Rimborso Iva sulla Tariffa rifiuti. E’ la grande novità che
la Cassazione , con sentenza 3756 depositata l’8 marzo 2012, ha sentenziato definendo
la Tariffa rifiuti “non assoggettabile all’ IVA del 10% in quanto costituisce un’ entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso”, ovvero un tributo e non un’ entrata di natura patrimoniale come invece affermato più volte dall’Agenzia delle Entrate. Per procedere con il rimborso dell’Iva pagata sulla Tariffa rifiuti TIA1 e TIA2 (la meglio nota Tarsu), è necessario compilare il nuovo modello unico IRT 2012 (entro le ore 10,00 del 30 marzo) in cui si sono state introdotte le nuove direttive della Cassazione e le apposite categorie di riferimento dalla Persona Fisica alle società di persone e capitale agli enti commerciali. Il rimborso dovrà per legge essere elargito entro 60 giorni dall’avvenuta ricezione della sua richiesta.