
Nel concreto, l’interessato non dovrà più attendere alcuna autorizzazione per iniziare l’attività: al contrario, dopo aver depositato la Scia, egli sarà libero di procedere autonomamente con la propria iniziativa economica.
Questo nuovo regime riguarderà quelle attività di impresa nel settore dei servizi non soggette a programmazione. In particolare, il nuovo regime si applica alle attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o fornitura di prestazioni. Alcuni servizi sono espressamente esclusi; tra questi, le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva, taluni servizi di natura sociale, i servizi sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico e i servizi finanziari.
Per le altre attività, invece, dove rimane in vigore il regime della Dia, l’eventuale silenzio dell’Amministrazione dopo il deposito della dichiarazione si considererà da oggi come assenso (regola del silenzio assenso).
Sono stati inoltre abrogati alcuni Albi e Ruoli ormai desueti, tra cui i commissionari, i mandatari, gli stimatori e pesatori pubblici, i mediatori per le unità da riporto.
L’obiettivo della nuova normativa è chiaramente quello di rendere più agevole l’accesso alle attività economiche e sburocratizzare ogni adempimento preliminare per l’apertura.
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