Anche se disoccupato va riconosciuto il danno per la diminuzione dell’attività lavorativa futura derivante da invalidità permanente. Così la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 17 gennaio 2012 – 6 marzo 2012, n. 3447 ha riconosciuto il danno per la diminuzione dell’attività lavorativa futura ad una ragazza, terza trasportata su di un motociclo, che ha seguito di incidente stradale subiva una invalidità permanente.
In particolare il Tribunale di Enna, investito del caso, liquidava i danni subiti ritenendo una presunzione di responsabilità tra i due veicoli coinvolti nell’incidente stradale.
Nel giudizio di secondo grado la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna rideterminando in difetto il danno liquidato.
La ragazza propone ricorso per Cassazione adducendo vari motivi tra i quali l’omessa o insufficiente e/o contraddittoria valutazione delle risultanze processuali con conseguente violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art. 115 comma 1 c.p.c. e dell’art. 4 comma 3 della legge n. 39 del 1977 in quanto la Corte d’Appello non prendeva in considerazione due cc.tt.uu. medico legali le quali affermavano che il grado di invalidità permanente subito ha inciso sulla attività lavorativa futura.
Invero la legge n. 39 del 1977, al primo comma indica i criteri di determinazione del danno, da adottarsi con riguardo i casi di lavoro autonomo e subordinato, mentre al terzo comma si stabilisce che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprendendo in tale ipotesi non solo la previsione in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, il cui danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo.
Inoltre la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza della Corte di Appello in quando ometteva di indicare, quale tabella medico-legale sia stata applicata in relazione alla patologia riscontrata, statuendo che vi è un obbligo da parte dei giudici di indicare la tabella di riferimento per il risarcimento dei danni subiti.
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