Diversamente la banca dovrà risarcire il danno al proprio cliente per l’ingiusta pubblicazione del suo nome sul bollettino protesti. Un simile comportamento, spiega la Corte, comporta anche l’ulteriore conseguenza di rendere note a chiunque le generalità del cliente titolare del conto.
Secondo la Cassazione non è sufficiente a tutelare il correntista dal discredito sociale ed economico che può subire la collocazione in un’apposita categoria.
Ne discende che la banca dovrà rispondere di tutti danni che derivano dalla pubblicazione.
Ma non basta: secondo la Suprema Corte è corresponsabile del protesto illegittimo anche il pubblico ufficiale incaricato del protesto che ha omesso di controllare la corrispondenza tra la firma e il nome del titolare del conto.
Nell’adempimento dei suoi obblighi, spiega la Corte, il pubblico ufficiale incaricato del protesto deve dirigere la compilazione dell’atto con perizia e diligenza professionale per evitare danni a soggetti estranei all’emissione dell’assegno.
Banca e il notaio sono quindi responsabili in solido per l’erronea elevazione del protesto.
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