In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la relativa contravvenzione non sussiste nei casi in cui i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti.
E’ questo il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza 14 dicembre 2011 – 11 gennaio 2012, n. 270. Infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere –si legge nella sentenza può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce aveva condannato il ricorrente per cassazione – titolare di una gioielleria – alla pena di euro 30.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 659 c.p.. In buona sostanza, il commerciante aveva causato disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone per via di un condizionatore rumoroso.
Il ricorrente contesta la decisione sotto diversi profili. In particolare, per costituire mero illecito amministrativo il fatto di aver superato i limiti di rumore, provenienti dal condizionatore installato nel suo locale adibito a gioielleria, come determinati dalla l. n. 447/1995; per aver fondato la decisione dì condanna su un accertamento tecnico sulla rumorosità dell’impianto senza preavviso e quindi in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Infine, per violazione della norma penale che configura una condotta punibile in quanto reca disturbo ad un numero indeterminato di persone e non invece, come nel caso di specie ad una sola persona. Come si è detto la Cassazione accoglie il ricorso ritenendo decisiva la circostanza che nel caso di specie non si rinvengono tutti gli elementi costitutivi del reato come configurato.
Infatti, l’evento incriminato deve necessariamente essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare, quindi esso non ha fondamento.
In tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché – sostengono i giudici di Piazza Cavour – un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile. Inoltre, nel caso affrontato, non era possibile sostenere che il rumore provenisse dall’esercizio della professione o di un mestiere rumoroso, non potendosi certo ritenere tale una gioielleria nei cui locali vengono installati condizionatori d’aria».
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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