Il fiscalista milanese Silvio Ceci interviene nuovamente sulla recente sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Napoli che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Napoli che aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati alla Società Calcio Napoli e ai due calciatori Alemao e Careca e che potrebbe avere effetti anche per il campione argentino Maradona.
“Ho seguito da vicino la vicenda che ha riguardato Diego Armando Maradona. Non vi è dubbio che essa presenti profili di notevole complessità tecnico-processuale ma, nello stesso tempo, posso affermare che le dichiarazioni dell’avv. Pisani sono sostanzialmente corrette.
Maradona ha ricevuto, insieme alla Società Calcio Napoli e ai due calciatori Alemao e Careca, avvisi di accertamento per il periodo 1985-1990. In questi avvisi il Fisco ha contestato alla Società l’omesso versamento delle ritenute che avrebbe dovuto effettuare sui compensi erogati ai calciatori e,conseguentemente, le ha ‘recuperate’. Purtroppo, mentre la Società Calcio Napoli ed i due calciatori Alemao e Careca hanno regolarmente impugnato gli atti di accertamento, facendo valere le loro ragioni, Diego è rimasto inerte, non contestando i rilievi fiscali.
Il giudizio della Società Calcio Napoli, di Alemao e Careca ha avuto il suo corso e, in pendenza, tanto il Napoli quanto i due calciatori hanno definito la loro posizione con il condono previsto per le liti pendenti. La decisione della Commissione Tributaria Centrale di Napoli ha preso atto dell’adesione al condono dei riferiti soggetti e, quindi, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Come detto, Maradona, invece, non ha impugnato gli avvisi che, per lui, sono diventati definitivi. Però, nel corso di questo giudizio, Diego è intervenuto chiedendo di poter godere degli effetti della sentenza sulla base del principio del ‘giudicato riflesso’, riconosciuto dal codice civile, in base al quale il coobbligato d’imposta che non abbia promosso un diverso giudizio può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato. Ed è proprio il caso del campione argentino il quale non ha impugnato gli avvisi a lui notificati e che derivano da quelli emessi nei confronti del Napoli.
La Commissione Tributaria Centrale ha dichiarato inammissibile l’intervento di Maradona ma, nello stesso tempo, ha confermato l’effetto liberatorio del condono per la Società, Alemao e Careca.
Ora, assodato il legame inscindibile tra la contestazione fatta al Napoli e a Maradona, giacché gli avvisi hanno la medesima matrice, costituita dall’erogazione delle ritenute dalla Società ai calciatori, è chiaro che la chiusura del contenzioso da parte del Napoli ha diretta ricaduta sulla posizione di Diego, in base al principio del ‘giudicato riflesso’. Non avrebbe, infatti, senso mantenere in piedi la contestazione tributaria a Maradona che trae origine dalla posizione tributaria del Napoli, chiusa con la definizione delle liti pendenti. E poco conta il fatto che la Società abbia posto fine alla lite con il condono poiché ciò che rileva è il rapporto sottostante rappresentato dalle ritenute che sarebbero dovute essere operate dal Napoli a Maradona. Se la Società ha sanato, pagando, l’omesso versamento delle ritenute con l’adesione al condono, non si comprende perché Diego non potrebbe godere degli effetti di tale sanatoria che, oggettivamente, riguarda anche lui.
In tal senso il verdetto della Commissione Tributaria Centrale è positivo. A questo punto si tratta di cristallizzarlo estendendolo ufficialmente anche a Maradona, impugnando la decisione della Commissione TributariaCentrale e facendo valere il giusto principio del ‘giudicato riflesso’ dinanzi alla Cassazione. E’ questione di giustizia oltre che di correttezza che, purtroppo, il Fisco non usa quasi mai verso il contribuente”.
Fonte: http://affaritaliani.libero.it/cronache/maradona-caso-aperto-la-sentenza040213.html