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	<title>Angelo Pisani &#187; Diego Armando Maradona</title>
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	<description>Sito personale dell&#039;Avv. Angelo Pisani</description>
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		<title>ANCORA TENTATIVI PER INFANGARE MARADONA &#8211; L&#8217;ALTOLA&#8217; DELL&#8217;AVV. ANGELO PISANI -</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Il comunicato dell&#8217;avvocato Angelo Pisani, storico difensore di Diego Armando Maradona  dopo la trasmissione di ieri sera condotta su La7 da Roberto Saviano   https://www.instagram.com/reel/DWTd1ipDR2v/?igsh=YXBoOGg4b2JqYTc1 &#160; Ancora una volta tentano di trascinare nel fango il nome di Diego Armando Maradona, che nel fango aiutava e salvava i bambini. Stop all’ennesimo tentativo di sporcare ciò che è stato puro, unico, irripetibile. La verità è una sola: come anche la camorra ieri ha provato ad avvicinarsi a Diego per sfruttarne l’immagine e fare business, oggi c’è chi fa lo stesso per apparire e fare audience, con altri mezzi, ma con identiche finalità: potere mediatico, visibilità, affari. È inaccettabile. Maradona non si tocca, Diego non può essere ridotto a strumento mediatico, a bersaglio facile, a storia da manipolare. Parliamo di un uomo che è stato prima di tutto un fenomeno umano, oltre che calcistico. Un’autentica magia. Un bambino geniale finito troppo spesso nelle mani sbagliate, vittima degli interessi più svariati e di adulti, amici e gente senza valori. Chi oggi prova a riscrivere, a stravolgere la sua storia, a strumentalizzarla o a piegarla a logiche di profitto, commette un atto grave che sarà perseguito nelle sedi opportune. È un atto vile non solo verso Diego, ma verso milioni di persone che in lui hanno visto riscatto, identità, speranza. Giù le mani da Maradona. Diego non si tocca. La sua storia merita rispetto. La sua memoria non è merce per fare audience. Avv. Angelo Pisani</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ancora-tentativi-per-infangare-maradona-laltola-dellavv-angelo-pisani/">ANCORA TENTATIVI PER INFANGARE MARADONA &#8211; L&#8217;ALTOLA&#8217; DELL&#8217;AVV. ANGELO PISANI -</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il comunicato dell&#8217;avvocato <a href="https://angelopisani.it/">Angelo Pisani</a>, storico difensore di Diego Armando Maradona</strong></p>
<p align="center"><strong> dopo la trasmissione di ieri sera condotta su La7 da Roberto Saviano</strong></p>
<p align="center"> <a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2026-03-26-alle-13.30.58.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5685" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2026-03-26-alle-13.30.58-173x300.png" alt="" width="173" height="300" /></a></p>
<p align="center"><a href="https://www.instagram.com/reel/DWTd1ipDR2v/?igsh=YXBoOGg4b2JqYTc1">https://www.instagram.com/reel/DWTd1ipDR2v/?igsh=YXBoOGg4b2JqYTc1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ancora una volta tentano di trascinare nel fango il nome di <strong>Diego Armando Maradona</strong>, che nel fango aiutava e salvava i bambini. Stop all’ennesimo tentativo di sporcare ciò che è stato puro, unico, irripetibile.<br />
La verità è una sola: come anche la camorra ieri ha provato ad avvicinarsi a Diego per sfruttarne l’immagine e fare business, oggi c’è chi fa lo stesso per apparire e fare audience, con altri mezzi, ma con identiche finalità: potere mediatico, visibilità, affari.<br />
È inaccettabile.<br />
Maradona non si tocca, Diego non può essere ridotto a strumento mediatico, a bersaglio facile, a storia da manipolare. Parliamo di un uomo che è stato prima di tutto un fenomeno umano, oltre che calcistico. Un’autentica magia. Un bambino geniale finito troppo spesso nelle mani sbagliate, vittima degli interessi più svariati e di adulti, amici e gente senza valori.<br />
Chi oggi prova a riscrivere, a stravolgere la sua storia, a strumentalizzarla o a piegarla a logiche di profitto, commette un atto grave che sarà perseguito nelle sedi opportune. È un atto vile non solo verso Diego, ma verso milioni di persone che in lui hanno visto riscatto, identità, speranza.<br />
Giù le mani da Maradona. Diego non si tocca.<br />
La sua storia merita rispetto. La sua memoria non è merce per fare audience.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Pisani-.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4528" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Maradona-Pisani--300x229.png" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
<p align="right"><strong>Avv. Angelo Pisani</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ancora-tentativi-per-infangare-maradona-laltola-dellavv-angelo-pisani/">ANCORA TENTATIVI PER INFANGARE MARADONA &#8211; L&#8217;ALTOLA&#8217; DELL&#8217;AVV. ANGELO PISANI -</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>C&#8217;è un nuovo pastore nel presepe napoletano: l&#8217;Angelo della Giustizia per Maradona</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[avvocato Angelo Pisani]]></category>
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		<category><![CDATA[Natale 2024]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>DICEMBRE 2024 &#8211; Da sempre a Napoli la tradizione del presepe si intreccia con l’arte e la storia contemporanea e quest’anno un nuovo protagonista si aggiunge ai pastori del presepe napoletano: l’avvocato Angelo Pisani, rappresentato come simbolo della giustizia ottenuta per Diego Armando Maradona contro il fisco italiano. L’opera è stata realizzata dal maestro di strada Massimo Vitiello, noto per la sua abilità nel trasformare storie e personaggi reali in figure presepiali di grande significato. La statuetta ritrae l’avvocato Pisani con indosso la toga e in mano la sentenza di assoluzione di Maradona, a simboleggiare la vittoria legale che ha scagionato il Pibe de Oro dalle accuse fiscali, consolidando il suo legame eterno con Napoli. &#160; La Cappella ai Piedi del Murale L’opera non è solo una celebrazione della giustizia legale, ma anche un omaggio al rapporto profondo tra Maradona e i Quartieri Spagnoli. Alle spalle della statuetta, Vitiello ha riprodotto la cappella dedicata a Maradona, situata proprio ai piedi del famoso murale che domina i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Questo luogo è diventato una meta di pellegrinaggio per tifosi e turisti, unendo fede calcistica e cultura popolare. &#160; Un Simbolo di Riscatto &#160; La statuetta di Pisani, accanto alla cappella di Maradona, rappresenta un messaggio di riscatto sociale. La figura dell’avvocato non è solo quella di un difensore legale, ma anche di un uomo che ha lottato per preservare l’onore e la memoria di un’icona che incarna il sogno di rivincita per tutti i napoletani. &#160; L’Arte di Vitiello &#160; Massimo Vitiello, con la sua abilità e sensibilità, ha trasformato una vicenda legale e umana in un’opera d’arte che arricchisce il presepe napoletano, portando la storia di Maradona e la sua assoluzione al cuore della tradizione natalizia. Quest’opera invita chiunque la osservi a riflettere sul potere della giustizia, sul valore della memoria e sulla capacità di Napoli di trasformare la realtà in mito. &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ce-un-nuovo-pastore-nel-presepe-napoletano-langelo-della-giustizia-per-maradona/">C&#8217;è un nuovo pastore nel presepe napoletano: l&#8217;Angelo della Giustizia per Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left" align="center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-nel-Presepe-statuina.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4541" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-nel-Presepe-statuina.png" alt="" width="498" height="326" /></a>DICEMBRE 2024 &#8211; Da sempre a Napoli la tradizione del presepe si intreccia con l’arte e la storia contemporanea e quest’anno un nuovo protagonista si aggiunge ai pastori del presepe napoletano: l’avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, rappresentato come simbolo della giustizia ottenuta per <strong>Diego Armando Maradona </strong>contro il fisco italiano.</p>
<p>L’opera è stata realizzata dal maestro di strada <strong>Massimo Vitiello</strong>, noto per la sua abilità nel trasformare storie e personaggi reali in figure presepiali di grande significato. La statuetta ritrae l’avvocato Pisani con indosso la toga e in mano la sentenza di assoluzione di Maradona, a simboleggiare la vittoria legale che ha scagionato il Pibe de Oro dalle accuse fiscali, consolidando il suo legame eterno con Napoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La Cappella ai Piedi del Murale<a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Pisani-nel-Presepe-statuina.png"><br />
</a></strong></p>
<p>L’opera non è solo una celebrazione della giustizia legale, ma anche un omaggio al rapporto profondo tra Maradona e i Quartieri Spagnoli. Alle spalle della statuetta, Vitiello ha riprodotto la cappella dedicata a Maradona, situata proprio ai piedi del famoso murale che domina i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Questo luogo è diventato una meta di pellegrinaggio per tifosi e turisti, unendo fede calcistica e cultura popolare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Un Simbolo di Riscatto</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La statuetta di Pisani, accanto alla cappella di Maradona, rappresenta un messaggio di riscatto sociale. La figura dell’avvocato non è solo quella di un difensore legale, ma anche di un uomo che ha lottato per preservare l’onore e la memoria di un’icona che incarna il sogno di rivincita per tutti i napoletani.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’Arte di Vitiello</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Massimo Vitiello, con la sua abilità e sensibilità, ha trasformato una vicenda legale e umana in un’opera d’arte che arricchisce il presepe napoletano, portando la storia di Maradona e la sua assoluzione al cuore della tradizione natalizia. Quest’opera invita chiunque la osservi a riflettere sul potere della giustizia, sul valore della memoria e sulla capacità di Napoli di trasformare la realtà in mito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/ce-un-nuovo-pastore-nel-presepe-napoletano-langelo-della-giustizia-per-maradona/">C&#8217;è un nuovo pastore nel presepe napoletano: l&#8217;Angelo della Giustizia per Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>LA CASSAZIONE DA’ RAGIONE A MARADONA – PARLA LO STORICO DIFENSORE DEL PIBE, AVV. ANGELO PISANI</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>«La Cassazione dà ragione a Maradona, sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando ogni precedente decisione e pronunciandosi in suo favore, a dispetto di ben tre dinieghi che lo vedevano soccombente e anche contro il parere, anche questo negativo, pronunciato dal sostituto procuratore generale della cassazione Alessandro Pepe». E’ trionfante l’avvocato Angelo Pisani, storico avvocato difensore di Diego Armando Maradona, nel commentare la recentissima sentenza della Suprema Corte sul presunto caso di evasione fiscale, che ha visto protagonista per oltre trent&#8217;anni il compianto campione argentino, scomparso il 25 novembre 2020 e dal 2010 difeso dalla squadra legale azzurra messa in campo dal suo amico avvocato, Angelo Pisani. La Cassazione, con il pronunciamento del 14 dicembre scorso, ha confermato la precedente decisione del 2021 e rimesso la decisione finale ai giudici di secondo grado della commissione tributaria regionale per calcoli e spese legali, anche se, spiega Pisani, «la vicenda si può ritenere chiusa, in quanto dai calcoli Maradona non deve nulla al Fisco italiano, ogni operazione anche matematica, oltre che fondata su logica e giustizia, porta a zero». A Maradona veniva addebitata una evasione fiscale che da 6 milioni di euro lievitò fino a ben 40 milioni a causa di interessi e sanzioni negli anni in cui fu vittima di autentica persecuzione. Il campione argentino, affiancato da Pisani, intraprese una battaglia, che è ormai vinta, ma di cui purtroppo non verrà mai a conoscenza. «La questione &#8211; tiene a precisare Pisani &#8211; poteva essere risolta già con l&#8217;istanza di autotutela che presentammo nel 2009. Una richiesta depositata in occasione del ritorno in Italia di Maradona a Napoli, dove lo scortavamo per evitargli altri pignoramenti, invece rigettata dall&#8217;Agenzia delle Entrate e mai rivalutata da altri giudici». Va ricordato che in realtà «l&#8217;accertamento fiscale era già stato annullato dalla