Nell’esaminare la disciplina relativa alla notifica, i Giudici di Piazza Cavour hanno puntualizzato che il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo invece coincidere, come nel caso in oggetto, con lo spirare del termine di “compiuta giacenza”.
Tale disposizione tutela l’interesse sia del notificante, per il quale “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che quello del notificato, che dispone di un termine congruo per il ritiro dello stesso, presso l’ufficio postale.
Altra questione sollevata dalla fattispecie in oggetto, riguarda la qualifica del termine, non inferiore a quindici giorni, che deve intercorrere tra la data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore e quella dell’udienza.
Pertanto, il termine di quindici giorni cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, essendo di natura “dilatoria” e “a decorrenza successiva”, deve essere computato secondo i normali criteri, escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale (art. 155 c.p.c., comma 1).
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