Le regole dell’Ici sopravvivono in tempi di Imu solo se espressamente richiamate dalla nuova normativa ma è l’impianto stesso dell’imposta municipale a determinare differenze profonde rispetto alla struttura dell’Ici.
Abitazione principale
Prima di tutto, la casa d’abitazione rientra nel campo dell’imposta, abbandonando l’esenzione prevista dal 2008 al 2011. Non solo: l’Imu prevede una disciplina più rigida per individuare l’abitazione principale, che è quella in cui il nucleo famigliare ha sia «la residenza» sia «la dimora abituale». Unica eccezione, prevista in via interpretativa dalla bozza di circolare dell’Economia, è quella dei coniugi non separati che abitano in due Comuni diversi (ad esempio per motivi di lavoro). I loro due immobili possono essere considerati entrambi abitazione principale purché, appunto, la «dimora abituale» sia effettiva.
Pertinenze
Più stretta anche la via delle pertinenze, che possono essere al massimo tre, una in C/2 (magazzini), una in C/6 (box) e una in C/7 (tettoie). I regolamenti comunali non possono cambiare il quadro.
Seconde case
Qui la differenza è soprattutto negli importi in gioco, dettati dall’aumento dell’aliquota (il 7,6 per mille fissato dalla legge statale, e spesso aumentato dai Comuni, vale il 17% in più rispetto al 6,5 per mille raggiunto dall’Ici media nel 2008-2011). Unica eccezione ai rincari sono le case sfitte, che sfruttano il fatto che l’Imu assorbe l’Irpef che si pagava fino all’anno scorso sui redditi fondiari. Le case affittate possono essere oggetto di un’aliquota più leggera, fino al 4 per mille (per quelle sfitte il limite minimo è al 4,6 per mille e, a differenza di quanto accadeva nell’Ici, le scelte locali non possono prevedere aliquote inferiori).
Negozi e imprese
Hanno gli stessi problemi delle seconde case, e sono oggetto della stessa possibilità di aliquota “agevolata”.
Immobili storici
La legge di conversione del decreto legge fiscale ha introdotto un abbattimento del 50% della base imponibile. L’agevolazione, però, è assai meno vantaggiosa di quella presente nell’Ici, che in pratica attribuiva all’immobile la rendita catastale più bassa fra quelle presenti nella sua zona.
Fabbricati rurali
Rientrano in pieno nel raggio dell’imposta. Se sono case, seguono le regole generali delle abitazioni. Quelli strumentali all’attività agricola, hanno un’aliquota più leggera (2 per mille, riducibile dai Comuni all’1 per mille) e sono del tutto esenti se collocati nei Comuni montani dell’elenco Istat. Una linea di continuità con l’Ici, prevista dalla bozza di circolare dell’Economia, è legata al fatto che l’accatastamento in D/10 in sé «non rileva» per la definizione dei fabbricati strumentali. Questa previsione potrebbe rianimare il contenzioso sul tema.
Terreni
Anche i terreni sono sempre soggetti all’imposta, anche se incolti (mentre l’Ici si disinteressava dei cosiddetti «orticelli»). Previste agevolazioni solo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con il vincolo dell’iscrizione alla previdenza agricola
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-05-15/limu-rigida-101450.shtml?uuid=AbAv2ncF