Giustizia italiana con un ricorso della Società Sportiva Calcio Napoli a guida Ferlaino, la quale aderì cautelativamente anche a un condono per evitare ogni futuro equivoco». «Chi risarcirà ora tutti i danni personali, patrimoniali e all&#8217;immagine, oltre alla storia e ai valori dello sport, subiti per trent&#8217;anni da Maradona?», si chiede ora l&#8217;avvocato Angelo Pisani, che difende a tutto campo anche la memoria di Diego. &#160; Infatti, se dopo altri 15 anni di contenzioso la Cassazione accoglie ora il ricorso presentato dall&#8217;avvocato Angelo Pisani nell&#8217;interesse dell&#8217;indimenticato campione argentino, aprendo così le porte a un ulteriore sviluppo nel complesso match giudiziario, «allora dobbiamo domandarci – afferma duro l’avv. Pisani -  quanto dovremo chiedere come risarcimento danni personali , patrimoniali ed all’immagine per la persecuzione  subita da Diego, vittima del sistema che lo utilizzò come capro espiatorio della lotta all’evasione fiscale e lo punì per aver portato Napoli e la sua squadra al successo». Di sicuro, continua il legale, «la decisione della Cassazione rappresenta un punto di svolta e chiarisce di fatto che Maradona non è mai stato un evasore fiscale, anzi l’accertamento fiscale, annullato già con sentenza negli anni ’90, era stato anche cautelativamente già condonato dalla Società Calcio Napoli». &#160; IL VIDEO INTERVENTO DELL&#8217;AVVOCATO ANGELO PISANI GUARDA SU YOUTUBE! https://youtu.be/-CnC0gnRLNI &#160; La motivazione della decisione della Cassazione è legata a precedenti sentenze e ricorsi presentati dagli avvocati di Maradona, capitanati da Angelo Pisani. La Corte ha riconosciuto la violazione di legge da parte dell&#8217;Amministrazione fiscale nel respingere le richieste di autotutela avanzate dal calciatore argentino ed ha cassato le precedenti sentenze che davano ragione alla burocrazia fiscale. &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-cassazione-da-ragione-a-maradona-parla-lo-storico-difensore-del-pibe-avv-angelo-pisani/">LA CASSAZIONE DA’ RAGIONE A MARADONA – PARLA LO STORICO DIFENSORE DEL PIBE, AVV. ANGELO PISANI</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/maradona-pisani.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4520" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/maradona-pisani.png" alt="" width="965" height="299" /></a></p>
<p>«La Cassazione dà ragione a Maradona, sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando ogni precedente decisione e pronunciandosi in suo favore, a dispetto di ben tre dinieghi che lo vedevano soccombente e anche contro il parere, anche questo negativo, pronunciato dal sostituto procuratore generale della cassazione Alessandro Pepe». E’ trionfante l’avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>, storico avvocato difensore di Diego Armando Maradona, nel commentare la recentissima sentenza della Suprema Corte sul presunto caso di evasione fiscale, che ha visto protagonista per oltre trent&#8217;anni il compianto campione argentino, scomparso il 25 novembre 2020 e dal 2010 difeso dalla squadra legale azzurra messa in campo dal suo amico avvocato, Angelo Pisani.</p>
<p>La Cassazione, con il pronunciamento del 14 dicembre scorso, ha confermato la precedente decisione del 2021 e rimesso la decisione finale ai giudici di secondo grado della commissione tributaria regionale per calcoli e spese legali, anche se, spiega Pisani, «la vicenda si può ritenere chiusa, in quanto dai calcoli Maradona non deve nulla al Fisco italiano, ogni operazione anche matematica, oltre che fondata su logica e giustizia, porta a zero».</p>
<p>A Maradona veniva addebitata una evasione fiscale che da 6 milioni di euro lievitò fino a ben 40 milioni a causa di interessi e sanzioni negli anni in cui fu vittima di autentica persecuzione. Il campione argentino, affiancato da Pisani, intraprese una battaglia, che è ormai vinta, ma di cui purtroppo non verrà mai a conoscenza.</p>
<p>«La questione &#8211; tiene a precisare Pisani &#8211; poteva essere risolta già con l&#8217;istanza di autotutela che presentammo nel 2009. Una richiesta depositata in occasione del ritorno in Italia di Maradona a Napoli, dove lo scortavamo per evitargli altri pignoramenti, invece rigettata dall&#8217;Agenzia delle Entrate e mai rivalutata da altri giudici».</p>
<p>Va ricordato che in realtà «l&#8217;accertamento fiscale era già stato annullato dalla Giustizia italiana con un ricorso della Società Sportiva Calcio Napoli a guida Ferlaino, la quale aderì cautelativamente anche a un condono per evitare ogni futuro equivoco».</p>
<p><strong>«Chi risarcirà ora tutti i danni personali, patrimoniali e all&#8217;immagine, oltre alla storia e ai valori dello sport, subiti per trent&#8217;anni da Maradona?», si chiede ora l&#8217;avvocato Angelo Pisani, che difende a tutto campo anche la memoria di Diego.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infatti, se dopo altri 15 anni di contenzioso la Cassazione accoglie ora il ricorso presentato dall&#8217;avvocato Angelo Pisani nell&#8217;interesse dell&#8217;indimenticato campione argentino, aprendo così le porte a un ulteriore sviluppo nel complesso match giudiziario, «allora dobbiamo domandarci – afferma duro l’avv. Pisani -  quanto dovremo chiedere come risarcimento danni personali , patrimoniali ed all’immagine per la persecuzione  subita da Diego, vittima del sistema che lo utilizzò come capro espiatorio della lotta all’evasione fiscale e lo punì per aver portato Napoli e la sua squadra al successo».</p>
<p>Di sicuro, continua il legale, «la decisione della Cassazione rappresenta un punto di svolta e chiarisce di fatto che Maradona non è mai stato un evasore fiscale, anzi l’accertamento fiscale, annullato già con sentenza negli anni ’90, era stato anche cautelativamente già condonato dalla Società Calcio Napoli».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL VIDEO INTERVENTO DELL&#8217;AVVOCATO ANGELO PISANI</strong></p>
<p>GUARDA SU YOUTUBE!</p>
<p><a href="https://youtu.be/-CnC0gnRLNI" target="_blank">https://youtu.be/-CnC0gnRLNI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La motivazione della decisione della Cassazione è legata a precedenti sentenze e ricorsi presentati dagli avvocati di Maradona, capitanati da Angelo Pisani. La Corte ha riconosciuto la violazione di legge da parte dell&#8217;Amministrazione fiscale nel respingere le richieste di autotutela avanzate dal calciatore argentino ed ha cassato le precedenti sentenze che davano ragione alla burocrazia fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='https://angelopisani.it/la-cassazione-da-ragione-a-maradona-parla-lo-storico-difensore-del-pibe-avv-angelo-pisani/maradona-pisani/' title='maradona pisani'><img width="150" height="150" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/maradona-pisani-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="maradona pisani" title="maradona pisani" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/la-cassazione-da-ragione-a-maradona-parla-lo-storico-difensore-del-pibe-avv-angelo-pisani/">LA CASSAZIONE DA’ RAGIONE A MARADONA – PARLA LO STORICO DIFENSORE DEL PIBE, AVV. ANGELO PISANI</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Social Club Napoli-Maradona – I pellegrini del Dios</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Francesco Pio Maimone]]></category>
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		<category><![CDATA[Social Club Napoli Maradona]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; E’ un&#8217;autentica folla di pellegrini quella che tutti i giorni rende omaggio al murales e agli altarini allestiti in onore di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il museo a cielo aperto dedicato all’asso argentino nell’anno d’oro del terzo scudetto sta esaltando il valore di quest’area storica della città, per anni malfamata, tanto che sembra oggi diventata una delle principali attrazioni per le migliaia di turisti in arrivo a Napoli, sportivi e non. Come se non bastasse tanta intensa devozione, da qualche tempo i “pellegrini” stanno colmando di dediche e doni il murales, grazie all’iniziativa del Social Club Napoli-Maradona, che ha allestito sul posto un apposito raccoglitore con la scritta “Lascia la tua dedica al murales”. Anche stamane, come avviene ormai ogni settimana, ad accogliere la folla di visitatori c’erano il presidente del Social Club Napoli-Maradona, avvocato Angelo Pisani, ed il custode, nonché ideatore di quest’area, Antonio Esposito, in arte Bostik.  Entrambi hanno aperto un nuovo, ennesimo raccoglitore, dopo i tanti che sono stati già colmati di firme e messaggi di omaggio al grande campione. Sono migliaia e migliaia, ormai, le firme, le dediche, i pensieri raccolti. Tanto che – ha annunciato stamane Pisani – a settembre tutti i contenuti e le dediche multilingue saranno raccolti in un libro. «Il volume – spiega Angelo Pisani – racconterà la storia del murales, le visite, gli omaggi di tifosi, turisti, personalità dello sport e delle istituzioni alla cappella di Diego». Ma non basta, perché contemporaneamente partiranno le iniziative di beneficenza programmate dal Social Club Napoli-Maradona in favore di ragazzi dei quartieri meno abbienti che aspirano ad entrare nel mondo del calcio. Social Club Maradona &#8211; Consegnata la tessera in memoria di Francesco Pio Maimone  In occasione del “Pizza Village” alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ieri sera il Presidente del Consiglio direttivo del Social Club Napoli Maradona, avv. Angelo Pisani, al termine della Fiaccolata di Pianura, ha consegnato il titolo di socio onorario a Francesco Pio Maimone, il giovane 18enne morto la notte del 20  marzo scorso, nella zona degli chalet di Napoli, dopo essere stato raggiunto da un proiettile in petto sparato al culmine di  una lite tra altre persone, che non lo aveva visto coinvolto. «Francesco Pio &#8211; dichiara Pisani &#8211; aveva appena conseguito il diploma di pizzaiolo e così, almeno simbolicamente, è stato con noi al Pizza Village, insieme ai grandi pizzaioli napoletani». Nella stessa serata hanno ricevuto la tessera di socio onorario ed una statuetta di San Gennaro firmata dall’artista Alessandro Flaminio, dieci storici tifosi azzurri, tra cui l’avvocato Maria Masi, presidente del CNF, il dott. Giuseppe Cantisano, il presidente del Coni Sergio Roncelli, i notai Francesco Coppa e Luca di Lorenzo, il commercialista Francesco Corbello, il direttore Gavino Nuzzo, il magistrato Nicola Graziano, i giornalisti Gianmarco Chiocci, direttore del TG1,  e Pino Taormina del Mattino, nonché altri illustri rappresentanti della napoletanità. &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/social-club-napoli-maradona-i-pellegrini-del-dios/">Social Club Napoli-Maradona – I pellegrini del Dios</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Social-Club-Maradona.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4517" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Social-Club-Maradona.png" alt="" width="471" height="352" /></a></p>
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<p>E’ un&#8217;autentica folla di pellegrini quella che tutti i giorni rende omaggio al murales e agli altarini allestiti in onore di <strong>Diego Armando Maradona </strong>ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il museo a cielo aperto dedicato all’asso argentino nell’anno d’oro del terzo scudetto sta esaltando il valore di quest’area storica della città, per anni malfamata, tanto che sembra oggi diventata una delle principali attrazioni per le migliaia di turisti in arrivo a Napoli, sportivi e non.</p>
<p>Come se non bastasse tanta intensa devozione, da qualche tempo i “pellegrini” stanno colmando di dediche e doni il murales, grazie all’iniziativa del <strong><em>Social Club Napoli-Maradona</em></strong>, che ha allestito sul posto un apposito raccoglitore con la scritta “Lascia la tua dedica al murales”.</p>
<p>Anche stamane, come avviene ormai ogni settimana, ad accogliere la folla di visitatori c’erano il presidente del Social Club Napoli-Maradona, avvocato<strong> Angelo Pisani</strong>, ed il custode, nonché ideatore di quest’area, <strong>Antonio Esposito</strong>, in arte <strong>Bostik. </strong></p>
<p>Entrambi hanno aperto un nuovo, ennesimo raccoglitore, dopo i tanti che sono stati già colmati di firme e messaggi di omaggio al grande campione.</p>
<p>Sono migliaia e migliaia, ormai, le firme, le dediche, i pensieri raccolti. Tanto che – ha annunciato stamane Pisani – a settembre tutti i contenuti e le dediche multilingue saranno raccolti in un libro.</p>
