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	<title>Angelo Pisani &#187; Cassazione</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Cassazione: chi manipola i figli contro l’altro genitore può perdere affidamento e collocamento</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Pisani (1523.it): “decisione  storica della Cassazione. I bambini non sono armi e chi li strumentalizza deve risponderne” L&#8217;annuncio di un vademecum nazionale   L’Avv. Angelo Pisani, fondatore del Team Antiviolenza 1523.it e da anni impegnato nella tutela della bigenitorialità e dei diritti dei minori, esprime piena soddisfazione per l’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali a tutela dei figli coinvolti nelle separazioni conflittuali. «La Suprema Corte &#8211; dichiara Pisani &#8211; afferma con chiarezza che il rifiuto manifestato da un minore verso uno dei genitori non può essere considerato automaticamente decisivo. I giudici devono verificare se tale volontà sia realmente libera oppure il risultato di manipolazioni, pressioni psicologiche o conflitti familiari indotti dagli adulti». La Cassazione ha inoltre confermato che il genitore che ostacola sistematicamente il rapporto tra il figlio e l’altro genitore può perdere sia l’affidamento sia il collocamento del minore. «È una decisione di enorme importanza &#8211; prosegue Pisani &#8211; perché fotografa una realtà purtroppo molto diffusa: bambini trasformati in strumenti di vendetta, coinvolti nei conflitti degli adulti e privati del diritto fondamentale ad avere entrambi i genitori». Secondo il fondatore di 1523.it la sentenza rappresenta anche un forte richiamo per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano ai procedimenti familiari. «Troppo spesso assistiamo a comportamenti irresponsabili che alimentano l’odio anziché favorire il recupero dei rapporti familiari. L’interesse del minore deve prevalere sempre su ogni strategia processuale, interesse economico o contrapposizione personale». Pisani richiama inoltre un altro recente orientamento della Cassazione secondo cui non esiste alcun automatismo che imponga il collocamento prevalente dei figli presso la madre, ma occorre valutare caso per caso il reale interesse dei minori. «La giustizia sta finalmente riaffermando che il centro del sistema non sono gli interessi degli adulti ma i diritti dei figli. La bigenitorialità è un diritto dei bambini e non una concessione degli ex partner». Il Team 1523.it annuncia infine la predisposizione di un vademecum nazionale per la tutela delle vittime di manipolazione familiare e per la difesa dei minori coinvolti nelle separazioni ad alta conflittualità. «Chi usa i figli come arma compie una forma gravissima di violenza. Chi protegge il loro diritto ad amare entrambi i genitori difende il futuro della società».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-chi-manipola-i-figli-contro-laltro-genitore-puo-perdere-affidamento-e-collocamento/">Cassazione: chi manipola i figli contro l’altro genitore può perdere affidamento e collocamento</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
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<div><strong><span style="color: #0000ff"><br />
</span></strong></div>
<div style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff">Pisani (1523.it): “decisione  storica della Cassazione. </span></strong></div>
<div style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff">I bambini non sono armi e chi li strumentalizza deve risponderne”</span></strong></div>
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<div style="text-align: center"><strong><span style="color: #000000;font-size: large">L&#8217;annuncio di un vademecum nazionale</span></strong></div>
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</span></strong></div>
<div> <a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/1523-Cassazione.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5968" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/1523-Cassazione-200x300.jpeg" alt="" width="200" height="300" /></a></div>
<p><span style="font-family: georgia, serif"><br />
L’Avv. <strong>Angelo Pisani</strong>, fondatore del Team Antiviolenza <strong><a href="http://1523.it">1523.it</a></strong> e da anni impegnato nella tutela della bigenitorialità e dei diritti dei minori, esprime piena soddisfazione per l’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali a tutela dei figli coinvolti nelle separazioni conflittuali.</p>
<p>«La Suprema Corte &#8211; dichiara Pisani &#8211; afferma con chiarezza che il rifiuto manifestato da un minore verso uno dei genitori non può essere considerato automaticamente decisivo. I giudici devono verificare se tale volontà sia realmente libera oppure il risultato di manipolazioni, pressioni psicologiche o conflitti familiari indotti dagli adulti».</p>
<p>La Cassazione ha inoltre confermato che il genitore che ostacola sistematicamente il rapporto tra il figlio e l’altro genitore può perdere sia l’affidamento sia il collocamento del minore.</p>
<p>«È una decisione di enorme importanza &#8211; prosegue Pisani &#8211; perché fotografa una realtà purtroppo molto diffusa: bambini trasformati in strumenti di vendetta, coinvolti nei conflitti degli adulti e privati del diritto fondamentale ad avere entrambi i genitori».</p>
<p>Secondo il fondatore di <strong><a href="http://1523.it">1523.it</a></strong> la sentenza rappresenta anche un forte richiamo per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano ai procedimenti familiari.</p>
<p>«Troppo spesso assistiamo a comportamenti irresponsabili che alimentano l’odio anziché favorire il recupero dei rapporti familiari. L’interesse del minore deve prevalere sempre su ogni strategia processuale, interesse economico o contrapposizione personale».</p>
<p>Pisani richiama inoltre un altro recente orientamento della Cassazione secondo cui non esiste alcun automatismo che imponga il collocamento prevalente dei figli presso la madre, ma occorre valutare caso per caso il reale interesse dei minori.</p>
<p>«La giustizia sta finalmente riaffermando che il centro del sistema non sono gli interessi degli adulti ma i diritti dei figli. La bigenitorialità è un diritto dei bambini e non una concessione degli ex partner».</p>
<p>Il Team <strong><a href="http://1523.it">1523.it</a></strong> annuncia infine la predisposizione di un <strong>vademecum nazionale </strong>per la tutela delle vittime di manipolazione familiare e per la difesa dei minori coinvolti nelle separazioni ad alta conflittualità.</p>
<p>«Chi usa i figli come arma compie una forma gravissima di violenza. Chi protegge il loro diritto ad amare entrambi i genitori difende il futuro della società».</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-chi-manipola-i-figli-contro-laltro-genitore-puo-perdere-affidamento-e-collocamento/">Cassazione: chi manipola i figli contro l’altro genitore può perdere affidamento e collocamento</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.</title>
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		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.   Avv. Angelo Pisani: “Chi viene travolto da un’auto senza assicurazione non può essere lasciato solo e va risarcito anche se subisce solo danni materiali. La tutela del cittadino onesto viene prima di tutto” &#160; L’Avv. Angelo Pisani, fondatore del dell’associazione Potere ai Diritti, rende nota la possibilità di poter difendere anche ogni automobilista vittima di un incidente stradale causato da un veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguenti danni materiali all’autovettura e gravi disagi personali ed economici per il danneggiato. &#160; Nel caso di scuola in esame, già risolto dalla Corte di Cassazione a favore del danneggiato, il mezzo responsabile del sinistro circolava illegalmente senza alcuna polizza RCA valida, in violazione delle più elementari norme di sicurezza e responsabilità civile. Nonostante ciò, evidenzia l’Avv. Pisani, come ormai previsto dalla giurisprudenza vigente in sintonia con le direttive europee, la vittima non può e non deve restare priva di tutela. &#160; «Per troppo tempo – dichiara l’Avv. Angelo Pisani – cittadini onesti, che pagano regolarmente premi assicurativi sempre più elevati, sono stati costretti a subire anche la beffa di non ottenere il risarcimento a causa dell’irresponsabilità altrui. Oggi, invece, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio di civiltà giuridica: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni». &#160; L’Avv. Pisani invita i danneggiati ad  avanzare sempre formale richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa competente, richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13863 del 13 maggio 2026, nonché la normativa europea di tutela delle vittime della strada prevista dalla direttiva 2009/103/CE. &#160; «La Cassazione – prosegue Pisani – ha chiarito che l’irregolarità amministrativa del veicolo responsabile non può ricadere sulle spalle della vittima innocente. Il diritto alla riparazione del danno è prevalente e deve essere garantito in modo concreto ed effettivo. Chi paga la propria assicurazione ha diritto a sentirsi protetto». &#160; Contestualmente, il legale invita a presentare iniziative giudiziarie e denunce nei confronti del conducente e proprietario del veicolo sprovvisto di assicurazione, per tutte le violazioni di legge contestabili, comprese quelle relative alla circolazione abusiva del mezzo, con richiesta di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e di ogni ulteriore responsabilità civile e patrimoniale. &#160; Secondo quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza, infatti, la mancanza di copertura assicurativa comporta pesanti conseguenze per il trasgressore, tra cui sanzioni amministrative, fermo del veicolo e responsabilità integrale per i danni causati. &#160; L’Avv. Pisani sottolinea inoltre come il sistema normativo italiano ed europeo imponga una tutela ampia e concreta delle vittime della strada, includendo: &#160; •⁠  ⁠il proprietario del mezzo danneggiato; •⁠  ⁠il conducente del veicolo coinvolto, anche se non proprietario; •⁠  ⁠gli eventuali trasportati presenti nell’abitacolo al momento dell’impatto. &#160; «Tutti devono comprendere – conclude Pisani – che la sicurezza stradale non è un optional e che chi decide di circolare senza assicurazione mette in pericolo la vita e il patrimonio altrui. Ma allo stesso tempo nessun cittadino perbene deve più sentirsi abbandonato o senza tutela a causa dei comportamenti illegali di altri. La giustizia deve proteggere chi rispetta le regole».