
Secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’istanza di rimborso presentata da Equitalia andava rigettata in ragione della sua tardività, giusto il termine decadenziale di due anni dalla data del pagamento stabilito dall’articolo 21 D.Lgs. 546/92.
Nel ricorre in Cassazione, Equitalia, ribadendo la tempestività della propria istanza di rimborso, evidenziava come la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto far decorrere il termine di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/92 non dalla data dei pagamenti, ma dalla data della circolare n. 52/E del 26 febbraio 1999.
La Cassazione, pur riconoscendo in generale la correttezza del principio utilizzato dalla Commissione Tributaria Regionale secondo cui le risoluzione dell’amministrazione finanziaria interpretative della normative devono ritenersi inidonee a costituire un diritto prima insussistente, ha riconosciuto la sua inapplicabilità nel caso di specie, stante la peculiarità della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive e delle istruzioni dell’Amministrazione, non può discostarsi dalle circolari amministrative.
Nel caso di specie, quindi, in assenza di una disciplina specifica, il termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve farsi decorrere non già dalla data del versamento dell’imposta, ma dall’emanazione della circolare n. 52/E del 1999.
Il valore meramente riconognitorio di diritti ed obblighi, normalmente ricollegabile all’interpretazione ministeriale, non esclude infatti, nella specie, la possibilità di attribuire valore determinate alla circolare, tenuto come detto conto della posizione di soggezione del concessionario, il quale non poteva discostarsi dalla circolari amministrative che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso.
http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/fiscalita/equitalia-tenuta-al-rispetto-delle-circolari-amministrative-il-caso-del-rimborso-iva