È quanto confermato in sede di appello dalla CTR Campania con la recente sentenza n. 167/46/2013 nella causa proposta dall’Avv. Angelo Pisani per contestare in giudizio l’inesistenza di presunte cartelle esattoriali vantate da Equitalia Sud S.p.A. Con la suindicata, esemplare sentenza i Giudici campani espressamente dispongono: “…dall’esame della documentazione depositata dall’appellante Equitalia, per le cartelle di pagamento poste a base dell’opposta iscrizione ipotecaria, risulta esibita documentazione ed estratti di ruolo non comprovanti l’esistenza, nonché l’avvenuta regolare notifica,delle cartelle avendo prodotto in giudizio semplici relate incomplete e parziali, carenti dei requisiti essenziali previsto dall’art. 149 c.p.c., primo fra tutti lo stesso nominativo del contribuente,del mittente e del numero di pagine, non permettendo così di stabilire nemmeno l’effettivo destinatario dell’atto e, ancor più, quale fosse stato l’atto notificato, non potendosi una tale circostanza ricavarsi dall’indicato codice a barre che ben potrebbe corrispondere ad un plico e non al nominativo di un contribuente. Gli estratti di ruolo allegati alla produzione di Equitalia sono pertanto inidonei a costituire un valido supporto probatorio documentale ed inefficaci a dimostrare l’avvenuta regolare notifica delle cartelle come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l’estratto di ruolo della cartella di pagamento è insufficiente a provare in giudizio un credito dell’Equitalia – Cass. N. 16920/2012″.