Storica sentenza delle Sezioni Unite a conferma delle difese dell’avvocato Pisani e dei ricorsi di Noi Consumatori: il contribuente perseguito da Equitalia ha diritto di difendersi anche impugnando fin dal primo momento la cartella esattoriale addebitatagli dal fisco.
Una recentissima sentenza della Cassazione (Sezioni Unite, n.19704/2015) mette la parola fine alle migliaia di controversie in cui il contribuente perseguito da Equitalia ricorreva impugnando l’estratto di ruolo, vedendosi respingere dal giudice la contestazione per “inammissibilità del ricorso”. Una situazione che ha comportato molto spesso tragedie evitabili, o anche la vittoria del cittadino, ma solo dopo che le esecuzioni erano già avvenute.
«Abbiamo da sempre sostenuto – commenta il presidente di Noi Consumatori, avvocato Angelo Pisani – che l’estratto di ruolo è totalmente impugnabile fin dal primo momento senza dover attendere un’esecuzione. Ed oggi la Cassazione accoglie in toto le nostre ragioni, permettendo a migliaia di cittadini di esercitare compiutamente il loro diritto di difesa».
Gli ermellini, in particolare, nel provvedimento affermano chiaramente che «è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario», e ciò «nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale, quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».
Di seguito, l’estratto della sentenza.
E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.