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-chi-subisce-un-danno-da-un-veicolo-fantasma-o-non-assicurato-ha-comunque-diritto-al-ristoro-integrale-dei-danni/">Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff">Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato </span></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff">ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.  </span></strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Screenshot-2026-05-16-alle-17.33.10.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5850" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Screenshot-2026-05-16-alle-17.33.10-300x171.png" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p><strong>Avv. Angelo Pisani: “Chi viene travolto da un’auto senza assicurazione non può essere lasciato solo e va risarcito anche se subisce solo danni materiali. </strong><strong>La tutela del cittadino onesto viene prima di tutto”</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Avv. <strong>Angelo Pisani</strong>, fondatore del dell’associazione <strong><em>Potere ai Diritti</em></strong>, rende nota la possibilità di poter difendere anche ogni automobilista vittima di un incidente stradale causato da un veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguenti danni materiali all’autovettura e gravi disagi personali ed economici per il danneggiato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso di scuola in esame, già risolto dalla Corte di Cassazione a favore del danneggiato, il mezzo responsabile del sinistro circolava illegalmente senza alcuna polizza RCA valida, in violazione delle più elementari norme di sicurezza e responsabilità civile. Nonostante ciò, evidenzia l’Avv. Pisani, come ormai previsto dalla giurisprudenza vigente in sintonia con le direttive europee, la vittima non può e non deve restare priva di tutela.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Per troppo tempo – dichiara l’Avv. Angelo Pisani – cittadini onesti, che pagano regolarmente premi assicurativi sempre più elevati, sono stati costretti a subire anche la beffa di non ottenere il risarcimento a causa dell’irresponsabilità altrui. Oggi, invece, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio di civiltà giuridica: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Avv. Pisani invita i danneggiati ad  avanzare sempre formale richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa competente, richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13863 del 13 maggio 2026, nonché la normativa europea di tutela delle vittime della strada prevista dalla direttiva 2009/103/CE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«La Cassazione – prosegue Pisani – ha chiarito che l’irregolarità amministrativa del veicolo responsabile non può ricadere sulle spalle della vittima innocente. Il diritto alla riparazione del danno è prevalente e deve essere garantito in modo concreto ed effettivo. Chi paga la propria assicurazione ha diritto a sentirsi protetto».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contestualmente, il legale invita a presentare iniziative giudiziarie e denunce nei confronti del conducente e proprietario del veicolo sprovvisto di assicurazione, per tutte le violazioni di legge contestabili, comprese quelle relative alla circolazione abusiva del mezzo, con richiesta di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e di ogni ulteriore responsabilità civile e patrimoniale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Secondo quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza, infatti, la mancanza di copertura assicurativa comporta pesanti conseguenze per il trasgressore, tra cui sanzioni amministrative, fermo del veicolo e responsabilità integrale per i danni causati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Avv. Pisani sottolinea inoltre come il sistema normativo italiano ed europeo imponga una tutela ampia e concreta delle vittime della strada, includendo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>•⁠  ⁠il proprietario del mezzo danneggiato;</p>
<p>•⁠  ⁠il conducente del veicolo coinvolto, anche se non proprietario;</p>
<p>•⁠  ⁠gli eventuali trasportati presenti nell’abitacolo al momento dell’impatto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Tutti devono comprendere – conclude Pisani – che la sicurezza stradale non è un optional e che chi decide di circolare senza assicurazione mette in pericolo la vita e il patrimonio altrui. Ma allo stesso tempo nessun cittadino perbene deve più sentirsi abbandonato o senza tutela a causa dei comportamenti illegali di altri. La giustizia deve proteggere chi rispetta le regole».</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-chi-subisce-un-danno-da-un-veicolo-fantasma-o-non-assicurato-ha-comunque-diritto-al-ristoro-integrale-dei-danni/">Cassazione: chi subisce un danno da un veicolo fantasma o non assicurato ha comunque diritto al ristoro integrale dei danni.</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>PISANI &#8211; CONFERMATE IN CRONACA LE SUE INTUIZIONI</title>
		<link>https://angelopisani.it/pisani-la-cronaca-conferma-le-sue-intuizioni/</link>
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		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 07:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Che si tratti di lungimiranza, o della sua esperienza sul campo di avvocato, oppure della capacità di essere un &#8220;visionario&#8221;. Certo è che le previsioni lanciate da Angelo Pisani ormai da molto tempo si stanno avverando, ogni giorno di più, una dopo l&#8217;altra. Cominciamo dai patti prematrimoniali. A gennaio di quest&#8217;anno, dallo stand del 1523 a Tuttosposi, Pisani aveva annunciato che avrebbe portato avanti una campagna per sostenere l&#8217;uso dei patti prematrimoniali come rimedio preventivo alle crisi di coppia. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, prima gli ha dato ragione la Cassazione, che con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 ha aperto la strada ai patti prematrimoniali. Ed oggi anche il Tribunale di Catanzaro emette verdetto nella stessa direzione, equiparando gli screenshot delle conversazioni WhatsApp a dei contratti pre (o post) matrimoniali. Nel caso specifico, la chat fra due ex coniugi coniugi mostrava un accordo dai contorni piuttosto chiari: il marito si impegnava al pagamento delle rate del mutuo dell&#8217;abitazione mentre la moglie rinunciava contestualmente all&#8217;assegno di mantenimento. Ebbene, questo scambio di messaggi è stato riconosciuto dalla legge alla pari di un &#8220;principio di prova scritta&#8221;, che aveva senso valutare in ragione dell&#8217;&#8221;impossibilità morale&#8221; di formalizzare l&#8217;accordo su un documento cartaceo causa rapporti tesi tra le parti. Risultato concreto: in virtù di questa conversazione virtuale, la sentenza ha revocato un decreto ingiuntivo da quasi 21mila euro in base al quale la donna  era tenuta a rimborsare l&#8217;ex marito della metà delle rate del mutuo. &#160; L&#8217;OMICIDIO DI FORCELLA «Purtroppo ci avevo visto giusto, quando ho istituito il servizio antiviolenza 1523.it, basato sulla consapevolezza che molto spesso a colpire sono le donne, diversamente da quanto propone la vulgata femminista». Questo il commento dell&#8217;avvocato Angelo Pisani alla notizia di oggi: a Forcella, centro storico di Napoli, stanotte una donna ha ucciso a coltellate il marito dinanzi agli occhi della figlia. Poi ha chiamato lei stessa i soccorsi, dicendo di averlo ucciso per difendersi dopo essere stata aggredita. La posizione della donna, ricoverata in ospedale, è ora al vaglio degli inquirenti.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-la-cronaca-conferma-le-sue-intuizioni/">PISANI &#8211; CONFERMATE IN CRONACA LE SUE INTUIZIONI</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-libro-violenza-ok-ok.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4702" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-libro-violenza-ok-ok-234x300.png" alt="" width="234" height="300" /></a></p>
