Il caso della sentenza 60/45/12 della Ctr Lombardia riguarda un contribuente che, dopo aver ricevuto in questionario dagli Uffici amministrativi, aveva presentato una dichiarazione integrativa per rettificare alcuni errori materiali presenti nella dichiarazione dei redditi e per rideterminare la plusvalenza operata a seguito della cessione di un’azienda per donazione. Le Entrate però non ne avevano tenuto conto, identificando un corrispettivo maggiore di quanto dichiarato.
I giudici della Commissione specificano che, anche in caso di notifica di un questionario da parte dell’Agenzia delle entrate, al contribuente non è preclusa la possibilità di inviare una dichiarazione integrativa per correggere gli errori commessi in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Il DPR n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis, non contiene riferimenti all’inizio della fase della verifica fiscale in relazione alla dichiarazione integrativa.
