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La direttiva n. 2/2013 elenca le novità introdotte per annullare la cartella Equitalia in particolari situazioni previste dalla legge di stabilità 2013.
Come fare opposizione alle cartelle di Equitalia secondo le novità previste con la legge di stabilità 2013. Equitalia fa il punto con la direttiva n. 2/2013 dell’11 gennaio scorso.
Cartella Equitalia sospensione a richiesta
La direttiva di Equitalia ricorda che è stata la legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) a prevedere la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia. Così dal 1° gennaio 2013 Equitalia dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:
- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
Quando presentare la dichiarazione
La dichiarazione in oggetto deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento/avviso e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza ect…) e da un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il modello di dichiarazione è disponibile gratuitamente presso tutti gli sportelli di Equitalia.
Come si presenta la dichiarazione
La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia,via fax, tramite raccomandata a/r oppure online sul sito di Equitalia attraverso la funzionalità “Invia un’e-mail al Servizio Contribuenti”. Spetta agli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione.
Nullità cartella esattoriale
Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda di sospensione della cartella Equitalia, l’ente creditore ometta di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto. Da ultimo, nella sua direttiva di gruppo, l’Agente della riscossione precisa che nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
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