<p>Che si tratti di lungimiranza, o della sua esperienza sul campo di avvocato, oppure della capacità di essere un &#8220;visionario&#8221;. Certo è che le previsioni lanciate da Angelo Pisani ormai da molto tempo si stanno avverando, ogni giorno di più, una dopo l&#8217;altra.</p>
<p>Cominciamo dai patti prematrimoniali.</p>
<p>A gennaio di quest&#8217;anno, dallo stand del 1523 a Tuttosposi, Pisani aveva annunciato che avrebbe portato avanti una campagna per sostenere l&#8217;uso dei patti prematrimoniali come rimedio preventivo alle crisi di coppia.</p>
<p><strong><a href="https://angelopisani.it/patti-prematrimoniali-pisani-finalmente-la-cassazione-sancisce-un-principio-che-avevamo-anticipato/">Come vi abbiamo raccontato su queste pagine</a>, prima gli ha dato ragione la Cassazione, che con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 ha aperto la strada ai patti prematrimoniali. </strong></p>
<p><strong>Ed oggi anche il <a href="https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/accordi-prematrimoniali-messaggi-chat_103007748-202502k.shtml">Tribunale di Catanzaro emette verdetto nella stessa direzione</a>, equiparando gli screenshot delle conversazioni WhatsApp a dei contratti pre (o post) matrimoniali.</strong></p>
<p>Nel caso specifico, la chat fra due ex coniugi coniugi mostrava un accordo dai contorni piuttosto chiari: il marito si impegnava al pagamento delle rate del mutuo dell&#8217;abitazione mentre la moglie rinunciava contestualmente all&#8217;assegno di mantenimento. Ebbene, questo scambio di messaggi è stato riconosciuto dalla legge alla pari di un &#8220;principio di prova scritta&#8221;, che aveva senso valutare in ragione dell&#8217;&#8221;impossibilità morale&#8221; di formalizzare l&#8217;accordo su un documento cartaceo causa rapporti tesi tra le parti. Risultato concreto: in virtù di questa conversazione virtuale, la sentenza ha revocato un decreto ingiuntivo da quasi 21mila euro in base al quale la donna  era tenuta a rimborsare l&#8217;ex marito della metà delle rate del mutuo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L&#8217;OMICIDIO DI FORCELLA</strong></p>
<p>«Purtroppo ci avevo visto giusto, quando ho istituito il servizio antiviolenza 1523.it, basato sulla consapevolezza che molto spesso a colpire sono le donne, diversamente da quanto propone la vulgata femminista». Questo il commento dell&#8217;avvocato Angelo Pisani alla <a href="https://www.ilroma.net/news/cronaca/852874/omicidio-nella-notte-moglie-uccide-il-marito.html"><strong>notizia</strong></a> di oggi: a Forcella, centro storico di Napoli, stanotte una donna ha ucciso a coltellate il marito dinanzi agli occhi della figlia. Poi ha chiamato lei stessa i soccorsi, dicendo di averlo ucciso per difendersi dopo essere stata aggredita. La posizione della donna, ricoverata in ospedale, è ora al vaglio degli inquirenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/pisani-la-cronaca-conferma-le-sue-intuizioni/">PISANI &#8211; CONFERMATE IN CRONACA LE SUE INTUIZIONI</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il Giudice dice stop alla società di riscossione “Napoli Obiettivo Valore”</title>
		<link>https://angelopisani.it/il-giudice-dice-stop-alla-societa-di-riscossione-napoli-obiettivo-valore/</link>
		<comments>https://angelopisani.it/il-giudice-dice-stop-alla-societa-di-riscossione-napoli-obiettivo-valore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>&#160; 14 GIUGNO 2025 &#8211; Finalmente un primo Giudice dice stop alla società di riscossione “Napoli Obiettivo Valore” accogliendo difese ed eccezioni di incostituzionalità di un contribuente vessato: a rischio 100 milioni in multe   «In tanti e da mesi abbiamo sempre contestato e denunciato le irregolarità della imposizione e riscossione targata “Napoli Obiettivo  Valore” in uno alla vergognosa pezza a colori messa dalla politica, quindi  la legittimità della norma inserita nel Milleproroghe, ora finalmente al vaglio &#8211; e speriamo dovuto annullamento &#8211; della  Consulta. «Questa  è ancora una tappa intermedia &#8211; dichiara l’Avvocato Angelo Pisani - per tutelare i diritti dei contribuenti e la stessa Carta Costituzionale, finora ignorata, che però ora ha la possibilità di rimettere in discussione l’impianto stesso della società di riscossione». Pisani rilancia le sue contestazioni e ricorda ai politici di turno che hanno insistito, senza mostrare rispetto dei diritti dei cittadini e della dignità del diritto, con sistemi e procedure di riscossione inidonei e già in passato bocciati dalla CEDU, che ha condannato l’Italia per violazione del diritto di difesa dei cittadini. «Fortunatamente e ringraziando il coraggio di un Giudice, che non ci ha pensato due volte a chiedere alla Corte Costituzionale di valutare la legittimità del sistema, la norma pensata e scritta per mettere in salvo gli atti di riscossione, ora rischia di travolgere la stessa macchina fiscale che avrebbe dovuto proteggere». Pisani dunque ammonisce i politici che gridavano vittoria per il rigetto forzato dei primi ricorsi a Napoli: «la partita sulla legittimità di Napoli Obiettivo Valore è tutta ancora da giocare, e il verdetto potrebbe pesare come un macigno sui conti del Comune. È l’effetto a catena che potrebbe scaturire dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli». «Ora &#8211; rincara la dose il legale &#8211; andrebbero subito sospesi nelle more tutti i ricorsi e soprattutto tutte le procedure esecutive, fermi e pignoramenti in  parte illegittimi  e temerari,  perché il Giudice Luca Caputo ha sospeso il giudizio su un ricorso relativo alla Tari 2020 e ha rimesso la questione alla Consulta». Al centro della vicenda, proprio la inammissibile norma,  inserita nel Milleproroghe 2025 dopo le prime iniziative di giustizia e per tacitare i giudici, pensata per sanare e blindare ex post l’attività di riscossione della società di progetto partecipata da Municipia spa. «I dubbi sulla legittimità  sono evidenti e tra l’altro in materia è chiara la giurisprudenza della CEDU cui &#8211; annuncia &#8211; sottoporremo tutte le ingiustizie in danno dei cittadini se non troveranno difesa innanzi alla giustizia italiana». Il caso nasce da un ricorso contro un sollecito Tari emesso da Napoli Obiettivo Valore e Municipia. Secondo il ricorrente, la società di progetto non è iscritta all’albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali e non ha quindi titolo per emettere quegli atti. Per evitare che i ricorsi travolgessero l’intero sistema, il sindaco di Napoli aveva chiesto aiuto al governo ed inserito all’articolo 3, comma 14-septies del Milleproroghe una norma dichiaratamente interpretativa, che considera legittimi gli atti emessi da società di progetto partecipate da soggetti iscritti all’albo. Fortunatamente il coraggioso giudice tributario ha sollevato forti dubbi: norma estranea allo spirito del Milleproroghe, oscura e contraddittoria, tale da creare una concorrenza sleale sul mercato e, soprattutto, introdotta mentre i giudizi erano in corso, con il rischio di influenzarne l’esito. Il rischio per il comune di Napoli e politici di turno, oggi più che mai, torna d’attualità: se la Consulta dovesse bocciare la norma, migliaia di atti potrebbero essere considerati nulli e di conseguenza tutte le illegittime procedure esecutive. «Ora toccherà alla Corte Costituzionale decidere ed alla Corte Dei Conti valutare tutte le responsabilità dei politici e manager del sistema di riscossione, ma comunque in caso di negata giustizia si procederà grado per grado fino alla CEDU, cui chiederemo giustizia di fronte ad un pasticcio utile solo alla politica». Se la Corte dovesse accogliere i rilievi del giudice tributario gli effetti sarebbero potenzialmente devastanti per le casse comunali. La riscossione affidata a Napoli Obiettivo Valore riguarda non solo la Tari, ma una parte rilevante delle entrate tributarie del Comune. Il rischio, in caso di bocciatura della norma, è di vedere azzerati migliaia di atti già emessi, aprendo la strada a richieste di rimborso e contenziosi che potrebbero mettere in ulteriore difficoltà i già fragili conti di Palazzo San Giacomo. Per ora, tutto è sospeso, ma non le pretese ed esecuzioni in danno dei contribuenti e l&#8217;illegittimità di una fetta rilevante della riscossione fiscale a Napoli. L’Avv. Angelo Pisani ora chiede anche lo stop alla riscossione perché nelle more così continua indisturbato il “massacro economico e sociale ” di cittadini e imprese per i metodi  e organizzazione di Napoli Obiettivo Valore: «Ora basta, intervenga la magistratura, visto che la politica è di parte!».   Da più parti i contribuenti partenopei ricorrono agli studi legali per tutelare i loro diritti come per legge, viste le persistenti violazioni di legge  e metodi  di riscossione di Napoli Obiettivo Valore. In particolare una gran parte dei ricorsi riguarda Fermi e pignoramenti anche per pochi presunti euro di debito,  in violazione del principio di proporzionalità, mancanza di trasparenza e spese generiche nei calcoli e poi l’apposizione di fermi amministrativi alle auto in uso per lavoro o persone speciali/invalidi, in aperta violazione di quanto dispone la legge. E il DPR n. 602/1973 art 86 comma 2, espressamente scritto anche nelle comunicazioni di preavviso del fermo inviate ai contribuenti, proprio perché gli stessi possano ricorrere a tale norma, se dimostrino che il veicolo sia strumentale al lavoro, e continuare a svolgere la propria attività. «I ricorsi di tipo amministrativo in questi casi vengono accolti, ma ci sono spese alte e tempi lunghi, la maggior parte dei cittadini non se li può permettere e quindi molti sono costretti a pagare per poter semplicemente circolare anche a fronte di procedure temerarie per pochi euro». «Pertanto, considerando che parliamo ormai di migliaia di queste situazioni, con fermi illegittimi apposti a raffica anche su veicoli di portatori di handicap o di lavoratori, [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/il-giudice-dice-stop-alla-societa-di-riscossione-napoli-obiettivo-valore/">Il Giudice dice stop alla società di riscossione “Napoli Obiettivo Valore”</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Ob-Valore-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4797" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Ob-Valore-1.png" alt="" width="482" height="296" /></a></p>
