
Dunque chi viene indicato come evasore da persone non anonime rischia come minimo di trovarsi ‘programmato’ all’interno degli accertamenti. Ma appunto la segnalazione – si puntualizza – non dovra’ essere in forma anonima. Quindi chi vorra’ denunciare l’esercente che non emette lo scontrino dovra’ farlo rendendo le proprie generalita’ all’ Agenzia delle Entrate o al Corpo della Guardia di finanza. Si mantiene cosi’ fermo l’impegno di contrasto alle violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione delle ricevute e dello scontrino fiscale.
Anche se saltano, come noto, le cosiddette black list, ovvero le ”liste selettive di contribuenti” che siano stati ripetutamente segnalati. Ma un’alternativa c’e': chi vuole segnalare puo’ farlo anche in forma anonima, cioe’ non fornendo i propri dati, solo che la segnalazione verra’ solo ‘appuntata’, cioe’ non servira’ ad elaborare liste di controllo ma potrebbe far scattare comunque delle verifiche.