<p>«Il volume – spiega Angelo Pisani – racconterà la storia del murales, le visite, gli omaggi di tifosi, turisti, personalità dello sport e delle istituzioni alla cappella di Diego».</p>
<p>Ma non basta, perché contemporaneamente partiranno le iniziative di beneficenza programmate dal Social Club Napoli-Maradona in favore di ragazzi dei quartieri meno abbienti che aspirano ad entrare nel mondo del calcio.</p>
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<p align="center"><strong>Social Club Maradona &#8211; Consegnata la tessera in memoria di Francesco Pio Maimone</strong></p>
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<p> In occasione del “Pizza Village” alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ieri sera il Presidente del Consiglio direttivo del Social Club Napoli Maradona, avv.<strong> Angelo Pisani</strong>, al termine della Fiaccolata di Pianura, ha consegnato il titolo di socio onorario a <strong>Francesco Pio Maimone</strong>, il giovane 18enne morto la notte del 20  marzo scorso, nella zona degli chalet di Napoli, dopo essere stato raggiunto da un proiettile in petto sparato al culmine di  una lite tra altre persone, che non lo aveva visto coinvolto.</p>
<p>«Francesco Pio &#8211; dichiara Pisani &#8211; aveva appena conseguito il diploma di pizzaiolo e così, almeno simbolicamente, è stato con noi al Pizza Village, insieme ai grandi pizzaioli napoletani».<br />
Nella stessa serata hanno ricevuto la tessera di socio onorario ed una statuetta di San Gennaro firmata dall’artista Alessandro Flaminio, dieci storici tifosi azzurri, tra cui l’avvocato <strong>Maria Masi</strong>, presidente del CNF, il dott. <strong>Giuseppe Cantisano</strong>, il presidente del Coni <strong>Sergio Roncelli</strong>, i notai <strong>Francesco Coppa</strong> e <strong>Luca di Lorenzo</strong>, il commercialista <strong>Francesco Corbello</strong>, il direttore <strong>Gavino Nuzzo</strong>, il magistrato <strong>Nicola Graziano</strong>, i giornalisti <strong>Gianmarco Chiocci</strong>, direttore del TG1,  e <strong>Pino Taormina</strong> del <em>Mattino</em>, nonché altri illustri rappresentanti della napoletanità.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/social-club-napoli-maradona-i-pellegrini-del-dios/">Social Club Napoli-Maradona – I pellegrini del Dios</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>DIEGO DIFENDEVA LA VERITA&#8217;</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato Angelo Pisani]]></category>
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		<category><![CDATA[verità]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Diego difendeva la verità e odiava gli imbrogli, ha sempre rifiutato qualsiasi compromesso. Ricordo i suoi racconti e quando anni fa il grande Diego Armando Maradona provò a ribellarsi al sistema, attaccando i vertici del calcio, criticando le speculazioni sull’organizzazione e sul business dei Mondiali. &#160; Diego, che non si era fatto mai comprare da nessuno, nonostante le ritorsioni già subite, aveva capito cosa si intendeva fare in  Fifa, perciò tentò di combattere queste speculazioni, ma fu stoppato con un imbroglio, ordito per fargli pagare questo suo tentativo di rivolta. All’epoca nessuno credeva a Maradona ma oggi, soprattutto alla luce del mondiale in Qatar, le sue dichiarazioni rappresentano una verità parlante e testimoniano che lui, l&#8217;asso argentino, non denunziava certo per interessi personali. Caro Diego, tanti dovrebbero inginocchiarsi, tanti dovrebbero chiederti  umilmente scusa per non averti appoggiato in tante  tue battaglie. Tu vedevi quello che tutti non riuscivamo ancora a capire, imprigionati nel sistema e privi di quella dignità, di quel coraggio che tu avevi in testa e nel cuore, come nei piedi. Diego era il Dio del calcio, ma era soprattutto un uomo carico di umanità. Aveva nel cuore Napoli, la sua Napoli. Non c&#8217;era giorno in cui non la ricordasse. I napoletani erano la sua grande, enorme, infinita famiglia del cuore. E Diego aveva un cuore grande. Con nostalgia ricordo i nostri incontri, le gioie e i dolori, le attese e anche le arrabbiature. E ricordo la mia apprensione per la  sua salute, sempre unita al desiderio di assicurargli una difesa che potesse riabilitarne anche l&#8217;immagine pubblica. &#160; Il video da cui sono tratte le foto, che lui stesso mi aveva inviato, ci mostra Diego che aveva ripreso ad allenarsi, appariva in forma, di buon umore, mi voleva comunicare che stava bene. Ma lo faceva rivolgendosi a Napoli, alla sua Napoli. Perché Diego sapeva che nel mondo c&#8217;erano milioni di persone che lo amavano e che, incredibilmente, erano in apprensione per la sua vita. 400 milioni di persone, fu calcolato, piansero nel giorno della sua morte. Io lo voglio ricordare sempre così, fiero, sorridente, guascone e meravigliosamente umano. &#160; 25 novembre 2022</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/diego-difendeva-la-verita/">DIEGO DIFENDEVA LA VERITA&#8217;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/MAR-vv2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4511" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/MAR-vv2-1024x724.jpg" alt="" width="980" height="692" /></a><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/MAR-vv1.jpg"><br />
</a><strong>Diego difendeva la verità e odiava gli imbrogli, ha sempre rifiutato qualsiasi compromesso.</strong></p>
<p><strong> Ricordo i suoi racconti e quando anni fa il grande Diego Armando Maradona provò a ribellarsi al sistema, attaccando i vertici del calcio, criticando le speculazioni sull’organizzazione e sul business dei Mondiali.</strong></p>
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<p>Diego, che non si era fatto mai comprare da nessuno, nonostante le ritorsioni già subite, aveva capito cosa si intendeva fare in  Fifa, perciò tentò di combattere queste speculazioni, ma fu stoppato con un imbroglio, ordito per fargli pagare questo suo tentativo di rivolta.</p>
<p>All’epoca nessuno credeva a Maradona ma oggi, soprattutto alla luce del mondiale in Qatar, le sue dichiarazioni rappresentano una verità parlante e testimoniano che lui, l&#8217;asso argentino, non denunziava certo per interessi personali.</p>
<p>Caro Diego, tanti dovrebbero inginocchiarsi, tanti dovrebbero chiederti  umilmente scusa per non averti appoggiato in tante  tue battaglie. Tu vedevi quello che tutti non riuscivamo ancora a capire, imprigionati nel sistema e privi di quella dignità, di quel coraggio che tu avevi in testa e nel cuore, come nei piedi.</p>
<p>Diego era il Dio del calcio, ma era soprattutto un uomo carico di umanità. Aveva nel cuore Napoli, la sua Napoli. Non c&#8217;era giorno in cui non la ricordasse. I napoletani erano la sua grande, enorme, infinita famiglia del cuore. E Diego aveva un cuore grande.</p>
<p>Con nostalgia ricordo i nostri incontri, le gioie e i dolori, le attese e anche le arrabbiature. E ricordo la mia apprensione per la  sua salute, sempre unita al desiderio di assicurargli una difesa che potesse riabilitarne anche l&#8217;immagine pubblica.</p>
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<p><strong>Il video da cui sono tratte le foto</strong>, che lui stesso mi aveva inviato, ci mostra Diego che aveva ripreso ad allenarsi, appariva in forma, di buon umore, mi voleva comunicare che stava bene. Ma lo faceva rivolgendosi a Napoli, alla sua Napoli. Perché Diego sapeva che nel mondo c&#8217;erano milioni di persone che lo amavano e che, incredibilmente, erano in apprensione per la sua vita.</p>
<p>400 milioni di persone, fu calcolato, piansero nel giorno della sua morte.</p>
<p>Io lo voglio ricordare sempre così, fiero, sorridente, guascone e meravigliosamente umano.</p>
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<p>25 novembre 2022</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/diego-difendeva-la-verita/">DIEGO DIFENDEVA LA VERITA&#8217;</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Diego strumento di Dio &#8211; Parla l&#8217;amico ed avvocato Angelo Pisani &#8211; novembre 2020</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>«Solo ora inizio a capire meglio, più mi guardo intorno e più penso e ripenso agli effetti della vita di Maradona. Io sono credente e penso che Diego sia stato uno strumento di Dio, sarebbe normale dedicargli una chiesa per diffondere i suoi messaggi, che sono messaggi puri. Molti vogliono intitolare uno stadio o una piazza a Maradona,  ma se si tiene conto della sua vita, della sua filosofia e del messaggio che voleva diffondere, a Diego bisognerebbe intitolare una chiesa, la sua può leggersi come religione dei valori, il trovare nelle debolezze umane la forza del riscatto». Ad affermarlo senza remore, premettendo di essere credente e di credere nei segnali, quasi rasentando la blasfemia, è Angelo Pisani, l&#8217;avvocato che ha difeso il campione argentino anche nella querelle da 40 milioni di euro con il Fisco italiano, oltre che nelle controversie  per diffamazione, ma anche l&#8217;amico con il quale il &#8220;pibe de oro&#8221; si confidava. «Una volta - ricorda “Angelone”, come l’aveva soprannominato - mi disse:  &#8221;un giorno capiranno il mio messaggio e parleranno infinitamente di Maradona&#8221;. Credo stia già avvenendo a pieno adesso, dopo la sua morte. Il mondo si è fermato per rendergli omaggio, la sua storia  ha un effetto planetario ed oggi più che mai ritengo che il suo piede sinistro fosse lo strumento con il quale gli emarginati hanno trovato riscatto. Lui il calcio lo ha  usato per fare del bene, Maradona può considerarsi uno strumento di Dio». Secondo l&#8217;avvocato del pibe, è successo qualcosa di straordinario, abbiamo dei segnali: quando l&#8217;Argentina ha battuto l&#8217;Inghilterra nei mondiali disputati in Messico nel 1986, «riscattando il suo popolo dalla sconfitta subita contro il Regno Unito per le isole Malvine-Falkland», e anche «quando ha dato il primo scudetto al Napoli, intervenendo con i suoi gol e con il suo spirito ribelle sulla questione meridionale, allora ancora viva, regalando successi e gioia ai napoletani che guidava nella battaglia al razzismo del nord». «Diego ha combattuto diversi tipi di male e per certi versi ha anche vinto una guerra combattuta in tempo di pace». «A differenza di chi combatte le guerre con i fucili, Diego ha combattuto una guerra buona per tutto il pianeta con il piede sinistro». In merito alle indagini che stanno cercando di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato Maradona alla morte, per Angelo Pisani, è necessario che si faccia chiarezza  fino in fondo: «I suoi tifosi e i suoi estimatori hanno diritto di sapere la verità al pari dei suoi eredi, ma abbiamo assistito ad un messaggio che, sono sicuro, diventerà una filosofia, o meglio, la religione di Maradona, come riscatto e volano per far vincere il bene sul male, soprattutto per i più giovani. In quella telefonata, quella con la quale il suo medico personale, Leopoldo Luque, chiede i soccorsi &#8211; continua Pisani &#8211; non traspare alcun coinvolgimento emotivo di chi non dice neanche di esser il suo medico. Sembra la telefonata di un estraneo che assiste ad un incidente e chiama i soccorsi. Comunque &#8211; conclude Pisani &#8211; sarà dirimente la perizia medico-legale, per il resto Maradona non morirà mai e lo ritroveremo sempre in ogni parte del mondo, nei cuori degli anziani come nei sogni dei bambini». &#160; 30 novembre 2020</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/diego-strumento-di-dio-parla-lamico-ed-avvocato-angelo-pisani-novembre-2020/">Diego strumento di Dio &#8211; Parla l&#8217;amico ed avvocato Angelo Pisani &#8211; novembre 2020</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left" align="center"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/MARADONA-foto-b-11.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4500" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/MARADONA-foto-b-11.png" alt="" width="968" height="512" /></a>«Solo ora inizio a capire meglio, più mi guardo intorno e più penso e ripenso agli effetti della vita di Maradona. Io sono credente e penso che Diego sia stato uno strumento di Dio, sarebbe normale dedicargli una chiesa per diffondere i suoi messaggi, che sono messaggi puri. Molti vogliono intitolare uno stadio o una piazza a Maradona,  ma se si tiene conto della sua vita, della sua filosofia e del messaggio che voleva diffondere, a Diego bisognerebbe intitolare una chiesa, la sua può leggersi come religione dei valori, il trovare nelle debolezze umane la forza del riscatto». Ad affermarlo senza remore, premettendo di essere credente e di credere nei segnali, quasi rasentando la blasfemia, è <strong>Angelo Pisani</strong>, l&#8217;avvocato che ha difeso il campione argentino anche nella querelle da 40 milioni di euro con il Fisco italiano, oltre che nelle controversie  per diffamazione, ma anche l&#8217;amico con il quale il &#8220;pibe de oro&#8221; si confidava.</p>
