Nel caso in cui il contribuente presenti anche a seguito dello specifico invito il modello studi di settore, con apposita dichiarazione integrativa, nei termini previsti, potrà beneficiare dell’applicazione delle sanzioni ridotte e sanerà la violazione commessa. La presentazione del modello studi di settore effettuata oltre i termini previsti per il ravvedimento ma prima dell’inizio di attività di controllo, invece, comporterà l’applicazione delle sanzioni ordinariamente previste per la specifica violazione commessa.
E’ quanto dichiara l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16 marzo 2012, n. 8 con la quale sono forniti chiarimenti in ordine alle novità normative in materia di studi di settore introdotte con i decreti legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi n. 111, n. 148 e n. 214 del 2011.
Il decreto legge n. 98/2011 ha inoltre previsto che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione prevista si applichi in misura pari al massimo importo consentito di euro 2.065: ad esempio, in caso di rideterminazione del reddito del contribuente mediante un procedimento di ricostruzione analitica, qualora l’applicazione degli studi di settore non faccia emergere un maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato, sarà comunque possibile applicare la sanzione di euro 2.065 per l’omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
Il provvedimento rammenta inoltre che la misura ordinaria della sanzione applicabile dall’ufficio in fase di accertamento non basato sulle risultanze degli studi di settore è ricompresa tra il cento ed il duecento per cento della maggiore imposta o del minor credito accertati: l’incremento del 50% (ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore) non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=17573