Per chi parla senza conoscere nulla basta leggere e capire:
Oltre alle oramai note sentenze che dal 1992 ritengono Maradona del tutto estraneo rispetto a tali violazioni fiscali, ecco brevi appunti e riferimenti normativi relativi all’infondata ipotesi di temeraria ed illegittima doppia imposizione da parte del fisco nel caso di Diego Armando Maradona.
Si ricorda che nel 1989 furono notificati dall’Agenzia delle Entrate, a Ferlaino ma non a Maradona, due distinti accertamenti, ma per lo stesso presupposto impositivo, e cioè:
alla Società Sportiva Calcio Napoli un accertamento quale sostituto di imposta, per omesse ritenute e conseguente omesso versamento di imposte relative a redditi di lavoro dipendente, quindi tassati con ritenuta alla fonte, per presunte somme erogate indirettamente ad alcuni calciatori;
-
Ai singoli calciatori in quanto, pur avendo percepito delle somme, non avevano provveduto ad integrare le loro dichiarazioni dei redditi, che nel caso di Maradona non andava fatta perché lui non aveva altre entrate oltre quelle tramite il calcio napoli
In sostanza, il rapporto tributario controverso era il medesimo e cioè una errata ipotesi che vi fossero degli importi pagati da una società ad un proprio dipendente senza l’effettuazione ed il versamento delle relative ritenute a titolo di imposta per redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/73)
Il quadro normativo a cui fare riferimento è, quindi, quello di cui al D.P.R. 600, ed in particolare:
1)
Art. 23, c. 1, ritenute sui redditi di lavoro dipendente
2)
Art. 35 solidarietà del sostituto di imposta (e coobbligazione del sostituito)
3)
Art. 64 sostituto e responsabile di imposta
4)
Art. 67 – divieto della doppia imposizione (c. 1 e soprattutto c. 2)
Ancora aggiungasi nella fattispecie particolare, l’art. 16, c. 10, della Legge 289/2002 (condono fiscale) “definizione delle liti pendenti”, che recita:
“la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati, esplica efficacia e favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente”.
E’ pacifico nella fattispecie:
a)
che l’accertamento è relativo a redditi di lavoro dipendente;
b)
che in forza di legge era il sostituto S.S.C.N. obbligato ad effettuare le ritenute, ed il sostituito Maradona era coobbligato in solido e comunque non ha mai ricevuti notifiche ;
c)
che la lite pendente instaurata e vinta dal Calcio Napoli già prima del condono , addirittura poi è stata definita con apposita istanza ex art. 16 Legge 289/2002, e relativo versamento delle imposte accertate (in misura forfettariamente ridotta ex Lege) dal curatore fallimentare della stessa società liberando ancora una volta anche il sostituito maradona ;
d)
che quindi il rapporto tributario e il debito di imposta del sostituto, per quelli stessi redditi,si è definito in relazione alle imposte dovute anche dai singoli calciatori dipendenti;
e)
che il calciatore Maradona quale sostituito era coobbligato in solido con il Calcio Napoli e viceversa;
f)
che il presupposto impositivo era l’esistenza di un reddito di lavoro dipendente da tassare alla fonte;
g)
che a norma dell’art. 67, c. 2, (Divieto di doppia imposizione) del D.P.R. 600/73 “l’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall’imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito”
h)
che l’efficacia della definizione del c. 10, dell’art. 16 è senz’altro riferibile anche al coobbligato Maradona che indebitamente viene ancora perseguitato pur essendo da sempre stato estraneo ad ogni evasione fiscale…
Inoltre si deve applicare direttamente la normativa Europea prescritta dall’art. 4 del protocollo integrativo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che, afferma il principio del ne bis in idem, stabilendo che “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”, letta in armonia con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai sensi del quale “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale conformemente alla legge”. Ciò perché, per ciò che concerne gli anni di imposta oggetto del presente contenzioso, il Signor Diego Armando Maradona è già stato sottoposto a procedimento penale chiusosi con archiviazione per i reati relativi a presunte omesse ed infedeli dichiarazioni dei redditi dacché il Contribuente ha sempre provveduto a pagare, sia in acconto che a saldo ed alle rispettive scadenze, gli importi che percepiva e dichiarava quale dipendente della Società Calcio Napoli.
Infatti, come potrà evincersi anche da una rapida lettura del provvedimento di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari è emesso che Maradona non ha presentato dichiarazioni infedeli ed in quanto solo dipendente del calcio Napoli non era tenuto a presentare alcuna dichiarazione dei redditi . Ad avvalorare tale tesi è la richiesta di archiviazione del PM dott. Frunzio Luigi, accolta dal gip Angelo Spirito da cui emerge che il Signor Diego Armando Maradona non aveva ricevuto gli importi ed i corrispettivi che la SSC Napoli versava alle società “D.A.M.P.”, “T.W.W.” e “Diarma, ossia la liceità e regolarità della condotta del campione del mondo oggi ancora perseguitato da una SPA per i medesimi fatti da cui nel merito e’ totalmente estraneo.
Alla luce di quanto sopra, si può senz’altro quindi sostenere che non essendo possibile la duplicazione dell’imposta (vietata dall’art. 67), avendo il sostituto definito con il pagamento il suo debito tributario, il dipendente sostituito deve vedersi riconosciute come pagate le imposte accertate , risultando estraneo a duplicati illegittimi addebiti vietati anche dalla nostra Costituzione.