<p>«Una volta - ricorda “Angelone”, come l’aveva soprannominato - mi disse:  &#8221;un giorno capiranno il mio messaggio e parleranno infinitamente di Maradona&#8221;. Credo stia già avvenendo a pieno adesso, dopo la sua morte. Il mondo si è fermato per rendergli omaggio, la sua storia  ha un effetto planetario ed oggi più che mai ritengo che il suo piede sinistro fosse lo strumento con il quale gli emarginati hanno trovato riscatto. Lui il calcio lo ha  usato per fare del bene, Maradona può considerarsi uno strumento di Dio».</p>
<p>Secondo l&#8217;avvocato del pibe, è successo qualcosa di straordinario, abbiamo dei segnali: quando l&#8217;Argentina ha battuto l&#8217;Inghilterra nei mondiali disputati in Messico nel 1986, «riscattando il suo popolo dalla sconfitta subita contro il Regno Unito per le isole Malvine-Falkland», e anche «quando ha dato il primo scudetto al Napoli, intervenendo con i suoi gol e con il suo spirito ribelle sulla questione meridionale, allora ancora viva, regalando successi e gioia ai napoletani che guidava nella battaglia al razzismo del nord».</p>
<p>«Diego ha combattuto diversi tipi di male e per certi versi ha anche vinto una guerra combattuta in tempo di pace». «A differenza di chi combatte le guerre con i fucili, Diego ha combattuto una guerra buona per tutto il pianeta con il piede sinistro».</p>
<p>In merito alle indagini che stanno cercando di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato Maradona alla morte, per Angelo Pisani, è necessario che si faccia chiarezza  fino in fondo: «I suoi tifosi e i suoi estimatori hanno diritto di sapere la verità al pari dei suoi eredi, ma abbiamo assistito ad un messaggio che, sono sicuro, diventerà una filosofia, o meglio, la religione di Maradona, come riscatto e volano per far vincere il bene sul male, soprattutto per i più giovani. In quella telefonata, quella con la quale il suo medico personale, Leopoldo Luque, chiede i soccorsi &#8211; continua Pisani &#8211; non traspare alcun coinvolgimento emotivo di chi non dice neanche di esser il suo medico. Sembra la telefonata di un estraneo che assiste ad un incidente e chiama i soccorsi. Comunque &#8211; conclude Pisani &#8211; sarà dirimente la perizia medico-legale, per il resto Maradona non morirà mai e lo ritroveremo sempre in ogni parte del mondo, nei cuori degli anziani come nei sogni dei bambini».</p>
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<p><strong>30 novembre 2020</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/diego-strumento-di-dio-parla-lamico-ed-avvocato-angelo-pisani-novembre-2020/">Diego strumento di Dio &#8211; Parla l&#8217;amico ed avvocato Angelo Pisani &#8211; novembre 2020</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Incompetenza territoriale. Salvo il Giudice naturale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona e addirittura il suo avvocato Angelo Pisani per un articolo del lontano giugno 2012. Il Tribunale di Roma non è competente sul piano territoriale a giudicare sulla causa per presunta diffamazione intentata nel lontano 2012 da Equitalia contro Diego Armando Maradona e il suo avvocato Angelo Pisani. La querela è relativa ad un articolo pubblicato da un periodico mensile nel quale il Pibe chiedeva un fisco realmente giusto e dal volto umano, prima di tutto con gli italiani. «Diego ed io non abbiamo mai offeso né diffamato nessuno &#8211; aggiunge il legale &#8211;  ma solo chiarito la verità che presto sarà conosciuta in tutto il mondo attraverso il libro su questo errore/orrore della riscossione. Noi siamo orgogliosi di difendere un innocente dal più grande ed ingiusto errore ai danni di un contribuente innocente e  continueremo a farlo, senza alcuna paura». «Finalmente – commenta l’avvocato Sergio Pisani, che con il fratello Angelo difende il campione del mondo  – stamane è stato messo a segno un primo passo verso la Giustizia: il Tribunale di Roma accoglie la richieste di incompetenza territoriale formulata da noi difensori ed ordina un nuovo processo al Tribunale di Cassino». Nel provvedimento letto in udienza stamattina il giudice &#8220;anticipa&#8221; anche una possibile causa di &#8220;estinzione&#8221; del processo per una sorta di rinuncia tacita all&#8217;azione da parte di Equitalia che &#8211; paradossalmente &#8211; ha deciso di denunciare solo il difensore di Diego Armando Maradona, l’avvocato Angelo Pisani, per alcune presunte dichiarazioni rilasciate dal campione sportivo sulla sua vicenda, e non anche il giornalista ed il direttore del giornale. Tutto da rifare, quindi con nuove indagini che saranno specificamente sollecitate per fare emergere l&#8217;unica verità possibile.   Nella foto in alto, gli avvocati durante l&#8217;udienza a  Roma. Qui accanto Diego Armando Maradona con Sergio Pisani. &#160; &#160; &#160; &#160;</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incompetenza-territoriale-cosi-stamane-il-tribunale-di-roma-sulla-causa-per-presunta-diffamazione-intentata-da-equitalia-contro-maradona/">Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incompetenza territoriale. Salvo il Giudice naturale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona e addirittura il suo avvocato Angelo Pisani per un articolo del lontano giugno 2012.</strong></p>
<p>Il Tribunale di Roma non è competente sul piano territoriale a giudicare sulla causa per presunta diffamazione intentata nel lontano 2012 da Equitalia contro <strong>Diego Armando Maradona</strong> e il suo avvocato <strong>Angelo Pisani</strong>. La querela è relativa ad un articolo pubblicato da un periodico mensile nel quale il Pibe chiedeva un fisco realmente giusto e dal volto umano, prima di tutto con gli italiani.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/gli-avvocati-in-aula-stamane1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4304" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/gli-avvocati-in-aula-stamane1-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a>«Diego ed io non abbiamo mai offeso né diffamato nessuno &#8211; aggiunge il legale &#8211;  ma solo chiarito la verità che presto sarà conosciuta in tutto il mondo attraverso il libro su questo errore/orrore della riscossione. Noi siamo orgogliosi di difendere un innocente dal più grande ed ingiusto errore ai danni di un contribuente innocente e  continueremo a farlo, senza alcuna paura».</p>
<p>«Finalmente – commenta l’avvocato <strong>Sergio Pisani</strong>, che con il fratello Angelo difende il campione del mondo  – stamane è stato messo a segno un primo passo verso la Giustizia: il Tribunale di Roma accoglie la richieste di incompetenza territoriale formulata da noi difensori ed ordina un nuovo processo al Tribunale di Cassino».</p>
<p>Nel provvedimento letto in udienza stamattina il giudice &#8220;anticipa&#8221; anche una possibile causa di &#8220;estinzione&#8221; del processo per una sorta di rinuncia tacita all&#8217;azione da parte di Equitalia che &#8211; paradossalmente &#8211; ha deciso di denunciare solo il difensore di Diego Armando Maradona, l’avvocato Angelo Pisani, per alcune presunte dichiarazioni rilasciate dal campione sportivo sulla sua vicenda, e non anche il giornalista ed il direttore del giornale.</p>
<p>Tutto da rifare, quindi con nuove indagini che saranno specificamente sollecitate per fare emergere l&#8217;unica verità possibile.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sergio-Pisani-con-Maradona.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4305" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Sergio-Pisani-con-Maradona.png" alt="" width="596" height="759" /></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Nella foto in alto, gli avvocati durante l&#8217;udienza a  Roma. </em></p>
<p><em>Qui accanto Diego Armando Maradona con Sergio Pisani.</em></p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/incompetenza-territoriale-cosi-stamane-il-tribunale-di-roma-sulla-causa-per-presunta-diffamazione-intentata-da-equitalia-contro-maradona/">Incompetenza territoriale. Così stamane il Tribunale di Roma sulla causa per presunta diffamazione intentata da Equitalia contro Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Obbligazioni tributarie solidali &#8211; Ecco la tesi di laurea che dimostra l&#8217;innocenza di Maradona</title>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2016 11:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Giovanni Sicignano, tirocinante presso il Tribunale di Torre Annunziata, assistente universitario in Diritto processuale civile alla Federico II e praticante avvocato, è l&#8217;autore di una importante tesi di laurea sulle obbligazioni solidali tributarie. Il documento  è frutto di una dotta, accurata ed aggiornata sessione di studi e ricerche su questo strategico filone della Giurisprudenza. Pubblichiamo integralmente la tesi di Giovanni Sicignano, che fra l&#8217;altro riguarda proprio la situazione giuridica in cui si era venuto a trovare l&#8217;asso argentino Diego Armamdo Maradona, difeso dall&#8217;avvocato Angelo Pisani. «Questo studio dimostra ancora una volta e in punta di diritto &#8211; commenta l&#8217;avvocato Pisani nel presentare l&#8217;interessante lavoro di Sicignano &#8211; la piena e totale innocenza di Maradona dinanzi al fisco, come abbiamo da sempre sostenuto e più volte dimostrato». &#160; La notifica dell’avviso di accertamento nelle obbligazioni solidali tributarie: il condebitore rimasto inerte può giovarsi del giudicato favorevole ottenuto dagli altri condebitori solidali che hanno impugnato vittoriosamente l’avviso di accertamento? di Giovanni SICIGNANO Sommario: 1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario. 2. La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite. 3. Una nuova figura di litisconsorzio necessario elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione. 4. Il secondo comma dell’art 1306 c.c. è norma di garanzia per il coobbligato solidale inerte. 5. I profili problematici nell’ambito della solidarietà tributaria: la facoltà di notifica dell’avviso di accertamento. 5.1 La giurisprudenza estensiva favorevole al coobbligato che non abbia impugnato l’avviso di accertamento. 5.2 Profili critici dei limiti elaborati dalla giurisprudenza e la posizione del Fisco. 1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario Nell’ambito del processo tributario, il D.P.R. 636/1972 nulla aveva previsto in ordine al giudizio con pluralità di parti. L’art. 39 del D.P.R. si limitava a effettuare un rinvio alle norme del Codice di procedura civile, “in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto e nelle leggi che disciplinano le singole imposte”. Si ritenevano applicabili “gli artt. 99 e ss. c.p.c. in tema di esercizio dell’azione e, tra questi, gli artt. 102 e 103 c.p.c., concernenti il litisconsorzio necessario e facoltativo originario.”. La dottrina tributaristica ha a lungo discusso intorno alla figura del litisconsorzio necessario ed in particolare quest’ultimo veniva invocato perché poteva essere uno strumento utile per evitare contrasti di giudicato, aventi effetto nei confronti dei più titolari di situazioni plurisoggettive passive. Secondo una parte accreditata della letteratura giuridica: “L’oggetto del giudizio non è la titolarità dell’obbligazione tributaria, ma soltanto la struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie”. La decisione non potrebbe pronunciarsi se non in confronto di tutte le parti “a causa dell’unitarietà del fatto e dell’intimo collegamento di esso con tutti i soggetti.”