<p><strong>14 GIUGNO 2025 &#8211; Finalmente un primo Giudice dice stop alla società di riscossione “Napoli Obiettivo Valore” accogliendo difese ed eccezioni di incostituzionalità di un contribuente vessato: a rischio 100 milioni in multe  </strong></p>
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</strong>«In tanti e da mesi abbiamo sempre contestato e denunciato le irregolarità della imposizione e riscossione targata “Napoli Obiettivo  Valore” in uno alla vergognosa pezza a colori messa dalla politica, quindi  la legittimità della norma inserita nel Milleproroghe, ora finalmente al vaglio &#8211; e speriamo dovuto annullamento &#8211; della  Consulta. «Questa  è ancora una tappa intermedia &#8211; dichiara l’Avvocato <strong>Angelo Pisani - </strong>per tutelare i diritti dei contribuenti e la stessa Carta Costituzionale, finora ignorata, che però ora ha la possibilità di rimettere in discussione l’impianto stesso della società di riscossione».</p>
<p>Pisani rilancia le sue contestazioni e ricorda ai politici di turno che hanno insistito, senza mostrare rispetto dei diritti dei cittadini e della dignità del diritto, con sistemi e procedure di riscossione inidonei e già in passato bocciati dalla CEDU, che ha condannato l’Italia per violazione del diritto di difesa dei cittadini.<br />
«Fortunatamente e ringraziando il coraggio di un Giudice, che non ci ha pensato due volte a chiedere alla Corte Costituzionale di valutare la legittimità del sistema, <strong>la norma pensata e scritta per mettere in salvo gli atti di riscossione, ora rischia di travolgere la stessa macchina fiscale che avrebbe dovuto proteggere». Pisani dunque ammonisce i</strong> <strong>politici che gridavano vittoria per il rigetto forzato dei primi ricorsi a Napoli</strong>: «la partita sulla legittimità di Napoli Obiettivo Valore è tutta ancora da giocare, e il verdetto potrebbe pesare come un macigno sui conti del Comune. È l’effetto a catena che potrebbe scaturire dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli».</p>
<p>«Ora &#8211; rincara la dose il legale &#8211; andrebbero subito sospesi nelle more tutti i ricorsi e soprattutto tutte le procedure esecutive, fermi e pignoramenti in  parte illegittimi  e temerari,  perché il Giudice Luca Caputo ha sospeso il giudizio su un ricorso relativo alla Tari 2020 e ha rimesso la questione alla Consulta».<br />
Al centro della vicenda, proprio la inammissibile norma,  inserita nel Milleproroghe 2025 dopo le prime iniziative di giustizia e per tacitare i giudici, pensata per sanare e blindare ex post l’attività di riscossione della società di progetto partecipata da Municipia spa.</p>
<p>«I dubbi sulla legittimità  sono evidenti e tra l’altro in materia è chiara la giurisprudenza della CEDU cui &#8211; annuncia &#8211; sottoporremo tutte le ingiustizie in danno dei cittadini se non troveranno difesa innanzi alla giustizia italiana».<br />
Il caso nasce da un ricorso contro un sollecito Tari emesso da Napoli Obiettivo Valore e Municipia. Secondo il ricorrente, la società di progetto non è iscritta all’albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali e non ha quindi titolo per emettere quegli atti.</p>
<p>Per evitare che i ricorsi travolgessero l’intero sistema, il sindaco di Napoli aveva chiesto aiuto al governo ed inserito all’articolo 3, comma 14-septies del Milleproroghe una norma dichiaratamente interpretativa, che considera legittimi gli atti emessi da società di progetto partecipate da soggetti iscritti all’albo. Fortunatamente il coraggioso giudice tributario ha sollevato forti dubbi: norma estranea allo spirito del Milleproroghe, oscura e contraddittoria, tale da creare una concorrenza sleale sul mercato e, soprattutto, introdotta mentre i giudizi erano in corso, con il rischio di influenzarne l’esito.</p>
<p><strong>Il rischio per il comune di Napoli e politici di turno, oggi più che mai, torna d’attualità: se la Consulta dovesse bocciare la norma, migliaia di atti potrebbero essere considerati nulli e di conseguenza tutte le illegittime procedure esecutive.</strong></p>
<p>«Ora toccherà alla Corte Costituzionale decidere ed alla Corte Dei Conti valutare tutte le responsabilità dei politici e manager del sistema di riscossione, ma comunque in caso di negata giustizia si procederà grado per grado fino alla CEDU, cui chiederemo giustizia di fronte ad un pasticcio utile solo alla politica».<br />
Se la Corte dovesse accogliere i rilievi del giudice tributario gli effetti sarebbero potenzialmente devastanti per le casse comunali. La riscossione affidata a Napoli Obiettivo Valore riguarda non solo la Tari, ma una parte rilevante delle entrate tributarie del Comune.</p>
<p>Il rischio, in caso di bocciatura della norma, è di vedere azzerati migliaia di atti già emessi, aprendo la strada a richieste di rimborso e contenziosi che potrebbero mettere in ulteriore difficoltà i già fragili conti di Palazzo San Giacomo. Per ora, tutto è sospeso, ma non le pretese ed esecuzioni in danno dei contribuenti e l&#8217;illegittimità di una fetta rilevante della riscossione fiscale a Napoli.<br />
L<strong>’Avv. Angelo Pisani ora chiede anche lo stop alla riscossione perché nelle more così continua indisturbato il “massacro economico e sociale ” di cittadini e imprese per i metodi  e organizzazione di Napoli Obiettivo Valore: «Ora basta, intervenga la magistratura, visto che la politica è di parte!».  </strong></p>
<p>Da più parti i contribuenti partenopei ricorrono agli studi legali per tutelare i loro diritti come per legge, viste le persistenti violazioni di legge  e metodi  di riscossione di Napoli Obiettivo Valore. In particolare una gran parte dei ricorsi riguarda Fermi e pignoramenti anche per pochi presunti euro di debito,  in violazione del principio di proporzionalità, mancanza di trasparenza e spese generiche nei calcoli e poi l’apposizione di fermi amministrativi alle auto in uso per lavoro o persone speciali/invalidi, in aperta violazione di quanto dispone la legge. E il DPR n. 602/1973 art 86 comma 2, espressamente scritto anche nelle comunicazioni di preavviso del fermo inviate ai contribuenti, proprio perché gli stessi possano ricorrere a tale norma, se dimostrino che il veicolo sia strumentale al lavoro, e continuare a svolgere la propria attività.<br />
<strong>«I ricorsi di tipo amministrativo in questi casi vengono accolti, ma ci sono spese alte e tempi lunghi, la maggior parte dei cittadini non se li può permettere e quindi molti sono costretti a pagare per poter semplicemente circolare anche a fronte di procedure temerarie per pochi euro».</strong><br />
«Pertanto, considerando che parliamo ormai di migliaia di queste situazioni, con fermi illegittimi apposti a raffica anche su veicoli di portatori di handicap o di lavoratori, contro ogni legge, non ci resta che proporre anche un duro e documentato esposto alla Procura della Repubblica. Lo faremo quanto prima &#8211; conclude Pisani &#8211; e siamo certi che la magistratura potrà accertare  i responsabili dei reati, comminando loro la giusta punizione».</p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/il-giudice-dice-stop-alla-societa-di-riscossione-napoli-obiettivo-valore/">Il Giudice dice stop alla società di riscossione “Napoli Obiettivo Valore”</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>1523 &#8211; Cassazione: insultare il marito è maltrattamento</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>17 APRILE 2025 &#8211; Con un verdetto di poche ore fa la Suprema Corte ha stabilito che se l&#8217;uomo è vittima di offese da parte della coniuge, si configura il reato di maltrattamento in famiglia. Ribaltando la sentenza d&#8217;appello, che aveva mandato assolta la donna, gli ermellini hanno dichiarato l&#8217;esistenza di tale reato anche se la vittima non è un soggetto vulnerabile. La Corte territoriale infatti aveva escluso il reato perché le ingiurie e le minacce non gravi non avevano una rilevanza penale, in assenza di una vessazione nei confronti di una persona vulnerabile. «Anzi, visto che gli atteggiamenti sopra le righe della donna erano il segnale di un disagio &#8211; spiega Il Sole 24 Ore -  era forse proprio il presunto maltrattato che avrebbe dovuto sostenerla materialmente e moralmente». Ed anche «i giudici di seconda istanza non avevano dato alcun valore invece alla sofferenza dell&#8217;uomo, che veniva sistematicamente insultato davanti al figlio, per amore del quale restava in famiglia e sopportava le tempeste coniugali e il pesante clima familiare». &#160; Il ribaltamento della sentenza Un punto di vista che la Suprema