Lo sentenzia la Cassazione, ma il Ministero lo “omologa”, con un decreto firmato 16 giorni dopo la sentenza penale della Suprema Corte.
Da qui la diffida al MIT, alla Commissione Europea e alla Corte dei Conti, perché “si sta sanando per decreto ciò che la stessa Cassazione penale aveva già definito sintomo di frode”
Alessandro Patanè, ideatore e autore del software che equipaggia il sistema Tutor utilizzato sulle autostrade italiane, e C.R.A.F.T. S.r.l., mandataria dei brevetti hardware sottostanti, hanno inviato il 30 giugno scorso una diffida formale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per conoscenza anche alla Commissione Europea e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio, chiedendo l’annullamento in autotutela, o quantomeno la sospensione, del nuovo decreto ministeriale sull’omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, firmato il 9 giugno 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
«Facciamo strada alla giustizia – dichiara l’avvocato Angelo Pisani, che tutela i diritti dell’autore e titolare del software tutor – nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono essere la prima marcia delle istituzioni».
LA VICENDA
Con l’ordinanza n. 12850 del 13 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato, su tre gradi di giudizio conformi (Tribunale di Roma 2019, Corte d’Appello di Roma 2022, Cassazione 2025), che Autostrade per l’Italia (ASPI) non ha mai dimostrato di essere titolare dei diritti sul software del sistema SICVe, meglio noto come Tutor. La sentenza ha definitivamente chiarito che né gli ordini di commessa, né l’accordo transattivo del 2008, erano sufficienti a trasferire la proprietà intellettuale del programma, sviluppato dall’imprenditore Alessandro Patanè e dalle sue società tra il 2004 e il 2008.
“Non si tratta di un’opinione di parte, ma di un fatto giudiziario definitivo”, dichiara Patanè. “Eppure il Ministero, con il nuovo decreto, dichiara automaticamente ‘omologati per tutti i fini’ anche i dispositivi Tutor 3.0 e Vergilius Plus, senza considerare minimamente che il software che li equipaggia è utilizzato senza titolo, come accertato dalla Suprema Corte”.
Un decreto arrivato 16 giorni dopo una sentenza penale sul tema
La diffida richiama un dato cronologico che gli istanti definiscono “non casuale”: la Corte di Cassazione penale, con le sentenze della Sez. V n. 10365/2025 e della Sez. VI n. 36051/2025 (quest’ultima depositata il 5 novembre 2025), ha riconosciuto che presentare dispositivi solo “approvati” come se fossero “omologati” può integrare il reato di frode in pubbliche forniture e di falso ideologico. Appena sedici giorni dopo quella sentenza, il MIT rispondeva a una diffida di settore sostenendo la tesi opposta; pochi mesi dopo arrivava il nuovo decreto, che equipara per legge le due procedure con effetto generale e retroattivo.
“Si sta usando un atto amministrativo per ottenere, per tutti i dispositivi già in uso, ciò che la stessa Cassazione penale ha già escluso potersi fare in via amministrativa”, si legge nella diffida.
L’Allegato B “amplia” ciò che era stato notificato a Bruxelles
Gli istanti segnalano inoltre una divergenza, definita “verificabile dal solo testo del decreto”, tra l’elenco dei dispositivi notificato alla Commissione Europea il 3 febbraio 2026 e quello destinato alla pubblicazione: almeno dieci prototipi risultano approvati con provvedimento successivo a quella data, l’ultimo dei quali appena tre giorni prima della firma del decreto. Una circostanza che, secondo la diffida, avrebbe richiesto una nuova notifica alla Commissione, mai avvenuta.
Il rischio per i conti pubblici
La diffida richiama infine un precedente specifico della magistratura contabile: con la sentenza n. 196 del 24 luglio 2020, la Corte dei Conti della Sardegna ha già condannato per danno erariale il funzionario responsabile della messa in funzione irregolare di un sistema di rilevamento della velocità.
Gli istanti sostengono che lo stesso principio si applichi, a maggior ragione, ai canoni che Comuni, Province e Polizia Stradale continuano a corrispondere ad ASPI per l’uso di un software sul quale, secondo un giudicato della Cassazione, la società non vanta alcun titolo.
Le richieste
Nella diffida, Patanè e C.R.A.F.T. chiedono al MIT l’annullamento in autotutela dell’art. 6 e dell’Allegato B del decreto, in subordine la sospensione della loro pubblicazione ed efficacia, riservandosi, in difetto di riscontro, di adire il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con separato ricorso e istanza di sospensione cautelare.
Per ulteriori informazioni: Alessandro Patanè – Via Amaseno n. 24, 04100 Latina (LT) PEC: [email protected]

