L’avvocato Angelo Pisani, che ha difeso il contribuente dinanzi alla Suprema Corte, spiega le motivazioni.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25745 pubblicata il 22 dicembre 2015, ha accolto il ricorso presentato per conto di un contribuente dall’avvocato Angelo Pisani, presidente di NOI CONSUMATORI. Questa volta l’avvocato Pisani, che ha già riportato numerose, analoghe vittorie anche in Cassazione, ricorreva alla Suprema Corte contro una sentenza del tribunale di Napoli in tema di opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria (di cui all’art. 77 del d.p.r. n. 602/73).
«Ancora una volta – spiega Pisani – la Cassazione, sulle linee già segnate dagli arresti nomofilattici delle Sezioni Unite n. 19667/2014 e più di recente n. 15354 del 22 luglio 2015, ha confermato la natura dell’ipoteca, come del fermo amministrativo, di procedure alternative alla esecuzione forzata».
Pertanto «la relativa impugnazione – scrivono gli Ermellini – è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l’iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.».
«Sulla base di tale principio – specifica l’avvocato Pisani – poiché il ricorrente aveva chiesto di accertare la nullità e l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in ragione delle cartelle esattoriali nulle per mancanza di notifica, l’oggetto della domanda risultava chiaramente individuato nell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l’inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell’ipoteca».
Ritenuto pertanto non pertinente il riferimento al termine di cui all’art. 617 c.p.c., la Suprema Corte ha rilevato l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del Giudice del Tribunale di Napoli, cassandone, per la parte de qua, la decisione, con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di Napoli perché esamini il merito il merito dell’impugnazione (con esclusione, evidentemente, della censura di cui è tata rilevata l’inammissibilità), alla luce del principio sopra esposto in ordine alla qualificazione dell’azione.