Corte ha drasticamente ribaltato. L&#8217;uomo, pur non essendo soggetto vulnerabile e malgrado non si sottraesse a una convivenza intollerabile, era comunque vittima del reato di maltrattamenti in famiglia, configurabile anche in assenza di violenza fisica. Per i giudici della Cassazione, infatti, è sufficiente «anche la reiterazione di condotte consapevolmente offensive &#8211; si legge nella sentenza &#8211; sorrette da dolo generico, che risultino tali da generare sofferenza nella vittima, soprattutto quando tali offese siano in grado di incidere sul rapporto padre-figlio». La Cassazione annulla l&#8217;assoluzione della donna e rinvia alla Corte d&#8217;appello, invitandola a rivedere il giudizio. &#160; Una vittoria del 1523 «Siamo soddisfatti &#8211; dichiara l&#8217;avvocato Angelo Pisani, fondatore del numero antiviolenza 1523.it - perché questa sentenza è il segnale che il vento finalmente sta cambiando. La Giustizia comincia davvero ad essere uguali per tutti, donne o uomini, quando sono vittime di violenza, come le centinaia di persone che si rivolgono ogni giorno al 1523.it». &#160; Pisani annuncia l&#8217;uscita del libro Molte di queste storie sono raccontate nel libro &#8220;Se questo è (ancora) un uomo&#8221;, un volume dirompente, scritto da Angelo Pisani, che analizza a fondo il fenomeno «e che &#8211; annuncia l&#8217;autore &#8211; sarà disponibile già a fine aprile». &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/1523-cassazione-insultare-il-marito-e-maltrattamento/">1523 &#8211; Cassazione: insultare il marito è maltrattamento</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Cassazione.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4644" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Cassazione.png" alt="" width="638" height="434" /></a></p>
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<p><strong>17 APRILE 2025 &#8211; Con un verdetto di poche ore fa la Suprema Corte ha stabilito che se l&#8217;uomo è vittima di offese da parte della coniuge, si configura il reato di maltrattamento in famiglia.</strong></p>
<p><strong>Ribaltando la sentenza d&#8217;appello, che aveva mandato assolta la donna, gli ermellini hanno dichiarato l&#8217;esistenza di tale reato anche se la vittima non è un soggetto vulnerabile.</strong></p>
<p>La Corte territoriale infatti aveva escluso il reato perché le<strong> </strong>ingiurie e le minacce non gravi non avevano una rilevanza penale, in assenza di una vessazione nei confronti di una persona vulnerabile. «Anzi, visto che gli atteggiamenti sopra le righe della donna erano il segnale di un disagio &#8211; spiega <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/insultare-marito-e-maltrattamento-anche-se-uomo-non-e-soggetto-vulnerabile-AHtmPcL?refresh_ce=1" target="_blank">Il Sole 24 Ore </a>-  era forse proprio il<strong> </strong>presunto maltrattato che avrebbe dovuto<strong> </strong>sostenerla<strong> </strong>materialmente e moralmente». Ed anche «i giudici di seconda istanza non avevano dato alcun valore invece alla<strong> </strong>sofferenza<strong> </strong>dell&#8217;uomo, che veniva sistematicamente insultato davanti al figlio, per amore del quale restava in famiglia e sopportava le tempeste coniugali e il pesante clima familiare».</p>
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<p style="text-align: center"><strong>Il ribaltamento della sentenza</strong></p>
<p><strong>Un punto di vista che la Suprema Corte ha drasticamente ribaltato</strong>. L&#8217;uomo, pur non essendo soggetto vulnerabile e malgrado non si sottraesse a una convivenza intollerabile, era comunque vittima del <strong>reato di maltrattamenti in famiglia</strong>, configurabile anche in assenza di violenza fisica. Per i giudici della Cassazione, infatti, <strong><em>è sufficiente «anche la reiterazione di condotte consapevolmente offensive &#8211; si legge nella sentenza &#8211; sorrette da dolo generico, che risultino tali da generare sofferenza nella vittima, soprattutto quando tali offese siano in grado di incidere sul rapporto padre-figlio».</em></strong></p>
<p>La Cassazione annulla l&#8217;assoluzione della donna e rinvia alla Corte d&#8217;appello, invitandola a rivedere il giudizio.</p>
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<p style="text-align: center"><strong>Una vittoria del 1523</strong></p>
<p>«Siamo soddisfatti &#8211; dichiara l&#8217;avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, fondatore del numero antiviolenza <a href="http://1523.it/" target="_blank">1523.it</a> - perché questa sentenza è il segnale che il vento finalmente sta cambiando. La Giustizia comincia davvero ad essere uguali per tutti, donne o uomini, quando sono vittime di violenza, come le centinaia di persone che si rivolgono ogni giorno al <a href="http://1523.it/" target="_blank">1523.it</a>».</p>
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<p style="text-align: center"><strong>Pisani annuncia l&#8217;uscita del libro</strong></p>
<p><strong>Molte di queste storie sono raccontate nel libro &#8220;Se questo è (ancora) un uomo&#8221;, un volume dirompente, scritto da Angelo Pisani, che analizza a fondo il fenomeno «e che &#8211; annuncia l&#8217;autore &#8211; sarà disponibile già a fine aprile».</strong></p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/1523-cassazione-insultare-il-marito-e-maltrattamento/">1523 &#8211; Cassazione: insultare il marito è maltrattamento</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>NAPOLI OBIETTIVO VALORE / PAROLA ALLA CASSAZIONE</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>&#160; La Cassazione ha giudicato ammissibile la questione pregiudiziale sollevata dalla CGT di Napoli in merito a Napoli Obiettivo Valore, confermando quanto eccepito dall’avvocato Angelo Pisani di Noiconsumatori .it &#160; 26 LUGLIO 2024 &#8211; Come avevamo denunciato, i contribuenti avevano ragione e, così come è giusto pagare le tasse, ancora più doveroso è riscuoterle ma bisogna farlo nel totale rispetto delle norme, senza business o scelte arbitrarie ed arroganti, come avviene purtroppo a Napoli in danno dei cittadini  &#160; Ora che anche la Cassazione, accogliendo nostre difese, ha dato un primo parere sul pasticcio riscossione targato Comune di Napoli. Adesso, nel rispetto della legge e dei principi di correttezza,  trasparenza e buona fede, il Comune di Napoli deve sospendere subito l&#8217;invio nuovi atti e relative procedure di riscossione come ipoteche, fermi e pignoramenti e revocare ogni pretesa ed azione esecutiva già azionata prima, anche perché per le procedure non previste dalla legge il comune, oltre a non incassare nulla, dovrà anche pagare i danni e le spese legali, come denunceremo anche alla Corte dei conti per ogni valutazione di competenza su quanto ancora si impone ai contribuenti. Nonostante la palese irritualità e irregolarità delle procedure di riscossione messe in atto senza freni, anche di fronte alle giuste opposizioni dei contribuenti,  la città di Napoli è ancora inondata di nuove pretese di pagamento e minacce di pignoramenti targati “Obiettivo Valore&#8221;, che fa a gara con ex Equitalia nelle tasche dei contribuenti. &#160; Dopo la constatazione e denunzia di tutte le palesi irregolarità non c’è stata nessuna tregua, anzi raddoppiano gli attacchi. Ora dopo Gestline/Equitalia torna il terrore degli addebiti/cartelle di tante società private che agiscono senza scrupoli ed anche in violazione della privacy. &#160; Ora che siamo arrivati in Cassazione anche i nuovi sistemi di riscossione dovranno fare i conti con avvocati e commercialisti, che difenderanno anche in estate i diritti di tutti i contribuenti da queste brutte sorprese,per pretendere trasparenza, correttezza, giustizia. &#160; A leggere le cronache e sentire i pianti delle persone, stanno piovendo sulla testa dei napoletani centinaia di migliaia di  pretese di pagamenti, tra agenzia riscossione, Obiettivo valore ed altri creditori vari, con  prestampati e minacce di azioni esecutive, per la tassa sui rifiuti, imu  e violazioni del Codice della Strada, che colpiranno proprio nelle prossime festività estive quasi un contribuente napoletano su due. Intimazioni di pagamenti criptiche, condite di sanzioni, spese ed interessi, con importi e pretese spesso prescritti e prive di qualsivoglia motivazione,  ma ugualmente pregiudizievoli e violenti. &#160; Nelle buste bianche in arrivo sono contenute le comunicazioni di Napoli Obiettivo Valore, ossia semplici prestampati compilati con i dati dei contribuenti che intimano immediato pagamento di somme da capogiro e minacciano atti esecutivi che producono, subito e senza pietà, pignoramenti, blocco di conti e fermi amministrativi. L&#8217;Associazione Noi Consumatori chiede alle istituzioni ed alla politica il rispetto dei fondamentali diritti dei cittadini alla luce delle drammatiche esperienze degli anni passati, per evitare disastri e tragedie annunciate, perché è impossibile per molti far fronte a questa valanga di richieste di pagamenti. &#160; Questa maxi operazione di recupero crediti alla cieca creerà caos e disperazione. oltre che nuova povertà e difficoltà nelle famiglie e nelle piccole imprese. &#160; Negli avvisi, come capitava con le cartelle pazze, ci sono pretese prescritte , importi oggetto di decadenza, crediti per atti non regolarmente notificati, poi ci sono casi di  persone  a cui è arrivato un avviso di riscossione per la Tari calcolata su una metratura sbagliata nonostante le richieste di autotutela al Comune rimaste lettera morta. Poi ci sono avvisi per multe o tasse già pagate con aggiunta di  interessi di mora  e sanzioni. Da poche centinaia  di euro nei nuovi avvisi si arriva anche a richieste di quasi 1000 euro. Per non parlare delle società, con soci o  aziende coinvolte che stanno ricevendo a pioggia accertamenti riguardo Imu, Tari e contravvenzioni su auto intestate alle ditte stesse o ai leasing. La vecchia cartella esattoriale è scomparsa e addirittura sarà rimpianta, perché invece di chiarire si confonde ancora di più il contribuente. Questi nuovi atti di pagamento sembrano una semplice letterina, ma sono peggio di  una vecchia cartella esattoriale. E questo genera ulteriore confusione nei contribuenti, che non riescono subito a capire il motivo ed il calcolo della pretesa né a riconoscere il documento che si trovano davanti. Ma devono pagare subito perché ognuno è un  atto già esecutivo che ha come conseguenza l’esecuzione forzata per l’esazione immediata del debito, fino al blocco dei conti e al pignoramento. Lo stesso bollettino che prima era presente e chiaramente individuabile, adesso non si vede se non si scansiona il Qr code del documento.  