Ripubblico integralmente l’articolo di Antonella Baiocchi sul caso di Alessia Pifferi, la madre che lasciò morire la sua bambina abbandonandola per oltre una settimana in un luglio caldissimo per andare in vacanza con il “fidanzato”.
Antonella Baiocchi è vice presidente Aprosir Antiviolenza ODV, psicoterapeuta, esperta in Criminologia, nonché autrice di saggi come “La violenza non ha sesso” e “Abusi dei minori: il devastate ruolo dell’analfabetismo psicologico e della Bidirezionalità della violenza” (Alpes Italia Editore, Roma).
Condannata in primo grado all’ergastolo, Pifferi si è vista riformare in Appello la sentenza a 24 anni perché il suo comportamento durante il processo sarebbe stato macchiato e alterato dal “clamore mediatico subito e sofferto” e da una continua “lapidazione verbale per mezzo dei media”. Lo scrive la Corte d’Assise d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui le ha concesso le attenuanti generiche equivalenti all’unica aggravante ritenuta sussistente, ossia quella del vincolo di parentela.
IL CASO PIFFERI, LA VERGOGNOSA INDULGENZA VERSO LE DONNE ASSASSINE
E LA MORTE DIMENTICATA DEI BAMBINI
La revoca dell’ergastolo ad Alessia Pifferi, condannata per aver lasciato morire di fame e di sete la propria figlia di pochi mesi, non è soltanto una decisione giudiziaria controversa.
Parliamo di una imputata riconosciuta capace di intendere e di volere, che ha lasciato una neonata sola per giorni, senza acqua né cibo, mentre si concedeva una vacanza.
Una bambina morta dopo una lunga agonia, nella più assoluta solitudine, tanto da ingerire il pannolino nel disperato tentativo di sopravvivere.
Eppure, nella sentenza d’appello, quella sofferenza indicibile sembra scomparire dal baricentro della decisione, oscurata dalla ricerca di attenuanti per l’autrice del reato.
La pena è stata ridotta a 24 anni poiché i giudici hanno ritenuto equivalenti le attenuanti generiche all’unica aggravante residua (il rapporto di parentela), dopo aver escluso non solo la premeditazione, ma anche l’aggravante dei futili motivi.
Un’esclusione che lascia interdetti: partire per una vacanza con il proprio amante, lasciando deliberatamente una neonata sola in casa, senza acqua né cibo, non rientrerebbe dunque tra i motivi futili. Evidentemente, nella lettura della Corte, la sofferenza della vittima non è stata considerata sufficiente a qualificare come futili le ragioni di un abbandono che ha condotto a una morte lenta e atroce.
È qui che la questione diventa insostenibile.
Se lo stesso identico fatto fosse stato commesso da un uomo – un padre che abbandona deliberatamente una figlia fino alla morte, la risposta giudiziaria sarebbe stata radicalmente diversa.
La cronaca giudiziaria italiana è costellata di casi in cui uomini, riconosciuti pienamente capaci, sono stati condannati al massimo della pena senza alcuna concessione attenuativa, con una narrazione pubblica e processuale improntata alla totale demonizzazione dell’imputato.
Non è una questione di sesso biologico.
È una questione di asimmetria valutativa.
Quando l’autore è uomo, il gesto viene letto come espressione di crudeltà, pericolosità sociale, incapacità morale irreversibile.
Quando l’autrice è donna, anche davanti a una morte lenta e atroce di un neonato, entrano in campo categorie come fragilità, immaturità, contesto emotivo, solitudine.
Due pesi, due misure.
Il paradosso diventa ancora più grave se inserito nel contesto normativo e politico attuale.
Da un lato, si avanzano proposte come il DDL 577-bis, che introduce automatismi punitivi e l’ergastolo senza attenuanti quando l’autore del reato è un uomo che uccide una donna.
Dall’altro, quando ad uccidere un uomo o addirittura un figlio è una donna, le attenuanti tornano disponibili, il bilanciamento si fa morbido, la pena si riduce.
Questo non è contrasto alla violenza.
È una vergognosa giustizia selettiva.
Il nodo costituzionale (che molti fingono di non vedere)
Questo doppio standard collide frontalmente con i principi cardine della nostra Costituzione.
L’articolo 3 sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso.
Un sistema che, di fatto, applica criteri diversi di valutazione morale e sanzionatoria in base al genere dell’imputato viola il principio di eguaglianza sostanziale.
L’articolo 27, inoltre, afferma che la pena deve essere proporzionata alla responsabilità personale.
Ma la responsabilità personale non può essere “ammorbidita” o “irrigidita” sulla base del genere, né sostituita da una lettura ideologica del ruolo sociale dell’autore.
Infine, c’è una violazione ancora più grave, spesso ignorata: quella del superiore interesse del minore, principio riconosciuto dalla Costituzione, dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dalla giurisprudenza consolidata.
In questa sentenza, la vittima bambina non è il centro, ma lo sfondo.
Il vero scandalo: i bambini come vittime invisibili
La parte più inquietante di questa vicenda non è solo lo sconto di pena.
È il messaggio implicito: la sofferenza estrema di un neonato può essere relativizzata se l’autrice del fatto rientra in una categoria culturalmente protetta.
Questa non è umanizzazione della giustizia.
È gerarchizzazione delle vittime.
Se la morte lenta e solitaria di una bambina non basta a mantenere il massimo della pena prevista dall’ordinamento, allora dobbiamo dirlo con chiarezza:
non stiamo più tutelando i più deboli, stiamo tutelando le narrazioni.
La violenza non ha genere.
Ma la giustizia italiana, sempre più spesso, sì.
E quando la giustizia perde l’equilibrio, non colpisce solo gli imputati:
tradisce le vittime.
Soprattutto quelle che non hanno voce,
che non possono protestare,
che non possono essere strumentalizzate.
I bambini.

