Se il soggetto obbligato, sebbene malato e senza possibilità di lavorare, vince al Superenalotto, è comunque obbligato al mantenimento della moglie e del figlio. E’ quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 12 marzo 2012, n. 3914.
Il caso vedeva un ex marito, a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio, essere posto a carico dell’obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento a favore dell’ex moglie, priva di un reddito proprio, e del figlio, non ancora economicamente autonomo. Secondo i giudici di prime cure, pur riconoscendo che le particolari condizioni di salute dell’uomo impedissero lo svolgimento di un’attività lavorativa, la sopravvenuta vincita di una ingente somma al Superenalotto, gli consentiva di non subire le conseguenze economiche negative derivanti da tale stato di salute, mettendolo in condizione di contrivuire al mantenimento.
L’orientamento giurisprudenziale di legittimità riconosce che, ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si debba avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio ma esclude la possibilità di valutare i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili.
Tale giurisprudenza, secondo l’opinione del giudice nomofilattico, “non implica, però, che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento imprevisto, come nel caso di specie la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio, come è avvenuto nel caso di specie“.
Al fine della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di mantenimento, deve essere presa in considerazione anche detta vincita.
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