Sono atti così incomprensibili che la maggior parte dei contribuenti, salvo che non siano esperti professionisti o addetti ai lavori, anziché pensare alle vacanze devono correre e sono anche costretti a ricorrere ad avvocati o commercialisti per capire se la pretesa sia dovuta o non sia dovuta. La legge prevede sessanta giorni per presentare  un ricorso  alla Commissione tributaria o 20 giorni al Giudice ordinario, secondo la natura del credito, che va scoperto con ricerche a parte, o si può tentare di chiedere un incontro in presenza per spiegare e chiedere chiarimenti agli uffici comunali. Il problema è che i contribuenti, per opporsi e chiedere giustizia, devono pagare altre  spese e tasse. Tuttavia, se si vince il ricorso, quelle spese dovrebbero essere rimborsate dopo il giudizio, anche se purtroppo gli uffici della riscossione godono di troppi privilegi e compensazione delle spese di lite, chissà perché. Di fatto sembra certo che molti contribuenti trascorreranno l&#8217;estate a fare i conti con questi addebiti come probabilmente era  &#8221;obbiettivo&#8221; del Comune di Napoli per quanto riguarda Napoli. Un&#8217;estate da dimenticare, se non si sospende  ogni discutibile pretesa di pagamento e procedura di  esecuzione per la salvezza dei diritti dei cittadini e la serenità delle famiglie, come abbiamo già chiesto al Governo nazionale.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/napoli-obiettivo-valore-parola-alla-cassazione/">NAPOLI OBIETTIVO VALORE / PAROLA ALLA CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-10.32.26.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4775" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2025-08-06-alle-10.32.26.png" alt="" width="446" height="312" /></a></p>
<p align="center"><strong>La Cassazione ha giudicato ammissibile la questione pregiudiziale sollevata dalla CGT di Napoli in merito a Napoli Obiettivo Valore, confermando quanto eccepito </strong><strong>dall’avvocato Angelo Pisani di Noiconsumatori .it</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>26 LUGLIO 2024 &#8211; Come avevamo denunciato, i contribuenti avevano ragione e, così come è giusto pagare le tasse, ancora più doveroso è riscuoterle ma bisogna farlo nel totale rispetto delle norme, senza business o scelte arbitrarie ed arroganti, come avviene purtroppo a Napoli in danno dei cittadini </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ora che anche la Cassazione, accogliendo nostre difese, ha dato un primo parere sul pasticcio riscossione targato Comune di Napoli. Adesso, <strong>nel rispetto della legge e dei principi di correttezza,  trasparenza e buona fede, il Comune di Napoli deve sospendere subito l&#8217;invio nuovi atti e relative procedure di riscossione come ipoteche, fermi e pignoramenti e revocare ogni pretesa ed azione esecutiva già azionata prima, </strong>anche perché per le procedure non previste dalla legge il comune, oltre a non incassare nulla, dovrà anche pagare i danni e le spese legali, come denunceremo anche alla Corte dei conti per ogni valutazione di competenza su quanto ancora si impone ai contribuenti.</p>
<p>Nonostante la palese irritualità e irregolarità delle procedure di riscossione messe in atto senza freni, anche di fronte alle giuste opposizioni dei contribuenti,  la città di Napoli è ancora inondata di nuove pretese di pagamento e minacce di pignoramenti targati “Obiettivo Valore&#8221;, che fa a gara con ex Equitalia nelle tasche dei contribuenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dopo la constatazione e denunzia di tutte le palesi irregolarità non c’è stata nessuna tregua, anzi raddoppiano gli attacchi. Ora dopo Gestline/Equitalia torna il terrore degli addebiti/cartelle di tante società private che agiscono senza scrupoli ed anche in violazione della privacy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ora che siamo arrivati in Cassazione anche i nuovi sistemi di riscossione dovranno fare i conti con avvocati e commercialisti, che difenderanno anche in estate i diritti di tutti i contribuenti da queste brutte sorprese,per pretendere trasparenza, correttezza, giustizia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A leggere le cronache e sentire i pianti delle persone, stanno piovendo sulla testa dei napoletani centinaia di migliaia di  pretese di pagamenti, tra agenzia riscossione, Obiettivo valore ed altri creditori vari, con  prestampati e minacce di azioni esecutive, per la tassa sui rifiuti, imu  e violazioni del Codice della Strada, che colpiranno proprio nelle prossime festività estive quasi un contribuente napoletano su due.</p>
<p>Intimazioni di pagamenti criptiche, condite di sanzioni, spese ed interessi, con importi e pretese spesso prescritti e prive di qualsivoglia motivazione,  ma ugualmente pregiudizievoli e violenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nelle buste bianche in arrivo sono contenute le comunicazioni di Napoli Obiettivo Valore, ossia semplici prestampati compilati con i dati dei contribuenti che intimano immediato pagamento di somme da capogiro e minacciano atti esecutivi che producono, subito e senza pietà, pignoramenti, blocco di conti e fermi amministrativi.</p>
<p>L&#8217;Associazione Noi Consumatori chiede alle istituzioni ed alla politica il rispetto dei fondamentali diritti dei cittadini alla luce delle drammatiche esperienze degli anni passati, per evitare disastri e tragedie annunciate, perché è impossibile per molti far fronte a questa valanga di richieste di pagamenti.</p>
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<p>Questa maxi operazione di recupero crediti alla cieca creerà caos e disperazione. oltre che nuova povertà e difficoltà nelle famiglie e nelle piccole imprese.</p>
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<p>Negli avvisi, come capitava con le cartelle pazze, ci sono pretese prescritte , importi oggetto di decadenza, crediti per atti non regolarmente notificati, poi ci sono casi di  persone  a cui è arrivato un avviso di riscossione per la Tari calcolata su una metratura sbagliata nonostante le richieste di autotutela al Comune rimaste lettera morta. Poi ci sono avvisi per multe o tasse già pagate con aggiunta di  interessi di mora  e sanzioni.</p>
<p>Da poche centinaia  di euro nei nuovi avvisi si arriva anche a richieste di quasi 1000 euro. Per non parlare delle società, con soci o  aziende coinvolte che stanno ricevendo a pioggia accertamenti riguardo Imu, Tari e contravvenzioni su auto intestate alle ditte stesse o ai leasing.</p>
<p>La vecchia cartella esattoriale è scomparsa e addirittura sarà rimpianta, perché invece di chiarire si confonde ancora di più il contribuente.</p>
<p>Questi nuovi atti di pagamento sembrano una semplice letterina, ma sono peggio di  una vecchia cartella esattoriale. E questo genera ulteriore confusione nei contribuenti, che non riescono subito a capire il motivo ed il calcolo della pretesa né a riconoscere il documento che si trovano davanti. Ma devono pagare subito perché ognuno è un  atto già esecutivo che ha come conseguenza l’esecuzione forzata per l’esazione immediata del debito, fino al blocco dei conti e al pignoramento.</p>
<p>Lo stesso bollettino che prima era presente e chiaramente individuabile, adesso non si vede se non si scansiona il Qr code del documento.  Sono atti così incomprensibili che la maggior parte dei contribuenti, salvo che non siano esperti professionisti o addetti ai lavori, anziché pensare alle vacanze devono correre e sono anche costretti a ricorrere ad avvocati o commercialisti per capire se la pretesa sia dovuta o non sia dovuta.</p>
<p>La legge prevede sessanta giorni per presentare  un ricorso  alla Commissione tributaria o 20 giorni al Giudice ordinario, secondo la natura del credito, che va scoperto con ricerche a parte, o si può tentare di chiedere un incontro in presenza per spiegare e chiedere chiarimenti agli uffici comunali. Il problema è che i contribuenti, per opporsi e chiedere giustizia, devono pagare altre  spese e tasse. Tuttavia, se si vince il ricorso, quelle spese dovrebbero essere rimborsate dopo il giudizio, anche se purtroppo gli uffici della riscossione godono di troppi privilegi e compensazione delle spese di lite, chissà perché.</p>