. Un’altra parte della dottrina invece ha fatto riferimento ai vari tipi di solidarietà tributaria. Infatti si sostiene che bisogna distinguere i casi in cui più soggetti sono obbligati alla stessa prestazione nell’interesse esclusivo di uno di essi dai casi in cui sono obbligati alla stessa prestazione in vista di un interesse che è comune a tutti. Quindi le obbligazioni tributarie paritetiche sarebbero assimilabili a un’obbligazione solidale in presenza della quale dovrebbe applicarsi l’art. 102 c.p.c. Un’altra corrente interpretativa, invece, negava che vi fossero nel processo tributario ipotesi di pluralità necessarie di parti, nonostante il dato letterale dell’art. 39 del D.P.R. Il punto fondamentale della questione è rappresentato dal fatto che il litisconsorzio è necessario quando occorre la partecipazione di tutti perché altrimenti la sentenza pronunciata sarebbe inutiliter data. La giurisprudenza ha sempre applicato restrittivamente le norme sul litisconsorzio necessario, in materia tributaria. Infatti, inizialmente la giurisprudenza faceva leva sull’art. 1306 secondo comma c.c., che era visto come lo strumento per avere decisioni univoche nei casi di solidarietà tributaria in quanto i condebitori solidali possono opporre al Fisco il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato. Quindi si escludeva o restringeva l’applicabilità dell’art. 102 c.p.c. Nella seconda metà degli anni ottanta vi fu un’apertura della giurisprudenza, che ravvisò un’ipotesi di litisconsorzio necessario “nel processo avanti alle Commissioni nelle controversie tra sostituto d’imposta, sostituito ed erario, concernenti la legittimità delle ritenute alla fonte compiute dal primo.”. La dottrina ha sempre criticato quest’impostazione, sostenendo che non esiste alcuna ragione in virtù della quale l’Amministrazione debba intervenire in una lite tra privati. Anche in riferimento alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il D.P.R. taceva e pertanto, in forza del rinvio contenuto all’art. 39, si ritenevano applicabili le norme del c.p.c. in quanto compatibili. Si ritenevano applicabili, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, gli artt. 103 (Litisconsorzio facoltativo) e 104 (Pluralità di domande contro la stessa parte). Quindi erano ammessi i ricorsi collettivi (più soggetti impugnavano lo stesso atto), i ricorsi cumulativi (lo stesso soggetto impugnava più atti) e i ricorsi collettivi-cumulativi (forma combinata dei procedimenti). Questi ricorsi non erano ammessi illimitatamente, atteso che “il cumulo, in tanto è ammissibile, in quanto lo giustifichi una ragione di economia processuale.”. Era inoltre ammesso anche l’intervento adesivo ex art 105 secondo comma c.p.c. in presenza di un interesse della parte a sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio. In questo caso: “Erano ammessi, a sostegno del ricorrente, l’intervento del terzo soggetto passivo d’un rapporto tributario dipendente dal rapporto di imposta cui si riferisce il processo tributario e quello del terzo soggetto passivo di un rapporto tributario non dipendente, ma semplicemente connesso con il rapporto posto in essere dall’atto impugnato.”. &#160; 2 La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite Con il D.Lgs. 546 del 1992 la lacuna precedente è stata parzialmente colmata: all’art. 14 del D.Lgs. è disciplinato il litisconsorzio necessario, mentre manca radicalmente una previsione per il litisconsorzio facoltativo. E’ possibile un’integrazione in virtù dell’art. 1 secondo comma del D.Lgs., a mente del quale “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.” La formulazione dell’art. 14, relativo al litisconsorzio necessario, è stata oggetto di critica da parte della dottrina, soprattutto in riferimento al raffronto tra il primo comma (“se l’oggetto del ricorso [...]</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/obbligazioni-tributarie-solidali-ecco-la-tesi-di-laurea-che-dimostra-linnocenza-di-maradona/">Obbligazioni tributarie solidali &#8211; Ecco la tesi di laurea che dimostra l&#8217;innocenza di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Giovanni Sicignano, tirocinante presso il Tribunale di Torre Annunziata, assistente universitario in Diritto processuale civile alla Federico II e praticante avvocato, è l&#8217;autore di una importante tesi di laurea sulle obbligazioni solidali tributarie. Il documento  è frutto di una dotta, accurata ed aggiornata sessione di studi e ricerche su questo strategico filone della Giurisprudenza.</strong></em></p>
<p><em><strong>Pubblichiamo integralmente la tesi di Giovanni Sicignano, che fra l&#8217;altro riguarda proprio la situazione giuridica in cui si era venuto a trovare l&#8217;asso argentino Diego Armamdo Maradona, difeso dall&#8217;avvocato Angelo Pisani. </strong></em></p>
<p><em><strong>«Questo studio dimostra ancora una volta e in punta di diritto &#8211; commenta l&#8217;avvocato Pisani nel presentare l&#8217;interessante lavoro di Sicignano &#8211; la piena e totale innocenza di Maradona dinanzi al fisco, come abbiamo da sempre sostenuto e più volte dimostrato».</strong></em></p>
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<h2><strong>La notifica dell’avviso di accertamento nelle obbligazioni solidali tributarie: il condebitore rimasto inerte può giovarsi del giudicato favorevole ottenuto dagli altri condebitori solidali che hanno impugnato vittoriosamente l’avviso di accertamento?</strong></h2>
<p><strong>di Giovanni SICIGNANO</strong></p>
<div id="attachment_4095" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.11.39.png"><img class="size-thumbnail wp-image-4095  " style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.11.39-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Giovanni Sicignano</p>
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<p><em>Sommario: 1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario. 2. La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite. 3. Una nuova figura di litisconsorzio necessario elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione. 4. Il secondo comma dell’art 1306 c.c. è norma di garanzia per il coobbligato solidale inerte. 5. I profili problematici nell’ambito della solidarietà tributaria: la facoltà di notifica dell’avviso di accertamento. 5.1 La giurisprudenza estensiva favorevole al coobbligato che non abbia impugnato l’avviso di accertamento. 5.2 Profili critici dei limiti elaborati dalla giurisprudenza e la posizione del Fisco.</em></p>
<p><strong>1. La vicenda della pluralità di parti nel processo tributario</strong></p>
<p>Nell’ambito del processo tributario, il D.P.R. 636/1972 nulla aveva previsto in ordine al giudizio con pluralità di parti. L’art. 39 del D.P.R. si limitava a effettuare un rinvio alle norme del Codice di procedura civile, “in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto e nelle leggi che disciplinano le singole imposte”. Si ritenevano applicabili “gli artt. 99 e ss. c.p.c. in tema di esercizio dell’azione e, tra questi, gli artt. 102 e 103 c.p.c., concernenti il litisconsorzio necessario e facoltativo originario.”. La dottrina tributaristica ha a lungo discusso intorno alla figura del litisconsorzio necessario ed in particolare quest’ultimo veniva invocato perché poteva essere uno strumento utile per evitare contrasti di giudicato, aventi effetto nei confronti dei più titolari di situazioni plurisoggettive passive. Secondo una parte accreditata della letteratura giuridica: “L’oggetto del giudizio non è la titolarità dell’obbligazione tributaria, ma soltanto la struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie”. La decisione non potrebbe pronunciarsi se non in confronto di tutte le parti “a causa dell’unitarietà del fatto e dell’intimo collegamento di esso con tutti i soggetti.”. Un’altra parte della dottrina invece ha fatto riferimento ai vari tipi di solidarietà tributaria. Infatti si sostiene che bisogna distinguere i casi in cui più soggetti sono obbligati alla stessa prestazione nell’interesse esclusivo di uno di essi dai casi in cui sono obbligati alla stessa prestazione in vista di un interesse che è comune a tutti. Quindi le obbligazioni tributarie paritetiche sarebbero assimilabili a un’obbligazione solidale in presenza della quale dovrebbe applicarsi l’art. 102 c.p.c. Un’altra corrente interpretativa, invece, negava che vi fossero nel processo tributario ipotesi di pluralità necessarie di parti, nonostante il dato letterale dell’art. 39 del D.P.R. Il punto fondamentale della questione è rappresentato dal fatto che il litisconsorzio è necessario quando occorre la partecipazione di tutti perché altrimenti la sentenza pronunciata sarebbe inutiliter data. La giurisprudenza ha sempre applicato restrittivamente le norme sul litisconsorzio necessario, in materia tributaria. Infatti, inizialmente la giurisprudenza faceva leva sull’art. 1306 secondo comma c.c., che era visto come lo strumento per avere decisioni univoche nei casi di solidarietà tributaria in quanto i condebitori solidali possono opporre al Fisco il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato. Quindi si escludeva o restringeva l’applicabilità dell’art. 102 c.p.c.</p>
<p>Nella seconda metà degli anni ottanta vi fu un’apertura della giurisprudenza, che ravvisò un’ipotesi di litisconsorzio necessario “nel processo avanti alle Commissioni nelle controversie tra sostituto d’imposta, sostituito ed erario, concernenti la legittimità delle ritenute alla fonte compiute dal primo.”. La dottrina ha sempre criticato quest’impostazione, sostenendo che non esiste alcuna ragione in virtù della quale l’Amministrazione debba intervenire in una lite tra privati. Anche in riferimento alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il D.P.R. taceva e pertanto, in forza del rinvio contenuto all’art. 39, si ritenevano applicabili le norme del c.p.c. in quanto compatibili. Si ritenevano applicabili, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, gli artt. 103 (Litisconsorzio facoltativo) e 104 (Pluralità di domande contro la stessa parte). Quindi erano ammessi i ricorsi collettivi (più soggetti impugnavano lo stesso atto), i ricorsi cumulativi (lo stesso soggetto impugnava più atti) e i ricorsi collettivi-cumulativi (forma combinata dei procedimenti). Questi ricorsi non erano ammessi illimitatamente, atteso che “il cumulo, in tanto è ammissibile, in quanto lo giustifichi una ragione di economia processuale.”. Era inoltre ammesso anche l’intervento adesivo ex art 105 secondo comma c.p.c. in presenza di un interesse della parte a sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio. In questo caso: “Erano ammessi, a sostegno del ricorrente, l’intervento del terzo soggetto passivo d’un rapporto tributario dipendente dal rapporto di imposta cui si riferisce il processo tributario e quello del terzo soggetto passivo di un rapporto tributario non dipendente, ma semplicemente connesso con il rapporto posto in essere dall’atto impugnato.”.</p>
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<p><strong>2 La posizione di dottrina e giurisprudenza prima della svolta delle Sezioni unite</strong></p>
<p>Con il D.Lgs. 546 del 1992 la lacuna precedente è stata parzialmente colmata: all’art. 14 del D.Lgs. è disciplinato il litisconsorzio necessario, mentre manca radicalmente una previsione per il litisconsorzio facoltativo. E’ possibile un’integrazione in virtù dell’art. 1 secondo comma del D.Lgs., a mente del quale “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.” La formulazione dell’art. 14, relativo al litisconsorzio necessario, è stata oggetto di critica da parte della dottrina, soprattutto in riferimento al raffronto tra il primo comma (“se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essa”) e il terzo comma, che disciplina la partecipazione facoltativa al processo dei “soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.” Come si legge, la formulazione dell’art. 14 primo comma del D.Lgs. è diversa rispetto all’art. 102 c.p.c. Una parte della dottrina7 sostiene che la differenza sia solo formale e non reale, e che pertanto si possa applicare la stessa disciplina del Codice di rito. Un’altra corrente ermeneutica8 invece ha proposto di applicare con maggiore larghezza l’art. 14: infatti, alcuni Autori ritengono che non bisogna riferirsi solo all’art. 102 c.p.c., ma anche all’art. 331 c.p.c, che disciplina l’integrazione del contraddittorio nel caso di cause inscindibili nei giudizi di gravame. Un altro orientamento interpretativo ha ritenuto applicabile l’art. 14 D.Lgs. nei casi di atto inscindibile secondo la configurazione che viene fornita dalla giurisprudenza amministrativa “nell’ambito della quale, quando sono impugnabili atti amministrativi generali [...] deve partecipare al giudizio almeno un controinteressato.”9. L’opinione prevalente in dottrina però sostiene che l’art. 14 D.Lgs. sia una norma in bianco suscettiva di integrazione attraverso le elaborazioni di dottrina e giurisprudenza. Storicamente, le resistenze verso l’ammissibilità di fattispecie di litisconsorzio necessario derivavano dal fatto che il processo tributario è volto all’annullamento dell’atto e molto spesso la pronuncia di annullamento produce effetti erga omnes. Tuttavia, talune ipotesi di necessarietà del litisconsorzio sono state ravvisate, ad esempio, “nelle controversie catastali di cui all’art 2 comma 3 D.Lgs. 546/1992, allorché la particella o l’unità immobiliare urbana appartenga in compossesso a più soggetti”10. Un altro esempio di litisconsorzio necessario si ha in caso di successione mortis causa nel diritto controverso sub iudice: in tal caso la legittimità passiva si trasmette agli eredi che diventano litisconsorti necessari. La giurisprudenza è stata contraddistinta da due correnti ermeneutiche. Un primo orientamento si è protratto fino al 2007 11 e ravvisava pochissime ipotesi di litisconsorzio necessario. Per quanto concerne la solidarietà tributaria paritaria ancora oggi la Cassazione12 fa leva sull’art. 1306 secondo comma per escludere l’applicabilità dell’art. 102 c.p.c.: in virtù dell’art. 1306 secondo comma c.c. i condebitori solidali possono opporre al Fisco il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato. Affinché ciò sia tecnicamente possibile è ragionevole ritenere che debba essere dedotto in giudizio l’intero rapporto obbligatorio e la sentenza non sia fondata su ragioni personali al condebitore. La giurisprudenza di legittimità13 inoltre ritiene che non vi possa essere l’estensione se per quel condebitore che la invoca esiste un giudicato precedente contrastante. Altra condizione fondamentale per poter invocare l’estensione èche il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio. Questo principio riceve dalla giurisprudenza tributaria un’applicazione ampia. Infatti:<br />
