a difendere le sue ragioni in Commissione tributaria? Mercoledì sarà un’udienza tecnica per cui non ci sarà bisogno di sentire Maradona, ma solo di esaminare e verificare la veridicità di questi documenti che finora la difesa di Maradona non ha potuto visionare giacché Equitalia si è limitata a portare gli estratti di ruolo senza alcuna validità giuridica.<br />
Ogni uomo compie degli errori, ma chi compie un errore umano può rimediare e non per questo deve essere dichiarato un evasore fiscale di una cifra di 40milioni. Maradona non ha mai sottratto un euro allo stato italiano ed ha sempre espresso solidarietà alle vittime del Fisco e ai cittadini che soffrono per la crisi economica in Italia. Maradona non vuole essere strumentalizzato e anche quando gli sponsor gli hanno proposto di pagare per lui questo debito, ha rifiutato perché non essendo un evasore, vuole combattere fino alla fine per la verità e per la giustizia”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>da <a href="http://www.raffaeleauriemma.com/interviste/maradona-e-il-fisco-mercoledi-l-appello-in-commissione-tributaria-il-legale-pisani-presentata-una-querela-di-falso-ad-equitalia-3097" target="_blank">www.raffaeleauriemma.com</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/mercoledi-lappello-in-commissione-tributaria-il-legale-pisani-presentata-una-querela-di-falso-ad-equitalia/">Maradona e il Fisco: mercoledì l&#8217;appello in Commissione tributaria. Pisani: &#8220;Presentata una querela di falso ad Equitalia”</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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