L’indennità di udienza di vice procuratore ordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 273/1989, spetta al magistrato non togato anche per le udienze diverse da quelle dibattimentali e camerali. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza 10 febbraio 2012, con la quale ha esteso l’operatività di detta voce indennitaria anche alle udienze di trattazione delle convalide di arresto e di fermo, dei riti abbreviati e dei patteggiamenti.
Il Ministero della Giustizia richiedeva ad un vice procuratore ordinario la restituzione di una ingente somma in relazione a presunte irregolarità riscontrate nella liquidazione, a favore di quest’ultimo, delle indennità di udienza. Il magistrato, con ricorso ex art. 700 c.p.c., preoccupato che, durante il tempo necessario per far valere i propri diritti, essi potessero essere irreparabilmente pregiudicati dalla procedura di riscossione che l’amministrazione si accingeva a promuovere, agiva in giudizio al fine di accertare l’infondatezza della domanda di restituzione, nonché l’adozione di opportuni provvedimenti per tutelare le proprie ragioni.
La disposizione appena richiamata, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 488, in vigore dal 1 gennaio 2002 al 1 dicembre 2008, anteriore al D.L. n. 151/2008, conv. con mod. in L. 28 novembre 2008 n. 186, dispone che “Ai vice procuratori onorari spetta un’indennità di euro 98,13, per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L’indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell’udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno“.
L’art. 72 ord. giud. attribuisce, ai vice procuratori onorari, la facoltà di svolgere le funzioni di pubblico ministero, dietro delega nominativa del Procuratore della Repubblica, nelle: a) udienze dibattimentali; b) udienze camerali di convalida di arresto o fermo; c) udienze in camera di consiglio; d) richieste di emissione di decreti penali di condanna; e) udienze civili.
Come precisato dal Tribunale, il combinato disposto delle due norme attribuisce autonoma rilevanza, ai fini del pagamento e dell’eventuale raddoppio dell’indennità, alle udienze di convalida ed alle udienze in camera di consiglio, che, effettuate dal medesimo giudice nello stesso giorno in cui vengono trattati i procedimenti in pubblica udienza, danno diritto ad un raddoppio dell’indennità per il vice procuratore onorario che vi compaia con funzioni di pubblico ministero: mentre l’art. 4 fa riferimento ad “ogni udienza” di cui all’art. 72 ord. giud., quest’ultimo distingue l’udienza dibattimentale da quella camerale di convalida e dalle altre udienze camerali.
Per quanto attiene all’irreparabilità del pregiudizio che giustifica l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., i giudici di merito evidenziano come essa vada intesa “non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela – come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale – ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno “scarto intollerabile” tra danno subito e danno risarcito“.
Nella fattispecie, considerando che il ricorrente era l’unico percettore di reddito, la restituzione della somma appare idonea a determinare conseguenze economiche tali da pregiudicare il sostentamento della sua famiglia e la garanzia, per essa, di una vita dignitosa.
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