“Tra le ragioni personali non è ricompresa la circostanza che l’impugnazione tempestiva sia stata proposta soltanto da parte di alcuni dei condebitori solidali. Il coobbligato che non abbia proposto ricorso contro l’avviso di accertamento può, dunque, invocare, impugnando i successivi atti della riscossione, il giudicato di annullamento ottenuto dal condebitore, al fine di contrastare la pretesa impositiva dell’Amministrazione che a tale giudicato non si sia conformata.”</p>
<p>Tuttavia un indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità15 sostiene che il condebitore abbia questa facoltà che può esercitare, ma se ha già pagato prima o dopo il formarsi del giudicato, non può ripetere quanto ha versato. In realtà questa giurisprudenza fa riferimento a una concezione dichiarativa del processo tributario. Il processo tributario invece ha natura costitutiva perché è volto all’annullamento degli atti illegittimi.</p>
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<p><strong>3 Una nuova figura di litisconsorzio necessario elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione</strong><br />
<a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.581.png"><img class="alignright size-medium wp-image-4096" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.581-233x300.png" alt="" width="233" height="300" /></a>Recentemente c’è stata una svolta ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione16 in una vicenda che riguardava impugnazioni di accertamenti di maggior valore concernenti un atto di divisione. La Sezione Tributaria con ordinanza17 ha rimesso la questione al Primo Presidente ai fini dell’eventuale devoluzione alle Sezioni Unite, auspicandone una pronuncia in merito all’applicazione dell’art. 14 con riguardo alle situazioni di solidarietà paritetica e in particolar modo in riferimento alle controversie in cui “più debitori tributari contestano un unico atto impositivo in base a ragioni che investono la legittimità dell’atto nel suo complesso e non le singole posizioni individuali.” Inoltre si evidenziava il problema della “parcellizzazione” dei giudizi promossi dai singoli coobbligati, che può condurre alla pronuncia di sentenze diverse, benché concernenti il medesimo accertamento. L’ordinanza inoltre evidenziava che la regola del 1306 c.c. secondo comma non riuscisse a neutralizzare il rischio di giudicati contrastanti. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fatto riferimento a due principi costituzionali fondamentali che sanciscono la necessità di una pronuncia giudiziale unitaria sulle impugnazioni degli accertamenti che riguardano più soggetti. Secondo le Sezioni Unite, infatti, gli artt. 3 e 53 Cost. “impongono, ad ogni livello, una coerenza del sistema nel rispetto della capacità contributiva” e contrastano “ogni ingiustificata disparità di trattamento.” La sentenza inoltre valorizza il principio in forza del quale bisogna tendere alla giusta imposizione, la quale non può essere vanificata dall’attività di imposizione o dalla verifica giudiziale dell’attività impositiva. Le Sezioni Unite nella sentenza non hanno assimilato l’art. 14 D.Lgs. all’art. 102 c.p.c., ma hanno sottolineato l’assonanza con l’art. 331 c.p.c. Le Sezioni unite collocano il litisconsorzio in una “dimensione esclusivamente processuale”. L’oggetto del ricorso è delimitato dai motivi di ricorso e l’inscindibilità dell’oggetto si ha ogniqualvolta ricorrano due condizioni: a) “la</p>
<p>fattispecie costitutiva dell’obbligazione” deve avere “elementi comuni a una pluralità di soggetti” e b) l’impugnazione proposta da uno o più ricorrenti deve riguardare proprio gli elementi comuni. Inizialmente questa sentenza adottata nell’ipotesi di obbligazioni solidali paritetiche, era stata salutata con favore da diversi Autori. Infatti:</p></div>
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<p>“l’adozione della prospettiva litisconsortile per quanto concerne le controversie sugli accertamenti nelle fattispecie di solidarietà paritaria, avrebbe rappresentato, secondo tali Autori, la soluzione per il problema della differente sorte degli avvisi notificati ai diversi coobbligati, lasciato irrisolto dalla Corte Costituzionale con le celebri e ormai risalenti pronunce che dichiararono incostituzionale la c.d. supersolidarietà tributaria”18.</p>
<p>Nella motivazione della sentenza si legge che “l’inscindibilità che determina il litisconsorzio necessario tra i diversi soggetti coinvolti nell’accertamento tributario non nasce dall’essere tali soggetti coobbligati solidali nel quadro di un rapporto obbligatorio, ma dal loro essere titolari di un diritto reale su (porzioni) di un bene il cui valore sia determinato dall’Ufficio unitariamente.” Dopo questa pronuncia, l’orientamento di legittimità favorevole all’applicazione dell’art. 1306 c.c. si è progressivamente consolidato.19</p>
<p>La dottrina si era posta due quesiti: innanzitutto, si chiedeva se il nuovo litisconsorzio necessario stabilisse l’onere dell’Amministrazione di notificare tempestivamente gli avvisi di accertamento a tutti i litisconsorti. Ci si interrogava inoltre sul rimedio per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. La sentenza del 2008 stabilisce che “è sufficiente che venga notificato e impugnato almeno un avviso di accertamento, perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario.” Non esiste un ordine nella notifica e pertanto basta che un sol soggetto impugni per determinare la partecipazione di tutti al giudizio litisconsortile. Quindi il fatto che l’Agenzia non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti non impedisce lo svolgimento del giudizio litisconsortile. Ovviamente se il soggetto partecipa senza aver ricevuto la notifica e il fisco ottiene una pronuncia favorevole, si ritiene che poi il Fisco non possa agire verso coloro che non hanno ricevuto la notifica e pertanto l’eventuale partecipazione dei litisconsorti che non hanno ricevuto la notifica non sana i vizi del procedimento. Inoltre in riferimento alla seconda questione, anche i soggetti che non hanno impugnato il proprio avviso sono inclusi fra le parti necessarie (anche se a norma dell’art. 14 non possono impugnare autonomamente l’atto). Infatti nella sentenza del 2008 le Sezioni unite stabiliscono che “se così non fosse, la chiamata in causa e l’eventuale partecipazione al giudizio del contribuente si risolverebbero in un’inutile attività processuale.” Quindi “se, dunque, una o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuta non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, mediante la chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2, D.Lgs. 546/1992, e la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità di tutte le attività processuali conseguenti e il regresso del giudizio in primo grado, ai sensi degli artt. 156 e 159 c.p.c.”20.</p>
<p>Inoltre le Sezioni Unite hanno stabilito che se tutte le parti o alcune di esse hanno proposto autonomamente ricorso bisogna procedere alla riunione dei giudizi. Normalmente il giudice, secondo il proprio apprezzamento, ha la facoltà di disporre la riunione, che è invece obbligatoria in caso di litisconsorzio necessario. Se, in particolare, i giudizi pendono dinanzi a Commissioni diverse, si applica l’art. 39 c.p.c. e la riunione va disposta dinanzi al giudice adito per primo.</p>
<p><strong>4 Il secondo comma dell’art 1306 c.c. è norma di garanzia per il coobbligato solidale inerte</strong><br />
L’art. 1306 secondo comma c.c. riconosce una facoltà importantissima per i condebitori e per i concreditori rimasti estranei al giudizio: infatti, dal punto di vista della solidarietà passiva, i condebitori rimasti estranei al giudizio possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra lo stesso creditore e gli altri condebitori, a condizione che non sia fondata su ragioni personali al condebitore. Analoga facoltà è riconosciuta ai concreditori che sono rimasti estranei al giudizio e pertanto possono opporre al debitore la sentenza pronunciata tra il debitore e i concreditori solidali ferme restando le eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno di essi. Un orientamento dottrinale molto condivisibile sostiene che bisogna distinguere i casi di giudicato favorevole e sfavorevole: infatti, secondo questa tesi, nei casi di giudicato sfavorevole non ci può essere estensione. Viceversa, se il giudicato è favorevole, può operare l’estensione degli effetti. Occorrono due precisazioni: la prima concerne il fatto che l’art. 1306 secondo comma c.c. stabilisce una facoltà del condebitore o concreditore: l’esercizio della facoltà è eventuale ed è rimesso ad una valutazione discrezionale effettuata dalla parte. Inoltre bisogna precisare che il condebitore o concreditore tecnicamente non può avvalersi di questa facoltà quando risulta già vincolato da un altro giudicato, anche se appartenente allo stesso giudizio. Sovente accade che esiste già un giudicato che vincola il condebitore o concreditore magari perché i soggetti hanno effettuato scelte processuali diverse: in tal caso esiste una preclusione. Di conseguenza in queste ipotesi, il condebitore o concreditore non può esercitare questa facoltà. Infatti “come ripetuto dalla giurisprudenza, l’obbligazione solidale determina la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio, con pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i debitori e creditori solidali, per cui i vari debitori che abbiano partecipato al giudizio in cui le domande sono state proposte cumulativamente rimangono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti.”</p>
<p>Quindi l’estensione degli effetti non è automatica ma è rimessa alla scelta della parte che intende avvalersene, con le eventuali preclusioni derivanti dal giudicato.</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.07.17.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4097" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.07.17-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p><strong>5 I profili problematici nell’ambito della solidarietà tributaria: la facoltà di notifica dell’avviso di accertamento</strong><br />
L&#8217;attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l&#8217;autoliquidazione dei tributi da parte del contribuente stesso, tramite l&#8217;istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. Si tratta di una tipica attività amministrativa, il cui fine, indicato all&#8217;art. 53 Cost., consiste nella necessità di garantire che tutti contribuiscano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In particolare si evidenziano i seguenti caratteri tipici dell&#8217;attività amministrativa: il potere dell&#8217;ufficio di modificare unilateralmente la posizione giuridica del contribuente con l&#8217;emissione di atti (in genere avvisi di accertamento o di rettifica), idonei a diventare definitivi se non tempestivamente impugnati dal contribuente; il potere di riesaminare l&#8217;atto, nonché modificarlo o annullarlo in presenza di vizi, anche dopo che esso sia diventato definitivo: si discute se si tratti di mera facoltà o se, almeno nei casi di vizi più gravi e manifesti, si tratti di un vero e proprio dovere nei casi in cui la soluzione non si possa rinvenire tout court nel codice civile. In dottrina vi è chi ha sottolineato che:</p>
