
L’AVVOCATO VITTIMA DI EQUITALIA - La vicenda nasce dal ricorso di un avvocato che aveva vinto un’opposizione a una cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative e nonostante questo si era visto notificare un avviso di mora da parte dell’ente creditore e dell’agente riscossore. Equitalia non ha esitato a procedere con l’esecuzione forzata con un pignoramento immobiliare presso lo studio legale dell’avvocato. Il professionista, pignorato davanti alla figlia e alla segretaria, non ha esitato a citare in giudizio l’ente creditore e l’agente della riscossione per danno non patrimoniale causato dalla procedura di pignoramento. La terza sezione della Cassazione ha ribaltato le precedenti pronunzie, relative al caso, emesse dalle due corti di merito che avevano escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale (danni morali).
«LA SENTENZA È UNA SPERANZA PER I CITTADINI» - Il caso è indicativo della pervicacia con cui Equitalia ha portato avanti una pratica in maniera illegittima, visto che l’avvocato aveva già vinto l’opposizione a una cartella di pagamento riferita alle sanzioni amministrative e che aveva provveduto immediatamente a proporre un’istanza di autotutela chiedendo il contestuale annullamento con diffida ad astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata. Evidentemente ad Equitalia non avevano prestato attenzione. Secondo Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei diritti”, la sentenza 9445 dell’11 giugno 2012 rappresenta una speranza per molti cittadini vittima di comportamenti anche illegittimi e che di fatto impone maggiore attenzione nelle procedure di riscossione da parte della stessa società.
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