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	<title>Angelo Pisani &#187; Corte d&#8217;Appello Napoli</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>Sanità &#8211; Una sentenza della Corte d’Appello di Napoli restituisce diritti e dignità agli utenti delle Asl</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
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		<category><![CDATA[Corte d'Appello Napoli]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160; Una recente sentenza della Corte d&#8217;Appello di Napoli (Quinta Sezione Civile, r.g. 4192/2022, depositata il 30 dicembre 2025) segna un punto di svolta cruciale a tutela delle strutture sanitarie accreditate, con particolare riferimento alla gestione dei tetti di spesa nell&#8217;ASL Napoli 2 Nord. «Esprimo la mia soddisfazione per il trionfo della giustizia e del buon senso, a dispetto della mala burocrazia e politiche errate. Vanno evidenziati i principi stabiliti dalla corte d’appello di Napoli a tutela della salute pubblica e contro il sistema di malasanità, che non rispetta il diritto alla salute dei cittadini». Questo il primo commento dell’avvocato Angelo Pisani su una sentenza che può essere definita storica.  Ma vediamone i passaggi principali.   La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, condannando l&#8217;ASL a liquidare a una struttura le prestazioni eseguite oltre il presunto tetto del primo semestre 2017, oltre al pagamento dei pesanti interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 a decorrere dal 2017. I principi cardine sanciti dai Magistrati d&#8217;Appello, che blindano i diritti contrattuali, sono i seguenti: 1.⁠ ⁠Illegittimità delle deroghe del Tavolo Tecnico: La Corte ha chiarito che il Tavolo Tecnico ha funzioni esclusivamente consultive e di supporto. Non ha alcun potere regolatorio e non può in nessun modo modificare le regole del contratto bilaterale o dei Decreti Commissariali (DCA). La pratica dell&#8217;ASL di &#8220;semestralizzare&#8221; d&#8217;ufficio i tetti di spesa (accorpando i trimestri), sulla base di semplici verbali di Tavolo Tecnico, è stata dichiarata totalmente illegittima. 2.⁠ ⁠Obbligo di monitoraggio tempestivo e corretto: Se l’ASL omette il monitoraggio mensile o invia comunicazioni postume, confuse e non conformi alla periodicità trimestrale della spesa, viene meno il presupposto per negare la remunerazione delle prestazioni. L’Azienda Sanitaria non può scaricare sulla struttura privata le conseguenze della propria inefficienza gestionale. 3.⁠ ⁠Pieno sindacato del Giudice Ordinario: È stato respinto il ricorrente scudo dell&#8217;ASL secondo cui i propri provvedimenti di liquidazione sarebbero atti autoritativi insindacabili. Il Giudice ordinario ha il pieno potere di verificare l&#8217;esatto adempimento degli accordi contrattuali e di condannare l&#8217;ente pubblico al pagamento. Questa sentenza dimostra la bontà delle tesi sostenute da anni: le regole della programmazione sanitaria devono essere certe, trasparenti e rispettate da entrambe le parti. Le decisioni unilaterali e i monitoraggi tardivi non possono e non devono tradursi in un danno economico per i laboratori e i centri di diagnosi che garantiscono la continuità assistenziale ai cittadini. &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/sanita-una-sentenza-della-corte-dappello-di-napoli-restituisce-diritti-e-dignita-agli-utenti-delle-asl/">Sanità &#8211; Una sentenza della Corte d’Appello di Napoli restituisce diritti e dignità agli utenti delle Asl</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
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<p><span style="font-family: georgia, serif">Una recente sentenza della Corte d&#8217;Appello di Napoli (Quinta Sezione Civile, r.g. 4192/2022, depositata il 30 dicembre 2025) segna un punto di svolta cruciale a tutela delle strutture sanitarie accreditate, con particolare riferimento alla gestione dei tetti di spesa nell&#8217;ASL Napoli 2 Nord.</span></p>
<p><span style="font-family: georgia, serif"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Screenshot-2026-07-08-alle-18.04.20.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5999" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Screenshot-2026-07-08-alle-18.04.20-300x177.png" alt="" width="300" height="177" /></a></span></p>
<p><strong><span style="font-family: georgia, serif">«Esprimo la mia soddisfazione per il trionfo della giustizia e del buon senso, a dispetto della mala burocrazia e politiche errate. Vanno evidenziati i principi stabiliti dalla corte d’appello di Napoli a tutela della salute pubblica e contro il sistema di malasanità, che non rispetta il diritto alla salute dei cittadini». Questo il primo commento dell’avvocato Angelo Pisani su una sentenza che può essere definita storica. </span></strong></p>
<p><span style="font-family: georgia, serif">Ma vediamone i passaggi principali. </span></p>
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<p><span style="font-family: georgia, serif">La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, condannando l&#8217;ASL a liquidare a una struttura le prestazioni eseguite oltre il presunto tetto del primo semestre 2017, oltre al pagamento dei pesanti interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 a decorrere dal 2017.</span></p>
<p><span style="font-family: georgia, serif">I principi cardine sanciti dai Magistrati d&#8217;Appello, che blindano i diritti contrattuali, sono i seguenti:</span></p>
<p><span style="font-family: georgia, serif">1.⁠ ⁠Illegittimità delle deroghe del Tavolo Tecnico: La Corte ha chiarito che il Tavolo Tecnico ha funzioni esclusivamente consultive e di supporto. Non ha alcun potere regolatorio e non può in nessun modo modificare le regole del contratto bilaterale o dei Decreti Commissariali (DCA). La pratica dell&#8217;ASL di &#8220;semestralizzare&#8221; d&#8217;ufficio i tetti di spesa (accorpando i trimestri), sulla base di semplici verbali di Tavolo Tecnico, è stata dichiarata totalmente illegittima.</span></p>
<p><span style="font-family: georgia, serif">2.⁠ ⁠Obbligo di monitoraggio tempestivo e corretto: Se l’ASL omette il monitoraggio mensile o invia comunicazioni postume, confuse e non conformi alla periodicità trimestrale della spesa, viene meno il presupposto per negare la remunerazione delle prestazioni. L’Azienda Sanitaria non può scaricare sulla struttura privata le conseguenze della propria inefficienza gestionale.</span></p>
<p><span style="font-family: georgia, serif">3.⁠ ⁠Pieno sindacato del Giudice Ordinario: È stato respinto il ricorrente scudo dell&#8217;ASL secondo cui i propri provvedimenti di liquidazione sarebbero atti autoritativi insindacabili. Il Giudice ordinario ha il pieno potere di verificare l&#8217;esatto adempimento degli accordi contrattuali e di condannare l&#8217;ente pubblico al pagamento.</span></p>
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<p><span style="font-family: georgia, serif">Questa sentenza dimostra la bontà delle tesi sostenute da anni: le regole della programmazione sanitaria devono essere certe, trasparenti e rispettate da entrambe le parti. Le decisioni unilaterali e i monitoraggi tardivi non possono e non devono tradursi in un danno economico per i laboratori e i centri di diagnosi che garantiscono la continuità assistenziale ai cittadini.</span></p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/sanita-una-sentenza-della-corte-dappello-di-napoli-restituisce-diritti-e-dignita-agli-utenti-delle-asl/">Sanità &#8211; Una sentenza della Corte d’Appello di Napoli restituisce diritti e dignità agli utenti delle Asl</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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