<p>“il codice può fornirci il principio, al quale ispirarsi per risolvere tale problema. Se la solidarietà implica pluralità di debitori per un’unica prestazione, e, quindi, adempimento di uno per tutti, la faccia speculare di ciò è la facoltà del creditore di rivolgersi a sua scelta ad uno o ad alcuni o a tutti i debitori. Un obbligo di rivolgersi a tutti non ha alcuna ragion d’essere se, poi, è uno soltanto che può essere costretto ad adempiere, con efficacia liberatoria per tutti. Da ciò, in diritto tributario, la facoltà di notificare l’accertamento ad uno, o ad alcuni, o a tutti i debitori; e, di riflesso, l’esclusione dell’obbligo di notificare l’avviso a tutti.”22.</p>
<p>Una simile impostazione rischia però di mettere a repentaglio alcuni principi costituzionali. Il primo principio che viene in rilevo è quello della capacità contributiva. E’ stato osservato che: “la facoltà del Fisco di non notificare l’accertamento a tutti sarebbe contraria al principio di capacità contributiva, soprattutto con riguardo ai casi in cui la capacità contributiva è da riferire ai diversi condebitori, non in modo indistinto, ma in proporzione alle rispettive quote. In tali casi, la facoltà predetta aggraverebbe l’incostituzionalità riscontrabile nella fattispecie sostanziale, a causa del fatto che il legislatore pone l’obbligazione tributaria per l’intero a carico di tutti.”</p>
<p>Un altro principio fondamentale è quello di imparzialità della pubblica amministrazione, infatti si ritiene che questa facoltà concessa al Fisco “urta contro il principio costituzionale che impone viceversa all’Amministrazione di perseguire inderogabilmente nella sua attività criteri di parità di trattamento.”</p>
<p>In dottrina25 vi è chi dissente rispetto a quest’impostazione interpretativa perché la corrente sovraesposta ritiene che nel caso in cui l’avviso di accertamento non venga notificato a tutti i coobbligati, allora il carico economico del tributo grava solo su alcuni coobbligati (i.e. quei coobbligati che hanno ricevuto l’avviso di accertamento). Invero, il richiamo effettuato all’art. 53 della Costituzione risulta essere fuori luogo perché la norma costituzionale riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non l’assetto procedimentale. Si rileva infatti che: “il richiamo dell’art 53 Cost. è pertinente quando si discute della circostanza che, attraverso il meccanismo della solidarietà, l’imposta è addossata a soggetti a cui non è riconducibile, in tutto o in parte, la manifestazione di capacità contributiva colpita dal tributo, e non lo è, invece, quando l’art.53 viene richiamato per verificare la costituzionalità di norme e aspetti procedimentali del diritto tributario.”26. Per quanto concerne il principio di imparzialità dell’attività amministrativa, alcuni Autori27 si sono chiesti se da questo principio possa derivare o meno l’obbligo di notifica a tutti i coobbligati. Parte accreditata della scienza giuridica28 ritiene che dall’art. 97 Cost. non discenda l’obbligo di notifica a tutti i coobbligati.</p>
<p>Infatti: “a ben vedere, anche questo argomento è fondato sul presupposto che il carico economico dell’imposta ricade solo su colui a cui è notificato l’accertamento: costui potrebbe quindi lagnarsi della violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., (ma pare invocabile anche il principio di eguaglianza), in quanto il carico dell’imposta sarebbe addossato a lui soltanto, e non a tutti i soggetti indicati dalla legge come obbligati in solido. Ora, non c’è dubbio che se l’avviso è notificato ad un condebitore, e non ad altri, nei confronti del Fisco sarà “inciso” dall’imposizione solo tale soggetto, ma ciò non influisce sul riparto dell’onere del tributo nell’ambito dei rapporti interni tra coobbligati in solido. Però, l’unico debitore, a cui sia stato notificato l’avviso di accertamento, e che subisca il prelievo, non ha di che lagnarsi nei confronti del Fisco.”</p>
<p>Questa opzione ermeneutica pertanto ritiene che la facoltà di notifica che è concessa al Fisco non contrasti con i principi costituzionali e che dal punto di vista del rapporto tra creditore e coobbligati, non esista lo stesso trattamento tra coobbligati. Invero, si sostiene che solo l’azione di regresso di chi ha pagato possa riportare l’equilibrio nei rapporti interni.</p>
<p><strong>5.1 La giurisprudenza estensiva favorevole al coobbligato che non abbia impugnato l’avviso di accertamento</strong><br />
Non tutte le norme del codice civile sono applicabili sic et simpliciter in ambito tributario. Diversi problemi comporta l’applicazione dell’art. 1306 secondo comma c.c., che estende l’efficacia del giudicato relativo a rapporti solidali. Si è già rappresentato (cfr. supra § 5) come il Fisco abbia una mera facoltà (e non obbligo) di notifica a tutti i coobbligati dell’avviso di accertamento. Può accadere che l’avviso sia comunque notificato a tutti e due sono le opzioni principali: o tutti i coobbligati impugnano l’avviso, o solo alcuni impugnano e altri restano inerti. Poiché sussistono più rapporti ontologicamente diversi (anche se collegati tra loro), è possibile che vi siano situazioni giuridiche difformi ed esiti difformi. La problematica riguarda la sentenza emessa tra il creditore e un condebitore e bisogna capire se sia applicabile l’art 1306 c.c. In realtà occorre precisare che anche se l’art 1306 c.c. si riferisce semplicemente alla sentenza, quest’ultima vada intesa come passata in giudicato. Infatti, “veramente, il codice parla solo di efficacia ed inefficacia della sentenza, ma si intende che ciò può dirsi solo di una sentenza passata in giudicato, perché, fin quando manca la cosa giudicata, la sentenza non fa stato tra le stesse parti del processo, e quindi a maggior ragione non può essere efficace rispetto a coloro che al processo non hanno partecipato.”</p>
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<p>Il secondo comma della norma garantisce coloro che non abbiano assunto la qualità di parte del processo, introducendo una deroga rispetto al primo comma. La norma di cui al secondo comma “è stata introdotta non per ragioni tecniche, ma in base a una valutazione degli interessi in conflitto, consentendo in via eccezionale che la sentenza venga utilizzata dai coobbligati che non hanno preso parte al giudizio, se ad essi favorevole. E’ da sottolineare poi che “anche quando la sentenza è favorevole agli altri litisconsorti, non se ne ammette un’efficacia immediata, ipso jure, nei loro confronti, ma semplicemente si attribuisce ad essi il potere di avvalersene; perciò il giudice non potrebbe rilevare d’ufficio tale estensione di efficacia, cioè, in definitiva, l’esistenza della prima sentenza (neanche quando, essendo essa favorevole agli altri consorti, si presenti come eccezione di cosa giudicata, mentre invece tale eccezione è rilevabile d’ufficio quando ricorre tra le medesime parti del primo giudizio), ma all’uopo occorre che sia invocata dall’avente diritto.” Infatti, mentre il primo comma statuisce che la sentenza “non ha effetto” rispetto agli altri consorti, rimasti estranei al giudizio, il secondo comma utilizza una formulazione diversa: vi si legge infatti che gli altri debitori “possono opporla” (e che gli altri creditori in solido “possono farla valere”).”30.</p>
<p>Prima della sentenza31 della Corte Costituzionale che ha rilevato l’illegittimità costituzionale della supersolidarietà tributaria, non c’erano problemi ad ammettere l’estensione dell’efficacia. Oggi, venuta meno la supersolidarietà, bisogna guardare solo all’art. 1306 c.c. secondo comma alla luce del principio in virtù del quale si estendono i soli effetti favorevoli. Nonostante l’intervento della Corte Costituzionale, la supersolidarietà è rimasta sempre sullo sfondo e di esse si trovano tracce in alcune sentenze. Una prima sentenza da dover considerare è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione :</p>
<p>“in essa, si è sostenuto che il principio previsto dall’art 1306 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori (i quali, peraltro, se favorevole, possono opporla al creditore) presuppone non solo che tra il creditore e uno dei condebitori solidali sia stata pronunciata una sentenza, ma anche che il creditore chieda al condebitore rimasto inerte il pagamento del debito.”</p>
<p>La Corte di Cassazione ha considerato che l’interesse del condebitore rimasto inerte viene attualizzato solo dalla (ed al momento della) richiesta di adempimento rivoltagli dal creditore, in quanto, in mancanza di questa richiesta, “ritenere già sorto tale interesse in capo al condebitore, che non impugni tempestivamente l’atto di accertamento e in pendenza della tempestiva impugnazione di un altro condebitore, vorrebbe dire riconoscergli non già di poter utilizzare le disposizioni dell’art 1306 c.c., di cui mancano ancora i concreti presupposti, ma di potere far propria l’impugnazione tempestivamente proposta da altri e di poter interloquire sul merito dell’accertamento, in violazione della norma che assegna al debitore d’imposta un termine perentorio per contestare l’accertamento stesso.”<br />
In questo caso si è precisato che l’estensione non concerne l’impugnazione tempestiva proposta da altro soggetto ma l’estensione concerne gli effetti (favorevoli) della sentenza ottenuta da chi ha impugnato.<br />
Quindi questa giurisprudenza si rivela favorevole nei confronti del coobbligato che non impugna l’avviso di accertamento, ammettendo ch’egli si giovi del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore che abbia impugnato. Ovviamente l’estensione degli effetti favorevoli della sentenza è subordinata ad alcune condizioni: la sentenza non dev’essere fondata su ragioni personali riferibili solo al condebitore ed inoltre il condebitore inerte deve manifestare la volontà di avvalersene. A tali limiti normativi se ne aggiunge uno di derivazione pretoria; la giurisprudenza ritiene che la previsione di cui al secondo comma del 1306 c.c. non operi quando il coobbligato abbia già adempiuto la propria obbligazione35 e agisca nei confronti del Fisco per ottenere il rimborso di quanto versato, opponendo il giudicato favorevole nei confronti degli altri condebitori.</p>
<p>Sotto altro punto di vista, però, la giurisprudenza ha interpretato estensivamente l’art. 1306 c.c., ritenendo che il relativo secondo comma si applichi non solo al coobbligato rimasto inerte, ma operi anche a favore di chi abbia proposto un ricorso inammissibile36. Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare l’importanza del secondo comma dell’art. 1306 c.c. perché “ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 del D.P.R. n.634 del 1972, nella parte in cui non consentirebbe al coobbligato non ricorrente di avvalersi del giudicato più favorevole formatosi in capo ad un altro condebitore ricorrente; [...]”37. Infatti la Corte ha stabilito che la questione è infondata “potendo sempre il coobbligato avvalersi della facoltà concessa dall’art 1306, secondo comma c.c. per tutte le obbligazioni solidali.”</p>
<p><a href="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.19.png"><img class="alignleft  wp-image-4098" style="margin: 10px" src="http://angelopisani.it/wp-content/uploads/Schermata-2016-05-31-alle-13.06.19.png" alt="" width="546" height="342" /></a></p>
<p><strong>5.2 Profili critici dei limiti elaborati dalla giurisprudenza e la posizione del Fisco</strong></p>
<p>La giurisprudenza tributaria da un lato estende la tutela del coobbligato solidale che non abbia impugnato l’avviso di accertamento, ma dall’altro limita questa tutela. Un primo limite è rappresentato dalla formazione di un giudicato che già vincoli il coobbligato solidale: questo principio viene desunto dalla giurisprudenza civilistica. Quindi, in forza di tale primo limite, “non possono giovarsi del giudicato reso inter alios i coobbligati nei cui confronti si sia già formato il giudicato. Ciò può avvenire nel (non raro) caso in cui gli altri coobbligati presentino ricorso separatamente, ed i relativi processi abbiano esiti difformi.”39. Infatti può accadere che vi sia una sentenza di primo grado sfavorevole per i coobbligati solidali. A seguito di questa sentenza, alcuni coobbligati propongono appello mentre altri restano inerti: i coobbligati rimasti inerti, una volta che la sentenza di primo grado sfavorevole passa in giudicato, saranno vincolati a quel giudicato e di conseguenza non potranno opporre l’eventuale giudicato favorevole ottenuto dai condebitori che hanno proposto appello.<br />