<p>Di fatto sembra certo che molti contribuenti trascorreranno l&#8217;estate a fare i conti con questi addebiti come probabilmente era  &#8221;obbiettivo&#8221; del Comune di Napoli per quanto riguarda Napoli. Un&#8217;estate da dimenticare, se non si sospende  ogni discutibile pretesa di pagamento e procedura di  esecuzione per la salvezza dei diritti dei cittadini e la serenità delle famiglie, come abbiamo già chiesto al Governo nazionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/napoli-obiettivo-valore-parola-alla-cassazione/">NAPOLI OBIETTIVO VALORE / PAROLA ALLA CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</title>
		<link>https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Quando manca la prova certa della notifica le cartelle Equitalia sono nulle, anche se trascorsi i 5 anni – Così la Cassazione l’8 aprile scorso. Il commento di NOICONSUMATORI.IT «La Suprema Corte ancora una volta fa giustizia per il contribuente e dichiara nullo un atto esecutivo che Equitalia intendeva eseguire sulla base di una notifica “spacciata” come valida, ma in realtà, come hanno stabilito gli alti magistrati, nulla». E’ soddisfatto l’avvocato Angelo Pisani, presidente di NOICONSUMATORI.IT, in seguito al deposito avvenuto pochi giorni fa della sentenza emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Cassazione presieduta dal giudice Domenico Chindemi (consigliere relatore Giacomo Maria Stalla). La Corte ha stabilito infatti che non spetta al contribuente, bensì a Equitalia, dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento. E il solo mezzo per dimostrarne l&#8217;avvenuta consegna è che il fisco esibisca in udienza la relazione di notifica, oppure l&#8217;originale della cartolina di ritorno della raccomandata a/r. Non valgono come prove, diversamente da quanto avevano sostenuto gli esattori, la stampa dell&#8217;estratto di ruolo, perché “priva di alcun valore certificatorio”, né tanto meno la schermata online della posta che ritraccia l&#8217;iter della raccomandata. In sostanza la Cassazione, con la sentenza n. 6887 dell&#8217;8 aprile 2016, stabilisce che provare in causa la regolarità della notifica di una cartella esattoriale spetta sempre ad Equitalia, anche se sono trascorsi più di cinque anni. Va ricordato che la legge impone agli agenti di riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella che certifica l&#8217;avvenuta notificazione o l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, per poterli esibirli su richiesta del contribuente o dell&#8217;amministrazione (che ne può prendere visione solo entro tale periodo). Se però si interpreta questa norma alla lettera, passati i cinque anni Equitalia perde le tracce di tale documentazione. Ma nel caso in cui il processo, come spesso avviene, superi la durata dei 5 anni e il contribuente sollevi l&#8217;eccezione di omessa notifica della cartella, l&#8217;esattore potrà trovarsi nella condizione di non riuscire a dimostrare il contrario e il debitore vincerà la causa. «Un principio sacrosanto – conclude l’avvocato Pisani – che abbiamo già più volte ribadito e sostenuto in giudizio e che oggi viene definitivamente sancito dalla Corte Suprema». &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/">EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quando manca la prova certa della notifica le cartelle Equitalia sono nulle, anche se trascorsi i 5 anni – Così la Cassazione l’8 aprile scorso. </strong></p>
<p><strong>Il commento di </strong><a href="http://www.noiconsumatori.org"><strong>NOICONSUMATORI.IT</strong></a><strong></strong></p>
<p>«La Suprema Corte ancora una volta fa giustizia per il contribuente e dichiara nullo un atto esecutivo che Equitalia intendeva eseguire sulla base di una notifica “spacciata” come valida, ma in realtà, come hanno stabilito gli alti magistrati, nulla». E’ soddisfatto l’avvocato Angelo Pisani, presidente di <a href="http://www.noiconsumatori.org">NOICONSUMATORI.IT</a>, in seguito al deposito avvenuto pochi giorni fa della sentenza emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Cassazione presieduta dal giudice Domenico Chindemi (consigliere relatore Giacomo Maria Stalla).</p>
<p>La Corte ha stabilito infatti che non spetta al contribuente, bensì a Equitalia, dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento. E il solo mezzo per dimostrarne l&#8217;avvenuta consegna è che il fisco esibisca in udienza la relazione di notifica, oppure l&#8217;originale della cartolina di ritorno della raccomandata a/r. Non valgono come prove, diversamente da quanto avevano sostenuto gli esattori, la stampa dell&#8217;estratto di ruolo, perché “priva di alcun valore certificatorio”, né tanto meno la schermata online della posta che ritraccia l&#8217;iter della raccomandata.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-16.03.46.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3820" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-21-alle-16.03.46-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a>In sostanza la Cassazione, con la sentenza n. 6887 dell&#8217;8 aprile 2016, stabilisce che provare in causa la regolarità della notifica di una cartella esattoriale spetta sempre ad Equitalia, <span style="text-decoration: underline">anche se sono trascorsi più di cinque anni</span>.</p>
<p>Va ricordato che la legge impone agli agenti di riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella che certifica l&#8217;avvenuta notificazione o l&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, per poterli esibirli su richiesta del contribuente o dell&#8217;amministrazione (che ne può prendere visione solo entro tale periodo). Se però si interpreta questa norma alla lettera, passati i cinque anni Equitalia perde le tracce di tale documentazione.</p>
<p>Ma nel caso in cui il processo, come spesso avviene, superi la durata dei 5 anni e il contribuente sollevi l&#8217;eccezione di omessa notifica della cartella, l&#8217;esattore potrà trovarsi nella condizione di non riuscire a dimostrare il contrario e il debitore vincerà la causa.</p>
<p>«Un principio sacrosanto – conclude l’avvocato Pisani – che abbiamo già più volte ribadito e sostenuto in giudizio e che oggi viene definitivamente sancito dalla Corte Suprema».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/doc.1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3821" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/doc.1.png" alt="" width="607" height="824" /></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-la-cassazione-nulle-le-notifiche-in-mancanza-di-prova-certa/">EQUITALIA &#8211; LA CASSAZIONE: NULLE LE NOTIFICHE IN MANCANZA DI PROVA CERTA</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>EQUITALIA SOCCOMBE IN CASSAZIONE</title>
		<link>https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Equitalia soccombe in Cassazione, la Suprema Corte accoglie le giuste ragioni di un contribuente difeso da Pisani. Il legale: volevano negare il naturale diritto di difesa, ma glielo abbiamo impedito. Pisani contro Equitalia che soccombe in Cassazione. «Con l&#8217;ultima sentenza della Suprema Corte ancora una volta garantiamo giustizia e assicuriamo difesa: solo dalla notifica di un atto integrale si ha piena conoscenza legale e decorrono i termini per l&#8217;impugnazione di un provvedimento». E’ il primo commento a caldo dell’avvocato Angelo Pisani sulla sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che, con provvedimento depositato in queste ore, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente di Roma, assistito da Pisani, e rigettato l’opposizione presentata da Equitalia contro il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale già favorevole allo stesso contribuente. Con un provvedimento destinato ad entrare nelle pagine della Giurisprudenza, la Corte  presieduta dal giudice Marcello Iacobellis ha stabilito in sostanza che nessun rilievo può avere l&#8217;intervento di un precedente rateizzo o altro documento per la piena conoscenza dell&#8217;atto al contribuente, perché tale piena conoscenza si verifica solo con e dalla data di notifica dell&#8217;atto originario, che non può essere sostituito, nemmeno dall&#8217;estratto ruolo. «Ancora una volta – spiega l’avvocato Pisani – Equitalia aveva cercato di far valere documenti non idonei a stabilire la conoscenza dell’atto, così negando sostanzialmente al cittadino perfino il diritto di difesa. Ma la Cassazione ha accolto le giuste ragioni del contribuente, cui d’ora in poi non basterà recapitare notifiche dal contenuto vago o parziale per pretendere somme di cui non si conoscono nemmeno le motivazioni».</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/">EQUITALIA SOCCOMBE IN CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Equitalia soccombe in Cassazione, la Suprema Corte accoglie le giuste ragioni di un contribuente difeso da Pisani. </strong></p>
<p><strong>Il legale: volevano negare il naturale diritto di difesa, ma glielo abbiamo impedito. </strong></p>