Un secondo limite è rappresentato dal fatto che il coobbligato solidale che abbia già adempiuto la propria obbligazione, non può giovarsi del giudicato favorevole nell’ambito del processo di rimborso. Un altro limite concerne il conflitto tra il giudicato e l’avviso di accertamento divenuto definitivo. Questo tema è al centro di un vasto dibattito. Un primo orientamento favorevole al Fisco sostiene che “la definitività dell’accertamento formatasi nei confronti di uno dei coobbligati (che non abbia impugnato l’atto), preclude a tale contribuente di giovarsi del giudicato (ad esempio, riduttivo del valore imponibile accertato) che un altro coobbligato ottenga ricorrendo contro il medesimo accertamento.”40. Quindi per quest’orientamento, l’avviso di accertamento, una volta divenuto definitivo, preclude al contribuente la possibilità di avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato. E&#8217; infine prevalso l&#8217;orientamento favorevole ai contribuenti, a mente del quale “il condebitore che non abbia impugnato l’avviso di accertamento può fondatamente impugnare, invocando il secondo comma dell’art. 1306 c.c., l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto del giudicato. Occorre naturalmente che la sentenza che viene invocata non sia fondata sopra ragioni personali al condebitore che ha preso parte al giudizio, così come dispone espressamente lo stesso art.1306, secondo comma. Ma la giurisprudenza, in materia tributaria, pone una condizione ulteriore, ossia che il condebitore, che invoca il giudicato, non abbia pagato l’imposta.”41.</p>
<p><strong>E’ doverosa un’ultima precisazione. Quest’orientamento, più favorevole per i contribuenti appare preferibile perché permette ad un contribuente rimasto inerte di impugnare un accertamento di maggior valore di un immobile (divenuto definitivo per gli altri contribuenti) beneficiando del giudicato favorevole ottenuto da un condebitore solidale che si è attivato vittoriosamente. Inoltre tale corrente interpretativa, appare meritevole di accoglimento se si aderisce alla tesi, sostenuta anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il giudicato prevale sulla definitività dell’atto amministrativo</strong>. Tuttavia il problema non concerne il contrasto tra giudicato e provvedimento amministrativo non impugnato che è divenuto definitivo. Se ci si pone dal lato dei debitori, esistono tanti rapporti quanti sono i debitori, mentre per il Fisco invece il credito è soltanto uno. Di conseguenza il Fisco agisce nel rispetto delle norme che regolano l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Se ci si pone dal punto di vista della teoria costitutiva pertanto, dopo la pronuncia del giudice, non esiste una sentenza sostitutiva del provvedimento amministrativo. Infatti se il ricorso è stato accolto, l’atto è annullato per tutti. Se il ricorso è rigettato o accolto in parte, continua a produrre effetti. L’Amministrazione quindi deve scegliere se eseguire un avviso di accertamento divenuto definitivo perché tecnicamente non è stato impugnato oppure, in virtù dell’annullamento ottenuto da un altro condebitore, estendere gli effetti dell’annullamento anche al coobbligato solidale. La giurisprudenza segue la teoria dichiarativa, ma – se ci si pone nella prospettiva della teoria costitutiva – l’annullamento produce effetti erga omnes. Di conseguenza, il coobbligato solidale ha diritto a che la propria posizione riceva trattamento eguale rispetto a quella del coobbligato che ha impugnato e ottenuto l’annullamento. <strong>Questo diritto del contribuente è rafforzato dalla disciplina dell’autotutela.</strong></p>
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<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/obbligazioni-tributarie-solidali-ecco-la-tesi-di-laurea-che-dimostra-linnocenza-di-maradona/">Obbligazioni tributarie solidali &#8211; Ecco la tesi di laurea che dimostra l&#8217;innocenza di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete. Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”. “Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/maradona-interviene-sul-dibattito-tra-cruciani-e-maradona/">Maradona interviene sul dibattito tra Cruciani e Pisani</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diego Armando Maradona, da Dubai, ha ascoltato il collegamento, in onda su Radio Crc, tra il suo avvocato Angelo Pisani ed il giornalista di Radio 24, Giuseppe Cruciani, moderato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia la Rete.</p>
<p>Maradona ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver riscontrato un’opera di verità emersa durante il dibattito, che ha convinto anche Cruciani sulla bontà delle posizioni che Maradona ed il suo legale portano avanti da tempo nei confronti del fisco italiano. Inoltre, lo stesso Diego ha invitato Giuseppe Cruciani a Napoli, quando ci sarà anche lui, per monitorare assieme le carte relative alla sua posizione. “Ho detto bravo a Cruciani – ha spiegato tramite l’avvocato Pisani – perché la notte gli ha portato consiglio: ha modificato la versione dei fatti espressa la sera prima nel corso di Tiki Taka”.</p>
<p>“Maradona lo ha invitato a Napoli, nel mio studio – prosegue Pisani &#8211; per fargli leggere le sentenze già esistenti a suo favore, le quali provano che non è mai esistita violazione fiscale ed è tutta una forma di pubblicità fatta sul suo nome”.</p>
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		<title>&#8220;Gomorra 2&#8243; un film/affare che già ha diffusi tanti cattivi esempi ora sfrutta contro ogni valore e diritto la notorietà e nome di Maradona</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Pisani</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;avvocato Pisani: «Lesa l&#8217;immagine di Napoli e del suo campione: un danno per lo sport e la maglia azzurra». &#8220;Una trovata pregiudizievole ed una offesa senza precedenti, ma soprattutto un altro attacco alla città di Napoli. Dopo i rifiuti, l&#8217;acqua contaminata e il razzismo folle addirittura un criminale di Gomorra 2 soprannominato Maradona&#8221;. Pisani denuncia il vile attacco alla maglia azzurra e chiede lo stop della pellicola con danni milionari per lo sfruttamento e l&#8217;usurpazione del nome di un soggetto vivente e il danno alla notorietà ed immagine. &#8220;Non si finisce mai di scandalizzarsi di fronte al denaro e ai propri interessi si passa anche sulla vita della gente e sui valori ed affetto dei cittadini. Alcuni ragazzi scandalizzati mi hanno raccontato un notizia assurda alla quale quasi stentavo a credere ma mi sono reso conto che purtroppo era vera e che si vuole danneggiare non solo Maradona ma tutto quello che lui rappresenta nel mondo per la città di Napoli&#8221;. &#8220;Addirittura la seconda serie di Gomorra, quella che purtroppo mira a parlare ancora e solo male di Napoli e della sua gioventù senza dire che a Scampia ha vinto la legalità ma evidenziando solo crimini, violenza ed illegalità e trasmettendo esempi sbagliati e negativi, alza il tiro e mira a colpire &#8216;ad arte&#8217; uno dei miti di Napoli più conosciuti al Mondo e immagine di successo per la città che si vuole mortificare. Nel cast di Gomorra, ho notato che tra i protagonisti ce n’è uno che ha un soprannome che nessuno nel rispetto dei valori sportivi e sociali di una città come Napoli avrebbe potuto immaginare: Diego Armando Maradona. Un killer, un criminale, un personaggio assolutamente negativo che deve essere solo condannato e cancellato per un futuro migliore e per il bene della legalità e del buon di vivere civile, sfrutta, nel film, il nome e immagine di Maradona senza autorizzazione, consenso e diritti d&#8217;immagine. Questo è un gravissimo danno al nome, all’immagine e notorietà del grande campione del Secolo che sarebbe proiettato in tutti i paesi del Mondo con un’etichetta criminale e delinquenziale. Non lo consentiremo a nessuno, chiederemo giustizia ed il blocco della produzione per noi diffamatoria e pregiudizievole ed alla società che ha realizzato le immagini e riprese di non diffondere, per nessun motivo, la pellicola onde non danneggiare l’immagine di Maradona e di Napoli. Chiederemo, inoltre, i danni per l’utilizzo arbitrario e illegittimo e lo sfruttamento senza diritti del nome di Maradona come soprannome di un criminale. Se i produttori e gli artisti vogliono un soprannome per i killer, utilizzassero il loro nome per interpretare e pubblicizzare i protagonisti criminali del film, loro non saranno mai Maradona che per gli sportivi è sempre e solo un piacere ed un mito positivo. Un&#8217;usurpazione d&#8217;immagine e attacco alla notorietà per meriti sportivi troppo grave per cui Diego chiede 10miliomi di euro di danni da devolvere poi in beneficenza per legalità e sport su esempi positivi.</p><p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/gomorra-2-un-filmaffare-che-gia-ha-diffusi-tanti-cattivi-esempi-ora-sfrutta-contro-ogni-valore-e-diritto-la-notorieta-e-nome-di-maradona/">&#8220;Gomorra 2&#8243; un film/affare che già ha diffusi tanti cattivi esempi ora sfrutta contro ogni valore e diritto la notorietà e nome di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></description>
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<p>&#8220;Una trovata pregiudizievole ed una offesa senza precedenti, ma soprattutto un altro attacco alla città di Napoli. Dopo i rifiuti, l&#8217;acqua contaminata e il razzismo folle addirittura un criminale di Gomorra 2 soprannominato Maradona&#8221;. Pisani denuncia il vile attacco alla maglia azzurra e chiede lo stop della pellicola con danni milionari per lo sfruttamento e l&#8217;usurpazione del nome di un soggetto vivente e il danno alla notorietà ed immagine.</p>
<p>&#8220;Non si finisce mai di scandalizzarsi di fronte al denaro e ai propri interessi si passa anche sulla vita della gente e sui valori ed affetto dei cittadini. Alcuni ragazzi scandalizzati mi hanno raccontato un notizia assurda alla quale quasi stentavo a credere ma mi sono reso conto che purtroppo era vera e che si vuole danneggiare non solo Maradona ma tutto quello che lui rappresenta nel mondo per la città di Napoli&#8221;.</p>
<p>&#8220;Addirittura la seconda serie di Gomorra, quella che purtroppo mira a parlare ancora e solo male di Napoli e della sua gioventù senza dire che a Scampia ha vinto la legalità ma evidenziando solo crimini, violenza ed illegalità e trasmettendo esempi sbagliati e negativi, alza il tiro e mira a colpire &#8216;ad arte&#8217; uno dei miti di Napoli più conosciuti al Mondo e immagine di successo per la città che si vuole mortificare. Nel cast di Gomorra, ho notato che tra i protagonisti ce n’è uno che ha un soprannome che nessuno nel rispetto dei valori sportivi e sociali di una città come Napoli avrebbe potuto immaginare: Diego Armando Maradona.<br />
Un killer, un criminale, un personaggio assolutamente negativo che deve essere solo condannato e cancellato per un futuro migliore e per il bene della legalità e del buon di vivere civile, sfrutta, nel film, il nome e immagine di Maradona senza autorizzazione, consenso e diritti d&#8217;immagine. Questo è un gravissimo danno al nome, all’immagine e notorietà del grande campione del Secolo che sarebbe proiettato in tutti i paesi del Mondo con un’etichetta criminale e delinquenziale. Non lo consentiremo a nessuno, chiederemo giustizia ed il blocco della produzione per noi diffamatoria e pregiudizievole ed alla società che ha realizzato le immagini e riprese di non diffondere, per nessun motivo, la pellicola onde non danneggiare l’immagine di Maradona e di Napoli. Chiederemo, inoltre, i danni per l’utilizzo arbitrario e illegittimo e lo sfruttamento senza diritti del nome di Maradona come soprannome di un criminale. Se i produttori e gli artisti vogliono un soprannome per i killer, utilizzassero il loro nome per interpretare e pubblicizzare i protagonisti criminali del film, loro non saranno mai Maradona che per gli sportivi è sempre e solo un piacere ed un mito positivo. Un&#8217;usurpazione d&#8217;immagine e attacco alla notorietà per meriti sportivi troppo grave per cui Diego chiede 10miliomi di euro di danni da devolvere poi in beneficenza per legalità e sport su esempi positivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://angelopisani.it/gomorra-2-un-filmaffare-che-gia-ha-diffusi-tanti-cattivi-esempi-ora-sfrutta-contro-ogni-valore-e-diritto-la-notorieta-e-nome-di-maradona/">&#8220;Gomorra 2&#8243; un film/affare che già ha diffusi tanti cattivi esempi ora sfrutta contro ogni valore e diritto la notorietà e nome di Maradona</a> sembra essere il primo su <a href="https://angelopisani.it">Angelo Pisani</a>.</p>]]></content:encoded>
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