<p>Pisani contro Equitalia che soccombe in Cassazione. «Con l&#8217;ultima sentenza della Suprema Corte ancora una volta garantiamo giustizia e assicuriamo difesa: solo dalla notifica di un atto integrale si ha piena conoscenza legale e decorrono i termini per l&#8217;impugnazione di un provvedimento». E’ il primo commento a caldo dell’avvocato Angelo Pisani sulla sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che, con provvedimento depositato in queste ore, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente di Roma, assistito da Pisani, e rigettato l’opposizione presentata da Equitalia contro il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale già favorevole allo stesso contribuente.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3792" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09.png" alt="" width="259" height="258" /></a>Con un provvedimento destinato ad entrare nelle pagine della Giurisprudenza, la Corte  presieduta dal giudice Marcello Iacobellis ha stabilito in sostanza che nessun rilievo può avere l&#8217;intervento di un precedente rateizzo o altro documento per la piena conoscenza dell&#8217;atto al contribuente, perché tale piena conoscenza si verifica solo con e dalla data di notifica dell&#8217;atto originario, che non può essere sostituito, nemmeno dall&#8217;estratto ruolo.</p>
<p>«Ancora una volta – spiega l’avvocato Pisani – Equitalia aveva cercato di far valere documenti non idonei a stabilire la conoscenza dell’atto, così negando sostanzialmente al cittadino perfino il diritto di difesa. Ma la Cassazione ha accolto le giuste ragioni del contribuente, cui d’ora in poi non basterà recapitare notifiche dal contenuto vago o parziale per pretendere somme di cui non si conoscono nemmeno le motivazioni».</p>
<p><a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-19-38-16/' title='Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.16-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16" title="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.16" /></a><br />
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<a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-08-55-56/' title='Schermata 2016-04-14 alle 08.55.56'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-08.55.56-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.56" title="Schermata 2016-04-14 alle 08.55.56" /></a><br />
<a href='https://angelopisani.it/equitalia-soccombe-in-cassazione/schermata-2016-04-14-alle-19-38-09/' title='Schermata 2016-04-14 alle 19.38.09'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-04-14-alle-19.38.09-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.09" title="Schermata 2016-04-14 alle 19.38.09" /></a></p>
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		<title>ANCORA UNA VITTORIA DEI CONTRIBUENTI NAPOLETANI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;avvocato Angelo Pisani, che ha difeso il contribuente dinanzi alla Suprema Corte, spiega le motivazioni.   La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25745 pubblicata il 22 dicembre 2015, ha accolto il ricorso presentato per conto di un contribuente dall&#8217;avvocato Angelo Pisani, presidente di NOI CONSUMATORI. Questa volta l&#8217;avvocato Pisani, che ha già riportato numerose, analoghe vittorie anche in Cassazione, ricorreva alla Suprema Corte contro una sentenza del tribunale di Napoli in tema di opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria (di cui all’art. 77 del d.p.r. n. 602/73). «Ancora una volta &#8211; spiega Pisani &#8211; la Cassazione, sulle linee già segnate dagli arresti nomofilattici delle Sezioni Unite n. 19667/2014 e più di recente n. 15354 del 22 luglio 2015, ha confermato la natura dell’ipoteca, come del fermo amministrativo, di procedure alternative alla esecuzione forzata». Pertanto «la relativa impugnazione &#8211; scrivono gli Ermellini &#8211; è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l’iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.». «Sulla base di tale principio &#8211; specifica l&#8217;avvocato Pisani &#8211; poiché il ricorrente aveva chiesto di accertare la nullità e l&#8217;illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in ragione delle cartelle esattoriali nulle per mancanza di notifica, l’oggetto della domanda risultava chiaramente individuato nell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l’inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell’ipoteca». Ritenuto pertanto non pertinente il riferimento al termine di cui all’art. 617 c.p.c., la Suprema Corte ha rilevato l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del Giudice del Tribunale di Napoli, cassandone, per la parte de qua, la decisione, con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di Napoli perché esamini il merito il merito dell’impugnazione (con esclusione, evidentemente, della censura di cui è tata rilevata l’inammissibilità), alla luce del principio sopra esposto in ordine alla qualificazione dell’azione.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ancora-una-vittoria-dei-contribuenti-napoletani-dinanzi-alla-corte-di-cassazione/">ANCORA UNA VITTORIA DEI CONTRIBUENTI NAPOLETANI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>L&#8217;avvocato Angelo Pisani, che ha difeso il contribuente dinanzi alla Suprema Corte, spiega le motivazioni.</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-01-05-alle-17.29.28.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3588" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-01-05-alle-17.29.28.png" alt="" width="274" height="289" /></a>La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25745 pubblicata il 22 dicembre 2015, ha accolto il ricorso presentato per conto di un contribuente dall&#8217;avvocato Angelo Pisani, presidente di NOI CONSUMATORI. Questa volta l&#8217;avvocato Pisani, che ha già riportato numerose, analoghe vittorie anche in Cassazione, ricorreva alla Suprema Corte contro una sentenza del tribunale di Napoli in tema di opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria (di cui all’art. 77 del d.p.r. n. 602/73).</p>
<p>«Ancora una volta &#8211; spiega Pisani &#8211; la Cassazione, sulle linee già segnate dagli arresti nomofilattici delle Sezioni Unite n. 19667/2014 e più di recente n. 15354 del 22 luglio 2015, ha confermato la natura dell’ipoteca, come del fermo amministrativo, di procedure alternative alla esecuzione forzata».</p>
<p>Pertanto «la relativa impugnazione &#8211; scrivono gli Ermellini &#8211; è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l’iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.».</p>
<p>«Sulla base di tale principio &#8211; specifica l&#8217;avvocato Pisani &#8211; poiché il ricorrente aveva chiesto di accertare la nullità e l&#8217;illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in ragione delle cartelle esattoriali nulle per mancanza di notifica, l’oggetto della domanda risultava chiaramente individuato nell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l’inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell’ipoteca».</p>
<p>Ritenuto pertanto non pertinente il riferimento al termine di cui all’art. 617 c.p.c., la Suprema Corte ha rilevato l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del Giudice del Tribunale di Napoli, cassandone, per la parte de qua, la decisione, con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di Napoli perché esamini il merito il merito dell’impugnazione (con esclusione, evidentemente, della censura di cui è tata rilevata l’inammissibilità), alla luce del principio sopra esposto in ordine alla qualificazione dell’azione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ancora-una-vittoria-dei-contribuenti-napoletani-dinanzi-alla-corte-di-cassazione/">ANCORA UNA VITTORIA DEI CONTRIBUENTI NAPOLETANI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[tassi usura]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela contribuenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito due principi importanti a favore dei consumatori: innanzitutto i mutui con tassi usurai possono essere interamente annullati; inoltre, il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora  e/o qualsiasi tipo di spesa, sommate al tasso degli interessi, superano la soglia dei tassi ufficiali (fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996), il mutuo è nullo. Con tale chiarimento la Suprema Corte ha così ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora. Di conseguenza il consumatore non dovrà pagare gli interessi perché nulli e quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del mutuo e questo sarà motivo per bloccare qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/">Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito due principi importanti a favore dei consumatori: innanzitutto i mutui con tassi usurai possono essere interamente annullati; inoltre, il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora  e/o qualsiasi tipo di spesa, sommate al tasso degli interessi, superano la soglia dei tassi ufficiali (fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996), il mutuo è nullo.</p>
<p>Con tale chiarimento la Suprema Corte ha così ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora.</p>
<p>Di conseguenza il consumatore non dovrà pagare gli interessi perché nulli e quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del mutuo e questo sarà motivo per bloccare qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/cassazione-importanti-novita-in-tema-di-di-mutui-e-interessi-usurai/">Cassazione: importanti novità in tema di mutui e interessi usurai</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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